F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 153/TFN – SD del 8 Giugno 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 11656/593pf20-21/GC/gb del 6 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri Pierluigi Staffolani, Roberto Bagalini, Paolo Fazio e della società Srl Futsal Cobà Sportiva Dil. – Reg. Prot. 129/TFN-SD Decisione n.153/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 11656/593pf20-21/GC/gb del 6 maggio 2021 Reg. Prot. 129/TFN-SD

Decisione n.153/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 11656/593pf20-21/GC/gb del 6 maggio 2021

Reg. Prot. 129/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

cons. Angelo Fanizza – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA; 

 

ha pronunciato nella riunione del giorno 31 maggio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 11656/593pf20-21/GC/gb del 6 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri Pierluigi Staffolani, Roberto Bagalini, Paolo Fazio e della società Srl Futsal Cobà Sportiva Dil., la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 6 maggio 2021 il Procuratore Federale f. f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Pierluigi Staffolani Presidente della Srl Futsal Cobà Sportiva Dil., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e dell’art. 30, comma 1, del CGS secondo cui “Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”, per avere la Società di cui egli risponde per immedesimazione organica, inviato in data 8 marzo 2021 alla Divisione Calcio a 5, n. 5 referti alterati attestanti fittiziamente la positività al Covid-19 dei calciatori Stefano Bagalini, Manuel Cianni, Maurizio Napoletano, Garcia Mateus Neuhaus e Lopez Hugo Bernardez al fine di chiedere – e poi ottenere – indebitamente il rinvio della gara Futsal Capurso - Futsal Cobà valevole per il Campionato di Serie A2 di Calcio a 5 originariamente programmata per il 9 marzo 2021, così raggirando il punto C) del C.U. n. 510 stagione 20-21 della Divisione Calcio a 5 che permette il rinvio delle partite in caso di effettiva riscontrata positività di più di tre calciatori e così, con tale artifizio, alterando il regolare svolgimento del Campionato di Serie A2 di Calcio a 5, ed in particolare la fase maggiormente cruciale delle ultime partite che vedevano le squadre coinvolte nella corsa per la promozione in Serie A1, il tutto come descritto nella parte motiva del presente provvedimento;

2. il sig. Roberto Bagalini, Amministratore Delegato, delegato alla firma della Srl Futsal Cobà Sportiva Dil.: 

a) per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e dell’art. 30, comma 1, del CGS secondo cui “Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”, per avere in data 18 marzo 2021 consegnato al Collaboratore della Procura Federale, n. 5 referti alterati attestanti fittiziamente la positività al Covid-19 dei calciatori Stefano Bagalini, Manuel Cianni, Maurizio Napoletano, Garcia Mateus Neuhaus e Lopez Hugo Bernardez così avallando e reiterando la condotta posta in essere dalla propria Società in data 8 marzo 2021 di trasmissione di detti certificati alla Divisione Calcio a 5, al fine di chiedere – e poi ottenere - indebitamente il rinvio della gara Futsal Capurso - Futsal Cobà, valevole per il Campionato di Serie A2 di Calcio a 5, originariamente programmata per il 9 marzo 2021, così raggirando il punto C) del C.U. n. 510 stagione 20-21 della Divisione Calcio a 5 che permette il rinvio delle partite in caso di effettiva riscontrata positività di più di tre calciatori e così utilizzando tale artifizio al fine di alterare il regolare svolgimento del Campionato di Serie A2 di Calcio a 5, ed in particolare la fase maggiormente cruciale delle ultime partite che vedevano le squadre coinvolte nella corsa per la promozione in Serie A1, il tutto come descritto nella parte motiva del presente provvedimento;

b) per la ulteriore violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere in data 18 marzo 2021 e 9 aprile 2021 rilasciato, in occasione delle audizioni svoltesi innanzi ai Collaboratori e Sostituto della Procura Federale, dichiarazioni false e contradditorie, quali, tra le altre, quella di avere nella società Futsal Cobà un ruolo assai marginale malgrado il suo effettivo ruolo non solo formale, ma anche sostanziale, di amministratore delegato della stessa, il tutto come descritto nella parte motiva del presente provvedimento;

3. il dott. Paolo Fazio, Dirigente – Medico Sociale della Srl Futsal Cobà Sportiva Dil.:

a) per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e dell’art. 30, comma 1, del CGS secondo cui “Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”, per il suo comportamento concludente non avendo posto in essere alcuna iniziativa, nella sua riferita qualità, una volta appreso della presunta positività al Covid-19 di 5 giocatori appartenenti alla sua squadra, come invece previsto dal Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati Nazionali LND Stagione 2020/2021 (Dipartimento Interregionale Maschile, Divisione Calcio a 5 maschile e femminile, Dipartimento Calcio Femminile) e al Campionato di Serie B femminile organizzato dalla Divisione Calcio a 5 Femminile della FIGC come aggiornato nella versione del 2 dicembre 2020 cui fa espressamente rinvio il C.U. n. 510 della Divisione Calcio a 5, così avallando la condotta posta in essere in data 8 marzo 2021 di trasmissione di n. 5 certificati alterati alla Divisione Calcio a 5 al fine di chiedere – e poi ottenere - indebitamente il rinvio della gara Futsal Capurso - Futsal Cobà valevole per il Campionato di Serie A2 di Calcio a 5 originariamente programmata per il 9 marzo 2021, così raggirando il punto C) del sopracitato C.U. n. 510 stagione 20-21 della Divisione Calcio a 5 che permette il rinvio delle partite in caso di effettiva riscontrata positività di più di tre calciatori e così utilizzando tale artifizio al fine di alterare il regolare svolgimento del Campionato di Serie A2 di Calcio a 5, ed in particolare la fase maggiormente cruciale delle ultime partite che vedevano le squadre coinvolte nella corsa per la promozione in Serie A1, il tutto come descritto nella parte motiva del presente provvedimento;

b) per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere in data 13 aprile 2021 rilasciato in una nota inviata alla Procura Federale la dichiarazione secondo cui da oltre tre mesi era assente dalla attività sportiva della società Futsal Cobà, contraddetta dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale e risultata, quindi, non veritiera atteso che in tale lasso di tempo ha continuato a svolgere costantemente il suo ruolo di Dirigente – Medico Sociale quantomeno partecipando alla quasi totalità (9 su 10) delle partite casalinghe come si evince dalle relative distinte, il tutto come descritto nella parte motiva del presente provvedimento;

4. la Società Srl Futsal Cobà Sportiva Dil. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi degli art. 6, commi 1 e 2, e 30, comma 2, del CGS, dei comportamenti posti in essere dai sig.ri Pierluigi Staffolani (Presidente), Roberto Bagalini (Amministratore Delegato) e dott. Paolo Fazio (Dirigente - Medico Sociale) nell’interesse della quale hanno svolto attività al momento della commissione dei fatti.

Le memorie di costituzione

Nei termini prescritti sono pervenute le memorie difensive dei sigg.ri Staffolani, Bagalini e della società Futsal Cobà Sportiva, difesi dagli avv.ti Chiacchio, Fiorillo e Cozzone.

La memoria del sig. Staffolani, in sintesi, si è incentrata sull’assenza di alcun indizio di colpevolezza a proprio carico, anche in ragione del ruolo meramente formale e non operativo rivestito a seguito dell’inizio della nota pandemia ed in relazione all’età dello stesso.

Dopo aver insistito sulla impossibilità di ricondurre la propria responsabilità unicamente al ruolo presidenziale rivestito, ha chiesto l’assoluzione da ogni addebito, ovvero, in subordine, la più lieve sanzione correlata alla violazione di cui all’art. 4 comma 1 del CGS, in relazione alle violazioni previste dal protocollo federale in materia di Covid.

La memoria del Bagalini, dopo aver ripercorso i fatti evidenziati nel deferimento ed in particolare, le deposizioni rese nell’ambito del procedimento federale, ha insistito per la propria estraneità sui fatti di causa, sottolineando il ruolo di mero latore dallo stesso svolto in quanto i certificati, dei quali è stata contestata la veridicità, sono stati a lui consegnati dalla segretaria della società.

Ha, poi, sostanzialmente contestato quanto affermato dalla Procura in ordine alle presunte discrasie delle dichiarazioni rese in data 18 marzo e 9 aprile 2021, relativamente al ruolo sempre più marginale dallo stesso rivestito all’interno della società per concorrenti impegni lavorativi nell’azienda di famiglia.

Ha richiamato, peraltro, l’attività svolta dalla segretaria del sodalizio societario e dal team manager Vittorio Quondamatteo, delegato, fra l’altro, all’attuazione del protocollo Covid per escludere, conseguentemente, ogni contestazione formulata nei confronti della sua persona.

Ha, inoltre contestato l’ipotesi di illecito formulata dalla Procura, concludendo per l’assoluzione ovvero per l’applicazione, in subordine, della più lieve sanzione correlata alla violazione di cui all’art. 4 comma 1 del CGS, in relazione alle violazioni previste dal protocollo federale in materia di Covid.

La difesa del sodalizio societario ha insistito per l’assenza di responsabilità di tutti i deferiti e la conseguente impossibilità di sanzionare la società.

Prima del giudizio è pervenuta istanza di rinvio dell’udienza motivata con la possibilità che il sodalizio societario potesse disputare, nella prima decade di giugno 2021, la finale play-off per la promozione in serie A.

Il dibattimento

All’udienza del 31 maggio 2021, il Collegio ha preliminarmente preso atto della rinuncia della richiesta di rinvio formulata dalla difesa dei deferiti.

La Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento ed ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Pierluigi Staffolani: inibizione di anni 4 (quattro) – richiesta rettificata rispetto a quella di anni 3 (tre) di inibizione, formulata nel corso dell’udienza;

- per il sig. Roberto Bagalini: inibizione di anni 4 (quattro) in continuazione vista la pluralità di illeciti contestati – richiesta rettificata rispetto a quella di anni 3 (tre) di inibizione, formulata nel corso dell’udienza;

- per il sig. Paolo Fazio: inibizione di 18 mesi in continuazione vista la pluralità di illeciti contestati;

- per la società Srl Futsal Cobà Sportiva Dil.: esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad un campionato di categoria inferiore ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera i) CGS.

Gli Avvocati Chiacchio, Fiorillo e Cozzone hanno invero argomentato in ordine all’impossibilità di qualificare quale illecito sportivo le condotte contestate, confutando il percorso motivazionale offerto nel deferimento, insistendo, pertanto, nelle richieste difensive.

Il collegio ha, poi, evidenziato l’assenza in atti della dichiarazione resa dal medico sociale Paolo Fazio di cui all’incolpazione sub 3 b). I rappresentanti della Procura Federale hanno sostenuto trattarsi di mera svista.

A seguito del deferimento, la causa è passata in decisione.

La decisione

Il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato.

Occorre preliminarmente sgombrare il campo dall’equivoco, ingenerato anche dalle difese dei deferiti, che l’odierno deferimento abbia ad oggetto la violazione del cd. “protocollo sanitario” relativo all’emergenza Covid atteso che l’accertamento dei fatti ha evidenziato che non vi fosse alcuna comunicazione da effettuare all’autorità sanitaria competente, in ragione della falsità della documentazione relativa all’effettuazione dei tamponi di  giocatori della società.

Appare evidente che la mancata denuncia alla competente autorità, che avrebbe dovuto essere tempestivamente effettuata dagli odierni deferiti qualora la positività fosse stata reale, è argomento utilizzato dal requirente, per fornire argomentazioni logico deduttive in ordine al completo quadro probatorio delineatosi nella fattispecie in questione. Ciò premesso, occorre ulteriormente sottolineare che la formulazione dell’art. 30 del CGS - FIGC appare adeguatamente idonea ad individuare, quale possibile fattispecie di illecito sportivo, anche quella delineatasi nel caso di specie.

Infatti l’ampia nozione cui fa riferimento il disposto sopra indicato, secondo il quale “Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” si pone in un’ottica tale da poter sostenere che le condotte costituenti le fattispecie astrattamente perseguibili, nelle loro diverse articolazioni, possano avere quale effetto alternativo anche quello di “alterare lo svolgimento” di una gara o di una competizione.

Tale attività, ponendosi alternativamente a quella volta ad “alterare il risultato” di una gara o di una competizione, deve necessariamente essere interpretata come indirizzata (anche) ad ottenere un rinvio della gara in questione, in maniera tale da alterare il corretto svolgimento della competizione che deve svolgersi conformemente ai calendari ed alle direttive previste dai competenti organi federali e non può essere modificato se non per valide e tassative ragioni individuate dagli stessi organi federali.

Nel caso di specie, fra l’altro, non occorrerebbe neanche indagare sui motivi che hanno portato a tale scelta, sebbene ragionevolmente individuati dalla Procura Federale e non smentiti sul punto, se non mediante generiche asserzioni, dalle difese dei deferiti.

Come ha avuto modo di rilevare la Corte Federale d’Appello “…Al proposito, è sufficiente rilevare che la fattispecie disciplinare dell’illecito sportivo prevista dall’art. 7 è costruita in funzione della attitudine del comportamento del tesserato ad incidere sul possibile esito della gara, punendo “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. L’ipotesi considerata dalla norma non si riferisce, pertanto, ai soli casi in cui sussista una finalità patrimoniale, intesa come conseguimento di un vantaggio economico, o il proposito di arrecare un pregiudizio a determinati soggetti. L’illecito sportivo prescinde, infatti, da qualsiasi dolo specifico e riguarda, in senso ampio, tutti i casi in cui i comportamenti dell’agente, indipendentemente dalle sue finalità, sono oggettivamente (ma consapevolmente) capaci di realizzare una modifica degli esiti di una o più gare, o di intere competizioni” (Corte Federale d’Appello, SS.UU. C.U. 65/CFA 2017/2018, del 6 dicembre 2017).

Sotto altro profilo, poi, appare ormai pacificamente acquisito, in quanto più volte ormai graniticamente statuito dalla giurisprudenza sportiva, che “…mentre in passato si riteneva che affinché possa configurarsi un illecito sportivo, occorreva che lo stesso fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio, le decisioni più recenti ritengono che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Anche la giurisprudenza esofederale ha ritenuto che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base Pag. 74 di 86 di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). In altri termini, «secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/ FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). (CFA n. 19-2015/2016). 92. Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, «come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato» (CAF, C.U. n. 18/C del 12 dicembre 1985). (CFA n. 192015/2016).” (Corte Federale d’Appello, SS.UU., dec. n. 19/2020-2021 del 21 settembre 2020).

Orbene, analizzando il caso in questione il collegio ritiene che appare inconfutabile, in quanto provato e non smentito in atti che la società abbia presentato dei certificati falsi, disconosciuti dall’istituto sanitario che li avrebbe asseritamente effettuati, attestanti la presunta positività di n. 5 calciatori e che per effetto di tale comunicazione sia stata rinviata la gara infrasettimanale in programma a Capurso, contro il sodalizio societario locale.

Tale attività ha, di fatto, comportato, secondo il Collegio, l’alterazione dello svolgimento della gara (fattispecie diversa dall’alterazione dell’esito della stessa), ritenendo, in tal modo consumato l’illecito non solo a livello di mero tentativo, già di per sé punibile.

Gli odierni deferiti, con argomentazioni suggestive, hanno rigettato le contestazioni formulate, sostenendo, di fatto, l’assenza di consapevolezza dovuta al sostanziale disinteresse maturato per le vicende societarie a seguito della nota pandemia (difesa dello Staffolani), ovvero il ruolo marginale rivestito all’interno del sodalizio societario per il sopraggiungere di incombenze lavorative e la funzione, nella circostanza, di mero latore della documentazione rivelatasi falsa (difesa del Bagalini).

La difesa del Bagalini, poi, ha posto l’accento sull’ “alacre attivismo” della Segretaria della società e sul ruolo del sig. Quondamatteo che non sarebbe stato adeguatamente approfondito dal requirente.

Al riguardo, invero, il Collegio ritiene che, alla luce del complesso degli atti emergano, sotto il profilo logico-fattuale, indizi gravi, precisi e concordanti a carico degli odierni deferiti che inducono a ritenere pienamente raggiunta la prova, in ambito sportivo, della commissione degli illeciti contestati.

In primi luogo appare evidente che a fronte di mere asserzioni relative a presunte conservazioni formali dei ruoli rivestiti, gli odierni deferiti rivestivano le cariche apicali della società in questione e, pertanto, come elementare doverosa attività, avrebbero dovuto comunque verificare e garantire la regolarità di tutte le procedure seguite e evitare il compimento di attività comunque fraudolente.

Sotto altro profilo, ritiene il Collegio che, quand’anche rispondesse al vero l’estraneità degli odierni deferiti al compimento dei fatti materiali qui denunciati, tale asserzione cozzerebbe fortemente con la sostanziale inerzia tenuta dagli stessi al momento della scoperta delle gravissime falsificazioni risultanti in atti.

Infatti, appare quantomeno sorprendente la circostanza che, a fronte di una simile scoperta, avvenuta in data 1 aprile 2021 a seguito della specifica richiesta formulata al laboratorio analisi dalla Procura Federale, i vertici societari non abbiano attivato le doverose attività di indagine interne per individuare ed eventualmente punire gli eventuali responsabili che hanno cagionato un gravissimo danno anche all’immagine del sodalizio societario.

Non vi è traccia, agli atti, di una simile iniziativa da parte degli odierni deferiti che, invero, avrebbero dovuto sentirsi parti lese a seguito della scoperta dei fatti a maggior ragione se posti in essere da soggetti non autorizzati e senza alcun potere decisionale. 

Val la pena di ricordare, infatti, che l’art. 30 comma 2 del CGS - FIGC, infatti, prevede espressamente che, nel caso di illecito sportivo, la responsabilità dei soggetti facenti parte dell’ordinamento federale sussista anche qualora i predetti consentono che altri compiano, a loro nome e nel loro interesse, i fatti in questione.

Nel caso di specie, pertanto, anche un eventuale disinteressamento per la carica rivestita da parte degli odierni deferiti non avrebbe alcun valore esimente.

In realtà ritiene il Collegio che il già sostanzioso elemento indiziario appare altresì corroborato da ulteriori risultanze fattuali emergenti dagli atti di causa.

Come, infatti, opportunamente sottolineato dalla Procura Federale, il Bagalini nel primo interrogatorio reso allorquando ancora non era emersa la falsità dei certificati, ha fornito una versione dei fatti dalla quale risulta essere pienamente a conoscenza del procedimento seguito, nonchè del fatto che tutto il gruppo squadra fosse stato sottoposto a tampone antigenico e della mancata comunicazione alla ASL dovuta al fatto che si sarebbe parlato con altri dirigenti societari (senza indicare quali) che avrebbero consigliato (ponendosi di fatto in violazione non solo del protocollo Covid endofederale ma anche della più severa normativa in materia sanitaria), di aspettare l’esito del tampone molecolare instaurando la convinzione di soprassedere alle immediate comunicazioni.

Nel caso di specie, pertanto, il Bagalini ha lasciato intendere di aver efficacemente supervisionato l’intera operazione, salvo poi, tornare indietro sui suoi passi, autoattribuendosi un ruolo meramente marginale, nella seconda audizione effettuata dopo l’emersione dei falsi documentali.

D’altronde il Bagalini risulta destinatario della mail indirizzata alla Lega Nazionale Dilettanti dalla Segreteria della società, sintomo evidente che lo stesso fosse pienamente a conoscenza della situazione e che tale mail non fosse frutto dell’”alacre attivismo” della Segretaria della società, come da definizione testuale della difesa e che, comunque, lo stesso ha consentito a che la Segreteria ponesse in essere un atto a rilevanza esterna formalmente imputabile alla dirigenza.

Se così non fosse, infatti, come già detto, alla scoperta della grave falsità documentale, gli odierni deferiti avrebbero dovuto prendere le distanze dalla Segreteria che avrebbe inopinatamente proceduto ad effettuare la comunicazione in questione, senza prima aver accertato che fossero stati effettuati i doverosi controlli sull’esito dei test e senza prima aver sentito il medico sociale, soggetto che il protocollo definisce come responsabile “della raccolta del campione e del controllo dei risultati dei Test”.

Sotto altro profilo va, inoltre, evidenziato che il protocollo Covid in vigore non prevede(va) l’obbligatorietà di effettuare i test prima della gara in questione in quanto, nel prevedere l’effettuazione di un test settimanale entro le 48/72 ore antecedenti la disputa della gara dispone che in caso di disputa di più gare nel corso della stessa settimana, il test settimanale va comunque effettuato prima della gara programmata nel fine settimana per tutto il gruppo squadra.

Appare evidente, pertanto, che, il riferire alla Procura la circostanza che tutto il gruppo squadra fosse stato sottoposto al tampone in vista della gara infrasettimanale, induce il Collegio a ritenere che il Bagalini fosse pienamente a conoscenza della non veridicità di tale affermazione che, peraltro, avrebbe potuto facilmente essere verificata consultando il medico sociale della società; circostanza quest’ultima, smentita in atti ancor prima della scoperta del falso documentale allorquando il Presidente Staffolani ha comunicato alla Procura, contrariamente a quanto sopra sostenuto, che solo otto giocatori sono stati sottoposti al tampone antigenico in data 8 marzo 2021.

Invero tale ulteriore dato rafforza il convincimento del Collegio in ordine alla presenza di tutti gli elementi caratterizzanti l’illecito sportivo atteso che anche il Presidente del sodalizio societario ha fornito un’informazione del tutto antitetica rispetto a quello fornita dal Bagalini e comunque non rispondente, anche solo in astratto, a quanto richiesto dal protocollo sanitario che, invece, imponeva l’effettuazione dei controlli per tutto il gruppo squadra.

Pertanto, lungi dall’imputare ai predetti una mera responsabilità formale o di posizione, come sostenuto dalle difese, emerge una attiva partecipazione dell’apparato apicale societario, quantomeno a livello indiziario ed in assenza di elementi e di condotte dissociative contrarie emerse anche nel corso dell’esame dibattimentale, nell’illecito posto in essere che assume elementi di estrema gravita se rapportati alla delicatezza della situazione sanitaria ed agli sforzi compiuti sia dagli organi federali che da tutte le società, per garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

Nel caso di specie, invero, le difese dei deferiti, pur riconoscendo l’indubbio disvalore dei fatti emersi, si sono limitati ad escludere un proprio coinvolgimento sotto il profilo meramente materiale, sulla scorta, peraltro, di mere affermazioni non adeguatamente documentate, senza, tuttavia, far emergere una effettiva dissociazione, relazionabile ai ruoli dirigenziali rivestiti, fra la condotta posta in essere e l’evento cagionato che potrebbe derivare solo se fosse fornita adeguata prova in ordine ad un comportamento preordinato a screditare ed a danneggiare la società stessa.

Invero, sostanzialmente gli odierni deferiti avrebbero agito, qualora inconsapevoli, sulla scorta di false informazioni fornite da diversi soggetti facenti parte del sodalizio societario; tuttavia, agli atti non risulta che gli stessi siano stati fuorviati nel momento in cui la società ha posto in essere gli atti a rilevanza esterna che hanno causato il rinvio della gara; atti che devono essere necessariamente riconducibili ai dirigenti dotati della rappresentanza esterna che, fra l’altro, avrebbero comunque dovuto verificarne l’effettiva veridicità, unitamente all’avvenuto rispetto di tutte le pedisseque procedure propedeutiche, prima di trasmetterli o di consentire la loro trasmissione, anche al fine di evitare le conseguenze previste dall’art. 30 comma 2 del CGS - FIGC.

Con riferimento, poi, alla condotta del medico sociale, anche in assenza in atti delle dichiarazioni rese in data 13 aprile 2021 alla Procura federale, appare dimostrata la circostanza che lo stesso abbia svolto costantemente il ruolo di medico sociale, soggetto deputato, fra l’altro a svolgere il ruolo di garante delle attività sanitarie a tutela della salute dei calciatori e i componenti il gruppo squadra, così come espressamente indicato dal Protocollo Covid.

In tale ottica, pertanto, si appalesa altrettanto grave la condotta del Fazio che, venendo meno ai suoi obblighi ha quantomeno agevolato la successiva condotta illecita qui delineata.

In assenza, tuttavia, della prova in atti delle dichiarazioni rese in data 13 aprile 2021, si ritiene non poter giungere ad una statuizione di condanna con riferimento alla fattispecie contestata sub 3 b).

Dal delineato quadro sopra esposto deriva la responsabilità diretta ed oggettiva del sodalizio societario per effetto di quanto previsto dall’art. 30.

Con riferimento alle sanzioni, il collegio ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

Invero con riferimento al Bagalini, il Collegio evidenzia che la sanzione richiesta corrisponde al minimo edittale previsto per il solo illecito sportivo, sebbene sia stato espressamente richiesto il vincolo della continuazione fra le due fattispecie contestate.

Anche con riferimento al Fazio, poi, la richiesta formulata, ben al di sotto del minimo edittale, appare congrua pur in assenza della provata responsabilità in ordine al secondo capo di incolpazione.

Con riferimento, poi, al sodalizio societario, la gravità delle condotte riconducibili ai propri dirigenti apicali e delle falsità documentali prodotte nel particolare periodo pandemico, giustifica il trattamento sanzionatorio alla stessa riservato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Pierluigi Staffolani, l’inibizione di anni 4 (quattro);

- per il sig. Roberto Bagalini, l’inibizione di anni 4 (quattro); - per il sig. Paolo Fazio, l’inibizione di mesi 18 (diciotto);

- per la società Srl Futsal Cobà Sportiva Dil., l’esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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