F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 154/TFN – SD del 8 Giugno 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 11831/508 pf20-21/GC/gb del 12 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri Fresco Luigi, Angeli Stefano e della società Virtusvecomp Verona Srl,- Reg. Prot. 130/TFN-SD Decisione n. 154/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 11831/508 pf20-21/GC/gb del 12 maggio 2021 Reg. Prot. 130/TFN-SD

 

Decisione n. 154/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 11831/508 pf20-21/GC/gb del 12 maggio 2021

Reg. Prot. 130/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);

avv. Gaia Golia – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione del giorno 31 maggio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 11831/508 pf20-21/GC/gb del 12 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri Fresco Luigi, Angeli Stefano e della società Virtusvecomp Verona Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota prot. 11831/508pf20-21/GC/gb del 12 maggio 2021 la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare:

1) Il sig. Luigi Fresco, Presidente del CdA e legale rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Virtusvecomp Verona Srl, per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle  “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22 maggio  2020, nonché di quanto previsto dal CU 78/A del 1 settembre 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28 settembre 2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30 ottobre 2020 per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’Allegato n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche e degli arbitri”, in particolare:

a) per non aver sottoposto il gruppo squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 14 settembre 2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 9 settembre 2020; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 22 settembre 2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 5 settembre 2020, al test eseguito in data 23 ottobre 2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 6 ottobre 2020, al test eseguito in data 7 novembre 2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 23 ottobre 2020; al test eseguito in data 7 gennaio 2021 a distanza di 21 giorni dal precedente del 17 dicembre 2020;

b) per aver indicato le date di formazione del gruppo squadra e di avvio delle attività sportive individuali e collettive dichiarando come tempo zero la data del 5 settembre 2020, anziché la data del 21 agosto 2020, giornata nella quale il Gruppo Squadra si è radunato per eseguire i test sanitari necessari per poter partecipare al ritiro pre-campionato a Mezzano di Primiero (TN) dal 21 agosto al 1 settembre 2020; per non aver costituito la “bolla” del Gruppo Squadra e non aver eseguito tutti i relativi test sanitari previsti da protocollo al momento dell’accertata positività di Danieli Nicola e Bentivoglio Simone al tampone del 21 agosto 2020, con ciò peraltro consentendo al giocatore Pittarello Filippo Maria, in isolamento quale contatto stretto di soggetto risultato positivo al Covid-19, di partecipare agli allenamenti nel ritiro a Mezzano di Primiero (TN) dal giorno 21 agosto 2020 ed ai giocatori Danieli Nicola e Bentivoglio Simone di partecipare agli allenamenti collettivi dal 21 agosto al 1 settembre 2020, nonché per aver consentito e, comunque, non impedito che sia Danieli che Bentivoglio partecipassero alla partita contro la società Virtus Entella del 3 settembre 2020 a Ronzone (TN), con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19.

2) Il sig. Stefano Angeli, responsabile sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Virtusvecomp Verona Srl per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22 maggio 2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 1 settembre 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28 settembre 2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30 ottobre 2020: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare:

a) per non aver sottoposto il gruppo squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 14 settembre 2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 9 settembre 2020; per non aver sottoposto il gruppo squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 22 settembre 2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 5/9/2020, al test eseguito in data 23 ottobre 2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 6 ottobre 2020, al test eseguito in data 7 novembre 2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 23 ottobre 2020; al test eseguito in data 7 gennaio 2021 a distanza di 21 giorni dal precedente del 17 dicembre 2020;

b) per aver indicato le date di formazione del gruppo squadra e di avvio delle attività sportive individuali e collettive dichiarando come tempo zero la data del 5 settembre 2020, anziché la data del 21 agosto 2020, giornata nella quale il gruppo squadra si è radunato per eseguire i test sanitari necessari per poter partecipare al ritiro pre-campionato a Mezzano di Primiero (TN) dal 21 agosto al 1° settembre 2020; per non aver costituito la “bolla” del gruppo squadra e non aver eseguito tutti i relativi test sanitari previsti da protocollo al momento dell’accertata positività di Danieli Nicola e Bentivoglio Simone al tampone del 21 agosto 2020, con ciò peraltro consentendo al giocatore Pittarello Filippo Maria, in isolamento quale contatto stretto di soggetto risultato positivo al Covid-19, di partecipare agli allenamenti nel ritiro a Mezzano di Primiero (TN) dal giorno 21 agosto 2020 ed ai giocatori Danieli Nicola e Bentivoglio Simone di partecipare agli allenamenti collettivi dal 21 agosto al 1° settembre 2020, nonché per aver consentito e, comunque, non impedito che sia Danieli che Bentivoglio partecipassero alla partita contro la società Virtus Entella del 3 settembre 2020 a Ronzone (TN), con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19.

3) La Società Virtusvecomp Verona Srl,

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Fresco Luigi, Presidente del CdA e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Virtusvecomp Verona Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Angeli Stefano, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Virtusvecomp Verona Srl, come sopra descritto;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del CU 78/A del 1° settembre 2020, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.

Tale deferimento è scaturito da un’attività fondata, essenzialmente, sulle risultanze di una visita ispettiva, trasfuse in una relazione in atti.

Per inciso, in data 9 aprile 2021, prima della notificazione dell’atto di deferimento, gli odierni deferiti hanno presentato alla Procura federale una domanda di applicazione di sanzioni su richiesta ai sensi dell’art. 126, comma 1 CGS.

Nel corso del procedimento la società Virtusvecomp Verona Srl ha depositato una memoria (19 aprile 2021, integrata il 22 aprile 2021) nella quale ha, tra l’altro, opposto: di aver fatto eseguire il test in data 14 settembre 2020, ossia a distanza di 5 giorni dal precedente del 9 settembre 2020; che il ritardo di un giorno rispetto al test del 14 settembre 2020 sarebbe dipeso solo ed esclusivamente dal fatto che i calciatori e lo staff avessero usufruito di giorni di ferie fino al 13 settembre 2020 e pertanto la società fosse impossibilitata ad effettuare il test; in aggiunta, che i ritardi di 1/2 giorni rispetto ai test sierologici successivi sarebbero stati imputabili alla necessità di “far combaciare i test tamponi con test sierologici per convenienza temporale tra le attività di lavoro della squadra e quella di Federlab, soprattutto in quel momento storico oberati loro di richieste da parte di tutte le associazioni o ci chiedevano la contemporaneità”; che il ritardo rispetto al test sierologico del 7 gennaio 2021 sarebbe dipeso dal fatto che il gruppo squadra avesse usufruito di 10 giorni di ferie obbligatorie dovute alla sosta natalizia ed il test è stato effettuato al rientro.

La società ha soggiunto che il gruppo di atleti riunitosi in occasione del ritiro pre-campionato di Mezzano di Primiero avrebbe svolto “solo attività individuali, in quanto il lavoro era esclusivamente atletico” e che i calciatori Danieli e Bentivoglio non avrebbero utilizzato gli spogliatoi “ma singolarmente le camere singole in loro dotazione presso l'hotel in nostro esclusivo utilizzo”.

Ha, ancora, evidenziato che in merito alla “presumibile positività riscontrata riguardante i calciatori Bentivoglio Simone e Danieli Nicola, asintomatici entrambi”, il primo (Bentivoglio) “dopo 2 tamponi negativi (…) effettuati in data 28 agosto e 1 settembre 2020 risultava del tutto negativizzato, pertanto lo stesso Prof. Braconaro nostro referente medico della Lega Italiana Calcio Professionistico ed i centri diagnostici ci dicevano di considerarlo un falso positivo, certezza confermata con il test sierologico effettuato in data 05 settembre 2020 dove lo stesso non risulta aver anticorpi IgG ed IgM”; per il secondo (Danieli), invece, “il referto del 21 agosto 2020 presumeva forse una leggera positività (allegato 2), lo stesso viene preso in carico dall'Asl di Brescia che dichiara il soggetto falso positivo, come si evince dai tamponi effettuati in data 26/08, 28/08 e 01/09, certezza confermata con il test sierologico effettuato in data 05/09/2020 dove lo stesso non risulta aver anticorpi IgG ed IgM”; e che il calciatore Pittarello, pur se risultato negativo, “riprendeva gli allenamenti individuali dopo il test effettuato il 24 agosto 2020”, in quanto, avendo avuto un contatto indiretto con un terzo soggetto positivo, dopo un consulto con i referenti di Lega e dopo aver accertato la sua negatività, si erano ravvisate le condizioni per consentirgli la ripresa degli allenamenti individuali.

Infine, con riguardo alla contestazione di non aver impedito ai calciatori Danieli e Bentivoglio di prendere parte alla gara amichevole Virtus Entella – Virtuvecomp, svoltasi il 3 settembre 2020, la società ha eccepito di aver ritenuto “in buona fede (…) il 3 settembre come 14° giorno di quarantena degli stessi” e, dunque, di aver reputato legittimo far giocare i predetti calciatori; senza contare che “in quanto falsi positivi ci veniva detto che Bentivoglio e Danieli non necessitavano obbligatoriamente dei 14 giorni di quarantena (pur essendo rientrati in rango il 14° giorno) e potevano già prima allenarsi con 2 tamponi negativi”, così come riscontrato in altri casi per altri calciatori (si è fatto riferimento al calciatore Hakimi dell’Inter, “riammesso in gruppo dopo 2 giorni dalla positività con 2 tamponi negativi”).

Tali argomentazioni non hanno, però, evitato l’emissione del deferimento oggetto del presente procedimento. 

Le parti sono state convocate per l’udienza del 31 maggio 2021.

Il procedimento

All’udienza del 31 maggio 2021 il rappresentante della Procura federale, avv. Giorgio Ricciardi, dopo aver illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Luigi Fresco, Presidente del CdA e legale rappresentante della società Virtusvecomp Verona Srl l’inibizione per mesi 12 (dodici) e l’ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00); per il dott. Stefano Angeli, responsabile sanitario della società Virtusvecomp Verona Srl l’inibizione per mesi 12 (dodici) e l’ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00); per la società Virtusvecomp Verona Srl l’ammenda di euro 16.000,00 (sedicimila/00).

La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, dev’essere accolto.

Il CU 78/A del 1° settembre 2020 prevede – per quanto interessa gli illeciti oggetto del presente procedimento – che “le società professionistiche e le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision sono tenute all’osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti. In caso di violazione dei Protocolli Sanitari, a carico della società responsabile si applicano, a seconda della sua gravità, le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), c) e g), del CGS della FIGC. La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19” (comma 1); e, in aggiunta, prevede che “le società sono responsabili dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci, e di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CGS della FIGC, secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, che in qualunque modo possano contribuire alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. La responsabilità delle società concorre con quella dei dirigenti, tesserati, soci e non soci e degli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CGS della FIGC” (comma 4).

In dettaglio, la disciplina sanitaria è delineata nelle “indicazioni per la ripresa degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri”. In tale protocollo si individua il c.d. gruppo squadra, comprendente “tutti coloro che nella fase di ripresa dovranno necessariamente operare e opereranno a stretto contatto tra di loro: i calciatori, gli allenatori, i massaggiatori, i fisioterapisti, i magazzinieri, altri componenti dello staff, etc. e, naturalmente, il medico/i sociale/i”.

Per quanto riguarda le procedure mediche di screening iniziale dei componenti del gruppo squadra, nelle predette indicazioni è stabilito che “tutti i componenti del gruppo (anche quelli non in possesso della Scheda Sanitaria FIGC) dovranno essere sottoposti, indicativamente 72-96 ore prima del giorno d’inizio degli allenamenti, a: 1. Anamnesi accurata: spostamenti, contatti con SARS-CoV-2 positivi, sintomi specifici e aspecifici; 2. Visita clinica, temperatura corporea 3. Tampone RT-PCR «rapido» (ripetuto una seconda volta a 24 ore di distanza) + Test sierologici (IgM, IgG) con prelievo venoso (Test validato in Italia dal Ministero della Salute)”.

Tanto premesso in linea generale, e venendo all’odierno procedimento, va, in prima battuta, osservato che nel corso della visita ispettiva (14 gennaio 2021) il responsabile sanitario ha illustrato ai rappresentanti della Procura federale il programma effettuato dalla squadra, ossia che il 28 luglio 2020, proprio su indicazione di quest’ultimo, un gruppo calciatori già tesserati con la società “si sottoponeva a test tampone molecolare e sierologico preventivo in previsione dei test fisici di rito fatti in pre-stagione; gli stessi, dopo gli esiti cominciavano ad effettuare i vari test in forma individuale con lo staff tecnico, a gruppi di 4 atleti presso il polo sportivo Gavagnin”; lo stesso medico ha aggiunto che “il successivo 21 agosto 2020, in previsione della partenza per il ritiro precampionato di Mezzano di Primiero (TN), i tesserati effettuavano un ulteriore test tampone molecolare; successivamente a ciò, la squadra a seguito della positività di nr. 2 calciatori (Danieli Nicola e Bentivoglio Simone), si preservava continuando gli allenamenti individuali. Il 24 e 27 agosto 2020, seppur i tesserati avessero continuato ad effettuare gli allenamenti individuali, venivano sottoposti ad esami molecolari, così come riferito dal medico sociale responsabile. Il 1 settembre 2020, data di fine ritiro pre-campionato, veniva effettuato un ulteriore tampone molecolare, in vista dell’asserita composizione del gruppo squadra (T-1). Il successivo 5 settembre 2020, venivano effettuati i tamponi molecolari ed esami sierologici (T – 0). Solo dopo l’esito negativo di tutti gli esami, veniva formato il gruppo squadra con inizio degli allenamenti collettivi il giorno 6 settembre”.

Sempre nel corso dell’ispezione il responsabile sanitario ha riferito che “dal 5 settembre 2020, dopo la formazione del gruppo squadra, i tesserati facenti parte venivano sottoposti a tampone con cadenza ogni 4 giorni”.

Gli sviluppi successivi hanno, tuttavia, fatto emergere: che in data 9 settembre 2020 è stato effettuato un tampone dopo che erano trascorsi 4 giorni dal precedente tampone; che in data 14 settembre 2020 è stato effettuato un tampone dopo che erano trascorsi 5 giorni dal precedente tampone; che in data 18 settembre 2020 è stato effettuato un tampone dopo che erano trascorsi 4 giorni dal precedente tampone; che in data 22 settembre 2020 sono stati effettuati un tampone e un test sierologico dopo che erano, rispettivamente, trascorsi 4 giorni dal precedente tampone e 17 giorni dal precedente test sierologico; che in data 26 settembre 2020 è stato effettuato un tampone dopo che erano trascorsi 4 giorni dal precedente tampone.

Nella specie, però, né i soggetti deferiti, né la società deferita hanno allegato prova liberatoria dalla contestazione della Procura secondo cui dopo il primo test, eseguito il 9 settembre 2020, il successivo test non sarebbe stato tempestivamente eseguito nei successivi 4 giorni (bensì dopo 5 giorni, ossia il 14 settembre 2020): il che, forse, potrebbe trovare parziale spiegazione nella circostanza, opposta dalla difesa della società deferita, che allo scadere del quarto giorno (13 settembre 2020) sia i calciatori che lo staff fossero in ferie per l’ultimo giorno disponibile.

Viceversa, non è giustificabile la reiterata violazione del termine (14 giorni) di effettuazione del test sierologico, riscontrata dalla Procura in ben quattro circostanze (17 giorni dal test del 5 settembre 2020 a quello del 22 settembre 2020; 17 giorni dal test del 6 ottobre 2020 a quello del 23 ottobre 2020; 15 giorni dal test del 23 ottobre 2020 a quello del 7 novembre 2020; addirittura 21 giorni dal test del 17 dicembre 2020 a quello del 7 gennaio 2021).

Sul punto, la motivazione opposta dai deferiti (“far combaciare i test tamponi con test sierologici per convenienza temporale tra le attività di lavoro della squadra e quella di Federlab, soprattutto in quel momento storico oberati loro di richieste da parte di tutte le associazioni o ci chiedevano la contemporaneità”) risulta priva di qualsiasi attendibilità scientifica, mentre la prescrizione circa la durata – predefinita e inderogabile – di 14 giorni è corrispondente al periodo di quarantena espressamente previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, n. 21463 (“Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista”) ed ancor più perentoriamente individuata nelle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri”, ove è prescritta la “ricerca del RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) a 72/96h dall’inizio degli allenamenti di gruppo e anche al Tempo zero delle attività collettive. Il tampone verrà ripetuto ogni 4 giorni. Il test sierologico per la ricerca IgG/IgM/ [IgA] verrà effettuato al Tempo zero e verrà ripetuto ogni 14 gg”.

Il che depone per l’attendibilità scientifica e, nel contempo, per la vincolatività dei termini (massimo 96 ore = 4 giorni; 14 giorni) rispettivamente previsti per il tampone e per il test sierologico.

Non coglie nel segno, di conseguenza, l’opposizione della società deferita sull’aleatorietà dei predetti termini. Considerazioni non dissimili devono, poi, essere formulate in merito alla falsa dichiarazione relativa al c.d. tempo zero, con ciò intendendosi il giorno del raduno del gruppo squadra.

Nel corso dell’ispezione il responsabile sanitario della società deferita ha dichiarato che “sarebbero stati effettuati esclusivamente allenamenti individuali a partire dalla fine del mese di luglio 2020, presso il Polo Sportivo Gavagnin e dal 21 agosto sino al 1 settembre successivo presso il ritiro di Mezzano di Primero (TN)”; che il gruppo squadra si sarebbe formato il 5 settembre 2020 e la data dell’inizio degli allenamenti collettivi sarebbe coincisa con il giorno successivo 6 settembre 2020; che il primo tampone sarebbe stato effettuato in data 1 settembre 2020, al termine del ritiro a Mezzano di Primiero (TN), e che il successivo tampone e l’esame sierologico sarebbero stati effettuati in data 5 settembre 2020.

Ma tali circostanze risultano documentalmente smentite.

I rappresentanti della Procura federale hanno, infatti, evidenziato nella loro relazione che – come risulta dalla documentazione ricavabile dal sito web ufficiale della Società Virtusvecomp Verona – il gruppo squadra si è radunato in data 31 luglio 2020 presso lo Sporting Hotel San Felice di Illasi (VR): un’occasione in cui alla presenza, peraltro, del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli (accompagnato dal segretario generale della Lega Emanuele Paolucci) si è dato avvio “agli allenamenti collettivi, proseguiti nei giorni successivi presso il Campo Mazzola (Polo Gavagnin) di Verona”.

Nella relazione si è, inoltre, precisato che in data 21 agosto 2020, invece, “tutto il gruppo squadra risulta essersi trasferito presso il ritiro pre-campionato a Mezzano di Primiero (TN), dove è rimasto sino al 1 settembre 2020, alloggiando presso Hotel Salgetti (notizie estratte dal sito ufficiale societario), svolgendo in quella località, contrariamente a quanto asserito dalla società, allenamenti collettivi, come risulta dalle immagini estrapolate dal profilo ufficiale facebook della società Virtus Vecomp Verona”.

Il che dimostra che vi sono stati, quantomeno, due periodi (31 luglio 2020 – 20 agosto 2020; 21 agosto 2020 – 1 settembre 2020) in cui tutto il gruppo squadra ha effettuato – indistintamente – allenamenti collettivi.

In più va stigmatizzata una circostanza obiettiva e rilevante: in data 21 agosto 2020 i calciatori Bentivoglio e Danieli sono risultati positivi al tampone. Tutto ciò avrebbe dovuto determinare l’avvio di una condotta tipizzata, ossia la creazione della c.d. bolla, vale a dire una misura precauzionale per tutto il gruppo squadra.

Ma così non è avvenuto.

I predetti calciatori, infatti, sono stati ammessi a partecipare ad allenamenti collettivi dal 21 agosto 2020 all’1 settembre 2020, nonché a partecipare alla gara amichevole con la Virtus Entella del 3 settembre 2020.

Stesso dicasi per il calciatore Filippo Maria Pittarello, in isolamento quale contatto stretto di un soggetto risultato positivo al Covid-19, ma, ciononostante, ammesso a partecipare agli allenamenti nel ritiro a Mezzano di Primiero (TN) dal giorno 21 agosto 2020.

Risulta, pertanto, evidente che tale condotta ha messo a repentaglio la salute di tutto il gruppo squadra e, non ultimo, dei giocatori della formazione con cui è stata disputata la predetta gara amichevole.

A tal proposito, ad avviso del Collegio non sono attendibili, e in ogni caso non possono sostanziare elementi di prova liberatoria dagli addebiti, le giustificazioni opposte dalla difesa dei deferiti, ossia che – di fatto – i calciatori Bentivoglio e Danieli avrebbero svolto allenamenti individuali di tipo atletico ed avrebbero utilizzato come “spogliatoi” le proprie camere in albergo.

Ancor meno persuasive risultano le giustificazioni opposte in relazione alla situazione sanitaria dei due calciatori positivi al Covid.

Pure ad ammettere che il calciatore Bentivoglio sia risultato negativo ai tamponi effettuati in data 28 agosto 2020 e 1 settembre 2020 (con finale test sierologico del 5 settembre 2020), resta il fatto che nel periodo precedente (21 agosto 2020 – 28 agosto 2020) l’autorizzata partecipazione agli allenamenti e la vicinanza di tale atleta al gruppo squadra ha determinato, senza tema di smentita, il rischio di una diffusione del virus, la cui prevenzione è alla base delle disposizioni protocollari.

Analoga considerazione deve formularsi per il calciatore Danieli, nel senso che, anche ad ammettere che quest’ultimo sia risultato essere un falso positivo (come sarebbe emerso – ma a posteriori – dalle risultanze dei tamponi effettuati in data 26 agosto 2020, 28 agosto 2020 e 1 settembre 2020, con definitiva conferma data dal test sierologico effettuato in data 5 settembre 2020), non è revocabile in dubbio che nell’intertempo decorrente dal 21 agosto 2020 (data della notizia della positività) alla certezza della falsa positività non è stata adottata dalla società deferita alcuna misura imposta dalle prescrizioni sanitarie.

Da ultimo, non può neppure condividersi l’assunto della società deferita secondo cui “in buona fede” si sarebbe considerato il 3 settembre 2020, giorno dell’amichevole con la Virtus Entella, “come 14° giorno di quarantena”: e ciò in quanto, nella medesima memoria depositata in atti, si è specificato che, per entrambi i calciatori in questione, l’accertamento dell’assenza degli anticorpi IgG ed IgM è intervenuto a valle e per effetto del test sierologico del 5 settembre 2020, quest’ultimo successivo di due giorni allo svolgimento della partita amichevole. Sulla scorta di una valutazione complessiva risulta, allora, evidente che il medico sociale dott. Angeli e il legale rappresentante sig. Fresco hanno violato in modo plateale le puntuali prescrizioni sanitarie, cercando di dissimulare, inoltre, le reali tempistiche di raduno collettivo della squadra: il che depone, in disparte dalla violazione dei protocolli sanitari di cui più sopra si è detto, per una altrettanto palese violazione dell’art. 44, comma 1 delle NOIF (“le società devono provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni”) e, dunque, per una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, sanzionata dall’art. 4, comma 1 CGS, come contestato nell’atto di deferimento.

Alle violazioni ora dichiarate consegue la responsabilità diretta e oggettiva della società Virtusvecomp Verona Srl ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 CGS, costituendo, l’addebito nei confronti del sodalizio calcistico, il risultato di un equilibrio, ponderato a monte dal legislatore, tra la necessità, da un lato, di imputare in modo puntuale ai soggetti deferiti una condotta rilevante sul piano disciplinare e, dall’altro, quella di assicurare una efficiente tenuta dell’ordinamento di settore: un compromesso ottenibile attraverso la valorizzazione di esigenze di semplificazione e speditezza decisionale, non potendosi in alcun modo ipotizzare una (sostanziale) non sanzionabilità di condotte contrarie ai valori dello sport.

Il Tribunale ritiene, infine, che la quantificazione delle sanzioni proposte dal rappresentante della Procura federale sia congrua.

Di conseguenza, il deferimento va accolto e, per l’effetto, vanno irrogate le seguenti sanzioni: per il sig. Luigi Fresco, Presidente del CdA e legale rappresentante della società Virtusvecomp Verona Srl l’inibizione per mesi 12 (dodici) e l’ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00); per il dott. Stefano Angeli, responsabile sanitario della società Virtusvecomp Verona Srl l’inibizione per mesi 12 (dodici) e l’ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00); per la società Virtusvecomp Verona Srl l’ammenda di euro 16.000,00 (sedicimila/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fresco Luigi, inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00);

- per il sig. Angeli Stefano, inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00);

- per la società Virtusvecomp Verona Srl, ammenda di euro 16.000,00 (sedicimila/00).

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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