F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFN del 14.10.2020 – (Deferimento n. 3356/1076pf19-20/GC/GT/mg del 17.09.2020 nei confronti del sig. Simone Rocco e della società US Palmese ASD – Reg. Prot. n. 15/TFN-SD) Decisione n. 23/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3356/1076pf19-20/GC/GT/mg del 17.09.2020 Reg. Prot. 15/TFN-SD

Decisione n. 23/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 3356/1076pf19-20/GC/GT/mg del 17.09.2020

Reg. Prot. 15/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

cons. Angelo Fanizza – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

avv. Angelo Venturini – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 06 ottobre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3356/1076pf19-20/GC/GT/mg del 17.09.2020 nei confronti del sig. Simone Rocco e della società US Palmese ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

In data 17 settembre 2020 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Simone Rocco, Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD, al quale ha contestato la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF ed all’art. 31 commi 6 e 7 stesso Codice, per non aver pagato all’allenatore sig. Mario Dal Torrione le somme accertate dal Collegio Arbitrale LND con lodo del 20 febbraio 2020 (Vertenza n. 116/90), pubblicato sul C.U. n. 1 di pari data; tale decisione era stata comunicata alla Società con PEC del 23 febbraio ed i trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della relativa pronuncia erano trascorsi senza la Società avesse provvedimento al dovuto adempimento.

È stata contestualmente deferita la Società US Palmese ASD a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS - FIGC per il comportamento contestato al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento

Nel corso della riunione del 6 ottobre 2020, tenutasi in modalità video conferenza giusto il Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 10 del 18 maggio 2020, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Salvatore Casula, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Simone Rocco l’inibizione di mesi 6 (sei); per la Società US Palmese ASD punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

I deferiti non si sono collegati.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Si rinviene in atti una comunicazione della Società deferita, a firma del presidente sig. Simone Rocco, alla quale è allegata la dichiarazione liberatoria del sig. Mario Dal Torrione, di avvenuto pagamento e di non aver più nulla a pretendere.

La dichiarazione è datata 24 luglio 2020, con il che risulta che il pagamento, peraltro non specificato nel suo effettivo importo, né riferito in alcun modo al lodo arbitrale, è avvenuto oltre il termine di cui all’art. 94 ter comma 13 NOIF, che è di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del lodo, che, nel caso in esame, era avvenuta, come si è già evidenziato, il 23 febbraio 2020.

Essendo pertanto pacifica la violazione, il deferimento va accolto in uno alle sanzioni richieste, che appaiono commisurate alla violazione stessa e che si inquadrano per la Società nei disposti dell’art. 31 comma 6 CGS - FIGC (penalizzazione di uno o più punti in classifica) e dell’art. 8 comma 1 inciso b (ammenda), per il Simone Rocco nel disposto dell’art. 31 comma 7 Cod. cit.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Simone Rocco, nella qualità, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società US Palmese ASD, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 06 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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