F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFN del 14.10.2020 – (Deferimento n. 3377 /993 pf 19-20/LDF/GC/am del 17.9.2020 nei confronti dei sig.ri Domenico Cottone, Girolamo Li Causi, Arturo Vadalà e della società SSD Marsala Calcio arl – Reg. Prot. n. 16/TFN-SD) Decisione n. 24/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3377 /993 pf 19-20/LDF/GC/am del 17.9.2020 Reg. Prot. 16/TFN-SD

Decisione n. 24/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 3377 /993 pf 19-20/LDF/GC/am del 17.9.2020

Reg. Prot. 16/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

cons. Angelo Fanizza – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

avv. Angelo Venturini – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 06 ottobre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3377 /993 pf 19-20/LDF/GC/am del 17.9.2020 nei confronti dei sig.ri Domenico Cottone, Girolamo Li Causi, Arturo Vadalà e della società SSD Marsala Calcio arl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Società SSD Marsala Calcio arl, nel corso della stagione sportiva 2029/2020 e più precisamente a fine gennaio 2020, aveva messo fuori rosa il proprio calciatore a nome Pietro Balistreri; chiamata a giustificare siffatto comportamento, detta Società aveva addotto motivazioni di carattere disciplinare, che tuttavia erano risultate inesistenti e che, comunque, non erano state provate. Infatti, l’unica motivazione era consistita in un presunto litigio avvenuto tra il Balestrieri ed un suo compagno di squadra, che quest’ultimo, in sede di audizione innanzi l’Organo inquirente, aveva sostanzialmente smentito; anche le altre persone che, a conoscenza dei fatti, erano state sentite dalla Procura Federale (dirigenti, allenatore e calciatori) avevano dichiarato di non ricordare comportamenti irrispettosi e/o irriguardosi del Balestrieri verso sia i dirigenti della Società, che dei compagni di squadra.

Nel corso delle indagini era altresì emerso che la vera ragione che aveva spinto la Società ad allontanare il Balestrieri era stata di natura meramente economica, determinata dal fatto di non poter più sopportare, in una situazione di seria crisi finanziaria, l’alto ingaggio del calciatore.

In tale contesto e per le suddette ragioni, la Procura Federale, con atto del 17 settembre 2020, ha deferito a questo

Tribunale i vertici della Società SSD Marsala Calcio arl, nelle persone dei sig.ri Domenico Cottone (Presidente), Girolamo Li Causi (Vice Presidente) e Arturo Vadalà (dirigente), ai quali ha contestato la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC; ha contestualmente deferito la Società ASD Marsala Calcio arl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 stesso Codice per i comportamenti posti in essere dai suddetti tesserati.

Il dibattimento

Nel corso della riunione del 6 ottobre 2020, tenutasi in modalità video conferenza giusto il Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 10 del 18 maggio 2020, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Salvatore Casula, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per Domenico Cottone di mesi 6 (sei), per Girolamo Li Causi ed Arturo Vadalà di mesi 3 (tre); ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) per la Società.

I deferiti non si sono collegati.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

L’attuale deferimento aveva tratto le mosse da una segnalazione rivolta alla Procura Federale dallo stesso Balestrieri, a mezzo della quale erano stati denunciati i fatti per come riportati nella parte motiva del deferimento.

Il Balestrieri aveva evidenziato che l’allontanamento da ogni attività di squadra gli era stato comunicato dapprima verbalmente e poi per mail; e che la Società non gli aveva più versato quanto gli spettava in forza degli accordi economici e, per di più, lo aveva diffamato a mezzo stampa.

Sentito dalla Procura Federale, il Balestrieri ha precisato che la Società lo aveva allontanato allorquando egli aveva messo all’incasso un assegno che la Società gli aveva dato a garanzia del parziale pagamento del proprio compenso, che era in sofferenza e che questa sua iniziativa aveva molto irritato la dirigenza della Società, tanto da indurre il presidente Cottone a metterlo fuori rosa.

Tra le persone escusse nel corso delle indagini, i sig.ri Vito Cucchiara (dirigente), Davide Monteleone (tesserato), Nicolò Terranova (allenatore) hanno escluso l’assunzione di comportamenti scorretti del Balestrieri nei confronti di dirigenti e compagni di squadra; il calciatore Lo Cascio ha ammesso che, al termine di una gara di campionato, nello spogliatoio della squadra aveva discusso con il Balestrieri, ma che il tutto era rientrato senza conseguenze, tanto era vero che il Balestrieri il giorno dopo lo aveva chiamato al telefono.

Il Vice Presidente Li Causi ed il dirigente Vadalà hanno sostenuto la tesi della indisciplina del Balestrieri, culminata nella lite con il compagno di squadra Lo Cascio ed hanno dichiarato che non vi furono altre cause determinanti la messa fuori rosa del Balestrieri; il solo Luigi Alioto, collaboratore amministrativo della Società, ha dichiarato che l’allontanamento del Balestrieri fu chiesta dall’allenatore Terranova.

Alla stregua delle acquisizioni istruttorie, appare verosimile che il Balestrieri venne allontanato dalla squadra per motivi di natura economica; egli aveva ricevuto dalla Società un assegno postdatato di € 6.000,00, che aveva voluto essere una garanzia per il pagamento dei compensi arretrati e che il Balestrieri, forzando probabilmente gli accordi che erano stati raggiunti sul punto con la Società e più in particolare con il Presidente Cottone, aveva tentato di bancare, senza peraltro riuscirvi.

Tale presupposto non appare però idoneo a giustificare il provvedimento messo in atto dalla Società in danno del Balestrieri, sicché può essere dichiarata la sussistenza delle violazioni ascritte agli attuali deferiti, rivista anche nell’ottica dell’art. 91 NOIF.

Dev’essere da ultimo osservato che, nel mentre la dichiarazione dell’Alioto, che sarebbe stato l’allenatore della squadra a chiedere l’allontanamento del Balestrieri, non ha trovato conferme, l’assunto dello stesso Balestrieri in merito all’asserita diffamazione a mezzo stampa, che sarebbe stata consumata contro di lui da esponenti della Società, è rimasto privo di qualsivoglia riscontro.

Il deferimento va comunque accolto, unitamente all’applicazioni delle richieste sanzioni, che appaiono congrue rispetto agli addebiti.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Domenico Cottone, nella qualità, inibizione di mesi 6 (sei);

- per il sig. Girolamo Li Causi, nella qualità, inibizione di mesi 3 (tre);

- per il sig. Arturo Vadalà, nella qualità, inibizione di mesi 3 (tre);

- per la società SSD Marsala Calcio arl, ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 06 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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