F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFN del 22.10.2020 – (Deferimento n. 3748 /1004 pf 19-20/LDF/GC/am del 24.09.2020 nei confronti del sig. Giuseppe A.M. Di Salvia e della società US Avellino 1912 Srl – Reg. Prot. n. 19/TFN-SD) Decisione n. 25/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3748 /1004 pf 19-20/LDF/GC/am del 24.09.2020 Reg. Prot. 19/TFN-SD

 

Decisione n. 25/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 3748 /1004 pf 19-20/LDF/GC/am del 24.09.2020

Reg. Prot. 19/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente (Relatore);

 avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 22 ottobre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3748 /1004 pf 19-20/LDF/GC/am del 24.09.2020 nei confronti del sig. Giuseppe A.M. Di Salvia e della società US Avellino 1912 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 24 settembre 2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

[ - il sig. Claudio Mauriello, già Presidente della US Avellino 1912 Srl, per rispondere della violazione di cui all’artt. 4 comma 1, e 32, comma 2, del CGS, 7, comma 1, dello Statuto Federale 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver all’inizio della stagione 2019/2020 omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe A. M. Di Salvia e a far sottoporre lo stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare Casertana – Avellino del 22.09.2019 e Avellino – Paganese del 28.09.2019 valevoli per il Campionato Nazionale “Dante Berretti” senza averne titolo perché non tesserato, come descritto nella parte motiva; ]

[ - il sig. Luigi Iuppa, Segretario della US Avellino 1912, per rispondere della violazione di cui all’artt. 4 comma 1, e 32, comma  2,  del  CGS,  7, comma  1,  dello  Statuto  Federale  per  aver  all’inizio  della  stagione  2019/2020  omesso  di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe A. M. Di Salvia, come descritto nella parte motiva; ]

[ - il sig. Antonio Moscaritolo, dirigente della US Avellino 1912 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4 comma 1, e 19, comma 3, del CGS, per aver consentito in Caserta ed Avellino con la sottoscrizione della relative distinte gara che il calciatore Giuseppe A. M. Di Salvia disputasse le gare Casertana – Avellino del 22.09.2019 e Avellino – Paganese del 28.09.2019 valevoli per il Campionato Nazionale “Dante Berretti” senza averne titolo perché non tesserato, come descritto nella parte motiva; ]

- il sig. Giuseppe A.M. Di Salvia calciatore già tesserato della ASD Solofra Calcio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4 comma 1, e 32, comma 2, del CGS, 7, comma 1, dello Statuto Federale per aver all’inizio della stagione 2019/2020 omesso di accertare la regolarità del proprio tesseramento con la US Avellino 1912 Srl e per aver partecipato alle gare Casertana – Avellino del 22.09.2019 e Avellino – Paganese del 28.09.2019 valevoli per il Campionato Nazionale “Dante Berretti” senza averne titolo perché, come detto, non tesserato, come descritto nella parte motiva;

- la società US Avellino 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del vigente CGS, per il comportamento nell’interesse della quale i predetti soggetti hanno commesso i fatti contestati.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e gli avv.ti Mario Di Salvia, in rappresentanza del sig. Giuseppe A. M. Di Salvia, ed Eduardo Chiacchio, in rappresentanza della società US Avellino 1912 Srl, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Giuseppe A. M. Di Salvia, sanzione base squalifica di giornate 3 (tre), diminuita nella misura di giornate 2 (due), ulteriormente diminuita ex art. 13, lett. e) CGS nella misura di giornata 1 (una), sanzione finale squalifica di giornata 1 (una), da scontare nella competizione alla quale attualmente risulta partecipare il deferito; per la società US Avellino 1912 Srl, sanzione base € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda, ridotta nella misura di € 1.400,00 (millequattrocento/00), ulteriormente diminuita ex art. 13, lett. e) CGS nella misura di € 1.000,00 (mille/00) – in ragione del fatto che il calciatore non ebbe effettivamente a partecipare ad alcuna gara dell’US Avellino 1912 Srl e che questa, dopo l’annullamento del tesseramento, non permise allo stesso alcuna attività - sanzione finale € 1.000.00 (mille/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Giuseppe A. M. Di Salvia e la società US Avellino 1912 Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società US Avellino 1912 Srl che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe A. M. Di Salvia, giornata 1 (una) di squalifica da scontare nella competizione alla quale attualmente risulta partecipare il deferito;

- per la società US Avellino 1912 Srl, € 1.000,00 (mille/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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