F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/TFN del 27.10.2020 – (Deferimento n. 3906/1133pf19-20/GC/gb del 25.09.2020 nei confronti dei sig.ri D’Inverno Pasquale, Coppolaro Mauro e delle Società Juve Stabia Spa e Virtus Entella Srl – Reg. Prot. n. 24/TFN-SD) Decisione n. 29/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3906/1133pf19-20/GC/gb del 25.09.2020 Reg. Prot. 24/TFN-SD

Decisione n. 29/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 3906/1133pf19-20/GC/gb del 25.09.2020

Reg. Prot. 24/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

avv. Paolo Clarizia – Componente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 27 ottobre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3906/1133pf19-20/GC/gb del 25.09.2020 nei confronti dei sig.ri D’Inverno Pasquale, Coppolaro Mauro e delle Società Juve Stabia Spa e Virtus Entella Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 25 settembre 2020, il Procuratore Federale f. f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. D’Inverno Pasquale, all’epoca dei fatti collaboratore tecnico della Juve Stabia, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, per aver colpito, in data 10 luglio 2020, negli spogliatoi dello Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, ove si svolgeva la gara Juve Stabia – Virtus Entella, con un pugno al volto, il calciatore della Virtus Entella, Coppolaro Mauro, provocandogli un “Ematoma sottogaleale extracranico frontale sinistro senza evidenti linee di frattura della teca sottostante” (come refertato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna - Genova), dopo aver spinto di lato il Dirigente della P.S. (per tale motivo è stato denunziato per “resistenza a Pubblico Ufficiale”);

- il sig. Coppolaro Mauro, all’epoca dei fatti calciatore della Virtus Entella, per rispondere della violazione dell’art.  4 comma 1 CGS, per aver colpito al petto con due pugni, senza provocare danni fisici, il sig. D’Esposito Luigi, vice delegato alla sicurezza della Juve Stabia, in data 10 luglio 2020, negli spogliatoi dello Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, ove si svolgeva la gara Juve Stabia – Virtus Entella, subito dopo essere stato colpito dal sig. D’Inverno, e per aver sferrato alcuni cazzotti alle porte degli spogliatoi provocando lievi danni alla struttura;

- la società Juve Stabia Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per le condotte sopra descritte poste in essere dal proprio tesserato;

- la società Virtus Entella Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per le condotte sopra descritte poste in essere dal proprio tesserato.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e gli avv.ti Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del sig. D’Inverno Pasquale e della società Juve Stabia Spa, e Luigi Carlutti, in sostituzione dell’avv. Mattia Grassani ed in rappresentanza del sig. Coppolaro Mauro e della società Virtus Entella Spa, hanno depositato quattro distinte richieste di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente; esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. D’Inverno Pasquale, sanzione base giornate 9 (nove) di squalifica, diminuita di 1/3 – giornate 3 (tre), sanzione finale giornate 6 (sei) di squalifica; per il sig. Coppolaro Mauro, sanzione base giornate 3 (tre) di squalifica, più € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda, diminuita di 1/3, sanzione finale giornate 2 (due) di squalifica, più € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda, con commutazione di una giornata di squalifica in € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda, quindi sanzione finale giornate 1 (una) di squalifica, oltre ad € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) di ammenda; per la società Juve Stabia Spa, sanzione base € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda, ridotta di 1/3 - € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), sanzione finale € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda; per la società Virtus Entella Srl, sanzione base € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda, ridotta ex art. 127 CGS, sanzione finale € 1.400,00 (millequattrocento/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sig.ri D’Inverno Pasquale, Coppolaro Mauro e le società Juve Stabia Spa e Virtus Entella Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine al sig. Coppolaro Mauro ed alle società Juve Stabia Spa e Virtus Entella Srl che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. D’Inverno Pasquale, giornate 6 (sei) di squalifica;

-per  il  sig.  Coppolaro  Mauro,  giornate  1  (una)  di  squalifica,  oltre  ad  €  1.250,00  (milleduecentocinquanta/00)  di ammenda;

- per la società Juve Stabia Spa, € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda;

- per la società Virtus Entella Srl, € 1.400,00 (millequattrocento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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