F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35/TFN del 06.11.2020 – (Ricorso dell’A. E. Lorenzo Manganelli contro AIA, FIGC e l’A. E. Paganessi Giacomo – Reg. Prot. n. 23/TFN-SD) Decisione n. 35/TFN-SD 2020/2021 Ricorso ex artt. 25 e 30 del CGS – CONI ed ex art. 43 bis del CGS – FIGC dell’A. E. Manganelli Lorenzo Reg. Prot. 23/TFN-SD
Decisione n. 35/TFN-SD 2020/2021
Ricorso ex artt. 25 e 30 del CGS - CONI ed ex art. 43 bis del CGS – FIGC
dell’A. E. Manganelli Lorenzo Reg. Prot. 23/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
avv. Paolo Clarizia – Componente (Relatore);
avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;
avv. Amedeo Citarella – Componente;
cons. Pierpaolo Grasso – Componente;
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 27 ottobre 2020,
a seguito del ricorso ex artt. 25 e 30 del CGS - CONI ed ex art. 43 bis del CGS - FIGC dell’A. E. Manganelli Lorenzo contro Associazione Italiana Arbitri (in persona del Presidente, rappresentante pro-tempore), Federazione Italiana Giuoco Calcio (in persona del Presidente e/o rappresentante pro-tempore) e l’A. E. Paganessi Giacomo (appartenente alla Sezione AIA di Bergamo), per l’annullamento della delibera adottata dall’AIA, pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 31.8.2020,
la seguente
DECISIONE
Il ricorso
Con ricorso, inviato, mezzo pec il 28.9.2020, all’Associazione Italiana Arbitri (in prosieguo, per brevità, anche “A.I.A.”), alla Federazione Italiana Gioco Calcio (in prosieguo, per brevità, anche “F.I.G.C.”), al sig. Giacomo Paganessi e al Tribunale Federale Nazionale, il sig. Lorenzo Manganelli, Associato A.I.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Ciotti e Leonardo Guidi, ha chiesto “l’annullamento della delibera di cui al comunicato ufficiale n. 35 del 31.08.2020, stagione sportiva 2019/2020, con il quale […] veniva disposta la dismissione dell’A.A. Manganelli Lorenzo, della Sezione di Valdarno, facente parte dell’organico della C.A.N. A, con la dicitura ai sensi dell’articolo 15, comma 2, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici, avendo raggiunto il limite massimo di età consentito” e comunque di tutti gli atti prodromici, presupposti, preliminari e successivi, compresa la norma richiamata nella motivazione ed ogni eventuale proposta dell’Organo Tecnico della C.A.N. A, e la (eventuale) delibera del Comitato Nazionale, nonché dei criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi dei dismessi e della composizione dell’Organico stagione 2020/2021, come trasmessi al Comitato Nazionale e dallo stesso inseriti nel C.U., n. 44 della eventuale delibera che ha stabilito la definizione dell’Organico della C.A.N. A, per la stagione 2019/2020, della comunicazione del 9 settembre 2020 e di quelle antecedenti sulla posizione in graduatoria e relativa media, in quanto tutti assunti nel mancato rispetto degli atti e delle norme regolamentari e di funzionamento in ordine alla formazione dell’organico oltre che in violazione dei criteri di trasparenza ed imparzialità e comune di ogni altra norma giuridica, anche con specifico riferimento alle norme dell’associazione chiamata in giudizio”.
Il ricorrente avverso la prefata dismissione dal ruolo della C.A.N. A ha proposto tre diverse censure: 1. Con il primo motivo è stata contestata l’illegittimità dell’art. 15, comma 2, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici (in prosieguo, anche “NFOT”) per violazione del principio di non discriminazione sancito dall’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, recepito nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 216/2003, che vieta qualsivoglia scelta operata sulla base del solo criterio anagrafico; principio che secondo il ricorrente si desumerebbe anche dalla circolare FIFA n. 1497/2015 con la quale è stato abolito il limite di età di 45 anni per la permanenza nell’organico degli arbitri FIFA, nonché da un’analisi comparata rispetto ad altre paritarie associazioni di categoria; del resto secondo il ricorrente sarebbe interesse della F.I.G.C. e delle leghe avere a disposizione gli arbitri che risultino tecnicamente più preparati e, soprattutto, risulterebbe incomprensibile la motivazione posta alla base della scelta d’individuare la soglia in 45 anni, anziché ancorare la dismissione a parametri tecnici e fisici predefiniti;
2. Con la seconda censura il ricorrente contesta un’asserita discriminazione operata dal richiamato secondo comma dell’art. 15 del NOFT in danno degli assistenti arbitrali rispetto agli arbitri effettivi ai quali è consentito proseguire l’attività anche dopo il superamento del 45° anno qualora siano internazionali inquadrati nella categoria Elite - UEFA;
3. Con l’ultima censura il ricorrente lamenta, da un lato, un’asserita violazione dell’art. 16 delle NFOT in quanto la delibera volta a fissare gli organici sarebbe stata adottata dopo la dismissione del ricorrente e, da un altro lato, la circostanza che al fine di giungere al riempimento del organico è stata concessa una deroga in favore di un altro associato che a causa dei risultati tecnici degli ultimi otto anni non aveva ottenuto la qualifica di assistente internazionale, anziché al sig. Lorenzo Manganelli che sarebbe risultato “in posizione meritocratica antecedente al soggetto che goduto della deroga”.
Le memorie difensive
Il 23.10.2020 l’Associazione Italiana Arbitri si è costituita in giudizio con gli avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello, i quali hanno dedotto, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per intervenuta acquiescenza alla delibera impugnata e, comunque, per carenza d’interesse avendo lo stesso richiesto e accettato la carica di arbitro benemerito incompatibile, incompatibile, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Regolamento, con la carica di assistente arbitrale.
Le difese dell’A.I.A. contestano altresì l’infondatezza del primo motivo di censura, in quanto non sussisterebbe alcuna analogia tra il sistema nazionale e quello della FIFA, poiché a livello sovranazionale le graduatorie non si fondano su voti ricevuti dagli arbitri nel corso della stagione, bensì sulle scelte tecniche discrezionali della Commissione. Inoltre, la citata Circolare riguarderebbe esclusivamente la formazione delle liste degli arbitri e assistenti internazionali e non prevederebbe alcun divieto in ordine alla presenza di limiti di età (del resto su 291 arbitri internazionali solo 2 sarebbero ultraquarantacinquenni).
I richiami normativi e giurisprudenziali sarebbero, poi, errati, in quanto relativi, rispettivamente, alla “parità di trattamento” delle persone nella “occupazione e nelle condizioni di lavoro”, il d.lgs. n. 216/2003, e a rapporti di lavoro, la sentenza “Martin vs Professional Game Match Officials Ltd” e, conseguentemente, inapplicabili agli arbitri italiani non configurabili alla stregua di dipendenti.
Nella memoria si contesta poi che l’art. 2, comma 5, dello Statuto F.I.G.C. non prevederebbe “alcun riferimento all’età anagrafica come forma di discriminazione e tale omissione non [sarebbe] causale, perché nell’organizzazione calcistica il fattore età non [sarebbe] in alcun modo discriminatorio laddove agevola l’inserimento dei giovani sportivi”.
In ordine alla seconda censura le difese dell’A.I.A. rilevano che l’asserita discriminazione non sarebbe configurabile in quanto non esiste alcuna categoria di merito (Elite – UEFA) in relazione agli assistenti arbitrali.
In relazione al terzo motivo l’A.I.A. eccepisce innanzitutto la carenza d’interesse a proporre il motivo stante il chiaro tenore letterale dell’art. 28, comma 2, delle NFOT che impone di disporre in via priorità l’avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorre il superamento dei limiti d’età e, conseguentemente, l’assenza di un’utilità giuridicamente apprezzabile in capo al ricorrente. Per quanto concerne poi la deroga concessa al sig. Paganessi l’A.I.A. ribadisce la legittimità del proprio operato, ai sensi dell’art. 29 del NOFT.
Si è costituito anche il sig. Giacomo Paganessi, con gli avv.ti Valerio Di Stasio e Tonio Di Iacovo, concludendo per il rigetto del ricorso specificando che: i) la previsione della dismissione dal ruolo per raggiunti limiti d’età, risulta conforme alle norme dell’ordinamento sportivo e deriva dall’esigenza di garantire un’adeguata immissione nel ruolo di forze arbitrali giovani e il necessario ricambio generazionale; ii) alcuna violazione dei principi di imparzialità e discriminazione sarebbe configurabile in relazione agli assistenti arbitrali, poiché per questi ultimi non è prevista dall’UEFA la categoria Elite; iii) il terzo motivo di ricorso sarebbe inammissibile per carenza d’interesse e, comunque, infondato, poiché la deroga concessa al controinteressato sarebbe adeguatamente motivata in ordine all’eccellente rendimento nell’ultima stagione sportiva, nonché al mutamento di organico legato alla soppressione del corso di qualificazione per assistenti arbitrali e alle modifiche regolamentari conseguenti alla costituzione ad opera del Consiglio Federale di un unico Organo Tecnico per i campionati di Serie A e di Serie B (che ha comportato l’abrogazione del limite massimo di stagioni sportive di permanenza nell’organico).
Anche il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha contestato la fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità, in quanto già la mera proposizione del ricorso smentirebbe qualsivoglia acquiescenza, come del resto confermato dalla presentazione di un’istanza di accesso. In ordine all’illegittimità dell’art. 15 NFOT il ricorrente, richiamando una sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 652 del 16.5.2019), afferma che sarebbe discriminatorio imporre un limite massimo d’età quando è possibile utilizzare criteri meno restrittivi quali la verifica dell’effettiva inidoneità psico-fisica del partecipante.
Il Dibattimento
Alla camera di consiglio del 27.10.2020 hanno partecipato, oltre al ricorrente, l’avv. Gianluca Ciotti, per l’A.I.A., gli avv.ti Giancarlo Perinello e Valerio Di Stasio, e per il controinteressato, l’avv. Tonio Di Iacovo.
I predetti difensori dopo ampia discussione sia in relazione alle eccezioni d’inammissibilità dedotto nelle memorie dell’A.I.A. e del controinteressato, sia relativa al merito dei motivi dedotti con il ricorso si sono riportati alle conclusioni contenute nei precedenti scritti difensivi. È stato altresì udito il ricorrente che ha rilasciato spontanee dichiarazioni.
I motivi della decisione
In via preliminare, le eccezioni d’inammissibilità del ricorso per acquiescenza o per carenza d’interesse appaiono entrambe destituite di fondamento.
Innanzitutto, non sembra configurabile alcuna condotta acquiescente del ricorrente rispetto alla dismissione, alla luce della tempestiva proposizione del ricorso e, antecedentemente, della presentazione di un’istanza di accesso finalizzata a difendere giudizialmente i propri interessi e diritti.
Né possono essere condivise le difese dell’A.I.A. secondo le quali il ricorso non potrebbe determinare alcuna utilità in capo al ricorrente, in quanto il ruolo di arbitro benemerito sarebbe, secondo la normativa di riferimento, incompatibile con quello di assistente arbitrale in ruolo. Come correttamente rilevato dalle difese del ricorrente, infatti, il sig. Lorenzo Manganelli ben potrebbe rinunciare alla carica di arbitro benemerito a seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso.
Nel merito il ricorso appare, tuttavia infondato, in quanto l’art. 15, comma 2 delle NOFT, rubricato Limiti d’età (“A.A.: l’attività è consentita in base all’efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell’interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno): - il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N.;”) non assume un carattere discriminatorio.
La previsione di un limite di età al superamento della quale non è consentito proseguire l’attività nel caso di specie, infatti, appare oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima: garantire il continuo ricambio generazionale e la necessaria formazione delle nuove leve.
Del resto, la legittimità della previsione di un limite d’età appare confermata anche dall’analisi comparata proposta dallo stesso ricorrente. In primis, le Federazioni sovranazionali non impongono alle Federazioni nazionali di eliminare limiti d’età. La circolare FIFA n. 1497/2015 riguarda esclusivamente gli arbitri internazionali. In secondo luogo, come confermato in udienza anche dalle difese del ricorrente anche altre federazioni europee prevedono limiti d’età (ad esempio, in Germania l’obbligo di dismissione è prevista al superamento del quarantottesimo anno).
Inconferente appare poi il richiamo effettuato alla sentenza della Corte di Appello di Milano, in quanto la fattispecie era evidentemente diversa: la previsione di un limite massimo d’età previsto nell’ambito di un concorso per l’accesso al pubblico impiego.
Quanto all’asserita irragionevolezza della fissazione a quarantacinque anni del limite d’età il ricorrente ha omesso di indicare le ragioni per le quali una siffatta soglia sarebbe irragionevole. Inoltre, non si può fare a meno di evidenziare che il dato appare conforme alla media internazionale alla luce delle statistiche rilevate dall’A.I.A. e non contestate dal ricorrente (solo due arbitri internazionali su quasi trecento attualmente in ruolo hanno più di quarantacinque anni).
Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso dal momento che alcuna discriminazione è configurabile in relazione alla deroga ai limiti d’età prevista dall’art. 15, comma 1 delle NOFT, in favore degli arbitri effettivi inquadrati nella categoria Elite – Uefa.
Per quanto concerne gli assistenti arbitrali infatti la Uefa non prevede la categoria Elite. Appare evidente, dunque, che poiché le due situazioni sono palesemente differenti alla luce delle previsioni dell’Uefa non è possibile rinvenire alcuna discriminazione.
Stante il rigetto dei primi due motivi di ricorso, la terza censura con la quale si contesta l’adozione dell’organico successivamente alla dismissione del ricorrente e la concessione della deroga in favore al sig. Giacomo Paganessi è inammissibile, poiché dall’eventuale accoglimento il sig. Lorenzo Manganelli non potrebbe comunque ottenere il bene della vita al quale anela, id est: la reintegrazione nell’organico della CAN.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso.
Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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