F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51/TFN del 04.12.2020 – (Deferimento n. 2292/358bis pf 19-20/GC/gb del 12.08.2020 nei confronti del sig. Foschi Rino – Reg. Prot. n. 212/TFN-SD) Decisione n. 51/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2292/358bis pf 19-20/GC/gb del 12.08.2020 Reg. Prot. 212/TFN-SD

 

Decisione n. 51/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 2292/358bis pf 19-20/GC/gb del 12.08.2020

Reg. Prot. 212/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Paolo Clarizia – Componente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 novembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2292/358bis pf 19-20/GC/gb del 12.08.2020 nei confronti del sig. Foschi Rino,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 12 agosto 2020 il Procuratore Federale f.f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale il sig. Foschi Rino, Presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della US Città di Palermo Spa dal 14.2.2019 al 3.5.2019 per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Rino Foschi è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di - 12 - esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa).

La memoria di costituzione

Il deferito si è costituito mediante deposito di memoria difensiva a firma dell’avv. Grassani con la quale ha evidenziato l’assenza di responsabilità sia in relazione al brevissimo periodo in cui ha espletato le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione, sia in relazione al fatto di aver sempre ricoperto il ruolo di direttore sportivo e di avere specifiche competenze in quel particolare settore e sia in relazione al fatto di non aver compiuto alcun atto che ha ulteriormente depauperato le finanze della società, già gravemente compromesse ma, al contrario ha evidenziato che proprio nel corso della sua gestione si è proceduto a riscuotere alcuni crediti in un’ottica volta a provare il salvataggio della società.

Il dibattimento

In sede di discussione, il rappresentante della Procura Federale, avv. Paolo Mormando, nel richiamare anche la decisione della Corte Federale che ha sanzionato le condotte di altri soggetti rivestenti posizioni analoghe a quella in oggetto, ha chiesto l’accoglimento del deferimento e la conseguente applicazione della sanzione della inibizione di anni 1 (uno).

La difesa del deferito ha chiesto, invece, il rigetto del deferimento ripercorrendo quanto già indicato nella memoria difensiva.

Anche il sig. Foschi, intervenuto personalmente, ha esposto, per sommi capi, i motivi per i quali non dovrebbe ritenersi sussistente la propria responsabilità.

La decisione

Preliminarmente si evidenzia che il Tribunale è nuovamente investito della vicenda in epigrafe a seguito della decisione della Corte Federale d’Appello n. 33/CFA del 9 ottobre 2020 che ha annullato, rimettendo gli atti, la precedente pronuncia di questo Tribunale n. 5/TFNSD dell’11 settembre 2020, con il quale aveva dichiarato inammissibile il deferimento.

Il Collegio, pertanto, è chiamato a decidere il merito della questione alla luce delle contestazioni formulate nell’atto di deferimento.

Al riguardo la Procura Federale contesta al Foschi, nel limitato lasso di tempo nel quali lo stesso ha rivestito la carica di amministratore unico, di aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento.

Questo Tribunale, pur se a conoscenza della decisione della Corte Federale d’Appello n. 20 del 22 settembre 2020 che ha condannato gli amministratori del sodalizio societario in carica negli ultimi due anni per aver contribuito a causarne il fallimento, ritiene che, alla luce degli atti depositati in deferimento, della contestazione formulata e delle difese del deferito, il sig. Foschi vada prosciolto.

Deve rilevarsi, in primo luogo, che dallo stesso deferimento, che pone fra i fatti a fondamento delle ipotesi accusatorie anche le verifiche effettuate dagli ispettori Co.Vi.So.C., emerge che al Foschi, sebbene rivestisse la carica di Presidente, fossero conferiti poteri specifici per la parte tecnico sportiva.

Se è vero che tale circostanza non è di per sé sufficiente ad escludere in toto la responsabilità in funzione della carica rivestita, nel caso concreto deve aggiungersi anche la circostanza che il deferito ha rivestito la carica in questione per soli tre mesi, nel corso dei quali la gestione della società era chiaramente ed evidentemente nelle mani di altri soggetti (come indicato anche nella sentenza della Corte Federale d’Appello n. 20/2020), e soprattutto in un momento in cui la società versava già in condizioni estremamente critiche.

Come emerge dallo stesso deferimento, infatti, Il Collegio Sindacale nella seduta del 19.12.2018 aveva rilevato che la situazione contabile "continua a far emergere una critica situazione finanziaria che necessita di un consistente e rapido innesto di nuove risorse finanziarie, nella considerazione che già al termine del mese di gennaio 2019”si potrebbe “configurare una situazione di illiquidità”. Inoltre, il collegio rilevava "di dover ancora una volta rimarcare l'importanza di tale ricapitalizzazione anche nell'ottica della continuità aziendale tenuto conto dell'ulteriore risultato economico negativo previsto dal budget per l'esercizio 01.07.2018 - 30.06.2019, che già nell'anno 2019 potrebbe ridurre ulteriormente il capitale sociale e condurre la società nell'ipotesi prevista dall'art. 2447 del codice civile, a meno di congrue plusvalenze...".

La verifica effettuata dagli ispettori in data 30 gennaio 2019, alla vigilia, pertanto, dell’insediamento del deferito dava contezza di una situazione realmente compromessa; situazione che non mutava alla data della successiva ispezione del 27 maggio 2019, ma nel corso della quale, tuttavia, si dava contezza di alcune attività poste in essere per garantire la continuità aziendale della società e la cui mancata realizzazione, tuttavia, non sembra poter essere imputabile alla condotta del Foschi, atteso che anche la pronuncia di secondo  grado  pronunciata  nei confronti della sig.ra De Angeli per le responsabilità connesse alla carica rivestita nello stesso periodo del Foschi, pone in evidenza la piena consapevolezza della stessa della grave situazione finanziaria della società in relazione, tuttavia, del ruolo assunto dalla stessa in qualità di socio unico della società senza disporre delle necessarie risorse patrimoniali per far fronte alla grave situazione in cui era la società e non per il ruolo di consigliere di amministrazione ricoperto in quello specifico periodo.

Non si ritiene, pertanto che al Foschi sia imputabile una condotta omissiva e negligente nei termini prospettati dalla Procura Federale.

Tali considerazioni, unitamente a quelle formulate dalla difesa nella propria memoria difensiva e, in particolare, ai precedenti  giurisprudenziali  -  ai  quali  per  sinteticità  espositiva  si  rimanda  -  le  cui  argomentazioni  sono  ritenute condivisibili, inducono il Collegio a ritenere non fondato il deferimento proposto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il sig. Foschi Rino.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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