F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54/TFN del 04.12.2020 – (Ricorso dell’A. E. Minelli Daniele contro AIA, FIGC e l’A. E. Abbattista Eugenio – Reg. Prot. n. 21/TFN-SD) Decisione n. 54/TFN-SD 2020/2021 Ricorso ex artt. 25 e 30 del CGS – CONI ed ex art. 43 bis del CGS – FIGC dell’A. E. Minelli Daniele Reg. Prot. 21/TFN-SD

 

Decisione n. 54/TFN-SD 2020/2021

Ricorso ex artt. 25 e 30 del CGS - CONI ed ex art. 43 bis del CGS – FIGC

dell’A. E. Minelli Daniele Reg. Prot. 21/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Paolo Clarizia – Componente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 novembre 2020,

a seguito del ricorso ex artt. 25 e 30 del CGS - CONI ed ex art. 43 bis del CGS - FIGC dell’A. E. Minelli Daniele contro Associazione Italiana Arbitri (in persona del Presidente, rappresentante pro-tempore), Federazione Italiana Giuoco Calcio (in persona del Presidente e/o rappresentante pro-tempore) e l’A. E. Abbattista Eugenio (appartenente alla Sezione AIA di Molfetta), per l’annullamento della delibera adottata dall’AIA, pubblicata sul Com. Uff. n. 35  del 31.8.2020,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con ricorso notificato a mezzo pec ex artt. 25 e 30, CGS CONI e 43-bis CGS FIGC (quest’ultimo erroneamente richiamato in quanto riferito al precedente CGS FIGC, ora sostituito dal Codice approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. l, dello Statuto CONI, con deliberazione n. 258 dell’11 giugno 2019), avverso la FIGC e l’AIA e nei confronti del sig. Eugenio Abbatista, giunto all’ottavo anno di permanenza nel ruolo, l’arbitro effettivo (d’ora in poi “a.e.”) Daniele Minelli della Sezione AIA di Varese, nella stagione sportiva 2019/2020 inquadrato nell’organico della CAN B, ha chiesto l’annullamento <<della delibera, adottata dall’AIA, pubblicata sul C.U. (Comunicato Ufficiale) n. 35 del 31.08.2020, stagione sportiva 2019/2020, con il quale: “visti gli artt. 11, comma 6, lett. a) e 18, comma 1, lett. g) del vigente Regolamento A.I.A.; visto il C.U. n. 31 del 10 agosto 2020 e le disposizioni ivi previste per le promozioni ed avvicendamenti inerenti la C.A.N. C per la stagione sportiva 2019/2020; viste le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali, in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021 delibera la formazione dei ruoli arbitrali nazionali C.A.N. A, C.A.N. B e C.A.N. C per la Stagione Sportiva 2020/2021, di cui al documento allegato che forma parte integrante del presente atto”, veniva disposta la dismissione dell’A.E. Minelli Daniele, della Sezione di Varese, facente parte dell’organico della CAN B, con la laconica dicitura, “Per Motivate Valutazioni Tecniche”, con in calce il solo nominativo del dismesso e la sezione di appartenenza e comunque di tutti gli atti prodromici, presupposti, preliminari e successivi, compresa la eventuale proposta dell’Organo Tecnico della C.A.N. B, e la (eventuale)  delibera del Comitato Nazionale nonché dei criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi dei dismessi, trasmessi al Comitato Nazionale, della eventuale delibera che ha  stabilito la definizione dell’Organico della CAN B, per la stagione 2019/2020, della formazione della graduatoria di merito e relativa comunicazione del 9 settembre 2020 e di quelle antecedenti sulla posizione in graduatoria e relativa media, in quanto tutti assunti nel mancato rispetto degli atti e delle norme regolamentari e di funzionamento in ordine alla formazione dell’organico oltre che in violazione dei criteri di trasparenza ed imparzialità e comunque di ogni altra norma giuridica, anche con specifico riferimento alle norme dell’associazione chiamata in giudizio.>>

Il ricorrente assume la illegittimità e la ingiustizia del provvedimento impugnato e di tutti gli atti ad esso collegati, così come il procedimento presupposto, perché asseritamente posti in essere in violazione di norme cogenti.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta: violazione di legge; difetto assoluto di motivazione e subordinatamente di istruttoria, arbitrarietà, illogicità, perplessità della stessa; violazione del giusto procedimento e dei principi in materia di correttezza, trasparenza e di imparzialità.

In tesi, la scarna motivazione adottata, “motivate valutazioni tecniche”, rappresenterebbe una mera riproduzione parziale di quanto sancito dall’art. 22, n. 4 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici, senza alcuna indicazione delle presunte motivazioni e senza alcuna esternazione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione adottata, così impedendo al destinatario di comprenderne le ragioni, a nulla rilevando, ove si volesse ritenere integrazione della stessa la comunicazione del 9.9.2020, contenente la media globale definitiva riportata al termine della stagione sportiva (8,488) e la posizione in graduatoria di ventiquattresimo su venticinque, atteso che, anche a volere integrare un comunicato ufficiale con una comunicazione personale, non vi si ravviserebbe comunque alcuna motivazione idonea a rendere comprensibile il provvedimento di dismissione.

Quanto precede, secondo il ricorrente, sarebbe da porsi in relazione con il secondo motivo, con cui lamenta l’eccesso di potere (per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, arbitrarietà, illogicità e perplessità) e la violazione del giusto procedimento e dei principi in materia di trasparenza, correttezza e di imparzialità.

Secondo il ricorrente non sarebbe stata data compiuta applicazione all’art. 22 NOFT, che avrebbe dovuto invece condurre alla prioritaria dismissione dell’a.e. Eugenio Abbattista, giunto all’ottavo ed ultimo anno di permanenza nei ruoli.

Secondo il Baroni, dunque, a nulla varrebbe il richiamo alle “motivate valutazioni tecniche” di cui all’impugnato provvedimento.

Con il terzo motivo, infine, articolato in cinque profili, il ricorrente lamenta violazione di legge e del Regolamento AIA, art. 6 NOFT; eccesso di potere (per erroneità dei presupposti – difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, arbitrarietà, illogicità); violazione del giusto procedimento e dei principi in materia di trasparenza e imparzialità.

In particolare, il ricorrente lamenta:

a) l’omessa informativa sulle risultanze tecniche, che a suo dire si sarebbe concretizzata con il tardivo invio delle relazioni degli OO.AA., pervenute a distanza di mesi, prive del voto assegnato dagli osservatori e dall’O.T. e con il mancato invio delle relazioni degli OO.TT., i cui voti non sarebbero mai stati comunicati nell’immediatezza o in prossimità della gara visionata;

b) l’assenza, quanto meno in termini di esplicitazione, degli eventuali criteri che avrebbe condotto alla sua dismissione;

c) la disparità di trattamento quanto al numero di gare per le quali sarebbe stato designato, in astratto idonea ad incidere sulla media finale delle valutazioni, senza che di tanto si sia dato e tenuto conto;

d) la mancata preventiva comunicazione, ove esistente, dei criteri di attribuzione dei voti riferiti alla prestazione visionata, cui conseguirebbero voti illogici, frutto di mero arbitrio che nulla avrebbe “a che vedere con la (tanto) (parentesi contenuta nell’originale dl ricorso: nds) declamata esistenza di una discrezionalità tecnico valutativa”, per tale motivo meritevole di “una compressione d’ampiezza sempre maggiore” e comunque pur sempre sottoponibile al sindacato degli Organi di Giustizia in presenza di evidenti errori e discrasie;

e) (quinto profilo del terzo motivo in ricorso erroneamente indicato con la lettera d) la mancanza di indipendenza degli OO.TT., che l’asserita illegittimità della norma che ne prevede le modalità di nomina renderebbe asserviti all’“Organo Politico”, nel mentre secondo la stessa AIA, la radicalità e immutabilità del provvedimento di avvicendamento richiedono che sia adottato “solo a fronte di una completa valutazione tecnica”.

Le memorie

Con rituale memoria difensiva, l’AIA, esplicitate con i relativi riferimenti normativi le quattro fasi della procedura di selezione degli arbitri (formazione degli organici; valutazione tecnica delle prestazioni; comunicazione delle risultanze delle prestazioni e adozione dei provvedimenti di conferma, promozione ed avvicendamento dei ruoli), di cui ha assunto il pieno rispetto formale e sostanziale, con conseguente legittimità della impugnata delibera di dismissione del ricorrente, anche alla luce della decisione del Collegio di garanzia dello Sport, SS.UU. n. 25 dell’11.3.2019, ha contestato nel merito i motivi di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

Ha dedotto, l’AIA, con riferimento al primo motivo di censura, essere ben noto al ricorrente che “le motivate valutazioni tecniche” sono la risultanza dei voti degli OO.AA. e dei componenti dell’O.T.. Quanto al secondo motivo, ha contestato l’interpretazione dell’art. 22, delle NOFT che, contrariamente all’assunto del ricorrente, prevede lo scorrimento della graduatoria di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato, operazione da compiersi solo ove la prioritaria adozione dei criteri indicati nel secondo comma non consenta di raggiungere il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale.

Nella specie, dunque, secondo la difesa dell’AIA, alla proposta di deroga per gli aa.ee. Abbattista e Robilotta formulata dall’O.T. nel rispetto dei criteri normativamente predeterminati, come risultante dalla verbalizzazione della riunione del Comitato Nazionale del 31.8.2020, riportata per esteso anche nella memoria difensiva, conseguiva la legittima concessione di dette deroghe ad opera del Comitato Nazionale, con conseguente scorrimento della graduatoria di merito per il raggiungimento del numero di avvicendamenti fissato con la delibera del 31.8.2020, pubblicata sul C.U. n. 44 del 3.9.2020.

Ha contestato, infine, l’AIA, i cinque profili di censura contenuti nel terzo ed ultimo motivo del ricorso, attesi:

- il pieno rispetto dei principi di trasparenza ed informativa, in disparte taluni irrilevanti ritardi dovuti alla novità del sistema ed alla chiusura degli uffici che non hanno intaccato la posizione del ricorrente;

- l’esistenza di criteri predeterminati sottesi alle promozioni, conferme ed avvicendamenti nei ruoli; il rispetto della par condicio nelle designazioni;

- la nota esistenza di linee guida ad opera del Settore Tecnico, liberamente consultabili dagli associati, contenente i criteri di attribuzione dei voti da assegnare agli arbitri;

- la piena legittimità delle modalità di nomina degli Organi Tecnici.

Con ulteriore memoria versata in atti, il ricorrente ha dedotto l’irrilevanza della integrazione della motivazione derivante dalla verbalizzazione della riunione del Comitato Nazionale AIA del 31.8.2020, il cui verbale assume essere stato tardivamente prodotto solo in sede di costituzione e ha per la prima volta eccepito, in questa sede, la violazione delle norme di riferimento in ordine alla deroga concessa all’a.e. Eugenio Abbattista, per la prima volta estesa anche con riferimento a quella in favore dell’a.e. Ivan Robilotta. Quanto al primo, inoltre, ha precisato esserne stata in realtà proposta, con la relazione di fine stagione 2019/2020 dell’O.T., la dismissione per raggiunti limiti di permanenza nel ruolo, in sede di Comitato Nazionale di poi trasformata in proposta di conferma in deroga. Seguono, in chiusura, considerazioni di natura extra giuridica in ordine alla “appartenenza” o “collegamento” di quest’ultimo e dei soggetti confermati in deroga, “con posizioni politicamente più vicine o lontane dal massimo Organo Politico” che ne avrebbero così determinato le sorti, al pari di quelle dei componenti l’Organo Tecnico, non confermati nell’incarico perché ormai invisi all’“Organo Politico”.

Il Dibattimento

All’udienza del 27.10.2020 hanno partecipato, oltre al ricorrente, assistito dall’avv. Gianluca Ciotti, gli avv.ti Giancarlo Perinello e Valerio Di Stasio per l’AIA, e il contro interessato Eugenio Abbattista, assistito dall’avv. Tonio Di Iacovo, che ha depositato memoria difensiva sostanzialmente adesiva delle ragioni dell’AIA.

La difesa dell’AIA, sulla non opposizione del ricorrente, ha depositato copia della relazione dell’osservatore arbitrale che ha visionato l’arbitro Robilotta nella gara del 26.6.2020, il cui voto finale di 8,40 è stato dalla Commissione portato a 8,60 come da comunicazioni inviate allo stesso arbitro ed all’osservatore, pure versate in atti. Tanto, secondo l’AIA, a conferma della esattezza della media globale finale riportata dal ridetto arbitro, di appena 31 anni ed alla sua prima esperienza nella categoria e, dunque, della legittimità della concessione della deroga alla permanenza  nel ruolo nonostante l’ultimo posto nella graduatoria di merito.

I difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti.

All’esito dell’anzidetta udienza il Tribunale, con ordinanza in pari data, ritenuto opportuno acquisire la prova dell’idonea documentazione attestante l’invio al ricorrente del voto attribuito in occasione delle singole visionature, onerava l’AIA di provvedervi entro il 10 novembre 2020, nel contempo fissando per il prosieguo l’udienza del 26.11.2020.

In ottemperanza a quanto previsto con la detta ordinanza, l’AIA versava in atti la nota

- a firma del responsabile della Commissione Informatica - contenente la cronologia degli inserimenti sulla piattaforma informatica “Sinfonia4You” (d’ora in poi “S4Y”) dei voti assegnati all’a.e. Minelli Daniele, nonché la cronologia degli accessi di quest’ultimo a detta piattaforma, nel contempo depositando anche le relazioni, in versione cartacea e telematica, riportanti i voti assegnati al ricorrente, evidenziandone la corrispondenza con quelli inseriti in piattaforma, ritenendo così soddisfatto l’onere di informativa e trasparenza asseritamente disattesi.

Depositata dall’AIA la documentazione richiesta, la difesa del ricorrente, con memoria non autorizzata, da valere quale deduzione a verbale, contestatane la valenza probatoria, depositava a sua volta due immagini della piattaforma S4Y, asseritamente tratte in epoca successiva all’ordinanza di cui sopra, riproducenti la scheda voti e quella gare del ricorrente, evidenziando che i voti attribuiti alle varie prestazioni risultano riportati solo nella seconda e non già nella prima.

All’udienza del 26.11.2020, tenutasi in modalità video conferenza, riaperta la discussione, cui hanno partecipato i difensori delle parti e l’a.e. Abbattista, il difensore del ricorrente, affermato che al termine del colloquio di fine gara gli OO.AA. non comunicano all’arbitro visionato il voto della prestazione, in ordine al quale non vi è possibilità di contestazione e, ribadita la tardività con cui gli stessi vengono comunicati, ha rilevato che il verbale della riunione del Comitato Nazionale non è oggetto di pubblicazione, nel contempo rilevandone la mancata sottoscrizione.

La difesa dell’AIA, riportatasi alle memorie in atti ha:

contestato la rilevanza della mancata sottoscrizione del verbale della riunione del C.N., comunque costituente un atto ufficiale;

ribadito l’intervenuto invio agli aa.ee. delle medie con la posizione occupata in graduatoria (doc. 8 in atti);

eccepito l’assenza di qualsivoglia contestazione in ordine all’asserita mancata  comunicazione dei voti ovvero  a presunte difficoltà di accesso alla piattaforma informatica “S4Y”.

Il difensore di Abbattista Eugenio si è riportato alla memoria di costituzione. Dichiarata chiusa la discussione, il Collegio ha riservato la decisione.

Motivi della decisione

1) L’esame dei motivi di ricorso non può prescindere dal richiamo dei principi affermati in subiecta materia dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 25 dell’11 marzo 2019, pubblicata il 2 aprile 2019, che in sintesi ha ribadito, ove occorresse, il principio di autonomia dell’Ordinamento sportivo, con conseguente inapplicabilità automatica dei principi propri degli atti amministrativi.

Ed invero, secondo il Collegio e come del resto ormai ben noto, “gli artt. 1 e 2, lett. a), della L. 280/2003 sanciscono l’autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statale, riservando al primo le questioni aventi ad oggetto “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”.

Tanto delimita il perimetro cui l’indagine di questo Collegio deve essere contenuta, dovendosi qui verificare, alla luce delle previsioni del Regolamento dell’AIA e delle vigenti Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici (NOFT), se la dismissione del ricorrente sia stata assunta nel rispetto delle norme di tale ordinamento e, in particolare, oltre che correttamente, siano state applicate con imparzialità e trasparenza.

2) Con il primo motivo, dunque, il ricorrente lamenta la mancata indicazione delle “motivate valutazioni tecniche” che hanno condotto alla sua dismissione, a suo dire non esplicitate nemmeno nella nota datata 31.8.2020 in cui sono riportate la media globale finale e la sua posizione nella graduatoria di merito.

Il motivo è infondato.

In disparte la considerazione che non appare verosimile che un appartenente all’associazione da svariati anni, tanto da essere giunto a dirigere gare di Serie B, non sia in grado di declinare le valutazioni tecniche con le risultanze dei voti riportati in occasione delle singole visionature e, pur condiviso il principio che la motivazione deve rendere intellegibile l’iter logico-giuridico che ha condotto all’assunzione della decisione, al fine di assicurare la correttezza, l’imparzialità e la trasparenza nell’applicazione delle norme che l’AIA ha inteso darsi, vi è che il C.U. qui impugnato, lungi dal riportare unicamente i nominativi dei due arbitri dismessi dalla CAN B, uno dei quali per l’appunto il ricorrente, nelle sue premesse richiama tra gli altri, l’art. 11, comma 6, lett. a, in forza del quale “il Comitato nazionale delibera in ordine: a) all’inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti e degli osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dismissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali”, nonché le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021.

Le premesse del provvedimento, dunque, oltre a legittimare l’organo deliberante in ragione della indicazione della fonte dei poteri al medesimo conferiti, indicano, altresì, con il richiamo alle proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali, le ragioni dell’assunzione dei provvedimenti adottati, cui inevitabilmente fanno rinvio, sì da formarne parte integrale ed inscindibile.

A tale proposito, le proposte del responsabile della CAN B illustrate nella relazione di fine anno devono ritenersi integrate con quelle rassegnate in sede di riunione del Comitato Nazionale del 31.8.2020, come risultanti dal relativo verbale allegato alla documentazione versata in atti dall’AIA ed interamente riportate nella memoria difensiva.

È quivi dato leggere, fissato dal Comitato Nazionale in due il numero degli avvicendamenti, che venivano avanzate due proposte di conferma nel ruolo in deroga (riguardanti gli aa.ee. Abbattista e Robilotta, l’uno all’ottavo anno di permanenza nel ruolo e terzo nella graduatoria di merito, l’altro venticinquesimo ed ultimo, al primo anno di permanenza nel ruolo), e due proposte di dismissione in ragione della posizione in graduatoria per il Minelli, 24° su 25, e il Baroni, 23° su 25, in ragione della media globale finale, proposte tutte supportate, in sede di riunione del Comitato Nazionale, dalle considerazioni ivi ampiamente svolte dall’Organo Tecnico proponente.

3.1 Con il secondo motivo di censura si duole, il ricorrente, della violazione dell’art. 22 delle NOFT, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto condurre alla dismissione dell’a.e. Abbattista ed alla sua conferma nonostante la posizione occupata in graduatoria.

All’esito della costituzione dell’AIA il ricorrente, con riferimento alla relazione resa dall’Organo Tecnico in sede di riunione del Comitato Nazionale e alla verbalizzazione di suddetta riunione, ha tardivamente formulato ulteriori specifici motivi di impugnazione attinenti anche ai presupposti della deroga concessa all’a.e. Abbattista Eugenio e per la prima volta eccepito la violazione dell’art. 22 NOFT anche in relazione alla deroga concessa all’a.e. Ivan Robilotta.

Il motivo, così unitariamente considerato per la ravvisata connessione tra le eccezioni formulate, è in parte infondato e in parte inammissibile.

3.2 Prevede, la norma di cui si assume la violazione (art. 22 NOFT), che al termine di ogni stagione sportiva, ciascun Organo Tecnico nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato nazionale ai sensi dell’art. 16 (comma 1).

Per la stagione 2019/2020 sono stati previsti due avvicendamenti (delibera 31 agosto 2020, pubblicata con C.U. n. 44 del 3.9.2020).

In disparte ogni altra considerazione, essendo stato inizialmente previsto in 3 il numero degli avvicendamenti, salvo successive modifiche, come da delibera pubblicata con il C.U. n. 65 del 24.4.2020, la relazione già prevedeva la proposta di conferma in deroga dell’a.e. Robilotta e quella di dismissione del ricorrente Minelli, 24° su 25, e dell’a.e. Baroni, 23° su 25.

Ciò nondimeno, in quanto ridotto a due il numero degli avvicendamenti, giusta delibera del 31 agosto 2020 (C.U. n. 44 del 3.9.2020), l’Organo Tecnico, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 29, proponeva per la conferma, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. f), l’a.e. Eugenio Abbattista, motivandola, oltre che con la posizione in graduatoria, 3° su 25, con l’ottimo rendimento delle pregresse stagioni di permanenza nel ruolo (come da graduatorie degli ultimi tre anni versate in atti) e con le garanzie di affidabilità tecnica, in contrapposizione ai limiti tecnici evidenziati dal 23° e dal 24° in graduatoria.

Tanto avveniva, va subito detto, in conformità alle previsioni di cui all’art. 22, co. 2, NOFT secondo cui “ciascun Organo Tecnico propone, in via prioritaria, l’avvicendamento, degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

[………]; f) decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito,, una posizione utile per la promozione all’Organo tecnico superiore, limite così fissato: […..] 4) in otto stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell’organico C.A.N. B.”.

Solo ove in forza degli anzidetti criteri non si raggiunga il numero degli arbitri da avvicendare fissato dal CN ai sensi dell’art. 16, il comma 4 dell’art. 22 NOFT prevede che gli arbitri da proporre per l’avvicendamento siano individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere detto numero.

Logica e significato semantico dell’espressine usata, impongono, contrariamente all’assunto del ricorrente, che “in via prioritaria” voglia dire che si proceda prima alla verifica della consistenza dell’organico tenuto conto dei criteri indicati e, successivamente, allo scorrimento della graduatoria. Diversamente opinando, invero, le eventuali deroghe concesse,

come nel caso di specie, imporrebbero, pur in assenza di previsione in tal senso, la permanenza nei ruoli dei destinatari delle stesse in sovrannumero rispetto all’organico previsto per la stagione sportiva di riferimento.

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere, in parte qua, infondata la censura.

3.3 Quanto ai profili di presunta inesistenza dei presupposti per le concesse deroghe agli aa.ee. Eugenio Abbattista ed Ivan Robilotta, va dichiarata la decadenza di parte ricorrente sul punto.

Ed invero, all’indomani dell’impugnata delibera di dismissione, il ricorrente, esercitato con nota del 3.9.2020 il diritto di accesso agli atti (v. all.to), con nota del 3.9.2020, anch’essa versata in atti, riceveva dall’AIA sia il verbale della riunione del Comitato Nazionale tenutasi il 31 agosto 2020, sia l’estratto della relazione di fine stagione 2019/2020 della CAN B. Come evidenziato, la relazione di fine anno già contiene la proposta di dismissione del ricorrente e dell’a.e. Minelli, e la sua integrazione, verbalizzata in sede di riunione del CN., contiene le motivazioni delle deroghe concesse agli aa.ee. Abbattista e Robilotta.

L’asserita mancanza dei presupposti per accedere alle deroghe da parte dei ridetti arbitri, pertanto, andava per tale motivo eccepita già in sede di ricorso ovvero andavano ritualmente formulati specifici motivi aggiunti al già depositato ricorso.

In parte qua, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, atteso che, per consolidata giurisprudenza, “..il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure” (cfr Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2020, n.3365).

3.4 Da ultimo, sul punto, premessa la tardività delle censure riferite alla deroga concessa all’a.e. Robilotta, si evidenzia la mancanza di interesse concreto all’impugnazione del provvedimento di che trattasi.

Ed invero, a tutto voler concedere, quand’anche “in via prioritaria” (secondo l’interpretazione data dal Minelli all’art. 22, NOFT), fosse stata proposta e ratificata la dismissione dell’a.e. Abbattista, la posizione del ricorrente non sarebbe mutata in ragione della deroga concessa al Robilotta, di talché la dimissione, in questa ipotesi, oltre che attingere l’Abbattista, avrebbe attinto anche il Minelli.

4.1 Passando all’esame dei cinque profili in cui è articolato il terzo motivo di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Il primo profilo, con cui si lamenta la mancata comunicazione delle risultanze tecniche, è infondato.

Onerata della prova dell’avvenuta comunicazione delle risultanze delle prestazioni, l’AIA ha prodotto la cronologia degli inserimenti dei voti assegnati all’a.e. Baroni Niccolò sulla piattaforma informatica “Sinfonia4You”, nonché la cronologia degli accessi di quest’ultimo a detta piattaforma e, come detto, anche le relazioni, in versione cartacea e telematica, riportanti i voti assegnati al ricorrente, evidenziandone la corrispondenza con quelli inseriti in piattaforma.

Risulta, dunque, dalle prodotte cronologie, che i voti attribuiti all’esito delle visionature sono stati tutti inseriti sulla piattaforma informatica e che il ricorrente ne abbia avuto sicura contezza in forza dei ben 135 accessi eseguiti.

La prova dell’inserimento dei voti in piattaforma non è inficiata dalla documentazione successivamente depositata dal ricorrente.

Questi, invero, non ha contestato l’inserimento dei voti ed il numero degli accessi eseguiti e, anche a volere tenere conto della scheda voti, di cui non è comunque certa la modalità di estrazione e la sua finalità, i voti risultano comunque riportati sulla scheda gare; è stata inoltre fornita la prova dell’invio della media dei voti in data 10.12.2019 e 31.3.2020 (doc. 8) e delle relazioni (docc. da n. 17 a n. 37 produzione AIA) come prescritto dall’art. 6, comma 18, NOFT; nel mentre nell’immediatezza della conclusione delle gare la prestazione è stata oggetto del colloquio con l’osservatore e, quando presente, con il componente l’Organo Tecnico (art. 6, comma 6, NOFT), oltre che oggetto di valutazione e disamina nei raduni quindicinali (art. 6, comma 16, NOFT).

Quanto precede, in disparte, gli irrilevanti ritardi talvolta riscontrati nell’invio delle comunicazioni, come ammesso dalla stessa AIA, che al più configurano delle mere irregolarità che non hanno sostanzialmente leso il diritto di informativa e la posizione del soggetto.

4.2 Il secondo profilo, attinente all’assenza di eventuali criteri che avrebbero determinato la dismissione resta assorbito da quanto esposto sub punti 3.1 – 3.2. e 3.3.

4.3 Il terzo profilo del terzo motivo di censura è infondato, oltre che genericamente formulato, avendo il ricorrente omesso di allegare i fatti specifici che avrebbero comportato la violazione dell’art. 1, comma 2, Regolamento AIA, in relazione a quanto previsto dall’art. n.1, 3 e 11, NOFT sull’utilizzo degli arbitri in organico.

Ebbene, dal documento prodotto sub n. 4 dall’AIA, è dato rilevare che tutti gli arbitri in organico sono stati designati con regolarità, per un numero di gare che varia da 14 a 17 e che tutte le gare sono state oggetto di visionatura.

Come già ritenuto da questo tribunale in altra circostanza analoga, infine, “la censura appare irragionevole laddove sembra richiedere un’identità di partite, laddove nel corso del campionato l’utilizzo degli arbitri dipende da molteplici incognite” (Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - C.U. N. 37/TFN – Sezione Disciplinare -2018/2019).

Di certo emerge, dalla documentazione in atti, una indiscussa e non contestata regolarità nell’utilizzo del ricorrente, designato per la direzione di ben 16 gare, tutte oggetto di visionatura, di cui 5 da parte di un componente dell’Organo Tecnico.

4.4 Del pari privo di pregio, oltre che genericamente formulato, è il quarto profilo di censura del terzo motivo, riferito alla presunta mancata comunicazione, ove esistente, dei criteri di attribuzione dei voti, cui conseguirebbero voti illogici e arbitrari.

Fermo “il pacifico principio della insindacabilità delle decisioni AIA di natura tecnica”, già ricordato in un caso analogo al presente dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’appello e ribadito dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (cfr. Corte Federale D’appello - Sezioni Unite – C.U. N. 071/Cfa - 2018/2019; Collegio di Garanzia - Sezioni Unite, dec. n. 25, 11.3.2019), assunte all’esito del procedimento delineato dal Regolamento e dalle NOFT, in forza di criteri ivi previsti e ben noti agli associati, il ricorrente si dilunga in una serie di considerazioni personali, ma senza evidenziare presunti gravi vizi o principi di irragionevolezza da cui rilevare l’incongruenza tra la valutazione delle prestazioni ed i voti attribuiti alle stesse.

4.5 Da ultimo, è infondato anche l’ultimo profilo di censura.

Lamenta il ricorrente, la presunta mancanza di indipendenza degli Organi Tecnici e la presunta loro sottomissione all’organo da cui è nominato, altrimenti definito “Organo Politico”.

Rilevato, anche in questo caso, che non viene dedotta alcuna lesione specifica della posizione del ricorrente in ragione delle modalità di nomina dei responsabili e dei componenti degli Organi Tecnici da parte di soggetti eletti dalla base degli associati, vi è che nella specie sono rappresentate considerazioni di natura extra giuridica estranee al sindacato di questo collegio, al più meritevoli di approfondimento in altri contesti e sedi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta in parte il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile. Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it