F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55/TFN del 09.12.2020 – (Deferimento n. 865/770 pf18-19 GP/ac del 17.7.2019 nei confronti della società Torino FC Spa – Reg. Prot. n. 17s.s.19-20/TFN-SD) Decisione n. 55/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 865/770 pf18-19 GP/ac del 17.7.2019 Reg. Prot. 17 s.s. 2019-2020/TFN-SD

Decisione n. 55/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 865/770 pf18-19 GP/ac del 17.7.2019

Reg. Prot. 17 s.s. 2019-2020/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f. estensore;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 03 dicembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 865/770 pf18-19 GP/ac del 17.7.2019 nei confronti della società Torino FC Spa,

la seguente

DECISIONE

Il precedente

Il 17 luglio 2019 la Procura Federale aveva deferito a questo Tribunale i sig.ri Renzo Zecchi e Paolo Dora, nella rispettiva qualità, entrambi nella stagione sportiva 2018/2019, di presidente il primo della Scuola Calcio Cbs Asd ed il secondo della USD Aireschese, per aver entrambi permesso e consentito al sig. Stefano Borla, tecnico abilitato quale allenatore di base matricola 109.346, di svolgere attività tecnica a loro favore in assenza di tesseramento e con la consapevolezza che il Borla era già tesserato per la Società Torino FC Spa.

Si era contestato ai deferiti la violazione dell’allora vigente art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 38 comma 1 NOIF ed in riferimento all’art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, giusto C.U. n. 69 del 13.06.2018.

Nel mentre gli atti riguardanti il Borla veniva portati a cognizione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC, la Procura Federale deferiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 vecchio testo CGS - FIGC, anche la Società Torino FC Spa per responsabilità oggettiva alla luce del comportamento dello stesso Borla.

Prima dell’apertura del dibattimento che ne era conseguito, la Procura Federale e la Società Torino FC Spa avevano depositato per l’esame di questo Tribunale la proposta di patteggiamento contenente la sanzione, ridotta di 1/3, di € 400,00, che questo stesso Tribunale dichiarava efficace con decisione n. 13/TFN-SD del 04.10.2019.

Il Società non dava esecuzione alla sanzione, sicché questo Tribunale, avutane comunicazione da  parte dell’Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC, con decisione assunta l’11.11.2020, revocava il patteggiamento e fissava per il dibattimento l’odierna riunione 03.12.2020.

Alla riunione dell’11.11.2020, tenutasi in video conferenza, si era collegato per la Società l’avv. Eduardo Chiacchio, il quale aveva dichiarato che il pagamento dell’ammenda non era avvenuto a motivo di una mera involontaria dimenticanza da parte di chi aveva il compito di eseguirlo.

Il deferimento

Alla riunione 03.12.2020, tenutasi come la precedente in video conferenza giusto il Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 10 del 18 maggio 2020, si è collegato da remoto per la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale, richiamata la parte motiva dell’originario deferimento ed evidenziata la mancanza di nuovi elementi suscettibili di modificare quanto acquisito nel corso delle precedenti indagini, ha chiesto l’accoglimento del deferimento con applicazione a carico della Società deferita della sanzione dell’ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Per la Società Torino si è altresì collegato con la sala della riunione l’avv. Eduardo Chiacchio, il quale ha confermato la circostanza del mancato pagamento.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Ai sensi dell’art. 127 comma 5 CGS - FIGC, l’Organo giudicante, nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione afferente il patteggiamento, revoca detta decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo in conformità con quanto previsto dal primo comma del medesimo articolo, fissa l’udienza per il dibattimento.

La fattispecie trova completa applicazione nel caso in esame, non essendo in discussione che la Società Torino FC Spa ha omesso di versare l’importo della sanzione di € 400,00 (quattrocento/00) nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione di efficacia del patteggiamento, né che lo abbia fatto successivamente, di guisa che il deferimento dev’essere accolto con applicazione della sanzione di € 600,00, non più ridotta di 1/3.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti della società Torino FC Spa la sanzione dell’ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 03 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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