F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 60/TFN del 10.12.2020 – (Deferimenti n. 11611/298 pf18-19 GP/AA/ep del 16.04.2019 e nn. 8010/470 pf 19-20 GP/GC/blp e 8013/471 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019 nei confronti della società ASD SS Lazio C5 – Reg. Prot. nn. 237s.s.18-19 – 122-123s.s.19-20/TFN-SD) Decisione n. 60/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 11611/298 pf18-19 GP/AA/ep del 16.04.2019 Deferimenti nn. 8010/470 pf 19-20 GP/GC/blp e 8013/471 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019 Reg. Prot. 237 s.s. 2018-2019 – 122-123 s.s. 2019-2020 /TFN-SD

 

Decisione n. 60/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 11611/298 pf18-19 GP/AA/ep del 16.04.2019

Deferimenti nn. 8010/470 pf 19-20 GP/GC/blp e 8013/471 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019

Reg. Prot. 237 s.s. 2018-2019 - 122-123 s.s. 2019-2020 /TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f.;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 03 dicembre 2020,

a seguito dei Deferimenti del Procuratore Federale n. 11611/298 pf18-19 GP/AA/ep del 16.04.2019 e nn. 8010/470 pf 19-20 GP/GC/blp e 8013/471 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019 nei confronti della società ASD Società Sportiva Lazio C5,

la seguente

DECISIONE

Il precedente

L’Ufficio della Procura Federale in data 16.04.2019 deferiva il sig. Chilelli Luciano, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD SS Lazio Calcio a 5 per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 94 Ter, comma 2, e 91, comma 2, delle NOIF, per avere nella predetta qualità omesso di depositare presso la Divisione Calcio a 5 l’intervenuto accordo economico intercorso con la calciatrice Claudia Alvino al momento della sottoscrizione del relativo modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2017-2018, pur avendo corrisposto alla predetta tesserata il rimborso spese per le mensilità di settembre e ottobre 2017, pari a € 450,00 mensili, mediante l’emissione di due distinti bonifici bancari emessi in data 11.10.2017 e 16.11.2017; deferiva altresì la Società ASD SS Lazio Calcio a 5, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti contestati al proprio Presidente e legale rappresentante della Società.

Anteriormente all’udienza fissata dal Tribunale, la Procura Federale ed i soggetti deferiti depositavano una proposta di patteggiamento contenente la sanzione ridotta di 1/3 pari ad € 300,00 che codesto Tribunale provvedeva a dichiarare efficace con decisione di cui al C.U. n. 70 del 24.06.2020.

In data 29.09.2020 veniva comunicato a codesto Organo Giudicante da parte dell’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo che il predetto patteggiamento non era stato ottemperato nel termine perentorio di 30 gg. così come disposto dall’art. 127, comma 5, CGS sicché il Tribunale con decisione assunta in data 11.11.2020 revocava il suddetto patteggiamento e fissava per il dibattimento l’odierna udienza del 3.12.2020.

L’Ufficio della Procuratore Federale in data 23.12.2019 deferiva altresì dinanzi a questo Tribunale il sig. Chilelli Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Società Sportiva Lazio C5, per rispondere in primo luogo della violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al C.U. n. 1147 pubblicato in Roma il 12.06.2019, relativo al ripescaggio al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – Serie A 2019-2020 per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.07.2019, la fidejussione bancaria e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente nonché per rispondere della violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al C.U. n.1145 pubblicato in Roma il 12.06.2019, relativo all’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5- Serie A2 2019-2020 per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.07.2019, gli incassi relativi alla iscrizione ed alla fidejussione per € 4.700,00, nonché le imputazioni dei versamenti eseguiti in quanto sono stati effettuati congiuntamente alla iscrizione della sezione femminile e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; deferiva altresì la società ASD Società Sportiva Lazio C5a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Chilelli Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Società Sportiva Lazio C5, come sopra descritto;

In pari data la Procura Federale deferiva sempre il sig. Chilelli Luciano, nella sua qualità all’epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della società ASD Società Sportiva Lazio C5, per rispondere della violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al C.U. n. 1146 pubblicato in Roma il 12.06.2019, relativo all’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 - Serie A Femminile 2019-2020 per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.07.2019, le imputazioni dei pagamenti effettuati essendo stati disposti congiuntamente alla Serie A maschile, e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente nonché la società ASD Società Sportiva Lazio C5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Chilelli Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Società Sportiva Lazio C5, come sopra descritto; Anteriormente  all’udienza  fissata  dal  Tribunale,  la  Procura  Federale  ed  i  soggetti  deferiti,  previa  riunione  dei  predetti procedimenti, depositavano una proposta di patteggiamento contenente la previsione di una sanzione ridotta di 1/3 pari ad € 1.500,00 che codesto Tribunale provvedeva a dichiarare efficace con decisione n. 135 del 18.06.2020.

In data 29.09.2020 veniva comunicato a codesto Organo Giudicante da parte dell’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo che il predetto patteggiamento non era stato adempiuto nel termine perentorio di 30 gg. così come disposto dall’art. 127, comma 5, CGS sicché il Tribunale con decisione assunta in data 11.11.2020 revocava il suddetto patteggiamento e fissava per il dibattimento l’odierna udienza del 3.12.2020.

Il deferimento

A tale riunione, tenutasi da remoto in videoconferenza come da Decreto del Presidente del Tribunale n. 10 del 18.05.2020, il rappresentante della Procura Federale, richiamata la parte motiva degli originari deferimenti e ribadito il fondamento degli stessi, ne chiedeva l’accoglimento con applicazione a carico della società deferita, in relazione al procedimento n. 237 s.s. 2018-2019, dell’ammenda di € 500,00, mentre in merito ai procedimenti nn. 122 e 123 s.s. 2019-2020, già riuniti, chiedeva l’applicazione a carico della predetta società, per ciascuno dei due procedimenti, dell’ammenda di € 1.500,00, per una somma complessiva di € 3.500,00.

Per i soggetti deferiti si collegava in remoto l’avv. Cozzone il quale, pur riconoscendo l’omesso versamento delle somme dovute da parte della società, contestava l’entità dell’ammenda richiesta dalla Procura in relazione ai soli procedimenti nn. 122 e 123 ritenendo congrua per gli stessi un’ammenda totale di € 1.500,00, pari quindi, unitamente alla somma di € 500,00 richiesta per il procedimento n. 237, ad un’ammenda complessiva di € 2.000,00.

La decisione

Il Tribunale Federale osserva quanto segue.

Va preliminarmente disposta la riunione dei predetti deferimenti alla luce della sussistente connessione tra loro nonché in ragione di opportunità vista la richiesta sanzionatoria così come configurata dalla Procura Federale.

Nel merito occorre richiamare la norma di cui all’art. 127 comma 5 CGS - FIGC, in virtù della quale il Tribunale, ove non sia data completa esecuzione a quanto previsto nel patteggiamento, provvede a revocare detta decisione e, stante il divieto di concludere un altro accordo in ottemperanza con quanto disposto dalla norma medesima, fissa l’udienza per il dibattimento.

Tale fattispecie trova piena applicazione nel caso de quo, essendo stato compiutamente acclarato l’omesso versamento dei previsti importi nel termine perentorio di gg. 30 dalla pubblicazione della decisione di efficacia dei patteggiamenti da parte della ASD Società Sportiva Lazio C5, risultando quindi i deferimenti fondati e meritevoli di accoglimento.

In punto di entità delle sanzioni codesto Tribunale ritiene altresì fondata l’eccezione della difesa, poc’anzi richiamata, in relazione all’ammenda da infliggere alla società deferita per i soli procedimenti nn. 122 e 123, già preventivamente riuniti all’epoca, ritenendo congrua per gli stessi un’ammenda totale di € 1.500,00, cosi da applicare una sanzione complessiva pari ad € 2.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, dispone la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione;

accoglie, per quanto di ragione, il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti della società ASD Società Sportiva Lazio Calcio a 5 la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 03 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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