F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 62/TFN del 16.12.2020 – (Deferimento n. 6417/306 pf20-21/GC/LDF/am del 26.11.2020 nei confronti del sig. Salerno Roberto e della società Torino Women ASD – Reg. Prot. 67/TFN-SD) Decisione n. 62/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6417/306 pf20-21/GC/LDF/am del 26.11.2020 Reg. Prot. 67/TFN-SD

Decisione n. 62/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6417/306 pf20-21/GC/LDF/am del 26.11.2020

Reg. Prot. 67/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

avv. Paolo Clarizia – Componente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente (Relatore);

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6417/306 pf20-21/GC/LDF/am del 26.11.2020 nei confronti del sig. Salerno Roberto e della società Torino Women ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 26 novembre 2020, il Procuratore Federale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Salerno Roberto, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società Torino Women ASD, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di un messaggio di posta elettronica inviato in data 30.10.2020 agli indirizzi “mail” del Segretario del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, del Vice Segretario del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, della Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti e della Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Dipartimento Calcio Femminile e del Giudice Sportivo dello stesso Dipartimento; nel citato messaggio, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: ”Buongiorno, come al solito vi lavate le mani, senza assumervi alcuna responsabilità anche in situazioni così gravi. Davanti ai mancati accertamenti COVID del Pinerolo disposti come obbligo dalla Vostra stessa Circolare (ultima il 17.9.2020) il Pinerolo non avrebbe potuto scendere in campo in  quanto  non  vi  erano  comprovate  idoneità  fisiche  sanitarie.  Ciò  nonostante,  non  avete  adottato  alcun provvedimento concreto ed il nostro Reclamo per punire un fatto così grave è stato respinto. Una buffonata”;

- la società Torino Women ASD, per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Salerno Roberto, così come sopra descritti.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Salerno Roberto, personalmente e nella qualità Presidente e legale  rappresentante  pro  tempore  dotato  di  poteri  di  rappresentanza  della  società  Torino  Women  ASD,  hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima il sig. Salerno Roberto e la seconda la società Torino Women ASD, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Salerno Roberto, sanzione base mesi 3 (tre) di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC, diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno), sanzione finale mesi 2 (due) di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC; per la società Torino Women ASD, sanzione base € 900,00 (novecento/00) di ammenda, ridotta di 1/3 - € 300,00 (trecento/00), sanzione finale € 600,00 (seicento/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Salerno Roberto e la società Torino Women ASD, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue; comunicato infine alla società Torino Women ASD che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Salerno Roberto, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società Torino Women ASD, € 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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