F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 65/TFN del 18.12.2020 – (Deferimento n. 5744/219 pf20-21/GC/blp del 10.11.2020 nei confronti del sig. Marini Giampaolo e della società ASD Atl. Calcio P.S. Elpidio – Reg. Prot. n. 54/TFN-SD) Decisione n. 65/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 5744/219 pf20-21/GC/blp del 10.11.2020 Reg. Prot. 54/TFN-SD

Decisione n. 65/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 5744/219 pf20-21/GC/blp del 10.11.2020

Reg. Prot. 54/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente;

avv. Sergio Quirino Valente – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

 

a seguito del Deferimento del Procuratore federale n. 5744/219 pf20-21/GC/blp del 10.11.2020 nei confronti del sig. Marini Giampaolo e della società ASD Atl. Calcio P.S. Elpidio, ha pronunciato nella riunione fissata per il giorno 10 dicembre 2020,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 219pf20-21, avente a oggetto: “Comportamento della Società ASD Atl. Calcio P.S. Elpidio che, all’esito dell’istruttoria condotta dalla Co.Vi.So.D. in ordine alla domanda  di iscrizione al Campionato Nazionale  di  Serie  D,  è  risultata inadempiente  alle  disposizioni pubblicate dal Dipartimento Interregionale sul C.U. n. 119 del 30/06/2020” - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale FIGC in data 25/09/2020 al n. 219 pf20-21.

Rilevato che in data 22/09/2020 è pervenuta alla Procura Federale la segnalazione della Co.Vi.So.D. con la quale veniva comunicato che l’istruttoria relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D - s.s. 2020/2021 della società ASD Atl. Calcio P.S. Elpidio aveva dato esito negativo, per la mancanza della fidejussione (punto 5 del C.U. n. 119 del 30/06/2020 s.s. 2020/2021 del Dipartimento Interregionale - LND);

vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini inviata alla società in data 02/10/2020 e dalla stessa regolarmente ricevuta;

preso atto che non vi è stato alcun riscontro alla predetta Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

ritenuto che dall’attività istruttoria compiuta e dall’esame degli atti sopra indicati emerge che: il sig. Marini Giampaolo, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Atl. Calcio P.S. Elpidio, si è reso responsabile delle predette azioni; e ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, della ASD Atl. Calcio P.S. Elpidio, di cui il sig. Marini Giampaolo era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

rilevato, inoltre, che il predetto C.U. prevede che: “l’inosservanza del medesimo termine del 24 luglio 2020, per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) 11) e 12) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento”;

vista la proposta di deferimento e visto l’art. 125 del CGS, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Marini Giampaolo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Atl. Calcio P.S. Elpidio, della violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 119 – punto 5 - s.s. 2020/2021 – Dipartimento Interregionale – LND, pubblicato in Roma il 30/06/2020, per la mancata presentazione della fidejussione e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. Fatto commesso in Porto Sant’Elpidio (FM) nella data di mancato deposito della documentazione richiesta;

la società ASD Atl. Calcio P.S. Elpidio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Le Memorie

Non venivano depositate Memorie

Il Dibattimento

Il Procuratore Federale, presente in udienza, nel richiamare i temi del deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei deferiti, chiedendo l’applicazione delle sanzioni che seguono:

- gg. 30 di inibizione per il sig. Giampaolo Marini;

- € 1.000,00 di ammenda per la Società.

Nessuno compariva per i deferiti.

La Decisione

Il Tribunale Federale Nazionale ritiene che il deferimento sia fondato in ogni sua componente.

Si evince pacificamente agli  atti che all’esito dell’istruttoria condotta dalla  Co.Vi.So.D. in  ordine  alla  domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, il comportamento della Società ASD Atl. Calcio P.S. Elpidio è risultato inadempiente alle disposizioni pubblicate dal Dipartimento Interregionale sul C.U. n. 119 del 30/06/2020” - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale FIGC in data 25/09/2020 al n. 219 pf20-21. Risulta altresì dalla documentazione resa dalla Procura Federale, che in data 22/09/2020 la Co.Vi.So.D. aveva segnalato che l’istruttoria relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D - s.s. 2020/2021 della società ASD Atl. Calcio P.S. Elpidio aveva dato esito negativo, per la mancanza della fidejussione (punto 5 del C.U. n. 119 del 30/06/2020 s.s. 2020/2021 del Dipartimento Interregionale - LND).

Traslando il comportamento omissivo all’interno delle citate norme regolamentari, il predetto C.U. prevede che “l’inosservanza del medesimo termine del 24 luglio 2020, per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) 11) e 12) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento”.

La violazione si è pertanto realizzata, per cui la comparazione con le norme di relazione comportano la comminatoria di una sanzione, anche perché la totale assenza di difesa da parte dei deferiti, avalla il comportamento omissivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Marini Giampaolo, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per la società ASD Atl. Calcio P.S. Elpidio, € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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