F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 75/TFN del 23.12.2020 – (Deferimento n. 6591 /225pf20-21/GC/blp del 01.12.2020 nei confronti del sig. Miroglio Gianfranco e della società ASD Futsal Monferrato – Reg. Prot. 74/TFN-SD) Decisione n. 75/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6591 /225pf20-21/GC/blp del 01.12.2020 Reg. Prot. 74/TFN-SD

 

Decisione n. 75/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6591 /225pf20-21/GC/blp del 01.12.2020

Reg. Prot. 74/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Danilo Del Gaizo – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 dicembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6591 /225pf20-21/GC/blp del 01.12.2020 nei confronti del sig. Miroglio Gianfranco e della società ASD Futsal Monferrato,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 1 Dicembre 2020, il Procuratore Federale f.f. deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare:

1) il sig. Miroglio Gianfranco, Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Monferrato, per rispondere della violazione di cui all’art. 32, comma 5, del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punto 4.b - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06.07.2020, per aver effettuato il bonifico relativo all’iscrizione fuori termine e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

Fatto commesso in Calliano (AT) nella data di mancato deposito della documentazione richiesta;

2) la società ASD Futsal Monferrato, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All’odierna riunione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 200,00 nei riguardi della ASD Futsal Monferrato e nei confronti del sig. Gianfranco Miroglio l'inibizione di giorni 30.

Nessuno è comparso per i deferiti.

4. La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti del deferimento, rileva che lo stesso è da ritenersi fondato e deve essere accolto.

I fatti contestati dalla Procura Federale nei riguardi del sig. Gianfranco Miroglio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Futsal Monferrato, sono supportati e documentalmente comprovati. Risulta ampiamente dimostrato che in data 22/9/2020 sia pervenuta la segnalazione della CoVi.So.D., con la quale veniva comunicato che l’istruttoria relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 maschile - s.s. 2020/2021 della società ASD Futsal Monferrato aveva dato esito positivo, ma con richiesta di sanzione, imputabile al ritardato pagamento mediante bonifico della somma necessaria a pagare l'iscrizione della suddetta società entro la data del 28 luglio 2020. Risulta altresì documentalmente provato e mai contestato dai deferiti, che il bonifico sia effettivamente pervenuto in data 30.07.2020 ovvero con due giorni di ritardo rispetto al termine del 28 luglio 2020, previsto dal C.U. n. 6 – punto 4.b - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06/07/2020.

Per i fatti suddetti, il sig. Gianfranco Miroglio Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Monferrato, deve rispondere della violazione di cui all’art. 32, comma 5, del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punto 4.b - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06.07.2020; di conseguenza la società ASD Futsal Monferrato, deve rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Miroglio Gianfranco, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per la società ASD Futsal Monferrato, € 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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