F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 78/TFN del 23.12.2020 – (Deferimento n. 6252/1168 pf 19-20 COV GC/GT/ag del 23.11.2020 nei confronti dei sig.ri Giacomarro Domenico, Tramutola Nicola, Chiaradia Pietro, Vincenzo Mitro e della società AZ Picerno Srl – Reg. Prot. 63/TFN-SD) Decisione n. 78/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6252/1168 pf 19-20 COV GC/GT/ag del 23.11.2020 Reg. Prot. 63/TFN-SD

 

Decisione n. 78/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6252/1168 pf 19-20 COV GC/GT/ag del 23.11.2020

Reg. Prot. 63/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Angelo Venturini– Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6252/1168 pf 19-20 COV GC/GT/ag del 23.11.2020 nei confronti dei sig.ri Giacomarro Domenico, Tramutola Nicola, Chiaradia Pietro, Vincenzo Mitro e della società AZ Picerno Srl (matr.943107),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento n. Proc. 6252 /1168 pf 19-20 COV GC/GT/ag, 23 novembre 2020, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Giacomarro Domenico, all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la società AZ Picerno (intermediario tra il calciatore della USD Bitonto, Patierno Francesco Cosimo all’epoca dei fatti e Mitro Vincenzo, direttore generale della società AZ Picerno all’epoca dei fatti), in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) per avere, in concorso con Tramutola Nicola, indicato al punto successivo, con i soggetti (Turitto Onofrio, Picci Antonio Gìulio, Montrone Giovanni, Fiorentino Daniele, Mitro Vincenzo, Patierno Francesco Cosimo, De Santis Vincenzo, De Santis Nicola e Anaclerio Michele) già sanzionati nell’ambito del proc. n. 1491 pf18-19, definito con decisione emessa dalla Corte Federale di appello a SS.UU. n. 19 del 21 settembre 2020 (decisione di 1° grado pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 1/TFN-SD 2020/2021 del 31 agosto 2020, pubblicata il 4 settembre 2020), nonché con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H ; in particolare, per avere, per conto della società AZ Picerno, nella circostanza rappresentata da Mitro Vincenzo, direttamente e personalmente delineato i dettagli dell’accordo illecito con il calciatore della USD Bitonto Patierno Francesco Cosimo, a seguito del quale veniva concordata con quest’ultimo la consegna della somma di € 10.000,00 (proveniente dalla società AZ Picerno), a fronte di una iniziale richiesta di € 25.000,00, come contropartita dell’illecito accordo volto a determinare un risultato finale della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore; somma, che ricevuta dal capitano, Patierno Francesco Cosimo, veniva da quest’ultimo ripartita e distribuita, fra i tesserati della USD Bitonto coinvolti nell’illecito;

- Tramutola Nicola, all’epoca dei fatti Allenatore in seconda, tesserato per la società AZ Picerno (intermediario tra  il calciatore della USD Bitonto, Patierno Francesco Cosimo e Mitro Vincenzo, direttore generale della società AZ Picerno), in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) per avere, in concorso con Giacomarro Domenico (indicato al punto precedente), con i soggetti (Turitto Onofrio, Picci Antonio Gìulio, Montrone Giovanni, Fiorentino Daniele, Mitro Vincenzo, Patierno Francesco Cosimo, De Santis Vincenzo, De Santis Nicola e Anaclerio Michele) già sanzionati nell’ambito del proc. n. 1491 pf18-19, definito con decisione emessa dalla Corte Federale di appello a SS.UU. n. 19 del 21 settembre 2020 (decisione di 1° grado pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 1/TFN-SD 2020/2021 del 31 agosto 2020, pubblicata il 4 settembre 2020), nonché con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H; in particolare, per avere, per conto della società AZ Picerno, nella circostanza rappresentata da Mitro Vincenzo, direttamente e personalmente consegnato materialmente la complessiva somma di € 10.000,00 unitamente all’assegno bancario in garanzia (provenienti dalla società A.Z. Picerno) al calciatore della USD Bitonto Patierno Francesco Cosimo, a fronte dell’accordo illecito concordato fra con quest’ultimo e Mitro Vincenzo per il tramite di Giacomarro Domenico, e a fronte di una iniziale richiesta di € 25.000,00,  come contropartita dell’illecito accordo  volto  a  determinare un  risultato finale  della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore; somma, che ricevuta dal capitano, Patierno Francesco Cosimo, veniva da quest’ultimo ripartita e distribuita, fra i tesserati della USD Bitonto coinvolti nell’illecito;

- Chiaradia Pietro all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all'interno o nell'interesse della società AZ Picerno o, comunque, rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 2, comma 2, del CGS), in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 7, del CGS) per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo illecito volto all’alterazione del risultato della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019, dietro corrispettivo in denaro, del quale egli era venuto a conoscenza, avendo avuto modo, tra l’altro, di accompagnare personalmente il Tramutola all’incontro con il Patierno per la consegna della somma di denaro convenuta;

- Mitro Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore generale della società AZ Picerno Srl, soggetto attualmente inibito per anni quattro sulla base della decisione emessa dalla Corte Federale di appello a SS.UU. n. 19 del 21 settembre 2020 nell’ambito del proc. n. 1491/pf/18-19 (decisione di 1° grado pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 1/TFN-SD 2020/2021 del 31 agosto 2020, pubblicata il 4 settembre 2020), ma continuante a svolgere attività all'interno o nell'interesse della società A.Z. Picerno o comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del CGS, in ordine alla violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per avere inviato a Tramutola Nicola, tramite l’applicazione “Telegram”, nelle date 15-10-20 e 16-10-20, nel tentativo di esercitare interferenze e pressioni nei confronti di quest’ultimo, alcuni messaggi volti a mistificare la realtà dei fatti che il Tramutola avrebbe dovuto riferire nel corso dell’audizione programmata dinnanzi ai rappresentanti della Procura Federale, nell’evidente scopo di evitare a se stesso e alla società Picerno ulteriori provvedimenti sanzionatori, così come si evince dal tenore letterale di alcuni dei predetti messaggi di seguito riportati: “Nicola buongiorno quello che interessa alla procura non è la consegna materiale della busta che puoi tranquillamente dire che te l’ha consegnata R.L. anche perché a lui poco importa non è tesserato, ma la provenienza che parlato con Giacomarro dovrebbero essere soldi raccolti delle multe!” ;

“Quindi i soldi sono quelli delle multe che erano depositati in sede e Rocco la mattina li ha consegnati ! La società così come già parlato con giak non deve in qs fase essere chiamata in causa! Eravamo rimasti con lui che l’accordo l’ha preso lui con Patierno e i soldi erano delle multe mo cosa c’entra rimettere in mezzo me e di conseguenza la società! ; “ hai solo consegnato una busta recapitata dal magazziniere”; “ Se si fanno nomi di gente tesserata la società rischia ancora altro” ;

- AZ Picerno Srl (matr. 943107) a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 7, co. 2, e 4, co. 2 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co. 2 del CGS), in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati e soggetti che svolgevano e svolgono attività all'interno o nell'interesse della società AZ Picerno o, comunque, rilevante per l'ordinamento federale in relazione alla gara Picerno - Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti.

La fase istruttoria

In data 10.8.2020 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1168 pf 19-20 traente origine dalle dichiarazioni confessorie rese dai tesserati della USD Bitonto Montrone Giovanni, Anaclerio Michele, Patierno Francesco Cosimo e Picci Antonio Giulio, concernenti il coinvolgimento di altri tesserati rispetto a quelli già interessati dal procedimento n. 1491 pf 18-19, in relazione ai medesimi fatti costituenti oggetto di tale ultimo procedimento, ovvero “ipotesi di illecito sportivo riguardante ad una possibile alterazione del risultato della gara Picerno- Bitonto (Campionato di Serie D, Girone H) terminata con il punteggio di 3-2”.

Nella fase delle indagini erano sentiti gli indagati Chiaradia, Tramutola, Giacomarro e Mitro.

Comunicata la conclusione delle indagini ed inoltrato l’atto di deferimento, all’esito della fissazione dell’udienza dibattimentale, tutte le parti deferite inviavano rituali memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 16.12.2020, tenutasi in modalità da remoto, hanno preso parte per la Procura Federale gli avv.ti Nicola Monaco e Silvia Loche; gli avv.ti F. Tortorella e F. Lattanzi per il sig. Mitro Vincenzo; l’avv. Calcagno per il sig. Giacomarro; l’avv. Chiriaco per i sigg.ri Tramutola e Chiaradia, e l’avv. Vizzino per l’AZ Picerno.

I rappresentanti della Procura Federale, riportatisi agli atti del deferimento, ribadito il rapporto di fatto tra Chiradia e la soc. AZ Picerno, presentato al Patierno dal Tramutola come soggetto facente parte della società, circostanza asserita anche dal Musolino nel corso delle indagini, hanno chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Giacomarro Domenico, anni 2 (due) e mesi 3 (tre) di squalifica;

- per Tramutola Nicola, anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di squalifica;

- per Chiaradia Pietro, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per Mitro Vincenzo anni 1 (uno) di inibizione;

- per l’AZ Picerno Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione e ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

Il difensore di Giacomarro Domenico, contestata la ritualità dello stralcio della posizione del ridetto dal procedimento sub 1491 pf 18-19, che gli avrebbe impedito l’esercizio del diritto di difesa nell’ambito di quel procedimento, ha concluso per il proscioglimento e, in subordine, per la derubricazione del fatto contestato da illecito sportivo ad omessa denuncia.L’avv. Chiriaco, per Tramutola, esclusane la partecipazione alla consumazione dell’illecito, ha chiesto derubricarsi ad omessa  denuncia  il  fatto  contestatogli  ed  applicarsi  la  relativa  sanzione  ex  art.  128  CGS,  con  riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 13, lett. e), CGS - FIGC ed irrogazione della sanzione nel minimo, così come esposto in memoria. Quanto al Chiaradia, eccepitone il difetto di legittimazione passiva e, quindi, l’improcedibilità del deferimento, in via subordinata ne ha chiesto il proscioglimento.

L’avv. Lattanzi, per Mitro Vincenzo, riportatosi alla memoria in atti, ha chiesto tenersi conto della particolare condizione dell’incolpato, già sanzionato, e della collaborazione prestata alla ricostruzione dell’illecito; ha quindi chiesto irrogarsi la sanzione in continuazione con la precedente e nel minimo ritenuto di giustizia.

L’avv. Vizzino, per l’AZ Picerno, riportatosi alla memoria in atti, richiamata la decisione assunta all’esito del procedimento n. 1491 pf 18-19, che ha accertato l’illecito riferito alla gara del 5.5.2019 e già sanzionato la società con la retrocessione all’ultimo posto in classifica, ha ribadito l’eccepita violazione del principio del ne bis in idem e, quanto ai fatti oggi contestati al sig. Mitro Vincenzo, ne ha escluso la responsabilità per la mancanza di rapporti con lo stesso.

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e riservato la decisione.

Motivi della decisione

1. Il deferimento va accolto nei termini di seguito specificati.

Trae origine, il procedimento all’odierno esame, dall’accertata combine della gara AZ Picerno – USD Bitonto del 5.5.2019, allorché entrambe le compagini militavano nel Campionato nazionale di Serie D, Girone H.

L’alterazione di quella gara risulta essere stata accertata all’esito del procedimento n. 1491 pf 18-19, come da decisioni di questo Tribunale n. 1/TFN-SD 2020/2021 del 31 agosto 2020, pubblicata il 4 settembre 2020 e della Corte Federale di Appello a SS.UU. n. 19 del 21 settembre 2020, da aversi qui interamente riprodotte.

Gli odierni deferiti Mitro Vincenzo e AZ Picerno, già sanzionati all’esito delle richiamate decisioni, hanno dichiarato in atti di avere prestato acquiescenza al relativo giudicato.

Consegue, da tanto, la fondatezza dell’eccezione sul punto formulata dalla difesa dell’AZ Picerno.

Ed invero, in disparte gli ulteriori soggetti qui chiamati a rispondere di quell’illecito  (Giacomarro e Tramutola), la deducente è già stata sanzionata per l’accertata alterazione del risultato della gara del 5.5.2019.

L’eccezione va per tale motivo accolta.

2. Diverso esito merita, invece, l’eccezione formulata da Giacomarro Domenico in ordine alla presunta irritualità dello stralcio della sua posizione ad opera della Procura Federale, evenienza che, a suo dire, ne avrebbe leso l’esercizio del diritto di difesa.

Fermo l’accertamento dell’avvenuta alterazione della gara, invero, di cui nessuno degli odierni deferiti dubita, nemmeno il Giacomarro, l’odierno procedimento attiene, quanto a questi ed al Tramutola, unicamente al ruolo avuto nella preparazione e nella consumazione del già accertato illecito, alla cui preparazione e consumazione hanno partecipato anche altri soggetti.

Vi è, dunque, essendo emersa nel corso delle indagini del procedimento n. 1491 pf 18-19 la eventuale responsabilità di ulteriori soggetti che lo stato delle indagini non consentiva di approfondire, che bene ha fatto la Procura a disporre lo stralcio delle relative posizioni, così consentendo a detti soggetti, nell’ambito del nuovo procedimento, di esercitare compitamente il diritto di difesa già nella fase delle indagini.

Tanto più, si precisa, che l’atto di deferimento conseguente al procedimento n. 1491 pf 18-19, conteneva l’espressa riserva di perseguire tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti nei medesimi fatti, onde, non si veda di cosa possa oggi dolersi il Giacomarro.

Per quanto precede, sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

3. Quanto al fatto contestato al menzionato Giacomarro, le dichiarazioni rese dal medesimo, nonché quelle auto ed etero accusatorie del Patierno, consentono di affermarne la responsabilità con ragionevole certezza.

Giacomarro, contattato telefonicamente da Patierno Francesco Cosimo su suggerimento del tesserato della USD Bitonto Anaclerio Michele quando già aveva appreso dallo stesso Mitro della trattativa in corso per il tramite di De Santis Vincenzo (direttore sportivo della società Potenza Calcio), lungi dal sottrarsi dal concordare le condizioni dell’accordo, assumeva un ben definito e fondamentale ruolo nel raccogliere e riportare le condizioni cui l’accordo avrebbe potuto essere raggiunto e che, infatti era concretamente raggiunto, finanche esigendo che il tutto fosse tenuto all’oscuro della squadra per evitare “cali di tensione”.

Che nella circostanza il Giacomarro, a tutto voler concedere, non si sia limitato a fare il portavoce o il semplice intermediario, come detto, è confermato dalle dichiarazioni in atti del Patierno, a cui il primo riferiva “di essere a conoscenza della trattativa in corso, così come era a conoscenza che la somma di € 25.000,00 richiesta da Anaclerio era stata ritenuta eccessiva dal Picerno, aggiungendo che l’accordo si sarebbe potuto concludere per una somma non superiore ad € 10.000,00 a fronte della vittoria del Picerno” (v. dichiarazione Patierno Francesco Cosimo).

È di tutta evidenza come, essendo a conoscenza dell’antefatto e della disponibilità dell’AZ Picerno, e, per essa, del Mitro Vincenzo, a corrispondere la minore somma di € 10.000,00#, il Giacomarro si sia spinto sino ad offrire tale minore somma e a chiudere l’accordo su tali basi.

Sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

3. Ad analoga conclusione, in punto responsabilità, si perviene quanto alla posizione del Tramutola.

Che questi abbia materialmente consegnato al Patierno, prima della gara, la busta contenente l’assegno a garanzia, subito dopo la gara la prima tranche di denaro e, il giorno successivo, il resto della somma concordata, oltre che circostanze riferite dal Patierno e dal Montrone, sono circostanze ammesse dallo stesso incolpato.

A tale proposito, a nulla rileva che i vari passaggi abbiano asseritamente avuto luogo quando l’accordo era già stato concordato. A tutto voler concedere, infatti, è ben vero, che l’illecito previsto e sanzionato dall’ art. 7 CGS vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 30 CGS è “un illecito di attentato [……..] che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva”, tanto, sebbene al fine di offrire una protezione rafforzata al bene giuridico protetto consente di arretrare la soglia di punibilità al compimento di una attività idonea ad alterare lo svolgimento di una competizione, non esclude, però, la possibilità di sussumere nella previsione normativa e di sanzionare fatti e comportamenti successivi alla promessa senza dei quali non si sarebbe conseguito il risultato voluto.

Infatti, anche a volere ritenere che le modalità di dazione della somma siano state concordate unicamente tra Mitro, Giacomarro e  Patierno, non vi è dubbio che la mancata consegna  dell’assegno  a garanzia  (ferma  l’idoneità  dei precedenti atti a configurare l’ipotesi di cui all’art. 7 CGS - FIGC allora vigente) sarebbe stata chiara manifestazione della volontà di recedere dall’accordo e non avrebbe garantito il risultato della gara.

Ciò non di meno, la stessa consegna dell’assegno a garanzia costituisce atto diretto “ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione” senza la quale, pertanto, e sempre fermo il pur sanzionabile già avvenuto accordo sub specie conati, non si sarebbe nemmeno giunti all’effettiva alterazione del risultato in questione.

Se, dunque, il solo raggiungimento dell’accordo e/o la sola promessa del pretium sceleris sono autonomamente idonei a configurare la fattispecie illecita considerata, altrettanto e a maggior ragione deve dirsi quanto alla fattiva partecipazione ad un frammento della fattispecie illecita specificamente finalizzato al conseguimento del risultato e, ancora di più, a risultato conseguito, quanto alla corresponsione del saldo del “corrispettivo” promesso.

Sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

4. Quanto alla posizione di Chiaradia Nicola, va preliminarmente affermatone l’assoggettamento alla giurisdizione federale ex art. 1 bis, CGS - FIGC vigente ratione temporis, in ragione della sua qualità di agente già iscritto al Registro agenti di calciatori con il numero identificativo 1210 in forza dell’avvenuto superamento della prescritta prova di esame FIG-UEFA.

A tale riguardo a nulla giova, allo stato, la mancanza di mandati e la mancata richiesta di iscrizione al vigente registro federale agenti sportivi, attività consentita in ragione dell’acquisita qualifica.

Manca invece, quanto meno con riferimento all’epoca dei fatti, la prova dell’esistenza di un rapporto organico di fatto con la soc. AZ Picerno.

Dalle dichiarazioni rese da Musolino Domenico, all’epoca dei fatti team manager e dirigente accompagnatore della squadra Berretti della soc. AZ Picerno, emergono l’assidua presenza del Chiaradia allo stadio in occasione delle gare interne dell’AZ Picerno nella stagione 2018-2019 e l’amicizia di questi con gli altri indagati.

Tali elementi sono insufficienti a ritenere provato il suddetto rapporto di fatto.

È ben vero, sempre alla luce delle dichiarazioni del Tramutola, che l’incolpato abbia ricoperto nel 2019-2020 il ruolo di responsabile dell’area tecnica, ma tanto non è sufficiente a ritenere la sussistenza di un qualche ruolo anche nella precedente stagione sportiva.

Di contro, proprio in ragione delle frequentazioni con gli altri indagati e della sua conoscenza dell’ambiente calcistico lucano, può ritenersi provata con ragionevole certezza la sua consapevolezza del reale motivo dell’incontro del 6.5.2019 tra il Tramutola ed i calciatori della USD Bitonto, al Chiaradia peraltro noti.

Diversamente opinando, del resto, dovrebbe illogicamente ritenersi  che  il Tramutola, pur  consapevole dell’illecito, piuttosto che celare o tentare di celare il proprio coinvolgimento, abbia volutamente e stoltamente inteso estendere la cerchia dei soggetti a conoscenza dell’illecito, così esponendosi al rischio di un’eventuale denuncia da parte di un soggetto conoscitore dell’ambiente ed asseritamente all’oscuro dei fatti.

All’accertamento dei fatti ascritti, consegue la sanzione di cui al dispositivo.

5. Piena prova dei fatti ascritti a Mitro Vincenzo, così come ampiamente descritti nell’atto di deferimento, è data dalle immagini dello schermo del telefono del Tramutola riportanti i messaggi inviati dal primo al secondo nel tentativo di mascherare la provenienza dell’assegno a garanzia e del denaro versato in due tranche al Patierno.

Le dichiarazioni rese sul punto dal Mitro, con l’aggiunta di taluni particolari sulle modalità in cui è stato raggiunto l’accordo sulla combine, con il fine di attribuire maggiori responsabilità ad altri soggetti non disponibili a fornire versioni di comodo dei fatti accaduti, non aggiungono nulla a quanto documentalmente provato e a quanto già accertato all’esito del procedimento sub n. 1491 pf 18-19.

Alle stesse, pertanto, non può attribuirsi alcuna valenza attenuante, essendo di contro emersa l’estrema disinvoltura del soggetto nella gestione di situazione di fatto in palese violazione dei principi informatori dello Sport. Sanzione congrua, pertanto, in adesione alla richiesta della Procura federale, è quella di cui al dispositivo.

6. Dei fatti ascritti a Mitro Vincenzo risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, la soc. AZ Picerno, nel cui interesse è stata esplicata l’attività oggetto di deferimento.

Scopo dei messaggi inviati al Tramutola, invero, come emerge dalla loro trascrizione, è quello di preservare la società da ulteriori conseguenze negative derivanti dal già perpetrato illecito di talché, in disparte la mancanza di prova dell’intervenuta cessazione di ogni rapporto formale tra le parti, può sicuramente ritenersi che l’attività oggetto di contestazione sia stata esplicata nell’interesse della società, per tale motivo chiamata e tenuta a risponderne ex artt. 6,co. 2 e 2, co. 2, del CGS - FIGC.

Sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento nei termini che seguono e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giacomarro Domenico, anni 2 (due) e mesi 3 (tre) di squalifica;

- per il sig. Tramutola Nicola, anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Chiaradia Pietro, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Mitro Vincenzo, anni 1 (uno) di inibizione;

- per la società AZ Picerno Srl, € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda, riferita all’addebito contestato al sig. Mitro Vincenzo.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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