F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 84/TFN del 20.01.2021 – (Deferimento n. 6980/227 pf20-21 GC/gb dell’11.12.2020 nei confronti del sig. Nanni Antonio e della società ASD Futsal Orione Femminile – Reg. Prot. 79/TFN-SD) Decisione n. 84/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6980/227 pf20-21 GC/gb dell’11.12.2020 Reg. Prot. 79/TFN-SD

Decisione n. 84/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6980/227 pf20-21 GC/gb dell’11.12.2020

  Reg. Prot. 79/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 gennaio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6980/227 pf20-21 GC/gb dell’11.12.2020 nei confronti del sig. Nanni Antonio e della società ASD Futsal Orione Femminile,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 11.12.2020 ha deferito a questo Tribunale:

- il sig. Nanni Antonio, Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Orione Femminile, in quanto è incorso nella violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punti 4 e 5 - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06.07.2020, per il mancato invio della quota d’iscrizione e della fidejussione in originale e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- la ASD Futsal Orione Femminile, di cui il sig. Nanni Antonio era legale rappresentante al momento dei fatti contestati ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS - FIGC stante l’inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.

Il deferimento in esame trae spunto dalla comunicazione della Co.Vi.So.D., con la quale veniva comunicato che l’istruttoria relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A2 femminile - s.s. 2020/2021 della società ASD Futsal Orione Femminile aveva dato esito negativo per il mancato invio della quota d’iscrizione e della fidejussione in originale (punti 4 e 5 del C.U. n.6 del 06.07.2020 s.s. 2020/2021 della Divisione Calcio a 5 - LND).

Il dibattimento

Alla riunione del 11 gennaio 2021 è comparso per la Procura Federale il dott. Luca Scarpa, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell'inibizione di giorni 50 a carico del sig. Antonio Nanni e dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società ASD Futsal Orione Femminile.Per i deferiti nessuno è comparso.

La decisione

Il deferimento è fondato

La normativa vigente prevista dal C.U. n. 6 del 06.07.2020, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – Serie A2 femminile 2020/2021, precisa che "l'inosservanza del medesimo termine del 28 luglio 2020, per l’invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di Euro 300,00 per la Serie A ed Euro 200,00 per la Serie A2 e Serie B, per ciascun inadempimento".

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato attraverso la comunicazione della Co.Vi.So.D., mai contestata dai deferiti, che la società ASD Futsal Orione Femminile non ha provveduto a trasmettere entro il termine del 28 luglio 2020 la quota di iscrizione e la fideiussione in originale.

Per tali ragioni, il sig. Antonio Nanni, quale Presidente all’epoca dei fatti della società ASD Futsal Orione Femminile, deve rispondere della violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punti 4 e 5 - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06.07.2020.

La ASD Futsal Orione Femminile, stante l’inadempimento ascritto al sig. Antonio Nanni, proprio legale rappresentante al momento dei fatti contestati, deve essere sanzionata, ai sensi e per effetto dell’art. 6 comma 1 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Nanni Antonio, giorni 50 (cinquanta) di inibizione;

- per la società ASD Futsal Orione Femminile, € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.



 
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