F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 89/TFN del 25.01.2021 – (Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS – FIGC dell’avv. Vincenzo Cirillo nei confronti del CR Campania – LND, della Lega Nazionale Dilettanti – LND e della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Reg. Prot. 87/TFN-SD) Decisione n. 89/TFN-SD 2020/2021 Ricorso dell’avv. Vincenzo Cirillo Reg. Prot. 87/TFN-SD
Decisione n. 89/TFN-SD 2020/2021
Ricorso dell’avv. Vincenzo Cirillo
Reg. Prot. 87/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
cons. Pierpaolo Grasso – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 15 gennaio 2021,
a seguito del Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS – FIGC dell’avv. Vincenzo Cirillo nei confronti del Comitato Regionale Campania – LND (in persona del Presidente p.t.), della Lega Nazionale Dilettanti – LND (in persona del Presidente p.t.) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in persona del Presidente Federale p.t.), in relazione ai CC.UU. nn. 51 del 14.12.2020 (“Assemblea ordinaria elettiva”) e 55 del 31.12.2020 (“Spostamento assemblea elettiva”) emessi dal CR Campania – LND, nonché al C.U. n. 53 del 04.12.2020 (“Regolamento elettorale”) emesso dalla LND,
la seguente
DECISIONE
Il ricorso
Con ricorso e contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS, l’avv. Vincenzo Cirillo ha impugnato in via d’urgenza, nei confronti del Comitato Regionale Campania - LND, della Lega Nazionale Dilettanti – LND e della - F.I.G.C., il Comunicato Ufficiale CR Campania n. 51 del 14/12/2020 “Assemblea ordinaria elettiva”; il Comunicato Ufficiale CR Campania n. 55 del 31/12/2020 “spostamento assemblea elettiva” ed il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 53 del 04/12/2020 “regolamento elettorale”.
Il ricorrente, qualificatosi candidato alle elezioni per il rinnovo delle cariche a valere per il quadriennio olimpico 2021- 2024 del Comitato Regionale Campania, ha esposto in fatto che:
- in data 04.12.2020, con comunicato ufficiale n. 130/A, la Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblicava le norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti indicando tutte le procedure previste per il rinnovo delle predette cariche elettive;
- in data 5.12.2020, su disposizione del Responsabile del personale della LND dal 7.12.2020 e fino al 16.01.2021, venivano chiuse al pubblico tutte le sedi ed Uffici Regionali dei CR;
- con C.U. n. 153/A del 4 dicembre 2020, la L.N.D. pubblicava il regolamento federale per lo svolgimento delle assemblee elettive della Lega nazionale dilettanti, l’arco temporale entro il quale dovevano svolgersi, ed il numero delle designazioni occorrenti per concorrere alla elezione per le varie cariche;
- con C.U. n.51 del 14 dicembre 2020, il Comitato regionale campano pubblicava la data dell’assemblea elettiva (4.01.20), la sede dove doveva essere svolta, le norme procedurali e la modulistica;
- in data 31 dicembre 2020 il Prefetto di Avellino annullava la già prevista assemblea elettiva del 4 gennaio 2021;
- nel medesimo giorno il Comitato regionale campano, con C.U. n. 55, rinviava la data delle elezioni al 10 gennaio 2021, con proroga per la raccolta firme al 5 gennaio;
- il C.U. n. 55 non prevedeva la riduzione delle designazioni ad un terzo, come dettato dal DPCM 17 marzo 2020 n. 18;
- è mancato, ad esso istante ed ai suoi sostenitori, il tempo di svolgere “neanche un minimo di campagna elettorale” per le note restrizioni agli spostamenti dovuti alla suddivisione del Paese in zone rosse e arancioni; di non avere avuto in tempo utile l’elenco di tutte le società aventi diritto al voto onde contattarle per esporre il programma elettorale e sottoscrivere le varie candidature, perché sprovviste di pec e di firma digitale.
In punto di diritto, con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione delle norme costituzionali in materia di democrazia elettiva - rappresentativa e partecipativa.
Ha esposto, sul punto, che in ogni società democratica deve essere consentita la partecipazione agli organismi elettivi ed un’adeguata rappresentanza, secondo i principi e valori costituzionali di democrazia rappresentativa e partecipativa sia attiva che passiva.
Nel caso di specie con la contrazione dei termini e dei giorni necessari per svolgere una minima campagna elettorale, con divieto assoluto di spostamento, di fatto, sarebbe stato compromesso il diritto di elettorato passivo e quello di potere esporre alle società il proprio programma elettorale.
Con il secondo motivo, ha lamentato la sussistenza di gravi violazioni in punto di parità di trattamento, trasparenza, correttezza e buona fede per non essere stato posto in condizione di parità rispetto alla lista del Presidente uscente, in violazione degli affermati principi, nel mentre tutti i comitati regionali d’Italia, a differenza del solo comitato campano, avrebbero messo a disposizione sul sito istituzionale i modelli di candidatura con l’elenco delle società aventi diritto al voto nel periodo 9.12 - 14.12.2020.
Tanto avrebbe asseritamente comportato l’assoluta impossibilità per l’istante di acquisire la documentazione necessaria alle candidature con gravissime violazioni di legge.
Ha quindi rappresentato, il ricorrente, l’estrema gravità delle violazioni, perché poste in essere da un organismo di diritto pubblico, sul punto richiamando “quanto espresso di recente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nota Avvocato Generale M. Campos Sanchez- Bordona del 1.10.2020 n. C-155/19 e C-156/2019) secondo cui, “La FIGC essendo stata istituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale è un organismo di diritto pubblico”, dal momento che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, “una federazione sportiva nazionale può essere qualificata come organismo di diritto pubblico se, oltre ad essere dotata di personalità giuridica, è stata istituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e la sua gestione è soggetta alla vigilanza di un altro organismo di diritto pubblico, quale un comitato olimpico nazionale cui la legislazione di uno Stato membro attribuisca tale qualità”.
Con il terzo motivo, infine, ha lamentato la violazione del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 27/2020
(disposizione erroneamente richiamata, norma di riferimento essendo l’art. 1-bis, D.l. n. 26/2020, conv., l. n. 59/2020: nds), che prevede la riduzione del numero minimo di sottoscrizioni delle deleghe “causa covid”, asseritamente “applicabile per analogia”, ricorrendone i presupposti soggettivi e oggettivi, nella parte in cui prevede che: “In considerazione dell’emergenza sanitaria, è ridotto ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell’anno 2020 e per le elezioni regionali”.
Secondo la giurisprudenza di merito, ha sostenuto il ricorrente, è ammesso il ricorso all’analogia per le norme speciali, ovverosia per quelle norme che, per soddisfare particolari esigenze, si applicano solo in alcune materie, potendosi applicare anche all’ordinamento speciale, nella fattispecie ricorrendo sia i presupposti oggettivi (“sussiste fino al 31.01.2021 lo stato di emergenza epidemiologica causa Covid, con il conseguente pericolo per la salute pubblica e la sua necessaria tutela”); sia quelli soggettivi (“la natura pubblicistica della FIGC, di recente ribadita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e da numerose sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali”).
A dire del ricorrente, invero, il ricorso all’applicazione per analogia sarebbe reso viepiù necessario dalla mancata dotazione di pec e firma digitale da parte delle società dilettantistiche, non essendo ancora vigente per le stesse l’obbligo di dotarsene, motivo per il quale la riduzione del numero minimo di sottoscrizioni avrebbe consentito, da un lato, “lo svolgimento in piena sicurezza delle operazioni elettorali, così come stabilito dal legislatore nazionale per le elezioni comunali e regionali”; dall’altro, avrebbe dato “agli aspiranti candidati la possibilità di partecipare alle elezioni”.
Previa richiesta di sospensione cautelare ex art. 97 CGS, perché non ancora celebratasi l’assemblea elettiva, nel merito ha chiesto:
- annullarsi o comunque dichiararsi la nullità e/o invalidità della convocazione come da C.U. n. 51 del 14 dicembre, e della convocazione come da C.U. n. 55 del 31 dicembre 2020;
- annullarsi o comunque dichiararsi la nullità e/o invalidità delle designazioni alle cariche elettive e candidature previste dall’art.8 dell’allegato A del C.U. n. 130/A del 4.12.2020, già raccolte, per violazione delle norme contenute nel dpcm del
17 marzo 2020, n. 18.
Fase cautelare
Disattesa l’istanza cautelare ex art. 97 del CGS, all’udienza dell’8.1.2021, nell’assenza delle parti intimate, non costituitesi, il ricorrente dichiarava di “non essere candidato formalmente alle elezioni di Presidente del CR” ed insisteva nella richiesta di sospensione.
Il Collegio, con ordinanza in pari data, “ritenuto ad una sommaria delibazione della vicenda non sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, [………], tenuto conto anche dei contrapposti interessi coinvolti”, rigettava l’istanza di sospensione e rinviava per la decisione nel merito all’udienza del 15.1.2021.
Fase dibattimentale
All’udienza di trattazione del 15.1.2021, nell’assenza degli intimati, non costituitisi, l’avv. Cirillo ribadiva di non essersi candidato; insisteva nell’applicazione in via analogica DPCM (i.e.: D.L. n. 26/2020) prevedente la riduzione ad un terzo delle designazioni necessarie per avanzare la candidatura; soprattutto, affermava che il motivo del ricorso consisteva nel non avere potuto svolgere attività propedeutica alla candidatura, perché impossibilitato a spostarsi per le note restrizioni agli spostamenti tra comuni.
Motivi della decisione
1. Rileva preliminarmente, il Collegio, che all’esito dell’assemblea elettiva celebratasi in modalità da remoto il 10.1.2021, il Comitato Regionale Campania ha proceduto all’elezione di tutte le cariche previste per il quadriennio olimpico 2021/2024.
L’esito di tale assemblea non è stato impugnato.
In disparte, come ammesso dalla parte, la circostanza della omessa presentazione della candidatura ad una delle cariche elettive, il Collegio osserva che la mancata presentazione della candidatura, da un lato, e la mancata impugnazione, dall’altro, mediante il deposito di motivi aggiunti, della delibera che ha portato all’elezione di tutte le cariche elettive nell’assemblea del 10.1.2021, determinano il venire meno dell’interesse ad agire del ricorrente ovvero, a tutto voler concedere, la sua sopravvenuta carenza.
Mette conto evidenziare, infatti, che quella proposta è un’azione costitutiva di annullamento dell'atto impugnato,
attraverso la quale si chiede al giudice di procedere con l'eliminazione del provvedimento, di regola con efficacia ex tunc.
Siffatta azione di annullamento, secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 994 del 02/03/2015 “è subordinata alla sussistenza di tre condizioni:
a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata – di tipo oppositivo o pretensivo – che distingue il soggetto dal “quisque de populo” in rapporto all'esercizio
dell'azione amministrativa;
b) l'interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 c.p.c.;
c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato
attivo o passivo”.
Sempre secondo il richiamato arresto, poi, “la mera titolarità di un interesse protetto non giustifica l'azione giudiziale, quando tale interesse non sia concretamente leso dall'atto, di cui si chiede la rimozione dal mondo giuridico, a fini di reale perseguimento di un bene della vita.”
Nella fattispecie in esame è di tutta evidenza, di contro, che l’eventuale annullamento delle delibere formalizzate nei CC.UU. impugnati non comporterebbe la riviviscenza del diritto del ricorrente di candidarsi alla presidenza o ad un altro
incarico, diritto peraltro mai esercitato, in quanto già ricoperte tutte le cariche elettive e non impugnato il C.U. che ne ha formalizzato le nomine, laddove, in tema di ricorsi elettorali, l’art. 130 del Codice del processo amministrativo prevede espressamente che “...contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti”.
Il ricorrente, quindi, essendo intervenuto un diverso atto della stessa procedura connesso a quello impugnato in via principale, con la proposizione dei motivi aggiunti, avrebbe dovuto impugnare anche tale ultimo atto, onde concentrare in
un unico giudizio anche le questioni riguardanti gli altri atti sopravvenuti incidenti sulla stessa situazione soggettiva già portata all’attenzione del Collegio.
Nel caso di specie, invece, la mancata impugnazione del Comunicato che ha formalizzato le nomine comporta che l’eventuale annullamento delle delibere impugnate non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la
condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638), che deve persistere per tutto il corso del giudizio ed è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.: vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (Consiglio di Stato, sent. n. 3706 del 15 giugno 2018).
2. In disparte la natura assorbente del rilievo che precede, il ricorso è infondato anche nel merito. La connessione tra il primo ed il secondo motivo in diritto, ne consente la trattazione congiunta.
motivi sono infondati.
Con una commistione tra i motivi in fatto ed in diritto, il ricorrente lamenta la violazione di norme costituzionali, nemmeno indicate. Tale asserita violazione, sostiene, non gli avrebbe consentito di partecipare “agli organismi elettivi”: da un lato, per le restrizioni agli spostamenti a causa della pandemia Covid-19; dall’altro, perché violati i principi di parità di trattamento, trasparenza, correttezza e buona fede, violazione che, in questo caso, a differenza di quanto consentito al Presidente uscente, gli avrebbe consentito di acquisire solo con ritardo i modelli di candidatura con l’elenco delle società aventi diritto al voto, che tutti i Comitati Regionali d’Italia avrebbero invece messo a disposizione nel periodo 9 – 14 dicembre 2020.
Per vero, il ricorrente non indica e non fornisce la prova dei Comitati che avrebbero provveduto ai suddetti adempimenti entro il periodo indicato, così come non ha allegato alcuna prova in ordine all’asserito ritardo con cui la modulistica
sarebbe stata messa a disposizione, laddove nel C.U. n. 51 del 14.12.2020, di contro, è detto chiaramente che “Si pubblicano in allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante ad ogni effetto, i modelli per la designazione dei Candidati per ogni singola carica…”.
Ciò non di meno, quand’anche eventualmente messi a disposizione con l’asserito ritardo, ma così non è, manca la prova che altri aspiranti candidati abbiano potuto trarne vantaggio, non potendosi dare giuridicamente corpo alle illazioni del reclamante in ordine al presunto rastrellamento di candidature da parte del Presidente uscente.
Tanto vale, evidentemente, anche con riferimento alle restrizioni agli spostamenti tra comuni, valide per tutti gli aspiranti candidati.
Vi è, peraltro, stante la natura di associazione privata della L.N.D. (v. art. 1, Statuto), che il reclamante non deduce alcuna violazione procedurale in ordine alla indizione ed alle previste modalità in cui tenersi l’Assemblea elettiva del
comitato regionale, del resto conformi alle previsioni di cui al C.U. n. 130/A della FIGC, come richiamato nel successivo
C.U. n. 153 della L.N.D. del 4.12.2020.
Né, ancora, si ravvisano le presunte violazioni del DPCM n. 18 del 17.3.2020, il cui art. 73, co. 4, invece, si limita ad estendere anche alle associazioni private, così come previsto per gli enti collegiali pubblici, la possibilità di riunirsi in modalità videoconferenza.
Si osserva, infine, che intervenuto il provvedimento prefettizio che non consentiva la celebrazione in presenza dell’assemblea già prevista per il 4.1.2021, con C.U. n. 55 del 31.12.2020 il Comitato regionale procedeva al differimento dell’assemblea al successivo 10 gennaio 2021. A tanto provvedeva in ragione dell’espressa riserva formulata nel precedente C.U. n. 51 del 14.12.2021 che, in caso di “eventuali interventi del Governo o dell’Autorità Sanitaria”, ne consentiva la possibilità di svolgimento “presso altra sede o con modalità diversa”.
È ben vero che la riserva era riferita unicamente al luogo ed alle modalità di svolgimento dell’Assemblea, ma non vi sono ragioni, né sono state dedotte, per ritenere tassativa tale indicazione, onde il differimento al 10 gennaio 2021, per di più con l’allungamento dei termini per la sottoscrizione e presentazione delle candidature al successivo 5 gennaio 2021, in luogo del precedente termine del 30 dicembre 2020, non può assurgere al rango di nuova convocazione necessitante della instaurazione ex novo dell’iter elettorale, attesa, invece, la natura confermativa di tale ultimo atto rispetto al precedente.
3. Il terzo motivo è infondato.
Con tale emotivo, peraltro, il ricorrente non deduce alcuna censura. Si limita ad invocare l’applicazione in via analogica del D.L. n. 18/2020 (trattasi, invece, dell’art. 1-bis, commi 4 e 5, del D.l. n. 26/2020, conv. in L. n. 59/2020: nds) che, in ragione della situazione epidemiologica, ha previsto la riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni comunali, circoscrizionali e delle regioni a statuto ordinario dell’anno 2020.
In disparte ogni altra considerazione riferita all’autonomia dell’Ordinamento sportivo rispetto a quello statuale, vi è che nella specie non si è in presenza di un vuoto legislativo da colmare con l’applicazione per analogia di norme di natura speciale adottate dall’Ordinamento statale.
Le norme procedurali adottate, infatti, sono quelle approvate dal Consiglio Federale nella riunione del 3 dicembre 2020, pubblicate con il C.U. n. 130/A, ovvero quando era già nota e, tenuta in debito conto, la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 disposta con decreto del 7 ottobre 2020.
In tale ottica, infatti, va letta la prevista possibilità, in ragione delle “difficoltà oggettive, soprattutto nelle regioni con maggiori limitazioni alla circolazione delle persone”, di “utilizzare la PEC” per la raccolta delle firme, a nulla rilevando l’intervenuta proroga dell’obbligo, per le società dilettantistiche, di dotarsi di tale strumento, in quanto questione attinente all’esercizio del diritto di elettorato attivo.
Nella medesima ottica di consapevolezza dello stato di emergenza, infine, va letta la previsione, pure adottata nel
Consiglio federale del 3 dicembre 2020, di consentire, in via equipollente con la modalità in presenza, la celebrazione delle assemblee elettive “da remoto” con la tecnologia messa a disposizione dalla stessa Federazione.
Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso. Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 48 CGS. Così deciso nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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