F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 92/TFN del 27.01.2021 – (Deferimento n. 7341/99 pf20-21 LDF/GC/am del 18.12.2020 nei confronti dei sig.ri Leonardo Salvatore Massimiliano e Ventura Salvatore – Reg. Prot. 82/TFN-SD) Decisione n. 92/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 7341/99 pf20-21 LDF/GC/am del 18.12.2020 Reg. Prot. 82/TFN-SD

Decisione n. 92/TFN-SD 2020/2021

 Deferimento n. 7341/99 pf20-21 LDF/GC/am del 18.12.2020

Reg. Prot. 82/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Danilo Del Gaizo – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore); avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Valentina Ramella – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 gennaio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7341/99 pf20-21 LDF/GC/am del 18.12.2020 nei confronti dei sig.ri Leonardo Salvatore Massimiliano [e Ventura Salvatore, la cui posizione è definita separatamente],

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, nell’ambito di un più esteso procedimento, rubricato al n. 7341/99 PF20-21 LDF/GC/am del 18.12.2020, in parte oggetto di separata decisione (pena patteggiata dal sig. Salvatore Ventura, a cui per brevità si rimanda),  ha  deferito  a  questo  Tribunale  il  sig.  Leonardo  Salvatore  Massimiliano,  presidente  della  ASD  Calcio Biancavilla 1990 dal 19.12.2019, per rispondere della violazione dell’art. 22 comma 1 CGS - FIGC attesa la sua mancata comparizione dinnanzi al collaboratore della stessa Procura Federale a seguito di rituale convocazione, senza addurre alcun motivo ostativo.

Nella relazione di accompagno al detto deferimento, era dato leggere che l’odierno deferito non era stato escusso in quanto, nonostante il regolare invio della convocazione a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno alla sua residenza, registrata e comunicata dalla Lega LND, si era astenuto dal comparire; si precisava nella relazione che la raccomandata non era stata ritirata nonostante la giacenza presso l’ufficio PT competente per giorni sessanta.

Il sig. Salvatore Massimiliano Leonardo, raggiunto dalla Comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale, che egli affermava di aver ricevuto tramite raccomandata ritirata il 20 novembre 2020, aveva inviato a tale Organo delle note intitolate “Chiarimenti/Memorie difensive”, a mezzo delle quali aveva dedotto che era stato contattato dalla  Procura  Federale  solo  telefonicamente  e  che,  in  tale  circostanza,  le  aveva  dichiarato  la  propria disponibilità ad essere sentito, pur ritenendosi del tutto estraneo ai fatti riportati nella CCI; chiedeva che la Procura Federale lo convocasse allo scopo di fornire ogni informazione e documentazione in relazione alle indagini eseguite.

Il dibattimento

Alla riunione del 21.01.2021, tenutasi in video conferenza come da Decreto n. 10/18.05.2020 della Presidenza di questo Tribunale, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro Boscarino, il quale ha illustrato nella parte che qui interessa il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione a carico del deferito della inibizione di mesi 3 (tre).

Per il sig. Leonardo Salvatore Massimiliano si è collegato l’avv. Vincenzo Pagano, già estensore delle Note di cui sopra, il quale ha chiesto termine per formulare una proposta di patteggiamento.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

L’istanza del difensore del deferito, finalizzata alla proposta di patteggiamento, non può essere accolta; l’art. 127 CGS - FIGC, recante norme sulla “Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento”, prevede che “successivamente alla notifica dell’atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l’incolpato può accordarsi con la Procura Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura”; appare pertanto evidente la tardività della richiesta del deferito, che è stata formulata non prima, bensì nel corso della prima udienza.

Nel merito il deferimento è fondato.

Ai sensi dell’art. 22 comma 1 CGS - FIGC è fatto obbligo ai soggetti di cui all’art. 2 comma 1 stesso Codice, tra i quali va annoverato il deferito, di presentarsi, ove richiesti, innanzi agli organi di giustizia sportiva; l’inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 9 comma 1 lettere C), D), E), F), G), H) CGS - FIGC.

Il sig. Salvatore Massimiliano Leonardo, tanto nei richiamati “Chiarimenti/Memorie difensive”, quanto nel corso della udienza, nulla ha dedotto in merito alla mancata risposta alla convocazione della Procura Federale, che gli era stata inviata per lettera raccomandata tornata al mittente per compiuta giacenza e alla eventuale sussistenza di circostante ostative alla effettiva conoscenza di siffatta convocazione, sicché la violazione dell’art. 22 comma 1 cit. risulta evidente ed  è  suscettibile  di  essere  sanzionata  in  relazione  alla  lettera  H)  del  richiamato  art.  9  CGS  -  FIGC  (inibizione temporanea).

Per altro verso non costituisce attenuazione di responsabilità l’asserzione del deferito in merito alla telefonata che sarebbe intercorsa con la Procura Federale, nel corso della quale lo stesso deferito avrebbe dichiarato la propria disponibilità ad essere sentito; non sfugge a questo Tribunale che siffatta affermazione è stata composta solo in seguito alla notifica della CCI, in un momento in cui non sarebbe stato più possibile procedere alla riapertura delle indagini.

In questo contesto, si ritiene tuttavia equo mitigare la sanzione chiesta dalla Procura Federale, riconducibile entro termini di minore entità, solo in considerazione dell’intero contesto del deferimento, nel quale la posizione dell’odierno deferito appare minimale.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

all’esito della Camera di consiglio, fatto salvo il patteggiamento disposto con separata decisione, accoglie parzialmente il deferimento, e per l’effetto, irroga nei confronti del sig. Leonardo Salvatore Massimiliano, nella qualità, la sanzione di

mesi 2 (due) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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