F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 93/TFN del 27.01.2021 – (Deferimento n. 7442 /1084pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 nei confronti del sig. Volpi Tommaso + altri – Reg. Prot. 83/TFN-SD) Decisione n. 93/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 7442 /1084pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 Reg. Prot. 83/TFN-SD

Decisione n. 93/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 7442 /1084pf19-20/GC/blp del 22.12.2020

Reg. Prot. 83/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 gennaio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7442 /1084pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 nei confronti dei sig.ri Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio, Petrollini Gianni, Bambini Leonardo, Cerbella Enrico, Bianchi Davide, Aiello Antonio, Macchetti Andrea, Meoni Leonardo, Ferrarese Claudio, Mariotti Alessio, Masi Marco, Vagaggini Renato, Garaffoni Mirko, Niccolai Giuliano, Polidori Stefano, [Chicchiarelli Samuele, la cui posizione è definita separatamente] e delle società SSD Viareggio 2014 a rl, ASD Sporting Club Trestina, USD Levico Terme, US Massese 1919 SSDRL, US Pianese Srl, Pol. D. C.S. Scandicci 1908 Srl e Sangimignanosport S. Coop. S.D.,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 22 dicembre 2020 il Procuratore Federale f.f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale i seguenti soggetti per rispondere delle violazioni di seguito riportate:

1. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2,

comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Petrollini Gianni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl:

- per avere gli stessi costituito un’associazione allo scopo di commettere un numero indeterminato di illeciti sportivi sussumibile nella previsione normativa di cui all’art. 9, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 17, commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva); a tale scopo, in particolare, i sigg.ri Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio e Petrollini Gianni predisponevano una struttura organizzata e dotata di mezzi, costituita dalla struttura e dalla gestione della SSD Viareggio 2014 a rl, dagli stessi acquisita al fine di proporre ad esponenti di

altre società l’alterazione costante dei risultati delle gare disputate dalla compagine appena indicata, con costituzione di una rosa di calciatori e l’utilizzo di un tecnico disponibili all’alterazione dei risultati delle gare, o comunque disposti a non ostacolare la realizzazione degli illeciti; il sig. Volpi Tommaso, in particolare, aveva il compito di concordare gli illeciti con gli esponenti delle squadre avversarie o con soggetti dallo stesso conosciuti, il sig. Petrollini Gianni si affiancava a tale attività provvedendo a propria volta a concordare illeciti; il sig. Lazzarini Sergio, infine, forniva le somme necessarie all’acquisizione della società e concordava con gli altri due componenti dell’associazione l’attività di alterazione dei risultati da porre in essere;

2. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio e Petrollini Gianni;

3. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e

nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Bambini Leonardo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sporting Club Trestina, sig. Cerbella Enrico, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la ASD Sporting Club Trestina, sig. Bianchi Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Aiello Antonio, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara SSD Viareggio 2014 a rl – ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, contattavano il presidente della Sporting Trestina, sig. Bambini Leonardo, e con lo stesso concordavano che la gara dovesse terminare con un risultato di pareggio; l’allenatore della squadra della Sporting Trestina,  sig.  Cerbella  Enrico,  poi,  durante  la  gara interloquiva con gli occupanti la panchina della squadra avversaria al fine di sollecitare gli stessi a mantenere un risultato di pareggio in quel momento in essere; l’allenatore della squadra del Viareggio sig. Aiello Antonio, a sua volta, durante la gara interloquiva con gli occupanti della panchina della squadra avversaria al fine di sollecitare gli stessi a terminare la gara con un risultato di pareggio, sollecitando anche il calciatore della propria compagine, sig. Davide Bianchi, ad intervenire a sua volta a tal fine con i tesserati della compagine avversaria; il sig. Davide Bianchi, a sua volta, ricevuta la disposizione dal  proprio  allenatore, per sua stessa ammissione  chiedeva  al  capitano della squadra  avversaria  di terminare la gara in pareggio;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

4. sig. Macchetti Andrea, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Meoni Leonardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl, e sig. Chicchiarelli Samuele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl:

- della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara SSD Viareggio 2014 a rl – ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;

5. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comm1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6,commi 1 e 2, del Codice di Giustizia  Sportiva in vigore) per  gli atti  e comportamenti posti  in essere dai sigg.ri Squadrilli  Piervincenzo,  Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio, Bianchi Davide, Aiello Antonio, Meoni Leonardo, Macchetti Andrea e Chicchiarelli Samuele così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso;

la società, inoltre, è chiamata e rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per i seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lazzarini Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD Viareggio 2014 a rl, così come specificati nel seguente capo di incolpazione, oggetto di definizione da parte del citato calciatore ai sensi dell’art. 126 del vigente Codice di Giustizia Sportiva: - violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara SSD Viareggio 2014 a rl – ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;

6. società ASD Sporting Club Trestina a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comm1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Bambini Leonardo e Cerbella Enrico, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

7. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Petrollini Gianni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e

nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, e sig. Ferrarese Claudio, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Levico Terme:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara ACD Bastia 1924 - SSD Viareggio 2014 a rl del 31.3.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospite; il sig. Volpi Tommaso, in particolare, contattava un ex calciatore ed un agente sportivo, il sig. Pesce Giuliano, al fine di ottenere un contatto utile all’interno della rosa dei calciatori o dei dirigenti del Bastia per concordare che la gara terminasse con una vittoria per il Viareggio; il sig. Petrollini Gianni, invece, contattava il sig. Claudio Ferrarese, sempre al fine di ottenere un contatto con il calciatore del Bastia sig. Lorenzo Boldini, sempre al fine di ottenere che la gara terminasse con una vittoria con il Viareggio; il sig. Claudio Ferrarese, poi, contattava effettivamente il calciatore del Bastia sig. Lorenzo Boldini al fine di concordare il contatto telefonico da parte del sig. Petrollini Gianni;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Petrollini Gianni;

8 società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso e Petrollini Gianni così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Petrollini Gianni;

9. società USD Levico Terme a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Ferrarese Claudio così come specificati nel superiore capo di incolpazione;

10. sig. Petrollini Gianni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara SSD Viareggio 2014 a rl – SSD Aglianese Calcio 1923 del 7.4.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospitante; il sig. Petrollini Gianni, in particolare, incontrava l’allenatore dell’Aglianese, sig. Iacobelli Agostino, e proponeva allo stesso di alterare il risultato della gara che sarebbe dovuta terminare con un risultato di vittoria per il Viareggio, ottenendo dal tecnico della squadra avversaria un rifiuto; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Petrollini Gianni;

11. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché

dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Petrollini Gianni così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Petrollini Gianni;

12. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Mariotti Alessio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Massese 1919 SSDRL:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara US Massese 1919 SSDRL – SSD Viareggio 2014 a rl del 14.4.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospite; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, contattavano l’agente sportivo sig. Daniele Piraino concordando con lo stesso che la gara sarebbe dovuta terminare con una vittoria per il Viareggio, mediante il coinvolgimento di due calciatori, un difensore ed un centrocampista, della società Massese anche attraverso il provocare volontariamente l’assegnazione di un calcio di rigore in favore della società ospite; nell’illecito, poi, veniva coinvolto il sig. Mariotti Alessio, calciatore della Massese con il ruolo di difensore, il quale veniva sostituito all’inizio del secondo tempo a causa del proprio scarso rendimento;

- con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

13. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig.  Lazzarini Sergio;

- la società, inoltre, è chiamata e rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per i seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lazzarini Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD Viareggio 2014 a rl, così come specificati nel seguente capo di incolpazione, oggetto di definizione da parte del citato calciatore ai sensi dell’art. 126 del vigente Codice di Giustizia Sportiva: - violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara US Massese 1919 SSDRL - SSD Viareggio 2014 a rl del 14.4.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;

14. società US Massese 1919 SSDRL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Mariotti Alessio così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

15. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2,

comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Macchetti Andrea, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara SSD Viareggio 2014 a rl – US Pianese Srl del 18.4.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospitante o comunque, nel corso dell’incontro, un risultato di pareggio; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, contattavano un soggetto che allo stato non risulta essere tesserato, il sig. F.A., che a sua volta tentava di avere un incontro con il tecnico tesserato per la società Pianese sig. Vagaggini Renato, il quale tuttavia rifiutava di vedere di persona il suo interlocutore prima della fine del campionato, sospettando che il motivo del contatto potesse essere una proposta di illecito sportivo, sebbene non esplicitato nel primo approccio; nel corso della gara, poi, quando il risultato era di pareggio, l’allenatore del Viareggio, sig. Andrea Macchetti, chiedeva al suo collega della Pianese, sig. Marco Masi, di terminare la gara senza modificazioni del punteggio ottenendo un rifiuto dal suo interlocutore;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

16. sig. Masi Marco, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società US Pianese Srl, e sig. Vagaggini Renato, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società US Pianese Srl:

- della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara US Massese 1919 SSDRL – SSD Viareggio 2014 a rl del 14.4.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;

17. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del  Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

18. società US Pianese Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Masi Marco e dal sig. Vagaggini Renato;

19. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Petrollini Gianni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Garaffoni Mirko, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società Pol. D. C.S. Scandicci 1908 Srl:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara SSD Viareggio 2014 a rl – Pol. D. C.S. Scandicci 1908 Srl del 5.5.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un risultato di pareggio; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, d’intesa anche con il sig. Petrollini Gianni, contattavano ed incontravano il sig. Mirko Garaffoni concludendo con lo stesso un accordo in virtù del quale la gara appena indicata sarebbe terminata con un risultato di pareggio a fronte della corresponsione in favore dello stesso sig. Garaffoni dell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00); la gara, poi, terminava effettivamente con un risultato di pareggio;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, dal sig. Lazzarini Sergio e dal sig. Petrollini Gianni;

20. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio e Petrollini Gianni, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, dal sig. Lazzarini Sergio e dal sig. Petrollini Gianni;

- la società, inoltre, è chiamata e rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per i seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lazzarini Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD Viareggio 2014 a rl, così come specificati nel seguente capo di incolpazione, oggetto di definizione da parte del citato calciatore ai sensi dell’art. 126 del vigente Codice di Giustizia Sportiva: - violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara SSD Viareggio 2014 a rl – Pol. D. C.S. Scandicci 1908 Srl del 5.5.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;

21. società Pol. D. C.S. Scandicci 1908 s rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Garaffoni Mirko;

22. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che  svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Niccolai Giuliano all’epoca dei fatti allenatore dilettante di terza categoria inscritto nell’albo del Settore Tecnico:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del  vigente Codice  di  Giustizia Sportiva) per avere, prima  e  durante  la gara  SSD Viareggio 2014  a  rl –  UC Sinalunghese ASD del 12.5.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un risultato di vittoria per la squadra ospitante; il sig. Volpi Tommaso, in particolare, contattava il sig. Niccolai Giuliano, che aveva conoscenze tra i tesserati della UC Sinalunghese ASD e che contattava gli stessi al fine di proporre l’illecito sportivo, senza tuttavia riuscire ad ottenere un accordo per l’alterazione del risultato;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso;

  • società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del  Codice di

Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso;

24. sig. Polidori Stefano, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Sangimignanosport S. Coop. S.D.:

- della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del  vigente  Codice  di  Giustizia  Sportiva)  perché,  venuto  a  diretta  conoscenza  di  atti  e  comportamenti  diretti all’alterazione del risultato della gara Sangimignanosport S. Coop. S.D. – AC Prato Spa del 5.5.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;

25. società Sangimignanosport S. Coop. S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Polidori Stefano, così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

26. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl:

- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 106 delle NOIF, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018 – 2019, chiesto somme di denaro per tesserare, per far giocare in campionato ed al Torneo di Viareggio, nonché per concedere lo svincolo consensuale a fine stagione ai seguenti calciatori tesserati per la società SSD Viareggio 2014 a rl: Meoni Leonardo, Chicchiarelli Samuele, Pelliconi Alex, Virga Federico, Folegnani Gabriel e Belluomini Cosimo;

27. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, così come specificati nel precedente capo di incolpazione.

Le memorie

Nei termini prescritti i deferiti Petrollini, Macchetti, Mariotti, Polidori, Cerbella, Ferrarese, Bambini, Bianchi, Garaffoni, Masi, Meoni, Vagaggini e Volpi, nonché le società US Massese 1919 SSDRL, USD Levico Terme, ASD Sporting Club Trestina e US Pianese Srl hanno fatto pervenire memorie difensive.

In particolare, Petrollini, che ha personalmente sottoscritto le proprie difese, contesta nel merito la ricostruzione dei fatti per come offerta agli organi inquirenti dal deferito Volpi.

La difesa del deferito Macchetti contesta nel merito la fondatezza delle incolpazioni elevate nell’atto di deferimento per difetto di prova delle condotte ascritte, chiedendo il proscioglimento.

La difesa del deferito Mariotti contesta nel merito il fondamento del deferimento, concludendo per il proscioglimento.

La società Massese chiede respingersi il deferimento con argomenti sovrapponibili a quelli svolti nella memoria difensiva dal proprio tesserato.

La difesa del deferito Polidori contesta nel merito le incolpazioni elevate nell’atto di deferimento, concludendo per il proscioglimento.

La difesa Cerbella lamenta la totale estraneità del deferito ai fatti contestati, chiedendo il proscioglimento.

La difesa Ferrarese rileva in via preliminare l’omesso rispetto del termine a comparire per l’odierna udienza; in ogni caso contesta nel merito la fondatezza dell’incolpazione concludendo per il proscioglimento previa audizione del Ferraresi e del signor Boldini.

La difesa della società Levico Terme richiama in primis le argomentazioni a sostegno dell’assenza di responsabilità del proprio tesserato; eccepisce inoltre l’estraneità della società al contestato illecito che riguarda altre compagini e altro campionato e non aveva dunque alcun interesse all’alterazione della gara indicata nell’incolpazione.

Nella comune memoria difensiva, il deferito Bambini e la società Trestina contestano l’addebito, insistendo per il proscioglimento.

La difesa Bianchi, premessa la necessità di fare riferimento alle norme del codice di giustizia sportiva oggi vigenti, contesta nel merito la contestazione elevata a carico del deferito, evidenziandone peraltro la condotta collaborativa e invocando l’applicazione dell’art. 128 o dell’art. 13 CGS. Conclude la difesa per il proscioglimento, in subordine per la derubricazione nella meno grave ipotesi di cui all’art. 1bis CGS e in ogni caso per il contenimento della sanzione eventualmente irrogata e commutata nei minimi consentiti.

Nella memoria in atti la difesa Garaffoni lamenta in primis la carenza del compendio investigativo acquisito agli atti, sottolineando l’omessa valutazione dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca in data 23.3.2020; contesta nel merito la fondatezza del deferimento concludendo per il proscioglimento o in subordine per la derubricazione del fatto nella fattispecie meno grave di omessa denuncia.

La difesa Masi contesta nel merito la sussistenza degli elementi costitutivi della violazione elevata a carico del deferito, responsabilità esclusa anche nel provvedimento del GIP di Lucca che ha respinto la richiesta di misura cautelare a carico degli indagati.

Anche la difesa Vagaggini contesa nel merito la sussistenza degli elementi costitutivi dell’omessa denuncia di cui all’incolpazione

Argomentazioni analoghe a quelle svolte in favore dei propri tesserati sono spese nella memoria difensiva della società Pianese che lamenta l’insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito di omessa denuncia.

Nella memoria in atti la difesa Meoni ha preliminarmente eccepito la violazione del termine a comparire per l’odierna udienza, essendo stato il relativo avviso notificato solo in data 11.1.2021; ha altresì eccepito l’inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti al fascicolo dell’odierno dibattimento e, in particolare, delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria perché assunti senza l’assistenza del difensore, nonché delle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi agli organi della Procura Federale; eccepisce ancora, la difesa, la violazione del termine di cui all’art. 123 CGS. Nel merito la difesa del deferito contesta il fondamento del deferimento.

La difesa Volpi illustra nella memoria in atti i principi ermeneutici applicabili agli elementi fattuali contestati al deferito per cui si chiede comunque il proscioglimento e in ogni caso il contenimento della sanzione.

In  data  18.01.2021 il  difensore  del  deferito  Aiello  trasmetteva  conclusioni  scritte  (in  via  gradata  proscioglimento, derubricazione dell’incolpazione o irrogazione di una sanzione contenuta nei minimi) riservando l’illustrazione in udienza degli argomenti posti a loro fondamento.

In data 19.01.2021 perveniva integrazione della memoria difensiva da parte del deferito Bambini.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale.

I difensori dei deferiti Aiello e Lazzarini hanno chiesto il rigetto del deferimento, illustrando oralmente le ragioni a fondamento delle conclusioni rassegnate come da verbale; la difesa Lazzarini ha altresì eccepito l’improcedibilità dell’azione disciplinare per difetto di legittimazione passiva del deferito.

Anche il difensore della società Scandicci ha illustrato verbalmente le conclusioni, richiamando nel merito le difese svolte nella memoria dal proprio tesserato. Gli altri difensori presenti hanno illustrato ulteriormente le argomentazioni esposte nelle memorie, riportandosi alle conclusioni ivi formulate.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Preliminarmente il Collegio dispone lo stralcio, con fissazione di nuova udienza, della posizione del deferito Meoni per violazione, ritualmente eccepita e verbalmente ribadita, del termine a comparire per l’udienza fissata dinanzi al Tribunale, essendo stato il relativo avviso notificato al medesimo solo in data 11.01.2021. Non può essere condivisa, con riguardo a questa specifica posizione, l’obiezione del rappresentante della Procura Federale che ha sottolineato come il tesserato sia comunque comparso e si sia difeso con memoria, atteso che proprio in detto atto viene in via preliminare eccepita la violazione processuale.

Analogamente va disposto lo stralcio con fissazione di nuova udienza per la società Viareggio, non essendo anche in questo caso rispettato il termine di venti giorni previsto dal codice di rito e non essendosi la società costituita in giudizio.

Va infine separata la posizione del deferito Niccolai cui non risulta recapitato l’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale.

Diversamente il Collegio non ritiene di separare la posizione del deferito Ferrarese che, pur richiamando il mancato rispetto del termine dei venti giorni, sia nella memoria scritta sia in udienza ha chiarito che detto richiamo è da intendersi esclusivamente subordinato alla richiesta integrazione istruttoria che il Collegio ritiene superflua, come verrà illustrato nella parte motiva della relativa gara.

Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di improcedibilità avanzata nel corso del dibattimento dalla difesa Lazzarini, secondo cui il deferito non avrebbe avuto alcun ruolo nell’ambito della società Viareggio ma avrebbe agito solo in qualità di amico di Volpi.

L’eccezione va disattesa perché priva di fondamento.

Ed invero, dagli atti acquisiti al fascicolo processuale emerge come Lazzarini, lungi dall’essere un mero “amico” di Volpi come asserito dalla difesa, è soggetto inserito - pur se di fatto e senza ruoli formali - nell’organizzazione societaria, che si interessa e agisce determinando le sorti delle gare del Viareggio (si vedano, a titolo di esempio, le s.i.t. rese da Andidero Diego in data 5.7.2019, le conversazioni tra Lazzarini e Volpi relative alla gara con la Pianese o il Trestina, la conv. n. 329 del 26.2.2019 con Volpi in cui, parlando dell’allenatore Aiello, Volpi spiega di avergli detto di chiamare Lazzarini perché “i soldi vanno alla società”; la conv. 2179 del 18.3.2019 sempre con Volpi, l’intercettazione ambientale n. 15 del 16.3.2019 tra Volpi e la compagna in cui questi afferma che “Sergio (…) mi ha detto che due partite li devi prendere”, le ambientali n. 10 del 10.4.2019 con Volpi e 11 del 11.4.2019 richiamata negli atti relativi alla gara con la Massese; conv. 9 del 10.4.2019 riportata nella parte relativa alla gara con la Pianese).

Nel rimandare all’analisi delle singole competizioni oggetto di deferimento l’esame delle specifiche condotte posse in essere di volta in volta dal deferito, va sottolineato che è proprio il Lazzarini, attraverso l’apporto di capitale, a consentire l’acquisizione della società Viareggio, divenendone socio di fatto. Senza contare come tutti i calciatori riconoscono in Lazzarini il Presidente della società (si vedano le s.i.t. dei calciatori della società in atti).

Tanto basta, in uno con le condotte che si vedranno nel prosieguo, per ritenere che Lazzarini appartenga appieno alla categoria dei soggetti che svolgono attività rilevante per l’ordinamento federale cui è riconducibile la società ai sensi dell’art. 1bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva vigente al momento dei fatti oggetto del presente procedimento (ora art. 2 CGS).

Nel merito, il Collegio ritiene il deferimento parzialmente fondato nei limiti di seguito illustrati.

Ed invero, il presente procedimento trae origine dalla trasmissione alla Procura Federale degli esiti delle capillari indagini esperite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca nei confronti di una pluralità di soggetti, indagati per i reati di associazione per delinquere e frode sportiva.

In particolare, gli atti di indagine ritualmente acquisiti, costituiti prevalentemente da attività captative, telefoniche ed ambientali, attività di osservazione, controllo e pedinamento e dall’assunzione di numerose sommarie informazioni,

hanno consentito illuminare le attività di alcuni soggetti gravitanti, a vario titolo, intorno alla società Viareggio a far tempo dagli inizi dell’anno 2019; tali condotte sono poi confluite nelle incolpazioni elevate nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari in atti.

L’attività investigativa esperita dalla polizia giudiziaria delegata ha dunque consentito alla Procura Federale la valutazione   delle   medesime   condotte   sotto   il   diverso   ed   autonomo   profilo   della   loro   rilevanza   nell’ambito dell’ordinamento sportivo, potendosi certamente tali esiti ritenere legittimamente acquisiti e pienamente utilizzabili ai fini disciplinari.

Considerata la pluralità di contestazioni elevate e il numero di soggetti chiamati a risponderne, è opportuno illustrare fin d’ora i criteri di valutazione che il Collegio ritiene di fare propri nell’analisi dei singoli episodi di illecito sportivo e dell’ulteriore fattispecie associativa elevata a carico dei soli deferiti Volpi, Lazzarini e Petrollini.

Va premesso che correttamente nel deferimento la Procura Federale ha fatto riferimento alle norme “incriminatrici” contenute nel Codice di Giustizia Sportiva vigente al momento dei fatti, indicando in quale delle odierne fattispecie le stesse siano poi confluite.

Considerato che né la fattispecie di associazione finalizzata alla commissione di illeciti né le ulteriori fattispecie di illecito sportivo e omessa denuncia rilevanti in questa sede hanno subito modificazioni sostanziali, vi è assoluta continuità normativa tra “vecchia” e “nuova” disciplina.

Va ancora premesso, poiché su questo si incentrano alcune delle argomentazioni delle difese dei deferiti, che la fattispecie di illecito sportivo prevista dal CGS differisce dall’ipotesi di frode in competizione sportiva di cui all’art. 1, Legge 13.12.1989 n. 401.

Quest’ultima è norma a più fattispecie, che prevede in primis una forma di corruzione in ambito sportivo costituita dall’offerta o dalla promessa di denaro o altra utilità al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione (condotta a forma vincolata) e, al contempo, una seconda forma (libera) costituita dal compimento di altri “atti fraudolenti” volti al medesimo scopo. Il che porta a ritenere che la fattispecie in questione appartenga alla categoria dei reati di pericolo per i quali non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un’attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione (cfr. Cass. pen., sez. III, 21.7.2015, n. 31623).

Diversamente, il Legislatore sportivo ha inteso conferire rilievo, sul piano disciplinare, a qualunque “atto diretto” ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, che sia compiuto con qualsiasi mezzo, ma non connotando di particolari ulteriori qualità (tantomeno di fraudolenza) l’azione meritevole di sanzione e anticipando ulteriormente la soglia di punibilità.

In particolare, secondo il chiarissimo arresto del Collegio di Garanzia del Coni, “la norma (…) mira a tutelare il bene giuridico del leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive, punendo le condotte illecite e antisportive finalizzate all’alterazione del risultato sportivo attraverso la manipolazione dell’andamento della gara ovvero attraverso il procacciamento di un indebito vantaggio in termini di classifica. Dall’analisi del dettato normativo è facilmente intuibile come la fattispecie descritta configuri un’ipotesi di illecito di attentato. Di conseguenza, è evidente che l’illecito sportivo, di cui all’art. 7, comma 1, CGS FIGC, si debba considerare realizzato nel momento in cui si siano concretizzati “atti idonei” a cambiare il naturale svolgimento di una competizione” (cfr. decisione Collegio di Garanzia 93/2017). E ciò a prescindere dal conseguimento del risultato o del vantaggio.

Da qui deriva che l’eventuale valutazione di insussistenza del fatto tipico operata dal giudice penale (come avvenuto nel caso di specie) non può essere automaticamente traslata sul piano disciplinare per derivarne l’insussistenza dell’illecito. Stante la diversità dei presupposti normativamente previsti occorrerà, al contrario, operare una autonoma valutazione volta a verificare se le condotte contestate, una volta accertate, pur ove non penalmente rilevanti si configurino invece quali “atti diretti ad alterare” le gare incriminate.

Ai fini di tale ultima valutazione non possono non richiamarsi, una volta per tutte in apertura della presente decisione, i principi  che  la  giustizia  sportiva  ha  costantemente  affermato  in  tema  di  illecito  sportivo,  nonché  di  associazione finalizzata alla commissione di illeciti.

Quanto all’ipotesi associativa, gli organi di giustizia sportiva hanno precisato nelle loro decisioni (ex multis CU 48/TFN 2015/2016) che gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare, sostanzialmente mutuati da quella penalistica, consistono nell'esistenza di un vincolo dotato di una certa stabilità che unisce almeno tre persone il cui fine è quello di commettere una serie indeterminata di illeciti sportivi (programma “criminoso”) e che per realizzare il loro scopo si dotano di una struttura organizzativa. Ancorché non sia essenziale, per la sussistenza della fattispecie, una distribuzione gerarchica di ruoli o funzioni, la struttura organizzativa, sia pur minima, deve essere idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi presi di mira, vale a dire l’attuazione del programma indeterminato volto alla commissione di illeciti (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25.11.1995, n. 11413; conformi Cass. pen., Sez. I, 25.9.1998, n. 10107; Cass. pen., Sez. VI, 30.1.2012, n. 3886; Cass. pen., Sez. II, 3.4.2013, n. 20451). Sotto il profilo soggettivo è richiesta la consapevolezza negli associati della loro partecipazione alle attività dell'associazione ciascuno con il proprio ruolo, più o meno rilevante ma comunque non privo di incidenza sull'attività svolta dall'associazione.

Quanto all’ipotesi di illecito sportivo, è opinione consolidata degli organi della giustizia sportiva, cui il Collegio intende uniformarsi, che pur prevedendo la fattispecie di cui all’art. 7, come già chiarito, un’anticipazione della soglia di punibilità a “qualunque atto diretto” all’alterazione della gara o all’altra finalità previste, “sia comunque necessario che tali atti abbiano un “minimo di concretezza” (Comm. di Appello Federale def. Moggi + altri CU n. 1/C del 14.07.2006), poi individuato nella partecipazione di personaggi con “competenze e responsabilità di ruolo adeguati” (CAF 04.08.2006 CU n. 2/CF)” (così CU 48/TFN s.s. 2015/2016).

Quanto infine all’ipotesi di omessa denuncia è principio consolidato quello per cui il relativo presupposto non possa essere costituito unicamente dalla presenza di meri sospetti “vaghi ed indeterminati, senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la

correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali”, mentre invece integra la violazione anche solo la probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere (così CU 75/TFN 2016/2017, conf. CU n. 8/CDN del 22 luglio 2013).

È dunque alla luce dei principi sopra evidenziati che il Collegio ritiene di esaminare le singole vicende oggetto di contestazione e la posizione degli odierni deferiti rispetto ai fatti.

La contestata associazione finalizzata alla commissione di illeciti

Ritiene il Tribunale non ravvisabili nel caso di specie gli elementi costitutivi della fattispecie associativa contestata ai deferiti Volpi, Lazzarini e Petrollini.

Dall’esame dell’ampio compendio probatorio non emerge infatti l’esistenza, tra i predetti, di uno stabile vincolo associativo nel senso voluto dalla norma incriminatrice, quanto piuttosto una serie di rapporti, a volte ambigui e contraddittori, tra soggetti spregiudicati e indifferenti alle norme che regolano l’ordinamento sportivo, volti a trarre un proprio tornaconto personale dall’alterazione (il più delle volte non riuscito) delle gare da disputarsi da parte del Viareggio.

Vale la pena di aggiungere, sul punto, come lo stabile vincolo non possa rinvenirsi nella mera acquisizione societaria avvenuta, ad opera del Volpi e del Lazzarini, alla fine dell’anno 2018 poiché, come chiarito anche dalla giurisprudenza penale, la struttura di un’associazione per delinquere non può immedesimarsi unicamente in una organizzazione, di per sé lecita, quale è appunto una struttura societaria.

Del  resto,   anche   la   Suprema   Corte   ha   avuto   modo   di   affermare   come   non   sia   configurabile   il   delitto di associazione per delinquere quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato, e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 9.5.2013, n. 19783).

Ed anzi, come meglio si vedrà, nell’analisi delle singole competizioni oggetto del deferimento, il quadro che emerge dai contenuti delle intercettazioni in atti è quello di un’assoluta improvvisazione e assenza di piani da parte dei deferiti (si veda ad esempio quanto riportato nell’informativa di PG del 2.10.2020 in atti con riguardo alla gara con il Trestina). Volpi e Petrollini, infatti, in alcuni casi (cfr. gara con il Bastia) agiscono in parallelo oppure all’insaputa l’uno dell’altro (cfr. conv. 13 del 3.4.2019); in altri casi si attivano per ottenere risultati assolutamente diversi tra loro, addirittura opposti (è sempre il caso della gara con il Bastia in cui Petrollini sospetta che il risultato sfavorevole del Viareggio sia “opera” di Volpi).

Dagli esiti delle investigazioni emerge dunque anche l’assenza di quel programma, ancorché generico, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie disciplinare contestata.

In conclusione, in relazione al capo 1 dell’incolpazione, Volpi, Lazzarini e Petrollini vanno prosciolti.

Diversamente, con riguardo alle singole gare oggetto di scrutinio nel presente procedimento che li vedono coinvolti, ritiene il Tribunale sia stata raggiunta la prova della responsabilità dei tre deferiti, con le precisazioni che seguono.

Le singole gare

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019

Gli esiti delle attività di indagine versate in atti consentono di ritenere sufficientemente provata la sussistenza di atti diretti all’alterazione del risultato della gara in questione nell’accezione sopra descritta.

In particolare le attività captative indicano, per ammissione degli stessi interlocutori, l’attivazione del Volpi e del Lazzarini

per il raggiungimento di un accordo sul risultato della competizione e per la raccolta della relativa provvista (cfr. in particolare tel. n. 564 del 28.2.2019 n.796 del 3.3.2019 tra Lazzarini e Volpi). Secondo il contenuto delle conversazioni trascritte, l’accordo illecito (i.e. “l’accredito”) sarebbe intervenuto con il Presidente della Trestina al quale Volpi avrebbe rappresentato che la propria squadra si trovava in un “mare di guai” proponendo il pareggio (“la finiamo tutti e due”), finale che sarebbe poi dovuto essere trasferito all’allenatore della squadra avversaria.

Sulla condotta illecita di Volpi, ideata fin dal precedente 28 febbraio di concerto con Lazzarini (data nella quale gli stessi discutono delle provviste necessarie ad onorare l’eventuale accordo illecito) e consistente nel cercare di accomodare l’esito della competizione, non sussistono dubbi a parere del Collegio, essendo la narrazione del fatto proveniente dalla viva voce degli interessati.

Né è contestabile che la condotta costituisca un “atto diretto” rilevante ex art. 7 CGS come già sopra osservato: ancorché non esplicita nella sua formulazione, l’affermazione rivolta al Presidente della squadra avversaria riportata nella trascrizione della citata conversazione è condotta, da un lato, sul piano oggettivo finalizzata ad ottenere l’alterazione, dall’altro, è indirizzata verso chi, in astratto, è nella posizione di poterla realizzare. In altre parole, quella di Volpi si rivela una  vera e propria proposta e dunque atto certamente  diretto  all’alterazione  della  regolarità  della competizione.

Quanto al destinatario della proposta, invece, contrariamente a quanto indicato nel deferimento, va rilevato come il Presidente della Trestina, mai indagato per il reato di frode in competizione sportiva, non abbia affatto confermato il raggiungimento dell’accordo illecito nelle dichiarazioni in atti (cfr. verbale s.i.t. 2.8.2019), limitandosi a riferire di aver incontrato Volpi in tribuna poco prima dell’inizio della gara e a confermare l’affermazione di quest’ultimo relativa al “mare di guai” in cui versava il Viareggio. A detta affermazione Bambini ha riferito però di aver ribattuto che anche il Trestina veniva da una serie di gare negative, avendo intuito la “peculiarità” della conversazione.

Ritiene dunque il Tribunale che dell’accettazione della proposta di Volpi, per quanto generica, da parte del deferito Bambini non vi sia alcun riscontro in atti, sicché non può esserne affermata la responsabilità per concorso nell’illecito sportivo contestato.

Diversamente, tuttavia, il Collegio ritiene che la condotta serbata dal Presidente del Trestina sia sussumibile nella diversa fattispecie di cui all’art. 7, comma 7, CGS, avendo egli omesso di denunciare alle competenti autorità federali la proposta illecita ricevuta: nelle dichiarazioni rese all’A.G., lo stesso Bambini ha affermato di aver colto l’anomalia della conversazione iniziata dal Volpi, anche avuto riguardo alla “fama del personaggio”, così ammettendo di aver ben compreso il senso delle parole dell’esponente del Viareggio.

Peraltro, che l’accordo tra le due società, pur proposto dal Volpi, non si sia concretizzato a livello apicale, e che dunque solo di omessa denuncia possa rispondere il Presidente del Trestina, emerge anche dalle condotte - del tutto incompatibili con tale prospettazione - poste in essere dagli ulteriori deferiti per i fatti di cui al capo 3 dell’incolpazione. Ed infatti, ove effettivamente l’esponente di primo piano del Viareggio e il Presidente del Trestina si fossero accordati prima della gara per il raggiungimento del risultato, non vi sarebbe stato motivo per i due allenatori di prendere contatti durante il suo svolgimento, come invece è pacificamente emerso dagli atti di indagine.

Anche queste ultime condotte, proprio perché in qualche modo indipendenti rispetto a quella del Volpi, vanno però vagliate al fine di verificare se esse costituiscano “atti diretti” rilevanti ex art. 7 CGS.

E infatti emerso in modo certo come, sul risultato di pareggio e a pochi minuti dal termine della gara, l’allenatore del Viareggio Aiello abbia “inviato” il calciatore Bianchi presso la squadra avversaria per chiedere di poter terminare così l’incontro ed anzi che lo stesso si sia rivolto verso la panchina del Trestina chiedendo “di finirla lì”.

Sul punto convergono, oltre ad alcune delle conversazioni intercettate (ad esempio n. 820 del 3.3.2019), le chiare dichiarazioni rese, in sede di audizione, dallo stesso Bianchi e dal calciatore Meoni, nonché dal deferito Chicchiarelli. L’invito a soprassedere dal giocare agonisticamente per terminare l’incontro con un pareggio costituisce certamente, ancorché non accolto, “atto diretto” ad alterare il risultato della competizione. Di qui l’affermazione di responsabilità tanto

dell’allenatore Aiello, quanto del calciatore Bianchi che si è prestato quale strumento per la perpetrazione, poi non riuscita, dell’illecito. Non vale a giustificare la condotta del calciatore l’asserito “timore reverenziale” invocato dalla difesa atteso che egli era comunque nelle condizioni di non aderire alla richiesta ovvero di non portarla a termine.

Quanto alla posizione dell’allenatore del Trestina, signor Cerbella, ritiene il Tribunale non emergano elementi tali da considerare il medesimo compartecipe all’illecito contestato. Da un lato infatti il tenore delle conversazioni del Volpi dopo

la gara, per come riportate in atti, sono alquanto vaghe rispetto all’ipotetica condotta finalizzata all’alterazione del risultato che il tesserato avrebbe posto in essere; dall’altro, nessuno dei calciatori sentiti, tanto in fase di audizione che di sommarie informazioni dinanzi alla PG ha affermato che la proposta di Aiello, veicolata tramite Bianchi, sia stata accolta (ed infatti la vittoria è del Trestina). Anche Meoni in sede di s.i.t. attribuisce ad Aiello un contatto anomalo con gli avversari del Viareggio, ma lo riferisce in generale alla “dirigenza”.

Nondimeno, risulta evidente a parere del Tribunale, la conoscenza, da parte del deferito, della proposta illecita formulata dall’allenatore avversario, con la conseguenza che ne deve essere affermata la responsabilità per omessa denuncia. 

Sul punto vanno richiamate le dichiarazioni del Bianchi che conferma il contatto con gli avversari, nonché la telefonata n. 820 del 3.03.2019 nella quale a seguito del contatto Aiello riferisce che “quello lì non voleva”, con ciò evidenziandosi che il messaggio (di terminare la gara con il pareggio) è stato certamente portato in maniera chiara, ancorché rifiutato.

Ed ancora. Con riguardo alla ipotesi di omessa denuncia di cui al capo 4, deve rilevarsi come non risultino elementi sufficienti per ritenere provata la responsabilità del deferito Macchetti. Sul vice allenatore del Viareggio non vi sono che le dichiarazioni rese dal calciatore Meoni che, tuttavia, sia in fase di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria, sia in sede di audizione nel presente procedimento, non è in grado di attribuire con certezza il contatto con l’allenatore avversario al deferito ovvero ad Aiello, né altrimenti la certa conoscenza di condotte volte all’alterazione della gara. Ed anzi, come visto, i calciatori Bianchi e Chicchiarelli attribuiscono al solo Aiello le condotte in contestazione.

In conclusione, in relazione alla gara in discorso, va affermata la responsabilità dei deferiti Volpi, Lazzarini, Bianchi ed Aiello, dovendosi invece escludere la responsabilità del deferito Macchetti.

Va altresì affermata la responsabilità dei deferiti Cerbella e Bambini, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 7, comma 7 CGS, cui consegue quella diretta ed oggettiva della società Trestina in relazione alle violazioni, così riqualificate, ascritte ai propri tesserati.

Gara ACD Bastia 1924 - SSD Viareggio 2014 a rl del 31.03.2019

Con riguardo alla gara sopra indicata gli atti documentano l’attivazione parallela ed autonoma dei deferiti Volpi e Petrollini per contattare appartenenti alla squadra avversaria e definire l’accordo sull’esito della competizione.

Quanto al Volpi si richiama anzitutto la conversazione n. 2684 del 26.03.2019 con Niccolai in cui il primo chiede al secondo di procurargli “l’accredito”, vale a dire l’aggiustamento, della gara con il Bastia, ricevendo la promessa di un interessamento.

Inoltre, dalla conversazione n.2712 in pari data con Pesce Giuliano si evince l’ulteriore interessamento richiesto dal Volpi

all’interlocutore che “ha amici che conoscono”.

Il linguaggio utilizzato, rinvenibile anche in altre conversazioni oggetto di captazione e confluite negli atti di indagine, non consente interpretazioni diverse da quella indicata nel deferimento.

Non vi è dubbio ad avviso del Collegio che le condotte sopra delineate superino quella soglia di idoneità necessaria per l’integrazione dell’illecito che, giova ribadirlo, prescinde dal fatto che il tentativo di alterazione della competizione abbia avuto esito, atteso che esse rappresentano di per sé una minaccia per il bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero il leale e regolare svolgimento delle competizioni (così, Collegio di Garanzia, cit.).

Analoghe considerazioni devono svolgersi per la condotta posta in essere da Petrollini, anch’essa finalizzata a raggiungere un appartenente della compagine avversaria e proporre l’illecito.

Si richiamano le conversazioni 754 del 27.3.2019 e soprattutto n. 802 del 28.3.2019 nella quale Petrollini richiede a Ferraresi la possibilità di contattare l’amico Boldini, calciatore del Bastia, per chiedergli un incontro (“gli dici Lorenzo posso vederti? ho bisogno di parlarti”).

La necessità di Petrollini di contattare il calciatore Boldini emerge peraltro anche dal contenuto delle sommarie informazioni testimoniali da questi rese alla P.G.: egli infatti conferma di aver ricevuto una richiesta da Ferrarese di poter essere contattato dal deferito Petrollini, rispondendo all’amico che avrebbe preferito poterlo contattare lui, atteso che aveva intuito che il tema dell’incontro o della conversazione sarebbe stata la possibilità di aggiustare la gara.

Aggiunge poi Boldini che Ferrarese non gli diede mai il numero di telefono di Petrollini e che pertanto nessun contatto vi è mai stato.

Dalla ricostruzione degli eventi emerge la sussistenza degli atti diretti all’alterazione della gara ad opera di Petrollini che si è concretamente attivato per “arrivare” all’avversario.

Quanto al Ferraresi, è evidente, a parere del Collegio, che egli avesse inteso lo scopo del contatto richiestogli dal Petrollini con il calciatore del Bastia, peraltro nell’immediatezza della data fissata per l’incontro con il Viareggio (“se hai bisogno dimmelo che glielo dico io”), scopo intuito financo dallo stesso Boldini senza neppure parlarci. È altrettanto evidente, tuttavia, che egli abbia interrotto l’azione illecita dell’esponente del Viareggio non fornendo al Boldini il numero telefonico, né altrimenti “riportando” a Petrollini la disponibilità di quest’ultimo all’incontro.

Da ciò deriva, da un lato,  l’impossibilità di sussumere la condotta del Ferraresi nell’ipotesi  di illecito  così  come contestata, dall’altro, la rilevanza della medesima condotta sub specie di omessa denuncia ex art. 7, comma 7 CGS.

Vale solo la pena di precisare che proprio in virtù del chiaro contenuto delle dichiarazioni già in atti, pienamente utilizzabili, il Collegio ritiene superflua una nuova audizione del calciatore Boldini come richiesto nella memoria difensiva da Ferraresi.

In conclusione, con riferimento alla gara in questione, va affermata la responsabilità dei deferiti Volpi e Petrollini in ordine alle violazioni così come agli stessi ascritte al capo 7 dell’incolpazione.

Va altresì affermata la responsabilità del deferito Ferrarese, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 7, comma 7 CGS, cui  consegue quella oggettiva della Società di appartenenza,  Levico Terme,  in relazione  alla violazione, così riqualificata, ascritta al proprio tesserato.

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – SSD a rl Aglianese Calcio 1923 del 7.4.2019

Con riferimento alla gara in questione, il contenuto delle conversazioni intercettate in atti, telefoniche ambientali (in particolare nn. 952 e 953 del 1.4.2019 e 13 del 3.4.2019), fa emergere con chiarezza come Petrollini, nei giorni immediatamente precedenti la data fissata per la competizione, abbia fatto pervenire all’allenatore della formazione avversaria Iacobelli una proposta di alterazione del risultato.

Riscontro espresso al contenuto delle conversazioni è offerto dalle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da Iacobelli, il quale ha ammesso che pochi giorni prima della gara egli aveva incontrato il direttore sportivo del Viareggio che gli chiese di “concordare la partita” e aggiunge di aver rifiutato l’offerta.

Va ribadito che l’offerta all’avversario di “concordare la partita” costituisce di per sé atto idoneo diretto ad alterare l’esito della gara, rilevante ex art. 7 CGS, ancorché non raccolta dal destinatario.

Va dunque affermata la responsabilità del deferito Petrollini anche in relazione alla violazione contestata al capo 10 dell’incolpazione.

Gara US Massese 1919 SSDRL – SSD Viareggio 2014 a rl del 14.4.2019

Con riguardo alla gara sopra indicata, dalle risultanze delle intercettazioni riversate nell’informativa in atti emerge con chiarezza la strategia volta all’alterazione del risultato, concertata con tanto di cifre dai deferiti Volpi e Lazzarini.

Eloquente, in merito, il seguente dialogo tra i due di cui alla conversazione n. 11 del 11.4.2019 in cui Lazzarini chiede “ma a Massa due o tre giocatori cè l’avemo?” e Volpi risponde: “si, Piraino mi ha detto di sì, questo ora mi deve da 780 a me e noi gli dovemo pagà l’iva”. E ancora, nella stessa conversazione Lazzarini dice a Volpi che al figlio Edoardo avrebbero dovuto dire di aver “preso” la Massese.

Nel senso dell’attivazione, per il tramite di Piraino, per prendere contatti con i tesserati avversari al fine di alterare il risultato della gara depone anche il contenuto dell’intercettazione ambientale del giorno dopo (n. 30 del 11.4.2019) in cui peraltro i presenti discutono apertamente di cifre da “dare”.

Alla luce delle risultanze acquisite va dunque affermata la responsabilità dei deferiti Volpi e Lazzarini per la violazione contestata al capo 12 dell’incolpazione.

Ritiene invece il Tribunale che non vi siano elementi sufficienti a ritenere provato il coinvolgimento del calciatore Mariotti

nei fatti contestati. Da un lato, infatti, le intercettazioni riportate in atti non indicano il deferito come il giocatore contattato ai fini dell’accordo sul risultato (in alcuni casi vi è il riferimento ad un’età anagrafica sensibilmente diversa), dall’altro, nessun rilievo può essere accordato, in assenza di elementi precisi e univoci, alla valutazione di scarso rendimento operata dalla PG e che avrebbe determinato la sostituzione del deferito. Neppure appare risolutiva l’intercettazione da ultimo richiamata tra Volpi e Lazzarini Edoardo, il cui tenore risulta vago e non convergente rispetto al dato fattuale da dimostrare.

Dalla carenza di prova in ordine alla responsabilità del tesserato discende il proscioglimento della società Massese qui chiamata a rispondere unicamente per tale condotta.

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – US Pianese Srl del 18.4.2019

Anche in relazione alla gara del 18.04.2019 sopra indicata risulta, a parere del Tribunale, la predisposizione, ad opera degli esponenti del Viareggio, di diversi “atti diretti” ad alterare il risultato.

Da un lato, le conversazioni telefoniche trascritte (cfr. in particolare, tra le numerose indicate nell’informativa 2.09.2019, la 74 del 14.04.2019 e la 22 del 15.04.2019) testimoniano l’attivazione di Volpi, di concerto con Lazzarini, per trovare un accomodamento della gara con la Pianese attraverso Anichini, che avrebbe dovuto cercare un contatto, come poi avvenuto, con il tecnico della squadra Vagaggini. Riscontro al contenuto, già di per sé univoco, delle affermazioni dei diretti interessati nelle conversazioni in atti, si ritrova nelle dichiarazioni rese dal tecnico della Pianese.

Tanto è sufficiente per ritenere le condotte poste in essere sussumibili nella fattispecie di illecito sportivo di cui all’art. 7

CGS, trattandosi di atti idonei nell’accezione più volte ricordata. E ciò, come detto, indipendentemente dalla circostanza, anche questa pacifica, del rifiuto opposto dal destinatario dell’interessamento alla richiesta di contatto.

Dall’altro lato, le dichiarazioni degli esponenti della Pianese, contenute nelle dichiarazioni assunte nell’ambito del procedimento penale, consentono di ritenere raggiunta la prova anche dell’autonoma condotta volta all’alterazione della gara ascritta a Macchetti, in quel momento allenatore del Viareggio. Egli risulta infatti aver rivolto al collega avversario Masi, per ammissione di quest’ultimo, la proposta di terminare il risultato con il pareggio (proposta non accolta).

Come già detto in occasioni dell’analisi di precedenti gare, anche il solo invito a terminare lo sforzo agonistico rivolto al tecnico avversario costituisce atto diretto ad alterare il regolare svolgimento della competizione, rilevante ex art 7 CGS. In conclusione, con riguardo alla gara in questione va affermata la responsabilità dei deferiti Volpi, Lazzarini e Macchetti in relazione ai fatti di cui al capo 15 dell’incolpazione.

Deve inoltre ritenersi provata la responsabilità dei deferiti Masi e Vagaggini per omessa denuncia cui al capo 17.

E ciò in ragione di quanto dagli stessi dichiarato in sede di sommarie informazioni, cui si aggiungono - per Vagaggini - le dichiarazioni rese da Polidori. Ed anzi, per quest’ultimo proprio il rifiuto correttamente opposto all’invito ricevuto dall’Anichini, dimostra che egli avesse ben compreso lo scopo del richiesto contatto.

Quanto a Masi, l’invito rivoltogli con l’offerta di pareggio ha ben poco di equivoco, ancorché - come visto - rifiutato. Anche in questo caso, dunque, vi è stata la perfetta percezione della proposta illecita ricevuta

Dalla responsabilità dei tesserati, deriva quella oggettiva della società Pianese per come contestata al capo 18. Gara SSD Viareggio 2014 a rl – POL. D. C.S. Scandicci 1908 Srl del 5.5.2019

Il contenuto degli atti di indagine confluito nel fascicolo del presente procedimento consente di ritenere la responsabilità dei deferiti anche con riferimento alla gara in questione.

Chiarissimo è infatti il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emerge come nei giorni immediatamente precedenti l’incontro con lo Scandicci, gli esponenti della società Viareggio (Volpi, Lazzarini e Petrollini) di concerto tra loro si siano attivati per trattare l’esito della competizione, contattando direttamente il direttore sportivo della squadra avversaria.

Indicative, tra le molteplici indicate tanto nel deferimento quanto nell’informativa  2.9.2019,  si  rivelano  le seguenti conversazioni: n. 528 del 30.04.2019 (tra i due Lazzarini, Volpi e Petrollini in cui si dice “a Mirko la situazione è piaciuta come è stata prospettata” è necessaria una garanzia in quanto Volpi e Lazzarini non sono conosciuti); n. 579 del 2.5.2019 (in cui si cita espressamente il “prezzo” da corrispondere a Garaffoni) e la n. 2366 del 4.5.2019 (in cui Petrollini afferma: ”io devo vincere domani … gli ho fatto una proposta indecente a loro … con Mirko ci ho parlato abbiamo parlato anche con il grande capo e io gli ho detto tu dai a me la domenica dopo io do a te hai capito come? Mi hai capito? … sembrava tutto fatto finché non è arrivato quel ciccione di merda”); n. 2638 del 7.5.2019.

Alla luce del tenore dei dialoghi degli esponenti del Viareggio tra loro e con terzi, appare dunque evidente come prima dello svolgimento della gara con lo Scandicci, vi è stato un contatto con il direttore sportivo di quest’ultima squadra, finalizzato all’aggiustamento del risultato finale.

Tanto sarebbe sufficiente ad affermare la sussistenza dell’illecito sportivo secondo l’interpretazione della norma disciplinare più volte richiamata che prescinde, come più volte ricordato, dal raggiungimento del risultato concordato.

Ma altri elementi consentono di ritenere ulteriormente riscontrata la prospettazione accusatoria di cui al capo 19 dell’incolpazione.

Oltre alle dichiarazioni rese dallo sponsor della Sangiovese il 14.05.2019 sui contatti Petrollini-Garaffoni, risulta che in data 2.05.2019 si è svolto un incontro tra gli esponenti delle due squadre, oggetto anche di un servizio di o.c.p.

A prescindere dalla tempistica dell’incontro tra i vertici delle due società (a tre giorni dalla disputa della gara), già di per sé indiziante, è il contenuto delle conversazioni dei protagonisti, prima e dopo l’incontro, ad evidenziarne l’oggetto e a rendere inattendibile la ricostruzione difensiva nelle dichiarazioni e nelle memorie in atti, per cui in tale sede si sarebbe parlato solo del tesseramento del calciatore Ferretti.

Da un lato infatti, già il 30.04.2019 era stato portato un chiaro messaggio al direttore sportivo che si è dimostrato condiscendente (conv. 528), ma era stata richiesta una “garanzia” poiché i due esponenti del Viareggio, Volpi e Lazzarini, non erano conosciuti dalla dirigenza avversaria. Quale garanzia si sarebbe dovuta pretendere dal Viareggio di fronte alla discussione sulla validità o meno del tesseramento di costui, a tre giorni dall’incontro tra le due squadre, è incomprensibile.

Ma è il contenuto della conversazione “a valle” dell’incontro a minare completamente la prospettazione difensiva. Nell’ambientale n. 5789 del 2.05.2019 i due interlocutori, Volpi e Lazzarini, continuano ad argomentare sulla possibilità di concordare la gara, senza fare alcun riferimento al tesseramento sopra indicato o all’impiego di detto calciatore, che invece sarebbe stato l’argomento discusso fino a pochi minuti prima.

Ed ancora, nella telefonata 2638 del 7.05.2019, successiva alla gara, si può leggere lo sfogo di Petrollini, che ancora una volta smentisce la discussione asseritamemente svoltasi “di persona” unicamente sul calciatore Ferretti: “lo sai che hanno fatto? Che ha combinato Davitti? …la sostituzione, se non c’è Mirco in panchina, se non c’è Garaffoni in panchina sbagliano la sostituzione … ma io ho sbagliato … la dovevo fare con Mirco e non dire niente a nessuno … ma loro hanno voluto parlare con la proprietà”. Il riferimento all’incontro del 2.05.2019 pare al Tribunale incontrovertibile.

Ed ancora, ad ulteriore conforto, si pongono le conversazioni intervenute nel corso della gara nelle quali emerge l’ulteriore trattativa per l’alterazione del risultato. Ci si riferisce alle seguenti trascrizioni di telefonate, intervenute durante la gara, e dunque il pomeriggio del 5.05.2019: 2392, 2395 e 2407.

Da quanto sopra emerge il certo coinvolgimento, nel piano illecito di Lazzarini, Volpi e Petrollini, anche del direttore sportivo Garaffoni che dall’inizio (“a Mirko la situazione è piaciuta come è stata prospettata”) e sino all’ultimo minuto si dimostra accondiscendente rispetto alle richieste di alterazione della gara (Petrollini “che dobbiamo fa?” Garaffoni “eh boh aspetta”).

Da tutto quanto sopra, emerge ad avviso del Tribunale la responsabilità di tutti i deferiti per l’illecito contestato al capo 19.

All’affermazione della responsabilità di Garaffoni, consegue quella della società Scandicci per il capo 21 dell’incolpazione per la condotta ascritta al proprio tesserato.

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – UC Sinalunghese ASD del 12.05.2019

Dalle tre intercettazioni riversate in atti emerge come prima della gara appena indicata Volpi si  sia attivato per raggiungere esponenti della formazione avversaria per il tramite di Niccolai.

In particolare, in data 6.05.2019, Volpi conferisce a Niccolai il mandato di “parlare” con gli esponenti della squadra avversaria per verificare la possibilità di poter vendere loro la gara (cfr. tel. n. 4908 del 6.05.2019). L’esito del contatto, evidentemente intervenuto, come si desume dal tenore della conversazione n. 5318 del 11.05.2019, è però negativo. Nondimeno, come più volte ricordato, la condotta rileva quale atto diretto all’alterazione della gara, ancorché detta alterazione non sia intervenuta o accettata, poiché essa sola pone in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma disciplinare.

Va dunque affermata la responsabilità del deferito Volpi anche in relazione alla violazione contestata al capo 22. Gara Sangimignanosport S. Coop. S.D. – AC Prato Spa del 5.05.2019

Ritiene il Tribunale che dagli atti non emergano elementi certi tali da sostenere la responsabilità del deferito Polidori per la violazione contestata al capo 24, atteso che non risultano indizi concreti e univoci in relazione all’ipotizzato illecito sportivo, la cui conoscenza costituisce presupposto dell’omessa denuncia. Gli auspici e le speranze riportate nelle conversazioni richiamate nel deferimento non consentono di superare la soglia del mero sospetto.

L’incertezza in merito alla sussistenza di concreti atti diretti all’alterazione del risultato della gara, in altre parole, si riverbera sulla posizione del deferito Polidori e della società di appartenenza, imponendone il proscioglimento.

La richiesta di denaro ai calciatori del Viareggio

Ritiene il Tribunale provata la responsabilità dell’incolpato anche con riguardo alle condotte di cui al capo 26.

Sono numerose infatti le conversazioni intercettate nelle quali Volpi con i propri interlocutori, non solo Lazzarini, riferisce di somme di denaro (lo “sponsor”) richieste per schierare in campo o svincolare giocatori dal Viareggio (cfr. tra le altre n. 6907 del 7.06.2019, 2073 del 19.06.2019, 4320 del 21.06.2019, 7783 del 21.06.2019, 7492 del 24.06.2019, 82 del 14.04.2019, 1182 del 7.03.2019, 947 del 04.2019, 1904 del 13.06.2019, 6319 del 29.05.2019).

Le affermazioni, già peraltro poco equivoche e certamente probanti poiché provenienti dalla voce del diretto interessato, sono ampiamente riscontrate dall’agenda di colore rosso reperita dagli operanti nonché, nel caso dei calciatori indicati nell’incolpazione, dalle dichiarazioni da questi ultimi rese sia in sede di sommarie informazioni sia nel corso delle audizioni dinanzi agli organi della Procura Federale. Si vedano in tal senso: il verbale di sommarie informazioni di Meoni (e del padre di questi), il verbale di audizione del medesimo calciatore, in cui si riferiscono le richieste di denaro ricevute per poter giocare; il verbale di audizione di Chicchiarelli che riferisce di richieste di rinuncia a compensi per ottenere lo svincolo; le dichiarazioni di Pelliconi che conferma di aver ricevuto, tramite il figlio, richieste di denaro affinché questi potesse giocare ma di non averle onorate; le dichiarazioni di Virga che riferisce di aver rinunciato ai propri crediti; Folegnani che ha versato denaro per ottenere lo svicolo (cambiando anche l’assegno poiché Volpi pretendeva la somma in contanti); Belluomini e il suo procuratore Berti che confermano la richiesta di pagamento per lo svincolo.

Ritiene il Tribunale che le accertate condotte sopra descritte si pongano in assoluta antitesi con i principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1bis GCS (ora art. 4) giungendo a svuotare di contenuto le regole federali e a piegare per fini di lucro gli istituti dalla stessa previsti.

Va in conclusione affermata la responsabilità dell’incolpato per le violazioni ascritte al capo 26.

Le sanzioni

Quanto alle sanzioni conseguenti alle violazioni accertate, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni indicate in dispositivo per lo più contenute nei minimi edittali, anche in considerazione della riqualificazione di alcune incolpazioni così come specificato sopra.

Va solo aggiunto quanto a Volpi oltre all’ingente numero degli illeciti sportivi perpetrati, condotta già di per sé qualificabile come grave, l’estrema gravità della sistematica violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza in danno dei calciatori del Viareggio come sopra illustrata (capo 26). Di qui il Collegio ritiene che l’unica sanzione adeguata non possa che essere quella richiesta della squalifica per anni 5, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Da ultimo, con riguardo alla posizione di Bianchi, ritiene il Tribunale di dover graduare la sanzione nella misura indicata in dispositivo, riconoscendo - come richiesto dalla difesa - per il principio del favor rei, l’attenuante di cui all’odierno art. 13 CGS, sia per il contenuto sostanzialmente confessorio della dichiarazione resa in sede di audizione, sia del ruolo di esecutore rivestito.

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, fatto salvo il patteggiamento già disposto con separata decisione, dispone quanto segue:

- per il sig. Volpi Tommaso, anni 5 (cinque) di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria

della FIGC;

- per il sig. Lazzarini Sergio, anni 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Bambini Leonardo, anni 1 (uno) di inibizione;

- per il sig. Cerbella Enrico, anni 1 (uno) di squalifica;

- per il sig. Bianchi Davide, anni 3 (tre) di squalifica;

- per il sig. Aiello Antonio, anni 4 (quattro) di squalifica;

- per il sig. Macchetti Andrea, anni 4 (quattro) di squalifica;

- per il sig. Petrollini Gianni, anni 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Ferrarese Claudio, anni 1 (uno) di inibizione;

- per il sig. Masi Marco, anni 1 (uno) di squalifica;

- per il sig. Vagaggini Renato, anni 1 (uno) di squalifica;

- per il sig. Garaffoni Mirko, anni 4 (quattro) di inibizione;

- per la società ASD Sporting Club Trestina, € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda;

- per la società USD Levico Terme, € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda;

- per la società US Pianese Srl, € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda;

- per la società Pol.D. C.S. Scandicci 1908 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Proscioglie:

- il sig. Mariotti Alessio;

- il sig. Polidori Stefano;

- la società US Massese 1919 SSDRL;

- la società Sangimignanosport S. Coop. S.D..

Dispone lo stralcio delle posizioni dei sig.ri Meoni Leonardo e Niccolai Giuliano e della società SSD Viareggio 2014 a rl e rinvia per la trattazione delle stesse all’udienza del 18 febbraio 2021, ore 11.00, in modalità videoconferenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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