F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 94/TFN del 29.01.2021 – (Deferimento n. 7598 /208 pf 20-21/LDF/GC/am del 29.12.2020 nei confronti dei sig.ri Francesco Paolo Bolami, Elenio Di Filippo, Massimiliano Cagnazzo e della società ASD Vastese Calcio 1902 – Reg. Prot. 84/TFN-SD) Decisione n. 94/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 7598 /208 pf 20-21/LDF/GC/am del 29.12.2020 Reg. Prot. 84/TFN-SD

Decisione n. 94/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 7598 /208 pf 20-21/LDF/GC/am del 29.12.2020

Reg. Prot. 84/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Danilo Del Gaizo – Componente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

avv. Valentina Ramella – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 gennaio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7598 /208 pf 20-21/LDF/GC/am del 29.12.2020 nei confronti dei sig.ri Francesco Paolo Bolami, Elenio Di Filippo, Massimiliano Cagnazzo e della società ASD Vastese Calcio 1902,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 29/12/2020 il Procuratore Federale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Francesco Paolo Bolami, il sig. Elenio Di Filippo, il sig. Massimiliano Cagnazzo, la società ASD Vastese Calcio per rispondere:

- il sig. Francesco Paolo Bolami della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 CGS, dell’art. 9, punto 2, lett. A) e d) del CGS secondo cui “La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale (...) d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi” e dell'art. 19, comma 3, del CGS ai sensi del quale "i dirigenti, i tesserati della società, i soci e non soci di cui all'art. 2 comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della

sanzione”;

- il sig. Elenio Di Filippo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 CGS e dell'art. 22 bis- 4 - delle Norme Organizzative Interne Federali ai sensi del quale "Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, NOIF), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, NOIF), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno” per determinati reati tra cui il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159)”;

- il  sig.  Massimiliano  Cagnazzo  della  violazione  dei  principi  di lealtà,  correttezza  e probità  nonché  dei  doveri  di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 CGS e dell'art. 22bis delle Norme Organizzative Interne Federali ai sensi del quale "Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, NOIF), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, NOIF), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno” per determinati reati tra cui il “Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309)”;

- la Società ASD Vastese Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, nell’interesse della quale hanno svolto attività i soggetti sopraindicati al momento della commissione dei fatti.

Le memorie difensive

Nei termini di rito sono pervenute memorie difensive nell’interesse dei signori Bolami e Di Filippo, nonché della società ASD Vastese Calcio.

Le difese dei sig.ri Bolami e Di Filippo nel respingere integralmente gli addebiti mossi in sede di deferimento hanno preliminarmente eccepito la violazione dell’art. 118, c. 2 CGS nella parte in cui richiederebbe, quale presupposto di ricevibilità delle denunce da parte della Procura Federale, la compiuta identificazione del denunciante.

Nel caso in esame il procedimento trae origine da un esposto anonimo che non rispetterebbe i canoni normativi della menzionata disposizione anche alla luce del recente arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (decisione n. 18 del 21/09/2020). La Corte ha riconosciuto, infatti, che la segnalazione anonima possa assumere una funzione procedimentale ma nei limiti di un mero “spunto investigativo”, legittimando, in deroga a quanto statuito nella normativa di riferimento, l'attività di iniziativa del Procuratore Federale ma solo ed esclusivamente allorquando il comportamento antisportivo denunziato sia sufficientemente circostanziato e il documento anonimo non costituisca elemento di prova né che il suo contenuto venga utilizzato in sede processuale.

La difesa rileva come, nel presente procedimento, l'esposto anonimo sia inidoneo ad assumere la funzione anche di mero “spunto investigativo”, ponendosi in aperta violazione con il menzionato art. 118, c. 2 CGS come interpretato dalla Corte Federale. I riferimenti in esso contenuti ai sig.ri Bolami e Di Filippo, infatti, conterrebbero un generico ed immotivato invito ad indagare su di loro e si caratterizzerebbero, quindi, per la estrema genericità stante la mancata individuazione di fatti specifici ad essi attribuiti.

Le indagini della Procura Federale sarebbero, pertanto, state svolte illegittimamente e l’azione disciplinare intrapresa nei confronti dei deferiti sarebbe da dichiarare in via preliminare improcedibile e/o inammissibile e/o irricevibile.

Nel merito la difesa del Bolami rileva l'assenza di prove in ordine all’illecito contestato, in particolare l'erronea delimitazione perimetrale dello status di inibito da parte della Procura Federale, status che non comporterebbe l'annullamento tout court della capacità di operare nell'orbita dell’ordinamento sportivo.

A ben vedere, l’art. 9 punto 2 CGS, nell’individuare le attività precluse al soggetto inibito pone taluni divieti espressi: di rappresentare la società in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, di partecipare alle attività degli organi federali, di accedere agli spogliatoi e ai locali annessi in concomitanza con le manifestazioni sportive ufficiali nonché di partecipare a riunioni con tesserati o agenti sportivi.

Le condotte ascritte al sig. Bolami, a detta della difesa, si devono considerare al di fuori del perimetro disegnato dalla norma richiamata. Non si possono far rientrare nell’alveo dei divieti ex art. 9 punto 2 CGS né il messaggio di scuse indirizzato dal Bolami ai tifosi per il provvedimento inibitorio allo stesso comminato ed il punto di penalizzazione in classifica per la squadra, né i ringraziamenti redatti congiuntamente alla moglie per i messaggi di condoglianze ricevuti in occasione della morte del proprio padre, né i messaggi di auguri ricevuti come Presidente per il suo cinquantesimo compleanno e neanche le uscite con la squadra presso un centro commerciale o l’accesso al bar dello stadio.

Il materiale probatorio fotografico e giornalistico estrapolato prevalentemente da profili social sarebbe quindi inidoneo a provare qualsivoglia illecito disciplinare a carico del sig. Bolami.

Anche per quanto concerne gli addebiti mossi al sig. Di Filippo difetterebbe in atti la prova dell’avvenuta violazione del principio di onorabilità di cui all’art. 22 bis NOIF. Sulla base di informazioni raccolte su internet e prive di qualsivoglia riscontro documentale, la Procura contesta al sig. Di Filippo l’intervenuta condanna penale per uno dei reati rilevanti ai fini del criterio di onorabilità.

Orbene, posto che il menzionato art. 22 bis NOIF richiede espressamente che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, di tale circostanza non viene fornita alcuna prova da parte della Procura. La difesa, viceversa, allega alla memoria sentenza di primo grado e ricorso in appello del gennaio 2021 a conferma che il procedimento penale è ancora pendente. Non risulterebbero, pertanto, integrate le condizioni di incompatibilità previste dalla normativa.

Poiché, la ASD Vastese Calcio è chiamata a rispondere anche delle violazioni ascritte al sig. Cagnazzo, la difesa della società evidenzia come si tratti di soggetto non censito a livello federale e che, in ogni caso, non vanta alcun ruolo sportivamente rilevante all’interno della propria orbita. Le immagini estrapolate da profili social e versate in atti non paiono idonee a documentare alcun vincolo societario ed a sostenere il capo di incolpazione.

In mancanza di prove circostanziate circa le funzioni asseritamente ricoperte dal sig. Cagnazzo all’interno della ASD Vastese Calcio, si contesta non solo l’applicabilità allo stesso delle norme in tema di onorabilità ma, ancor prima, una generale carenza di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva nei suoi confronti trattandosi di soggetto estraneo all’ordinamento sportivo federale.

In ragione di tutto quanto dedotto ed argomentato, la difesa chiede il proscioglimento anche della società ASD Vastese Calcio dai relativi capi di incolpazione.

Il dibattimento

All’udienza del 21 gennaio 2021 la Procura Federale, nel riportarsi all’atto di deferimento, conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

per il sig. Francesco Paolo Bolami mesi 9 (nove) di inibizione;

per il sig. Elenio Di Filippo mesi 6 (sei) di inibizione;

per il sig. Massimiliano Cagnazzo mesi 6 (sei) di inibizione;

per la società ASD Vastese Calcio un’ammenda pari a € 3.000,00 (tremila/00).

Le difese dei deferiti hanno ripercorso le argomentazioni formulate nelle memorie difensive e si sono riportate alle conclusioni ivi rassegnate.

Nessuno è comparso per il sig. Massimilano Cagnazzo.

Motivi della decisione

Per quanto concerne l’eccezione preliminare sollevata dalle difese dei signori Bolami e Di Filippo in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 118 c. 2 CGS stante l’inidoneità dell’esposto anonimo da cui trae origine il presente procedimento a  fondare  l’azione investigativa  della  Procura Federale,  questo  Collegio  ritiene  di doverla superare ritenendo prevalenti i profili di infondatezza nel merito del deferimento.

In particolare, si devono condividere le istanze difensive sia in relazione alla carenza di prove a sostegno delle incolpazioni poste a carico dei signori Bolami e Di Filippo, sia in relazione alla carenza di giurisdizione della giustizia sportiva nei confronti del sig. Cagnazzo che non risulta censito all’interno dell’ordinamento federale.

Prive di pregio ai fini delle contestazioni sollevate sono le condotte ascritte al sig. Bolami e documentate attraverso articoli di stampa e la pagina Facebook della società ASD Vastese Calcio, si tratta infatti di situazioni che non possono configurare alcuna delle ipotesi previste dall’art. 9, c. 2 CGS laddove fissa le condotte precluse al soggetto inibito: quelle poste in essere dal sig. Bolami non paiono essere infatti attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, né vengono svolte all’interno di organi federali, né all’interno di spogliatoi o locali annessi in occasione di manifestazioni o gare. Non perdono, a giudizio di questo Collegio, la valenza strettamente personale quei messaggi con cui il deferito risponde agli auguri di compleanno o a messaggi di cordoglio per la perdita del padre, sebbene allo stesso indirizzati in qualità di Presidente della società; anche le scuse pubbliche ai tifosi per le ripercussioni subite dalla squadra a causa di condotte realizzate durante la sua presidenza non possono farsi rientrare nel dettato normativo dell’art. 9 CGS. Così come non coinvolgono l’ordinamento sportivo l’eventuale accesso in un centro commerciale con la squadra piuttosto che l’essersi intrattenuto al bar dello stadio.

In ragione di ciò, il deferimento nei confronti del sig. Francesco Paolo Bolami deve ritenersi infondato.

Per quanto concerne gli addebiti mossi al sig. Di Filippo per violazione del principio di onorabilità di cui all’art. 22 bis NOIF,  si  deve  rilevare come  la  Procura  Federale  non  abbia  fondato  il  deferimento su  riscontri  probatori  certi e circostanziati, non vi è prova della sussistenza effettiva a carico del deferito di una sentenza penale di condanna passata in giudicato per uno dei reati menzionati nella disposizione; a fronte di ciò, la difesa ha fornito prova documentale di una sentenza di primo grado del Tribunale di L’Aquila per cui pende un ricorso in appello depositato il 7 gennaio  2021  (doc.  1  e  2  allegati  alla  memoria  difensiva).  Non  risultano,  pertanto,  integrate  le  condizioni  di incompatibilità previste dalla normativa federale vigente a carico del sig. Di Filippo.

Il deferimento è da considerarsi inammissibile nei confronti del sig. Massimiliano Cagnazzo il quale non risulta censito nell’ambito dell’ordinamento federale circostanza da cui scaturisce la carenza di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva.

In ragione di quanto sopra detto ed argomentato vengono meno anche i profili di rilevanza disciplinare sollevati a carico della società ASD Vastese Calcio nei cui confronti non residuando profili sanzionabili di responsabilità né diretta né oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, proscioglie i sig.ri Francesco Paolo Bolami, Elenio Di Filippo e la società ASD Vastese Calcio 1902.

Dichiara inammissibile il deferimento nei confronti del sig. Massimiliano Cagnazzo.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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