F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 95/TFN del 01.02.2021 – (Deferimento n. 7658 /161 pf 20-21/LDF/GC/am del 04.01.2021 nei confronti delle sig.re Maria Luisa Filangeri, Daniela Sabatino e Melania Martinovic – Reg. Prot. 88/TFN-SD) Decisione n. 95/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 7658 /161pf20-21/GC/LDF/am del 04.01.2021 Reg. Prot. 88/TFN-SD

 

Decisione n. 95/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 7658 /161pf20-21/GC/LDF/am del 04.01.2021

Reg. Prot. 88/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

avv. Danilo Del Gaizo – Componente (Relatore);

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 gennaio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7658 /161pf20-21/GC/LDF/am del 04.01.2021 nei confronti delle sig.re Maria Luisa Filangeri, Daniela Sabatino e Melania Martinovic,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Nel corso del procedimento n. 991pf19-20 avente ad oggetto “Flusso anomalo di scommesse sulla gara CF Florentia – Sassuolo Calcio Femminile terminata con il risultato di 2 a 1, con concentrazione di scommesse su “Under/Over 2,5” esito giocato “Over 2,5”, iscritto nel Registro dei procedimenti della Procura Federale in data 22.05.2020”, interrogate a seguito di invito della Procura Federale, la sig.ra Filangeri Maria Luisa calciatrice della società Sassuolo Calcio Femminile, ha dichiarato di essere seguita dall’agenzia di Procuratori Top Player Company, la sig.ra Sabatino Daniela calciatrice della società Sassuolo Calcio Femminile ha dichiarato che il suo procuratore è l’avv. Oberto Petricca, la sig.ra Martinovic Melania, calciatrice della società CF Florentia San Gimignano SSD ha dichiarato che il suo Procuratore sportivo è l’ avv. Manuel Sandoletti, con studio legale in Bergamo.

A seguito di verifica effettuata dalla Procura Federale presso la Commissione Procuratori Sportivi, è emerso che, in relazione  alle  citate  calciatrici,  “Non  risultano  depositati  presso  la  Commissione  Federale  Agenti  Sportivi  nessun mandato conferito da calciatrici, non essendo tra l’altro consentito dalle disposizioni regolamentari vigenti. La società Top Player Company è rappresentata dall’agente sportivo Thomas Algeri, il quale risulta iscritto nel Registro Federale dal 18 febbraio 2020, mentre la suddetta società non risulta iscritta nell’apposita sezione del Registro Federale. Per completezza si comunica che la società è stata iscritta nel cessato Registro Provvisorio dei Procuratori Sportivi dal 27 giugno al 31 dicembre 2018. L’avv. Oberto Petricca non risulta iscritto al Registro Federale degli Agenti Sportivi. Come non risulta iscritto anche l’avv. Manuel Sandoletti”.

La Procura Federale ha, pertanto, disposto in data 31.8.2020 lo stralcio dal procedimento sopra indicato, con formazione di un nuovo fascicolo avente ad oggetto “Utilizzo da parte delle calciatrici Filangeri Marialuisa e Sabatino Daniela tesserate per la società Sassuolo Calcio Femminile e Martinovic Melania tesserata per la società CF Florentia San Gemignano SSD, nella stagione sportiva 2019-2020, delle prestazioni professionali della società di promozione sportiva Top Player Company, non iscritta nell’apposita sezione del cessato Registro provvisorio dei Procuratori Sportivi e rappresentata dal 18.2.20 dall’Agente di calciatori Thomas Algeri regolarmente iscritto nel Registro Federale, la prima, dell’avv. Oberto Petricca e dall’avvocato Manuel Sandoletti entrambi non iscritti nel citato Registro, le seconde due, pur non essendo ciò consentito ai tesserati dilettanti, eccezion fatta per la deroga prevista dall’art. 5 punto 6 del Regolamento Agenti che non riguarda la situazione di specie”.

All’esito della conclusione delle indagini e dell’acquisizione di dichiarazioni e memorie pervenute dalle interessate, la Procura Federale, con atto in data 4 gennaio 2021, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale le suddette calciatrici, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi.

Le memorie difensive

Nei termini prescritti le difese della Filangeri e della Martinovic hanno prodotto memorie difensive volte a contestare il deferimento.

La difesa della Filangeri eccepisce, in via preliminare, la tardività del deferimento, ipotizzando il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 125, comma 2, CGS.

Deduce, inoltre, la violazione dell’art. 119, comma 7, CGS, rilevando che l’unica prova a sostegno dell’incolpazione della

propria assistita è ravvisabile nella dichiarazione resa da quest’ultima nell’audizione del 23 giugno 2020, che sarebbe inutilizzabile ai sensi del comma 8 della disposizione citata, in quanto la convocazione della Filangeri all’audizione è avvenuta in qualità di persona informata dei fatti e non in qualità di indagata.

In ogni caso la suddetta dichiarazione non costituirebbe prova sufficiente della violazione ascritta alla propria assistita, in quanto resa in un contesto del tutto diverso, finalizzato alla verifica dell’esistenza di un legame tra i Club e i tesserati con il flusso anomalo delle scommesse, sul quale l’indagine della Procura Federale era in corso e non verificata alla luce di altri documenti o elementi di fatto tali da costituire indizi gravi, precisi e concordanti, in grado di fornire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito; tanto più che la società Top Player Company, dalla quale la Filangeri ha affermato di essere “seguita” nella predetta dichiarazione, non si occupa solo di trovare ingaggi agli atleti presso società sportive, ma opera nella gestione di altri aspetti che li riguardano, come la promozione e la gestione in Italia e all’estero della loro immagine e il supporto nello studio di strategie di comunicazione: il rapporto tra la predetta società e la Filangeri avrebbe ad oggetto soltanto lo svolgimento di queste ultime attività, come risulterebbe dalla dichiarazione della consulente dell’Agenzia che assiste la calciatrice, allegata alla memoria, e dall’ulteriore materiale prodotto in giudizio, attestante contatti intrattenuti da quest’ultima con sponsor e organi di comunicazione ai fini della promozione dell’immagine della Filangeri.

La difesa della Filangeri chiede, pertanto, in via pregiudiziale, di dichiarare il deferimento inammissibile o improcedibile;

nel merito, di prosciogliere la propria assistita o, in subordine, previa concessione di circostanze attenuanti, di condannare la deferita a una sanzione ridotta al minimo edittale anche mediante conversione dell’ammenda.

La difesa della Martinovic evidenzia che, successivamente alla chiusura delle indagini, la propria assistita ha reso dichiarazioni correttive dell’affermazione resa nell’audizione - nella quale ha asserito di avvalersi di “un procuratore sportivo”, nella persona dell’avv. Manuel Sandoletti, con studio legale in Bergamo -, precisando di essere incorsa in un mero errore nozionistico, frutto di confusione tra i concetti di procuratore e di consulente legale, nella quale ben può incorrere chi non abbia precise cognizioni giuridiche al riguardo, poiché il predetto legale svolge soltanto l’attività professionale forense e nei suoi confronti ha operato soltanto come consulente legale, avendogli la calciatrice chiesto “meri consigli su questioni di natura sportiva”. Pertanto, a fronte di tale dichiarazione, in sede di indagine avrebbe dovuto essere accertato se in concreto la Martinovic si sia avvalsa delle prestazioni di un agente/procuratore, tenuto anche conto del fatto che la circostanza dedotta nell’atto di deferimento, secondo cui il legale che ha accompagnato la calciatrice al momento dell’audizione non abbia osservato nulla in ordine all’errore nel quale ella era incorsa nell’effettuare la dichiarazione, costituirebbe indice ulteriore di buona fede nonché di irrilevanza disciplinare della frase pronunciata.

Conseguentemente, rilevata l’insussistenza, nel caso di specie, di indizi gravi, precisi e concordanti, atti a fondare la ragionevole certezza della commissione dell’illecito contestato, e invocata l’applicazione del principio costituzionale della

presunzione di non colpevolezza, ha chiesto il proscioglimento della calciatrice.

La difesa della Sabatino, dopo una prima istanza di rinvio dell’udienza, ha fatto pervenire una nota esplicativa, nella quale dichiara di riportarsi alla memoria già depositata dinanzi alla Procura Federale con richiesta di archiviazione. In tale memoria essa aveva eccepito, in via pregiudiziale, l’inapplicabilità alle calciatrici dilettanti del Regolamento Agenti Calciatori (rectius: Regolamento Agenti Sportivi), in quanto lo stesso consente (art. 5.6.) di avvalersi temporaneamente di procuratori sportivi ai soli dilettanti che possono diventare professionisti, ipotesi non prevista per le calciatrici. In via subordinata, la suddetta memoria aveva evidenziato che la dichiarazione di avvalersi dell’avv. Petricca come proprio procuratore, resa dalla propria assistita nel corso dell’audizione svoltasi dinanzi alla Procura Federale, unico elemento sul quale si fonda il deferimento, era frutto di erronea definizione, causata dalla confusione tra i concetti di “procuratore” e “consulente legale”; esclusivamente quest’ultima sarebbe l’attività prestata dall’avv. Petricca a favore della calciatrice, finalizzata, in particolare, all’assistenza meramente legale nella definizione di accordi con le società e nella trattazione di questioni giuridiche connesse ai tesseramenti e allo sviluppo dei rapporti in ambito federale; attività estranea a quella del procuratore sportivo. In assenza di approfondimenti ulteriori che la Procura Federale avrebbe dovuto compiere, a fronte di una affermazione non univocamente interpretabile, resa, per di più, nell’ambito di un’indagine finalizzata all’accertamento di altro tipo di illecito, la contestazione posta al base del deferimento doveva, pertanto, ritenersi carente di prova, con conseguente richiesta di archiviazione.

Il dibattimento

All’udienza del 21 gennaio 2021 sono intervenuti i difensori delle calciatrici deferite, i quali hanno ribadito il contenuto delle proprie difese scritte. La difesa della Filangeri ha, peraltro, riconosciuto la tempestività del deferimento, siccome risultante dagli atti.

La Procura Federale ha chiesto disporsi la squalifica per 2 mesi per ciascuna calciatrice.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale, constatata la sostanziale rinuncia, da parte della difesa della Filangeri, all’eccezione pregiudiziale di tardività del deferimento – il quale, peraltro, risulta tempestivo, essendo avvenuto il 4 gennaio 2021, entro il termine di 30 giorni, prescritto dall’art. 125, comma 2, CGS, dalla scadenza (10.12.2020) dell’ultimo termine assegnato ai sensi dell’art. 123, comma 1, CGS - ritiene che il deferimento e la conseguente richiesta di irrogazione delle sanzioni non siano meritevoli di accoglimento.

Occorre, infatti, considerare che il deferimento di tutte e tre le calciatrici si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalle stesse, nell’ambito di un’indagine relativa a un flusso anomalo di scommesse, volta ad accertare l’eventuale sussistenza di un legame tra i Club e i tesserati con il suddetto flusso.

Non risulta dagli atti che le suddette calciatrici siano state convocate in audizione come persone sottoposte ad indagini: dagli stessi emerge soltanto la lettera di convocazione per audizione delle calciatrici della società CF Florentia San Gimignano SSD (all. 60 alla Relazione della Procura Federale proc. 991 pf 2019-2020), tra cui la sig.ra Martinovic, la quale non reca specificazioni in tal senso, tale non potendosi ritenere, ad avviso del Collegio, il mero richiamo alla presentazione come atto dovuto, ai sensi degli artt. 1 comma 1, 3 e 5 CGS, contenuto nella convocazione. Analoga convocazione non si riscontra agli atti per le calciatrici della società Sassuolo Calcio Femminile.

Risulta, quindi, fondata l’eccezione pregiudiziale formulata dalla difesa della Filangeri, sulla quale peraltro la Procura non ha formulato deduzioni, secondo cui, in mancanza di espressa specificazione che la persona è sottoposta ad indagine, nell’atto di convocazione per audizione, la dichiarazione resa dalla sua assistita non è utilizzabile, ai sensi dell’art. 119, commi 7 e 8, CGS. Analoga valutazione di inutilizzabilità deve esprimersi anche con riguardo alle dichiarazioni rese dalle calciatrici Martinovic e Sabatino; la questione relativa all’applicazione delle norme citate deve ritenersi, infatti, rilevabile anche d’ufficio dal Tribunale, trattandosi di disposizioni poste a garanzia della difesa dei soggetti incolpati.

Anche a prescindere da tale assorbente e pregiudiziale profilo, tenuto altresì conto del carattere scarno e sintetico delle dichiarazioni in questione, del contesto nel quale le stesse sono state rese e, nel caso della Martinovic, delle successive precisazioni formulate da quest’ultima, reputa il Collegio che il contenuto delle stesse avrebbe dovuto essere sottoposto ad ulteriore verifica, finalizzata ad accertarne la reale portata.

Invero al termine “procuratore”, riferito ad avvocati esercenti la professione forense, sia nel caso della dichiarazione resa dalla Sabatino, sia nel caso di quella resa dalla Martinovic, dopo che quest’ultima aveva precisato di avere fatto utilizzato l’espressione “procuratore sportivo” erroneamente, intendendo riferirsi all’attività di consulenza legale su questioni di natura sportiva svolta dall’avv. Sandoletti, non avrebbe potuto attribuirsi significato univoco, atteso che esso veniva utilizzato da soggetti privi di conoscenza dell’accezione tecnica dello stesso, spesso ancora oggi utilizzato per fare riferimento agli esercenti la professione legale nel linguaggio comune, e tenuto conto della legittimità dell’attività di assistenza legale, diversa dall’attività di intermediazione propria deli agenti sportivi, anche in ambito di negoziazione dei contratti di lavoro sportivo.

Le  suddette  dichiarazioni  non  avrebbero  potuto,  perciò,  isolatamente  considerate,  integrare  i  requisiti  di  gravità, precisione e concordanza, atti a sorreggere il deferimento dal punto di vista probatorio, secondo la pacifica giurisprudenza degli organi della giustizia sportiva, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, nonché di idonee evidenze fattuali; tali non possono essere considerati, infatti, né la circostanza che chi assisteva le calciatrici durante le audizioni non sia intervenuto a precisare il contenuto delle loro dichiarazioni, attesa la loro sinteticità e, nel caso della Martinovic, la successiva precisazione resa da quest’ultima, né la circostanza che altra dichiarante (cfr. all. 72 alla Relazione della Procura Federale cit.) abbia asserito che altre calciatrici si avvalgono di un Procuratore, tenuto conto della genericità, sia sul piano soggettivo, non riferibile ad alcuna sportiva in particolare, che oggettivo, di tale affermazione.

Anche con riguardo alla dichiarazione della Filangeri di essere “seguita dall’agenzia di Procuratori Top Player Company”, sarebbe stato quanto meno necessario verificare l’oggetto sociale della predetta società.

Dalla documentazione versata in atti dalla difesa della Filangeri emerge, infatti, che la società in questione svolge un ampio ventaglio di attività; oltre alla rappresentanza di atleti professionisti e dilettanti, società sportive, nonché procuratori sportivi, finalizzati alla mediazione di contratti sportivi di ingaggio e trasferimento, essa opera anche nella gestione di altri aspetti che riguardano atleti e calciatori, come la promozione e la gestione in Italia e all’estero della loro immagine e il supporto nello studio di strategie di comunicazione.

In ogni caso la natura di prova del ricorso ad attività di agente sportivo da parte della calciatrice risulta smentita, con riguardo alla dichiarazione della stessa, dai documenti depositati dalla sua difesa in giudizio, atti a contrastare l’assunto della Procura Federale, non soltanto quanto alla circostanza che la società in questione svolge altre attività, oltre a quella di intermediazione in contestazione, pienamente ammissibili anche nei confronti di calciatrici dilettanti, ma anche con riguardo al fatto che essa ha svolto esclusivamente tali tipologie di attività a favore della Filangeri.

A fronte dei suddetti elementi fattuali, la Procura Federale si è, però, limitata esclusivamente ad accertare che non risultano depositati presso la Commissione Federale Agenti Sportivi mandati conferiti da calciatrici e che la Top Player Company, il suo rappresentante e gli altri soggetti ai quali le dichiaranti hanno fatto riferimento, non sono iscritti nel Registro provvisorio dei Procuratori sportivi, senza, peraltro, fornire elementi contrari agli argomenti difensivi e probatori presentati dalle parti, nemmeno nel corso del dibattimento.

Pertanto, alla luce dei predetti motivi, non può che disporsi il proscioglimento di tutte le calciatrici deferite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, proscioglie le sig.re Maria Luisa Filangeri, Daniela Sabatino e Melania Martinovic.  Così deciso nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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