F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 96/TFN del 03.02.2021 – (Deferimento n. 7715/1160pf20-21/GC/blp del 07.01.2021 nei confronti del sig. Caliumi Claudio – Reg. Prot. 89/TFN-SD) Decisione n. 96/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 7715/1160pf20-21/GC/blp del 07.01.2021 Reg. Prot. 89/TFN-SD

Decisione n. 96/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 7715/1160pf20-21/GC/blp del 07.01.2021

Reg. Prot. 89/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Gianluca Di Vita – Componente;

cons. Angelo Fanizza – Componente; avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 03 febbraio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7715/1160pf20-21/GC/blp del 07.01.2021 nei confronti del sig. Caliumi Claudio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 07 gennaio 2021, il Procuratore Federale f.f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Caliumi Claudio, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Carpi FC 1909 Srl, per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 04/06/2020 relativamente al sottogruppo 1, del test eseguito in data 10/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 05/06/2020 relativamente al sottogruppo 2, del test eseguito in data 11/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 06/06/2020 relativamente al sottogruppo 3, del test eseguito in data 11/06/2020 a distanza di 7-6 giorni dal precedente relativamente ad alcuni soggetti appartenenti al sottogruppo 1 e 2; del test eseguito in data 15/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/06/2020, del test eseguito in data  16/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente dell’11/06/2020  nei riguardi di alcuni soggetti appartenenti allo staff tecnico; del test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/06/2020, del test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/06/2020, del test eseguito in data 06/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 01/07/2020.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e, per delega del deferito, l’avv. Luigi Carlutti, in sostituzione dell’avv. Mattia Grassani, hanno depositato una richiesta di patteggiamento riguardante il sig. Claudio Caliumi, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Claudio Caliumi, sanzione base € 1.880,00 (milleottocentottanta/00) di ammenda, diminuita di 1/3 – € 620,00 (seicentoventi/00), sanzione finale  € 1.260,00 (milleduecentosessanta/00) di ammenda; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Claudio Caliumi, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la  propria decisione e,  esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;

comunicato infine al sig. Claudio Caliumi che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dispone nei confronti del sig. Claudio Caliumi l’applicazione della sanzione di € 1.260,00 (milleduecentosessanta/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 03 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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