F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare –DECISIONE N. 109/TFN del 24.02.2021 – (Deferimento n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 5.9.2019 nei confronti della società SSDARL Axys Zola ora SSDARL Sasso Marconi Zola – Reg. Prot. 43ss19- Decisione n. 109/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 05.09.2019 Reg. Prot. 43ss19-20/TFN-SD

 

Decisione n. 109/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 05.09.2019

Reg. Prot. 43ss19-20/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f.;

avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

avv. Francesca Mite – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente;

avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 24 febbraio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 05.09.2019 nei confronti della società Axys Zola SSD arl,

la seguente

DECISIONE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, vista la segnalazione datata 29 settembre 2020, con la quale l’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC rappresenta che è decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della Decisione n. 21/TFN-SD del 10.10.2019 (Deferimento n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 05.09.2019) senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 666,00 (seicentosessantasei/00), concordata  tra  la  società  Axys  Zola  SSD  arl  e  la  Procura  Federale  e  applicata  da  questo  Tribunale  nel  citato provvedimento;

rilevato che ad oggi permane il mancato pagamento;

visto l’art. 127, comma 5, CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della società Axys Zola SSD arl e fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 25 marzo 2021, ore 10.30, in modalità videoconferenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del

Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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