F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 039 CFA del 2 Novembre 2020 (F.C. Santa Severina) N. 027/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 039/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 027/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 039/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONE PRIMA
composta da:
Mario Luigi Torsello Presidente
Francesco Cardarelli Componente (relatore)
Patrizio Leozappa Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 027/CFA/2020-2021 proposto dalla società F.C. Santa Severina 2012 nella persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ avvocato Giuseppe Brittelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Fiume Tacina n. 35, Roccabernarda (KR) (PEC: brittelli@pec.it)
per la revocazione e revisione ex art. 63 C.G.S.
in parte qua, della delibera della Corte sportiva di appello territoriale della Calabria del 10 Febbraio 2020 (comunicato dell’11 Febbraio 2020), con la quale (tra l’altro) era stata inflitta la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2022 al calciatore sig. Tonino Cardelli, nato a
Crotone (KR) il 12.12.1997, riducendo la precedente squalifica comminata dal Giudice sportivo territoriale – L.N.D. – di Catanzaro con delibera pubblicata il 27.12.2019.
Visti i reclami e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 22 Ottobre 2020 il prof. Francesco Cardarelli e udito per la reclamante l’Avv. Brittelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
La reclamante ha impugnato con il mezzo straordinario della revocazione/revisione ex art. 63 C.G.S., senza peraltro indicare quale gravame sia stato in concreto attivato, la decisione della delibera della Corte sportiva di appello territoriale della Calabria del 10 Febbraio 2020 (comunicato dell’11 Febbraio 2020), nella sola parte in cui essa aveva inflitto la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2022 al calciatore sig. Tonino Cardelli, nato a Crotone (KR) il 12.12.1997, riducendo la precedente squalifica comminata dal Giudice sportivo territoriale – L.N.D. – di Catanzaro con delibera pubblicata il 27.12.2019.
Restano pertanto escluse dal perimetro della impugnazione proposta le altre sanzioni pure comminate nella medesima decisione (perdita della gara a carico della società F.C. Santa Severina 2012, ammenda inflitta alla medesima società, ed applicazione delle misure amministrative ex art. 35 C.G.S.).
Le vicende sottese all’impugnazione riguardano alcuni gravi episodi risultanti dal rapporto arbitrale redatto in occasione della competizione sportiva tra la reclamante e la Atletico Stella Marina del 22 Dicembre 2019, ed il cui contenuto è stato confermato da ulteriore istruttoria in appello.
La reclamante affida il gravame alla sola circostanza di una allegata relazione di servizio esitata dalla Legione Carabinieri Calabria in data 26 agosto 2020 (richiesta dal patrocinatore della parte in data 4 Marzo 2020), dalla quale si evincerebbe che non vi sarebbe stato alcun intervento dei carabinieri a difesa dell’arbitro da una presunta aggressione, né alcuna scorta o accompagnamento del medesimo fino all’uscita del paese, smentendo quindi quanto riportato nel supplemento del rapporto del direttore di gara.
Nella redazione dell’atto non viene sussunta la circostanza in modo puntuale e specifico alla fattispecie revocatoria di cui all’art. 63, comma 1, lett. c) e d) C.G.S. (richiamate letteralmente nel corpo dell’atto), né alla alternativa fattispecie della revisione di cui al comma 4 della medesima disposizione (la cui declinazione è pure letteralmente riproposta, sia pure con omissione dell’inciso finale della lett.b).
La sostanziale delega al collegio giudicante della qualificazione del mezzo straordinario di impugnazione di decisione irrevocabile rende in sé la proposizione del reclamo inammissibile per genericità (cfr. Decisione v. 59/ 2019-2020 Corte Federale Appello SS.UU., par.II), essendo onere della parte specificare la domanda ed i suoi fondamenti ai sensi dell’art. 49, comma 4, ultima parte C.G.S., secondo il quale “…i ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.
Detta circostanza appare ulteriormente rafforzata dall’anodina richiesta istruttoria formulata in limine all’udienza di trattazione (e dal collegio ritenuta con sommaria delibazione resa nel corso dell’udienza di trattazione, inammissibile), articolata in sede di impugnazione straordinaria peraltro a seguito di tentativi esperiti e non accolti dal giudice sportivo territoriale.
In ogni caso il Collegio, seguendo le scarne indicazioni della difesa della reclamante, ritiene:
1) che la dedotta circostanza non possa essere sussunta nella fattispecie di cui alla lett. c) dell’art.63, comma 1, C.G.S. (“se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere”), in quando il documento di cui trattasi (e ciò in disparte rispetto alla giurisprudenza della Suprema Corte che richiede che il documento esista “prima” della celebrazione del rito e della sua conclusione), sebbene venuto ad esistenza solo in data 26 agosto 2020, è stato richiesto solo in data 4 Marzo 2020 e cioè dopo il deposito della decisione in questa sede impugnata, senza che vi fosse stata alcuna precedente attivazione della parte onerata, in base a canoni di ordinaria diligenza (ancora, cfr. decisione 59/2019-2020 cit.); ne deriva che non siano invocabili né la forza maggiore, né il fatto altrui;
2) nè che possa essere utilmente invocato, per le ragioni già richiamate in precedenza, l’omesso esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento (art. 63, comma 1, lett. d), primo periodo C.G.S.) proprio perché la circostanza fattuale (indipendentemente dalla sua oggettiva rilevanza) non è stata dedotta per ragioni non estranee alla volontà dell’attuale percipiente;
3) né che sia invocabile il fatto sopravvenuto (art. 63, comma 1, lett. d), secondo periodo C.G.S.), dopo che la decisione sia divenuta inappellabile, perché le circostanze dedotte si riferiscono a fatti del passato coevi allo svolgimento della competizione di cui è causa (difettando quindi dei requisiti della novità e della sopravvenienza);
4) né in ultimo che sia configurabile una delle ipotesi di revisione previste dal comma 4 dell’art. 63 C.G.S. (sopravvenienza o scoperta di nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; acclarata falsità in atti o in giudizio): ciò in quanto la documentazione allegata all’istanza (ferma restando la sua inqualificabilità come “nuova prova”) non è idonea a dimostrare il completo proscioglimento del sanzionato (attestandosi per espressa deduzione della parte reclamante sulla non verosimiglianza del supplemento di rapporto arbitrale, restando quindi intonse le circostanze ivi riportate che riguardano accadimenti in corso di gara), né che sussista altra decisione irrevocabile, né che la documentazione sia idonea ad acclarare la falsità in atti o in giudizio (non restando incompatibile la relazione della Legione Carabinieri con la ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di appello avanti il giudice territoriale competente, in sede di disposta audizione del direttore di gara).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo per revocazione/revisione.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.