F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 051 CFA del 16 Novembre 2020 (A.S.D. Sporting Acicatena/C.R. Sicilia) N. 037/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 051/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 037/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 051/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONE PRIMA

 

composta da:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Francesco Cardarelli Componente (relatore)

Marco La Greca Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo di registro n. 037 CFA S.S.2020/21 proposto dall’ A.S.D. Sporting Acicatena F.C., nella persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ avvocato Valentina di Stefano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania via della Liberta 176, (PEC:    valentina.distefano@pec.ordineavvocaticatania.it)

contro

il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. – F.I.G.C., in persona del Presidnete legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Giacomardo e domiciliato presso il suo studio in Napoli, all’Isola G8 del Centro direzionale (PEC: luciogiacomardo@avvocatinapoli.legalmail.it)

per l’annullamento e/o la revoca

della decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. C.R. Sicilia in data 29.09.2020, pubblicata nel C.U. n. 84 e comunicata via pec in pari data, avente ad oggetto il provvedimento di esclusione dell’associazione appellante dal Campionato Regionale di Eccellenza – stagione sportiva 2020/21, emesso dal Consiglio Direttivo del C.R. Sicilia – nella seduta dell’11.08.2020 e pubblicato nel C.I. 33 del 12.08.2020.

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 27 Febbraio  2020 il prof. Francesco Cardarelli e uditi per la reclamante l’Avv. Di Stefano e per l’appellata l’avv. Giacomardo;

RITENUTO IN FATTO

1. Viene sottoposto al Collegio il reclamo dell’ASD Sporting Acicatena per l’annullamento e/o la revoca della decisione con la quale il Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. C.R. Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado relativo alla impugnazione del provvedimento di esclusione della reclamante dal Campionato Regionale di Eccellenza – stagione sportiva 2020/21, emesso dal Consiglio Direttivo del C.R. Sicilia – L.N.D.

2. In particolare il Tribunale Federale territoriale:

- ha negato rilievo alla decisione 14/2019 del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., a mente della quale la competenza del Tribunale Federale Territoriale discenderebbe dal disposto dell’abrogato art. 44 del G.G.S. il quale stabiliva che il TFT era competente per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale. Più specificamente il giudice di primo grado ha affermato che “sebbene il comma 2 dell’abrogato art. 44 G.G.S. sia stato pedissequamente riportato nel comma 2 dell’art.138 G.G.S. attualmente in vigore”, esso dovrebbe essere coordinato con altre disposizioni del CGS vigente;

- a tale proposito ha richiamato il comma 1 dell’art. 92 del G.G.S. il quale individua in modo chiaro e inequivocabile le competenze del Tribunale Federale Territoriale nei procedimenti instaurati dalla Procura Federale e alle altre materie previstedalle norme federali “quali quelle di cui al Capo IV del Titolo IV del G.G.S.”); b) nella impugnazione da parte dei tecnici e dei tesserati non professionisti delle sanzioni non economiche loro irrogate dalle società “procedimenti che sono specificata mente regolati dai successivi artt. 93, 94 e 95 C.G.S”;

- ha desunto come logico corollario derivante dall’applicazione delle richiamate regole che il Tribunale Federale Territoriale non ha alcuna competenza a conoscere dell’impugnazione delle delibere assunte dal Comitato Regionale;

- ha ritenuto che la relativa competenza “potrebbe individuarsi” nel Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ai sensi del comma 4 dell’art. 87 del

G.G.S. il quale stabilisce espressamente che “le disposizioni di cui al presente articolo e all’art. 86 (Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale n.d.r.) si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti (norma questa che ricalca pedissequamente il comma 5 dell’art .43 bis dell’abrogato C.G.S);

- tuttavia ha negato che anche tale competenza possa sussistere in quanto non emerge in alcun modo che la Lega Nazionale Dilettanti abbia previsto nel proprio Statuto o nei propri Regolamenti la competenza del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare e a fortiori di quello Territoriale a conoscere dell’impugnazione delle delibere dei propri organi sia nazionali che periferici sicché la delibera del Comitato Regionale Sicilia L.N.D. per espressa disposizione del richiamato comma 4 dell’art. C.G.S., non avrebbe potuto essere impugnata dinanzi a siffatto organo di Giustizia;

- ha infine richiamato che l’orientamento assunto è conforme a quello più volte ribadito dal Tribunale Federale Nazionale –– Sezione Disciplinare.

3. Le ragioni di reclamo si fondano sulla decisione 14/2019 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport – CONI (in verità non sempre perspicuamente richiamata negli atti difensivi), e sul rilievo che avrebbe il combinato disposto degli artt. 25 e 30 CGS CONI, in sostanza attributive di una competenza residuale e generale del Tribunale federale (che “giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento  dinanzi  ai  giudici  sportivi  nazionali  o  territoriali”).  Un  diverso ragionamento comporterebbe la sostanziale inoppugnabilità in sede endofederale di un provvedimento di esclusione dai campionati.

4. Il reclamo si estende anche al merito della controversia, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 lett. b) e c) del Regolamento LND, la richiesta di acquisizione di documentazione relativa all’iscrizione delle società iscritte al campionato regionale di eccellenza 2020/2021, nonché la restituzione della somma diversata con bonifico alla LND-C.T. Sicilia con la causale “integrazione al contributo di accesso alla giustizia sportiva”.

5. Deduce l’appellato Comitato Regionale Sicilia della LND – FIGC (non costituito in primo grado) in via preliminare la correttezza della decisione impugnata, sulla scorta della asserita prevalenza dell’art. 92 CGS sulla previsione dell’art. 138 del medesimo codice; aggiunge inoltre che la competenza non spetterebbe neppure al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, in quanto l’art. 87, comma 4, CGS, ammetterebbe la competenza del Tribunale sulle delibere adottate dalla componenti federali solo ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti: richiamando precedenti di questa stessa Corte di Appello (84/2018) ricava argomenti che depongono a favore della competenza attribuibile solo al Collegio di garanzia dello Sport, quale organo succeduto all’Alta corte di Giustizia e al Tnas, per tutte le controversie tra i soggetti dell’ordinamento federale “o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale”.

6. Nelle difese del Comitato appellato viene inoltre sollevata una eccezione di inammissibilità del ricorso originario per violazione delle norme sul contraddittorio per la mancata evocazione nel primo grado di giudizio di società ammesse (in luogo di quella esclusa) al campionato di cui trattasi, nonché deduzioni sulla infondatezza delle richieste dell’appellante nel merito (sulla ammissione al campionato) e sulla inammissibilità della richiesta di esibizione di atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il reclamo è fondato.

8. La questione sottoposta all’esame del collegio verte in via preliminare, e sostanzialmente esclusiva, trattandosi di delibazione afferente a decisione limitata a vicende preliminari di rito (mera inammissibilità per difetto di competenza), dato il disposto dell’art. 106 CGS, sulla ritenuta incompetenza del Tribunale Federale Territoriale a decidere sul ricorso proposto dalla ASD Sporting Acicatena FC avverso il provvedimento di esclusione. Ne deriva che la decisione demandata al collegio non possa estendersi né alla ritenuta eccezione di difetto instaurazione del contraddittorio processuale in primo grado, né ovviamente alle questioni di merito, risultando assorbente la sola verifica della (in)competenza del giudice adito.

9. Ritiene questo collegio, sulla scorta di una sua recente decisione (I sezione, n. 29/2020-21, cui non appare possibile discostarsi, data l’oggettiva sovrapponibilità della questione) che il nuovo CGS, nel disciplinare la competenza ed il funzionamento del Tribunale federale nazionale, ha sostanzialmente confermato l’impianto adottato dal Codice del 2014 il quale, nel recepire i principi dettati dal CONI, ha previsto una giustizia organizzata sul c.d. sistema del doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d’appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d’appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi.

10. In tale quadro, il nuovo Codice, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente - introduce una norma “di sistema” avente specificamente ad oggetto la competenza del Tribunale federale che giudica “su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”.

11. Ne deriva che l’art. 79 CGS è disposizione generale e residuale sulla attribuzione della competenza del Tribunale Federale (così come lo sono gli artt. 25 e 30 del CGS CONI che, sostanzialmente, contengono una disposizione di contenuto identico alle previsioni di cui all’art. 79 CGS), che si estende, proprio per il suo carattere di generalità, alle competenze dei Tribunali Federali Territoriali che ne costituiscono (sempre ai sensi dell’art. 79 CGS) mere articolazioni. L’effetto di una simile disposizione, salvo quanto si dirà poi in ordine al profilo delle articolazioni territoriali, è comunque quello di garantire una piena autodichia dell’ordinamento endofederale, senza cioè che vi siano vuoti di tutela che legittimino il ricorso al solo Collegio di garanzia ai sensi dell’art. 54 comma 1 del CGS CONI.

12. Ciò premesso occorre dare conto che le questioni dedotte dalle parti sulla competenza o meno del Tribunale adito in primo grado, muovono da due profili diversi: il primo attiene alla critica della decisione gravata che ha ritenuto insussistente la competenza del Tribunale Federale Territoriale sulla scorta della asserita esaustività della previsione contenuta nell’art. 92 CGS - FIGC, che escluderebbe quindi ogni altra materia oltre a quelle ivi contemplate (con conseguente giustiziabilità da parte del Tribunale Federale a livello nazionale); il secondo attiene alla prospettazione del Comitato appellato, ed in parte avallata dalla decisione oggetto di appello, secondo la quale la competenza non spetterebbe neanche al Tribunale Federale a livello nazionale, in quanto non si rinverrebbero, ai sensi dell’art. 87 comma 4 CGS, nello statuto e nel regolamento della LND devoluzioni alla potestas iudicandi del Tribunale Federale questioni afferenti alle delibere ivi adottate.

13. Nessuna delle due prospettazioni appare fondata. Quanto alla prima l’art. 92 CGS, evocato dalla decisione di primo grado, effettivamente rubricato “competenza e composizione del Tribunale Federale a livello territoriale”, non costituisce disposizione autolimitativa della competenza del Tribunale Federale territoriale, per espressa previsione contenuta nell’inciso finale dell’art.1 lett. a) che ne estende la portata “alle altre materie previste da norme federali”: non potendosi dubitare che lo stesso CGS della FIGC costituisca norma federale, altre disposizioni ivi contenute non possono che valere quali norme integrative del rinvio contenuto nell’art. 92 CGS. Ne deriva che il rapporto tra questa disposizione e l’art. 138, comma 2 CGS, a mente del quale “il Tribunale Federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale” non è di alternatività, ma di piena compatibilità. Diversamente opinando (e cioè ritenendo che l’elencazione delle competenze del Tribunale Federale Territoriale siano tassonomicamente indicate nell’art. 92) si finirebbe per rendere del tutto inutile ed incomprensibile la disposizione dell’art. 138 CGS sopra richiamata, che ha carattere di specialità come dimostra la sua collocazione nel Titolo VII del Codice, destinato proprio a regolare la disciplina sportiva in ambito regionale della LND.

14. Inoltre la disposizione contenuta nell’art. 138, comma 2 CGS ha carattere speciale e prevalente rispetto a quella dell’art. 87, comma 4 CGS, dalla quale la decisione di primo grado e la difesa del Comitato appellato ricaverebbero la necessaria interposizione di una norma statutaria o regolamentare delle “componenti federali” ai fini della giustiziabilità endofederale delle proprie delibere. Indipendentemente dalle ulteriori motivazioni di seguito illustrate, l’attribuzione della competenza al Tribunale Federale territoriale riguarda una specifica materia (campionati e altre competizioni organizzate dal Comitato regionale della LND) disposta dal CGS senza alcuna precisazione in ordine alla tipologia di provvedimento adottato, diversamente dal rinvio contenuto dall’art. 87 comma 4 che si riferisce “anche alle delibere adottate dalle componenti federali” (senza alcuna puntualizzazione tipologica sia soggettiva che oggettiva, fondandosi solo sulla morfologia del provvedimento - delibera). Ne consegue l’evidente carattere di specialità della prima disposizione (art. 138 comma 2 CGS), che è certamente norma sulla competenza, rispetto alla seconda (art. 87, comma 4 CGS) che riguarda la “Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso” (ed è quindi norma sul rito).

15. Quanto alla seconda tesi, oltre alle motivazioni esposte al punto che precede (in sé sufficienti per dirimere la questione controversa), occorre ribadire (conformemente al richiamato precedente 29/2020-21 di questa sezione) che il richiamo operato dall’art. 87, comma 4, alle disposizioni statutarie e regolamentari delle componenti federali, va riferito ai riti ivi previsti dalla stessa norma e da quella che immediatamente precede, ma non costituisce norma sulla competenza.

16. Inoltre non appare utilmente invocabile la previsione di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento LND secondo la quale “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali”. Ciò per due distinte ragioni: la prima è che la competenza in materia di campionati organizzati dalla LND è espressamente disciplinata dall’art. 138 CGS; la seconda poggia sulla portata residuale e generale della competenza del Tribunale Federale come declinata dall’art. 79 CGS e dalla simmetrica eccezionalità attribuibile al ricorso giustiziale ad organo di altro plesso organizzativo (CONI: sul punto cfr. Collegio di garanzia 14/2019, punto 3.4).

17. In ultimo appare del tutto inconferente il richiamo dell’appellato al supposto precedente costituito dalla decisione di questa Corte (SS.UU n. 84/2018-2019): il principio richiamato (che è presente peraltro nella decisione di primo grado) è genericamente richiamato nella parte narrativa della decisione che riguarda una mera estinzione in rito.

18. Deriva da quanto precede la competenza del Tribunale Federale Territoriale cui la controversia va rinvia ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo CGS.

P.Q.M.

La Corte federale d’appello (Sezione Prima) accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo C.G.S..

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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