F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 052 CFA del 20 Novembre 2020 (ASD FC SS Nola 1925/Procura Federale) N. 044/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 052/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 044/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 052/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sig.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Angelo De Zotti Componente (relatore)

Marco La Greca Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 044/CFA/2020-2021, proposto dal sig. Alfonso De Lucia, in proprio e quale Presidente della ASD FC SS Nola 1925

per la riforma

del provvedimento n. 14/TFN-SD 2020/2021 notificato il 6 Ottobre  2020 con il quale è stata inflitta la sanzione di mesi 6 di inibizione al Sig. De Lucia Alfonso e la penalizzazione di 1 punto in classifica, inflitta alla ASD FC SS Nola 1925 a seguito di deferimento della Procura Federale datato 11.09.2020 (Dispositivo n. 14/TFN SD del 6.10.2020 - Decisione n. 19TFN SD del 14.10.2020)

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 10 Novembre 2020, tenutasi in videoconferenza, il dott. Angelo De Zotti e sentiti l’Avv. Andrea Domenico Nappi per la parte appellante e l’Avv. Alessandro Pietrangeli per la Procura Federale Interregionale;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento che si impugna alla società reclamante è stata applicata la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel corso della presente stagione, mentre al suo presidente sig. Alfonso De Lucia è stata irrogata la sanzione dell’inibizione per sei mesi.

Tali sanzioni conseguono al deferimento delle parti appellanti per non avere la società effettuato tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 24.2.20, il pagamento in favore del calciatore Troianello Gennaro della somma di euro 6.528.00, come stabilito dal Collegio arbitrale presso la LND con lodo pubblicato il 24.2.20.

La società ha provveduto al pagamento solo nel mese di luglio 2020, come si evince dalla quietanza dimessa in atti, adducendo che il ritardo è dovuto alla situazione di emergenza creatasi a seguito della pandemia da COVID19 e quindi per causa di forza maggiore.

Assume in particolare la Società che la causa di forza maggiore opera quale condizione assolutoria dell’inadempimento contrattuale nel momento in cui la sinallagmaticità e la corrispettività delle prestazioni contrattuali vengono meno in virtù di eventi straordinari ed imprevedibili, qual è quello legato al fenomeno pandemico che interessa l’Italia e il mondo intero. Avendo quindi la Società reclamante provveduto al pagamento di quanto dovuto, sia pure con ritardo, chiede che l’adita Corte voglia, riformando il provvedimento impugnato, annullare la sanzione della penalizzazione di un punto nonché quella della inibizione nei confronti del Presidente.

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della legittima richiesta di cui sopra, chiede che l’adita Corte voglia irrogare la sanzione della penalizzazione di un punto nella stagione 2019 – 2020, trattandosi di fatti relativi a quell’anno sportivo e ridurre il periodo di inibizione.

Si è costituita in giudizio, in sede di trattazione della causa in udienza, la Procura Federale, che ha contrastato la domanda chiedendo la reiezione del reclamo e la conferma della decisione appellata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con un motivo di appello che si risolve nella adduzione della causa di forza maggiore giustificativa del ritardo nel pagamento della somma di € 6.528 dovuta al calciatore Troianello Gennaro, come stabilito dal Collegio arbitrale presso la LND con lodo pubblicato il 24.2.20, i reclamanti chiedono l’annullamento delle sanzioni ad essi irrogate.

Senonché nella sentenza appellata il Tribunale Federale ha bene sintetizzato i motivi per i quali l’allegata causa di forza maggiore non è stata ritenuta sussistente né documentata e quindi che essendo incontestata la tardività del pagamento, la sanzione irrogata al sig. Alfonso De Lucia e alla società sportiva ASD FC SS Nola, corrispondente al minimo previsto dagli artt. 8 e 9 del CGS è legittima, così come proposta con il deferimento impugnato.

Nella cennata decisione che parzialmente si riporta, il Tribunale sulla base della documentazione in atti rilevava che “come del resto ammesso dallo stesso deferito in sede di audizione, il sig. De Lucia non ha effettuato tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 24.2.20, il pagamento in favore del calciatore Troianello Gennaro della somma di euro 6.528.00, stabilito dal Collegio arbitrale presso la LND con lodo pubblicato il 24.2.20, e che il detto pagamento è avvenuto solo nel mese di luglio 2020 e quindi dopo quasi quattro mesi dalla scadenza del termine assegnato.

Emerge, altresì, l’imputabilità del fatto al deferito, tenuto conto che non risulta che l’emergenza epidemiologica per il Covid-19, invocata come esimente, abbia costituito un impedimento oggettivo ed insuperabile all’effettuazione del pagamento di somme di danaro, né rilevano mere asserite difficoltà economiche della società ad adempiere ai propri debiti.

Dalla responsabilità del sig. De Lucia consegue quella diretta della Società per il rapporto di immedesimazione organica tra il predetto e la società.”

Così stando le cose e non avendo in questa sede le parti appellanti fornito elementi nuovi a sostegno della loro tesi difensiva, con specifico riguardo all’esistenza di un accordo tra le parti per dilazionare il pagamento e quindi giustificare il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento, il Collegio non può che confermare la decisione appellata.

Tuttavia prima di giungere a tale conclusione la Corte deve dare motivatamente atto della ragione per la quale non ha ritenuto rilevante la deduzione di un ulteriore motivo, enunciato solo oralmente, e non riportato né nel reclamo né nella memoria conclusiva, dal difensore degli odierni appellanti.

Si tratta della asserita decisiva sopravvenienza di due Comunicati Ufficiali e precisamente del

C.U. n. 119 del 30 giugno 2020 e del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 che, sostiene la parte appellante, hanno previsto la proroga dei pagamenti dei debiti societari, compresi quelli derivanti da decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio  2020, entro il termine ultimo per perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021.

Senonché, senza doversi porre nell’ottica di stabilire se quanto appena detto costituisca tecnicamente un motivo nuovo rispetto a quanto dedotto nel  ricorso, come tale di dubbia ammissibilità, il Collegio ha potuto verificare che i Comunicati Ufficiali anzidetti si riferiscono specificamente ai requisiti richiesti alle squadre aspiranti all’iscrizione al campionato Nazionale di serie D e non a qualsivoglia obbligazione pregressa, comprese quelle i cui termini di pagamento sono già scaduti, che nulla hanno a che vedere con la disciplina di iscrizione al campionato per le società che hanno mantenuto il diritto sportivo all’ammissione, all’esito della passata stagione sportiva 2019/2020.

E ne ha tratto la conclusione che il nuovo motivo è inconferente e quindi ininfluente sulla presente decisione.

Ne consegue che il reclamo in epigrafe va respinto, sia per la parte che riguarda la sanzione irrogata al sig. De Lucia che per quella relativa alla sanzione derivata inflitta alla società ASD FC SS Nola 1925, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2020/2021, al fine di garantire l’efficacia dell’afflittività della sanzione.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori tramite PEC.

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