F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 066 CFA del 12 Gennaio 2021 (Avv. Destratis Giulio/Comitato Regionale Puglia) N. 092/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI 066/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 092/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

066/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE I

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Antonella Trentini Componente

Federica Varrone Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 092/CFA/2020-2021, proposto  dall’avv. Giulio Destratis, rappresentato e difeso da se medesimo

per l’annullamento

della delibera contenuta nel C.U. n. 65 del CR Puglia del 5.01.2021 riportante i provvedimenti di esclusione delle proposte di candidatura presentate dall’avv. Destratis emessi dal Tribunale federale territoriale CR Puglia in funzione di Collegio di Garanzia Elettorale in relazione all’Assemblea Elettiva convocata dal CR Puglia per il 9.01.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 8.01.2021, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Federica Varrone e udito, sempre in videoconferenza come da verbale, l’avv. Destratis.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo ai sensi dell’art. 9 delle norme procedurali per le assemblee della L.N.D. l’avv. Destratis, in proprio e quale difensore di se medesimo, ha impugnato la delibera contenuta nel C.U. n. 65 del Cr Puglia del 5.01.2021 riportante i provvedimenti di esclusione delle proposte di candidatura presentate dallo stesso emessi dal Tribunale federale territoriale CR Puglia in funzione di Collegio di Garanzia Elettorale in relazione all’Assemblea Elettiva convocata dal CR Puglia per il 9.01.2021.

2. In fatto il ricorrente evidenzia quanto segue.

In data 3.12.2020, esso ricorrente, unitamente agli avv.ti Frappampina, Scarano ed al sig. Calasso, facenti parte del Movimento Nuova Federazione ed aspiranti candidati alle cariche elettive da eleggersi in seno all’assemblea del CR Puglia, ha inviato una Pec alla Presidenza del CR Puglia, alla segreteria, al TFT Puglia, ai membri dei Revisori dei Conti presso il CR Puglia e per conoscenza al Presidente Federale Figc, con la quale ha richiesto molteplici documenti necessari a garantire la parità di condizioni nella competizione elettorale.

Il CR Puglia non ha dato riscontro a tale richiesta.

Il 16.12.2020 il CR Puglia ha pubblicato il C.U. n. 60 con il quale ha indetto l’assemblea ordinaria elettiva delle società dilettantistiche e giovanili pugliesi per la data del 9.01.2021 ed ha fissato quale termine ultimo per il deposito delle candidature la data del 4.01.2021 (ore 20.00) presso la segreteria del CR Puglia in Bari alla via Pende.

In data 16.12.2020 esso istante ha richiesto al CR Puglia la pubblicazione degli elenchi delle società aventi diritto al voto per ciascuna carica elettiva.

In data 17.12.2020 il Presidente Gravina ha pubblicato il C.U. n.137/A rubricato “Elezioni federali e territoriali: modalità operative per accreditamenti, designazioni e candidature” con cui ha specificato che “designazioni ed accreditamenti possono essere acquisiti dal candidato anche attraverso il sistema di posta elettronica certificata”, precisando che tale modalità è consentita in relazione a tutte le elezioni nazionali e territoriali.

In data 17.12.2020 il CR Puglia ha pubblicato il C.U. n. 61 contenente l’elenco delle società aventi diritto al voto distinte per attività praticata (calcio a 11 e calcio a 5).

In data 18.12.2020 il CR Puglia ha pubblicato il C.U. n.62 contenente l’elenco delle società giovanili aventi diritto al voto.

In data 18.12.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 172 (cd. Decreto Natale) che ha previsto, dal 24 Dicembre 2020 al 6 Gennaio  2021, limitazioni nella libertà di movimento anche all’interno del territorio regionale.

In data 4.01.2020 il ricorrente ha depositato a mezzo Pec il modello per la proposta candidatura, il proprio programma elettorale, corredato dalle designazioni per la candidatura alla carica di presidente del CR Puglia. Contestualmente ha presentato la propria proposta di candidatura alla carica di responsabile regionale del calcio femminile la cui elezione è indicata in tutti gli ordini del giorno inclusi nei diversi C.U. del CR Puglia, corredandola con una relazione programmatica.

Con Pec del 5.01.2021 il TFT del CR Puglia ha comunicato all’istante la mancata ammissione di entrambe le candidature con le seguenti motivazioni:

- “con riferimento alla proposta di candidatura alla carica di Presidente del Comitato Regionale Puglia L.N.D., il Collegio di Garanzia Elettorale riunitosi in data odierna comunica che la S.V. non è candidata alla predetta carica in vista dell’Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società del CR Puglia, […..], in quanto le designazioni allegate alla Sua candidatura sono inferiori al numero minimo previsto dall’art. 8 lettera i) delle “Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”, pubblicate sul C.U. N.153 della Lega Nazionale Dilettanti in data 4 Dicembre 2020”;

- “con riferimento alla proposta di candidatura alla carica di Responsabile del Calcio Femminile del Comitato Regionale Puglia L.N.D., il Collegio di Garanzia Elettorale riunitosi in data odierna comunica che la S.V. non è candidata alla predetta carica in vista dell’Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società del CR Puglia, […..], in quanto non vi sono in elenco Società “pure” di Calcio Femminile aventi diritto al voto”.

Nella medesima data del 5.01.2021 il CR Puglia ha pubblicato nel C.U. n. 65 la predetta decisione.

Con Pec del 5.01.2021 l’istante ha richiesto al TFT Puglia tutti gli atti del procedimento, al fine di effettuare le verifiche propedeutiche al reclamo in esame come da norme procedurali.

Con Pec del 6.01.2021 il Vicepresidente del TFT Puglia avv. Giancarlo De Peppo ha inoltrato unicamente la copia delle decisioni già pubblicate sul C.U. n. 65, i modelli di candidatura e le designazioni inviate dallo stesso al CR Puglia.

3. In diritto, il reclamo è affidato ai seguenti motivi.

Con il primo motivo di reclamo, rubricato “mancato rispetto dei doveri di correttezza, lealtà e probità, trasparenza e dei principi fondamentali dello statuto Coni recepiti dalla Figc e Lnd, durante l’intera fase del percorso elettorale propedeutico all’assemblea”, l’istante lamenta:

1) la tardività della pubblicazione della data dell’assemblea elettiva;

2) la mancata comunicazione delle generalità dei legali rappresentanti delle società aventi diritto al voto e dei loro indirizzi Pec e mail;

3) il mancato recepimento del C.U. n.137/A a firma del Presidente Gravina;

4) l’utilizzo degli organi ufficiali per finalità non istituzionali;

5) la tardiva pubblicazione della modulistica per le designazioni e la mancata vidimazione delle deleghe;

6) l’errore nel numero degli aventi diritto al voto;

7) irregolarità relative all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria elettiva, alle premiazioni e ai ripescaggi;

8) la mancata pubblicazione dei bilanci del CR Puglia;

9) l’assenza di informazioni pubbliche sul rinnovo degli organi elettivi del quadriennio 2016- 2020.

Con il secondo motivo di reclamo l’istante lamenta la violazione della normativa statale Anticovid in relazione alla raccolta delle designazioni.

Con il terzo motivo di reclamo l’istante lamenta la violazione del principio costituzionale della democrazia interna nell’accesso alle cariche elettive.

Con il quarto motivo di reclamo, rubricato “irregolarità, incongruenze, difetto di controllo, mancata trasparenza da parte del TFT riunito in funzione di collegio di garanzia elettorale”, l’istante lamenta:

- l’irregolare composizione del TFT riunito in funzione di collegio di garanzia elettorale;

- l’irregolarità nelle sottoscrizioni delle designazioni;

- irregolarità con riferimento alla doppia designazione effettuata dall’ASD Black White Leverano;

- la possibile mancata verifica della regolarità del tesseramento dei singoli candidati;

- l’incompatibilità, il superamento del limite massimo dei mandati ed il conflitto di interessi del Presidente uscente Tisci Vito e del consigliere Favale Domenico;

- la possibile decadenza ed incandidabilità del delegato assembleare Euprepio Leone.

Con il quinto motivo di reclamo il Destratis lamenta l’illegittimità della propria esclusione alla candidatura a responsabile regionale del calcio femminile.

Con il sesto motivo di reclamo il Destratis lamenta la possibile assenza di un piano Anticovid per lo svolgimento in sicurezza dell’Assemblea elettiva del 9.01.2021.

4. Sulla base degli esposti motivi l’avv. Destratis chiede

in via preliminare:

- l’acquisizione di tutti gli atti inerenti il procedimento de quo dal TFT Puglia in funzione di Collegio di Garanzia Elettorale;

- il rinvio dell’assemblea elettiva convocata dal CR Puglia per il 9.01.2021 con l’emanazione di tutti gli ulteriori provvedimenti all’uopo ritenuti necessari al fine di poter effettuare le opportune verifiche;

nel merito:

- l’annullamento della delibera contenuta nel C.U. n.65 del 5.01.2021 del CR Puglia;

- di essere ammesso a partecipare all’assemblea ordinaria elettiva del 9.01.2021 o di quella da tenersi in altra data, quale candidato alla carica di Presidente del CR Puglia, in deroga alle condizioni previste dalle Norme Procedurali con riferimento al numero di designazioni da depositare;

- in via alternativa, di essere ammesso a partecipare all’assemblea ordinaria elettiva del 9.01.2021 o di quella da tenersi in altra data, quale candidato unico alla carica di Responsabile Regionale del Calcio Femminile;

- fatte le opportune verifiche, dichiarare l’inammissibilità delle candidature ammesse in violazione della normativa vigente con riferimento alle condizioni soggettive di candidabilità e di incompatibilità.

Il ricorrente formula anche specifica istanza istruttoria.

5. In data 7 Gennaio  2021 l’avv. Destratis, in seguito al ricevimento degli atti inviati da questa Corte federale, ha depositato una memoria nella quale ha eccepito l’esistenza di ulteriori irregolarità relative alla doppia designazione della Asd Black White Leverano.

6. All'udienza dell’8 Gennaio  2021, tenutasi in videoconferenza, è comparso, l’avv. Destratis che ha insistito per l’accoglimento del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è inammissibile, in virtù delle seguenti considerazioni.

Come noto, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento.

In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS, rubricato “principi del processo sportivo”, stabilisce che “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”.

Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio.

In tale ottica, il quarto comma dell’art 49 CGS dispone che “…. copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente  all’eventuale controparte con le medesime modalità ….” e, più specificatamente, il secondo comma dell’art. 101 CGS, relativo al procedimento dinanzi a questa Corte Federale, dispone che “…. il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale d’appello e trasmesso alla controparte ….”.

2. Ciò premesso, dall’esame dei molteplici motivi di reclamo e dall’inequivocabile tenore delle conclusioni, ove il ricorrente chiede testualmente la declaratoria “di inammissibilità delle candidature ammesse in violazione della normativa vigente con riferimento alle condizioni soggettive di candidabilità e di incompatibilità”, emerge che tutti i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale rivestono la qualifica di controparti, a cui, ai sensi degli artt. 49 e 101 C.G.S il reclamo doveva essere comunicato.

Non vi è dubbio, infatti, che i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale e nominativamente indicati nel C.U. 65 del CR del 5.01.2021 sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato ed al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di declaratoria di inammissibilità delle rispettive candidature.

In particolare, il sig. Tisci, unico competitor del ricorrente alla carica di Presidente del Comitato Regionale Puglia, al quale l’istante contesta l’incompatibilità dell’incarico in esame, il superamento del limite massimo dei mandati ed il conflitto di interessi, è senz’altro portatore di un interesse giuridicamente qualificato ad essere notiziato della pendenza del presente reclamo per poter far valere le proprie ragioni in condizioni di uguaglianza con il ricorrente.

Il sig. Tisci, peraltro, è di titolare di un interesse contrario alla rimozione della decisione impugnata anche con riferimento alla carica di responsabile della delegazione calcio femminile, essendo l’attuale reggente.

Dall’esame della PEC inviata dal reclamante in data 6.01.2021, risulta che la comunicazione di avvenuta proposizione del reclamo in esame è stata inviata, oltre che a questa Corte federale, solo alla Presidenza della FIGC (PEC presidenza@pec.figc.it), alla Lega Nazionale Dilettanti (PEC lnd@pec.it) ed al Comitato Regionale Puglia (comitatoregionalepuglialnd@pec.it), mentre non risulta indirizzata a nessuna delle controparti sopra individuate.

Conseguentemente, e non risultando agli atti prova della trasmissione del reclamo alle controparti, lo stesso è inammissibile.

Alla luce di tutto quanto dedotto, il Collegio definitivamente pronunciandosi

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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