F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 067 CFA del 14 Gennaio 2021 (Avv. Esposito Angelo Mario ed altri/Comitato Regionale Basilicata) N. 088/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 089/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 067/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 088/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 089/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 067/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Angelo De Zotti Componente (relatore)

Silvia Coppari Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami numero RG 088/CFA/2020-2021 e 089/CFA/2020-2021 proposti dai Sigg.ri Esposito Angelo Mario, Luca Lorenzo, Nicola De Carlo, Gianlaviero Corrado Cammarota,

Carmine D’Anzi, Biagio Costanzo, Umberto Vita, Carlo Maglia, Antonio Mele

avverso

la delibera del Tribunale federale territoriale presso il C.R. Basilicata riunito in Collegio di Garanzia Elettorale notificata a mezzo PEC in data 3.01.2021.

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 6 Gennaio 2021, in videoconferenza, il dott. Angelo De Zotti e udito l’Avv. Esposito Angelo Mario per i reclamanti.

RITENUTO IN FATTO

Gli odierni reclamanti sono candidati a vario titolo e per varie cariche, nelle elezioni per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021-2024, dei membridel Comitato Regionale Basilicata previste per il 7 Gennaio 2021, con termine ultimo per la presentazione delle candidature entro il 02.01.2021.

Con gli odierni reclami essi espongono:

- che in data 04.12.2020 con comunicato ufficiale n. 130/A la Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblicava le norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti indicando tutte le procedure previste per il rinnovo delle predette cariche elettive;

- che in data 5.12.2020, su disposizione del Responsabile del personale della LND DAL 7.12.2020 e fino al 16.01.2021, venivano chiuse al pubblico tutte le sedi ed Uffici Regionali dei CR;

- in data 16.12.2020 con comunicato ufficiale n. 39 il Comitato Regionale Basilicata indiceva le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021- 2024, dei membri del Comitato Regionale Basilicata, convocando l’assemblea ordinaria elettiva per il giorno 7 Gennaio  2021, con l’indicazione del termine ultimo del 02.01.2021 per la presentazione delle candidature, senza l’indicazione delle modalità operative per gli accreditamenti, le designazioni e le candidature e senza l’allegazione dell’elenco delle società aventi diritto al voto;

- che in data 17.12.2020 l’avv. Luca Lorenzo, in qualità di candidato al Consiglio Direttivo del CR Basilicata, chiedeva al CR Basilicata, a mezzo mail, l’elenco delle società aventi diritto al voto, senza ricevere riscontro e/o risposta alcuna;

- che alcune società interpellate (A.S.D. San Martino D’agri, Atletico Ruoti, Universitas Cus Potentia) affermavano di aver sottoscritto per la lista del Presidente uscente le designazioni, ben prima del 16.12.2020, data di pubblicazione dei modelli ufficiali;

- che tutti i Comitati Regionali d’Italia hanno messo a disposizione sul sito istituzionale i modelli di candidatura con l’elenco delle società aventi diritto al voto nel periodo 9/12 - 14.12.2020, mentre in Basilicata solo in data 21.12.2020 (parzialmente) per una elezione fissata il 7.01.2021, con scadenza candidature il 2.01.2021;

- che soltanto in data 21.12.2020, con comunicato ufficiale n. 41, il Comitato Regionale Basilicata, inseriva nello stesso un elenco parziale di società aventi diritto al voto;

- che in data 23.12.2020, con comunicato ufficiale n. 42, il Comitato Regionale Basilicata inseriva un altro elenco di 16 società c.d. “pure” di settore giovanile e scolastico concorrenti

ad eleggere i delegati assembleari in rappresentanza dell’attività sportiva giovanile e scolastica;

- che la Regione Basilicata, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, è stata classificata, con DPCM del 18.12.2020, fino al 23 Dicembre 2020 zona arancione con i conseguenti divieti di spostamento in entrata e in uscita dai Comuni di residenza, eccetto qualche sporadica eccezione per i piccoli Comuni e dal 24, 25, 26, 27 – 31 Dicembre 2020 –

1, 2, 3, 5, 6 Gennaio  2021 zona rossa, con divieto assoluto di spostamento;

- che la base elettorale risulta composta da nn. 121 società sportive dislocate su tutto il territorio lucano e con distanze notevoli le une dalle altre;

- che per regolamento federale le designazioni per la candidatura sono aumentate da 40 a 50;

- che all’istante Esposito ed alla sua lista non è stato consentito di svolgere una benché minima campagna elettorale, non avendo la possibilità di avere in tempo utile l’elenco di tutte le società aventi diritto al voto e di poter contattare le stesse e far conoscere loro il programma elettorale a causa delle limitazioni per zona rossa causa Covid nei giorni 24, 25, 26, 27-31 Dicembre 2020-1-2 Gennaio  2021;

- che molte società sportive, contattate telefonicamente e resesi disponibili a sottoscrivere la candidatura, non sono state raggiungibili per le note limitazioni causa Covid disposte dal DPCM del 18 Dicembre, né si poteva agire diversamente perché le suddette società non sono munite di pec e firma digitale per la valida designazione, atteso che per le società dilettantistiche non vi è l’obbligo del possesso di PEC e firma digitale, obbligo di legge dal luglio 2021;

- che in data 2.01.2021 presso gli Uffici del CR Basilicata gli istanti presentavano domanda di candidatura nei modi e nei termini stabiliti con l’allegazione di un determinato numero di designazioni da parte di altrettante società;

- che in data 2.01.2021 il candidato Esposito formalizzava richiesta di accesso agli atti, senza esito alcuno;

- in data 3.01.2021 il Tribunale federale territoriale del CR Basilicata riunito in Collegio di Garanzia Elettorale decretava la candidatura dei ricorrenti: “NON AMMISSIBILE”.  Avverso tale decisione propongono reclamo i due gruppi di candidati deducendo i seguenti motivi:

1) Nullità del provvedimento impugnato per assenza di motivazione; violazione di legge.

Il provvedimento reso dal Tribunale federale territoriale presso il C.R. Basilicata è privo della benché minima motivazione e dell’esposizioni delle ragioni per cui la candidatura è stata ritenuta “non ammissibile”, in palese violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, consacrato dalla legge 241/90 e succ. mod. ed int., norma di carattere generale applicabile anche ai regolamenti e norme federali.

Dalla lettura della comunicazione inviata che testualmente recita “Ai sensi dell’art. 9 comma 6 , C.U. n. 130/A del 04/12/2020, si comunica la valutazione relativa alla candidatura da Lei presentata: NON AMMISSIBILE” emerge non solo l’errato richiamo all’art. 9 (che riguarda le modalità procedurali di valutazione delle candidature), ma l’assenza di motivazione.

Agli odierni ricorrenti è stata comunicata la “NON AMMISSIBILITA’” della candidatura a non è dato conoscere il motivo dell’adozione di siffatto provvedimento.

2) Violazione delle norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti (C.U. 130/A del 04.12.2020)

Seppur formalmente, nell’indizione delle elezioni del CR Basilicata, risultano rispettati i termini previsti dal C.U. 130/A del 04.12.2020 All. A, (C.U. n. 39 16.12.2020 ed Assemblea fissata per il 07.01.2021), di fatto, però, i giorni utili previsti dalla normativa per consentire ai candidati di effettuare un’adeguata campagna elettorale non sono stati effettivamente quelli previsti dalla citata disposizione che si riferisce a giorni liberi ed effettivi, non soggetti a limitazioni o restrizioni.

Nel caso in questione non sono stati rispettati i termini previsti nell’All. A del Comitato Ufficiale F.I.G.C. n. 130/A del 04.12.2020  ove è stabilito che “la convocazione delle Assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse…” e pertanto, alla luce di ciò, vi è stata una violazione dei termini previsti per l’indizione delle assemblee.

3) Violazione delle norme costituzionali di democrazia elettiva, rappresentativa e partecipativa.

In ogni società democratica deve essere consentita la partecipazione agli organismi elettivi ed un’adeguata rappresentanza, secondo i principi e valori costituzionali di democrazia rappresentativa e partecipativa sia attiva che passiva.

Nel caso di specie con la contrazione dei termini e dei giorni necessari per svolgere una minima campagna elettorale è stato di fatto compromesso il diritto di elettorato passivo e di esporre alle società il proprio programma elettorale.

Ai ricorrenti è stato impedito di poter raggiungere le società, poter esporre il proprio programma elettorale, presentare i candidati e di raccogliere materialmente le designazioni per il divieto assoluto di spostamenti sul territorio regionale.

4) Sussistenza di gravi violazioni; disparità di trattamento e violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede.

Sussiste un ulteriore e grave profilo di illegittimità che emerge ictu oculi dalla circostanza sopra esposta, ovverosia che i ricorrenti non sono stati posti in condizione di parità rispetto al candidato presidente uscente ed ai suoi consiglieri, in quanto lo stesso disponeva dei modelli di raccolta firme già molto prima, pubblicandoli soltanto in data 16.12.2020 (e di tale circostanza è stata già notiziata la competente Procura Federale che sta effettuando gli accertamenti del caso).

A ciò si aggiunge la violazione dei principi tutti di trasparenza, buona fede e correttezza da parte del CR Basilicata, laddove non ha riscontrato la nota, a firma dell’Avv. Luca Lorenzo del 17.12.2020, con la quale lo stesso, in qualità di candidato al Consiglio Direttivo del CR Basilicata, chiedeva al CR Basilicata, l’elenco delle società aventi diritto al voto.

5) Applicazione analogica del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020: riduzione del numero minimo di sottoscrizioni deleghe causa Covid.

Si sottolinea che nel caso in questione è applicabile per analogia il decreto-legge 17 Marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020 nella parte in cui prevede: “In considerazione dell’emergenza sanitaria, è ridotto ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell’anno 2020 e per le elezioni regionali”.

Secondo la giurisprudenza di merito è, infatti, ammesso il ricorso all’analogia per le norme speciali, ovverosia per quelle norme che, per soddisfare particolari esigenze, si applicano solo in alcune materie, potendosi applicare anche all’ordinamento speciale.

I presupposti, sia soggettivi che oggettivi, per l’applicazione analogica della predetta normativa vi sono tutti in quanto:

A) sussiste fino al 31.01.2021 lo stato di emergenza epidemiologica causa Covid, con il conseguente pericolo per la salute pubblica e la sua necessaria tutela;

B) la natura pubblicistica della FIGC, di recente ribadita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e da numerose sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali.

Per di più, come già ribadito, le suddette società non sono munite di pec e firma digitale per la valida designazione, in quanto per le società dilettantistiche non vi è l’obbligo del possesso di pec e firma digitale. Obbligo che la FIGC ha previsto dal 1° luglio 2021.

Quindi nel caso in questione sono state presentate sottoscrizioni da parte delle società in un numero abbondantemente rientrante nella previsione normativa suddetta applicabile per analogia.

6) Mancata sospensione da parte del Collegio di Garanzia Elettorale; violazione di legge.

Il provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione presenta un ulteriore profilo di illegittimità, laddove tutti i candidati ricorrenti, all’atto della presentazione della candidatura, chiedevano, con apposita istanza, al Tribunale federale territoriale in funzione di Collegio di garanzia elettorale, attesa la pendenza del ricorso d’urgenza dinnanzi a Tribunale federale nazionale con cui si chiedeva lo slittamento del voto per consentire un adeguato esercizio del diritto di elettorato passivo attraverso la possibilità di parlare con le società, la sospensione del giudizio di valutazione sull’ammissibilità delle candidature in attesa del giudizio dell’Organo di Giustizia sportivo.

All’udienza del 6 Gennaio  2021, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, riuniti i ricorsi, il Collegio reputa necessario sgombrare il campo dalle censure che sono manifestamente inammissibili o non pertinenti ovvero inconferenti avuto riguardo all’oggetto del giudizio.

Tali sono i motivi sub 2), 3), 4) e 6) atteso che si tratta di censure che attingono atti diversi dalla decisione impugnata, che si limita alla ammissione ovvero alla esclusione delle candidature presentate per le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive, a valere per il quadriennio 2021-2024, dei membri del Comitato Regionale Basilicata.

Tutte le censure che attengono alla regolarità della procedura elettorale, ampiamente riportate nella parte in fatto, vanno riferite ai C.U. menzionati negli stessi motivi, atti che peraltro, per quanto consta al Collegio, sono oggetto di distinti ricorsi.

I fatti esposti nei suddetti motivi potranno tuttalpiù essere rilevanti ai fini della segnalazione agli organi federali competenti a valutarne la rilevanza ai fini della loro sanzionabilità nelle sedi opportune, come di seguito di vedrà.

2. Residuano quindi le censure sub 1) e sub 5), vale a dire la dedotta violazione delle norme che presiedono l’obbligo della motivazione e l’applicazione delle norme speciali invocate dai reclamanti ai fini dell’ammissione delle loro candidature.

2.1 Sul primo motivo il Collegio rileva che effettivamente il provvedimento con il quale il Tribunale federale territoriale presso il C.R. Basilicata, riunito in Collegio di Garanzia, ha deciso l’ammissibilità delle candidature è privo della motivazione delle ragioni per cui le singole candidature sono state ritenute “non ammissibili” e che tale lacuna non è stata colmata attraverso le comunicazioni inviate ai candidati, che testualmente recitano “Ai sensi dell’art.9 comma 6, C.U. n. 130/A del 04/12/2020, si comunica la valutazione relativa alla candidatura da Lei presentata: NON AMMISSIBILE”.

Tuttavia, per poter affermare che il vizio dedotto dai reclamanti fosse sostanziale e non meramente formale, la Corte ha acquisito i verbali della seduta, dai quali emerge che in realtà le candidature dichiarate inammissibili sono accompagnate da una motivazione riferita, per ciascun candidato, alla mancanza del numero minimo di sottoscrizioni richieste dalle norme che disciplinano il procedimento elettorale, e precisamente dal C.U. n. 130/A del 04/12/2020, che richiede un numero di sottoscrizioni non inferiori a 50 per i candidati Presidenti e di 30 per le ulteriori candidature.

Motivazione che gli odierni reclamanti probabilmente hanno conosciuto o intuito, posto che con il motivo sub 5) chiedono l’applicazione analogica delle norme emergenziali che prevedono la riduzione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell’anno 2020 e per le elezioni regionali.

In ogni caso, una volta depositati i verbali e conosciuta la motivazione sul punto decisivo della controversia, è stato espressamente chiesto al difensore dei reclamanti - che ha lealmente accettato il contraddittorio sul merito dei motivi di non ammissibilità - di controdedurre sulla motivazione delle singole declaratorie di non ammissibilità delle candidature e sui motivi di censura complessivamente svolti in ordine ad esse.

Ciò stante, il difensore ha insistito sui motivi di irregolarità del procedimento elettorale, svolti con le censure sub 2), 3), 4) e 6) e in particolare - riconoscendo che la motivazione degli atti impugnati inerisce al numero insufficiente delle sottoscrizioni - ha insistito sul motivo sub 5) chiedendo che - in applicazione analogica del decreto-legge 17 Marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020 nella parte in cui prevede che: “In considerazione dell’emergenza sanitaria, è ridotto ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell’anno 2020 e per le elezioni regionali”- il reclamo venga accolto con la declaratoria di ammissibilità delle candidature non ammesse con la decisione impugnata.

2.2 Il Collegio non ritiene tuttavia di poter accogliere il motivo in premessa per le ragioni che seguono.

Intanto va chiarito che dal calcolo delle designazioni prodotte dai singoli reclamanti e ammesse si può evincere che solo il ricorrente Esposito con 17 designazioni pari al minimo (1/3 di 50) potrebbe beneficiare della eventuale riduzione ad un terzo delle sottoscrizioni in applicazione delle norme sopramenzionate mentre per tutti gli altri, che non hanno fornito tale prova, l’accoglimento del motivo non gioverebbe alle loro ragioni.

2.3 Ciò premesso il Collegio ritiene che la norma invocata dai reclamanti non possa essere applicata all’odierno procedimento elettorale per più ragioni.

Com’è noto, secondo l’art. 12, secondo comma, delle Disposizioni sulla legge in generale “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.

Il successivo art. 14 dispone poi – tra l’altro - che le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Alla luce di tali disposizioni sulla interpretazione, la condizione che consente e giustifica il ricorso all’interpretazione analogica è l’esistenza di una lacuna nell’ordinamento cioè di un vuoto normativo quanto alla regolamentazione giuridica della fattispecie concreta.

Orbene, nel caso di specie, non sembra dubitabile che, ai fini dell’applicazione analogica delle disposizioni cui fanno riferimento i reclamanti - da individuarsi più propriamente nell’art. 1- bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 - il requisito della lacuna dell’ordinamento che giustifica l’analogia non sussiste poiché la disciplina esiste ed è contenuta nelle disposizioni emanate dalla Lega e dalla Federazione.

D’altro canto – e in ogni caso – certamente il decreto-legge n. 26/2020 contiene disposizioni che fanno “eccezione a regole generali e ad altre leggi”, emanate, quindi, in via eccezionale, in relazione alla situazione epidemiologica da covid-19, come ben si intuisce anche dal comma 5 dell’art. 1-bis di tale decreto (“In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale..) e dall’art. 1 (“In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale…).

2.5 Ma anche ammesso che l’applicazione analogica fosse in astratto consentita, il Collegio osserva che in materia elettorale, così come in materia concorsuale, le regole che disciplinano il procedimento, in quanto destinate ad assicurare l’essenziale principio della par condicio dei concorrenti, non sono né derogabili né suscettibili di etero-integrazione o di disapplicazione, atteso che ove ciò avvenisse tale principio sarebbe compromesso con conseguente invalidazione del procedimento.

E d’altra parte non è concettualmente possibile sostenere, nello specifico, che le regole sulla ammissibilità delle candidature possano essere per alcuni candidati diverse da quelle che sono state applicate, in attuazione delle norme specifiche di cui al C.U. n. 130/A del 04/12/2020 a tutti gli altri candidati.

Ne consegue che il motivo sub 5) è infondato e che ambedue i reclami aventi identico contenuto vanno respinti.

2.6 Quanto alle irregolarità segnalate nei motivi di ricorso sub 2), 3), 4) e 6) il Collegio, valutatane la rilevanza, dispone che la presente decisione venga trasmessa agli organi della Procura Federale perché i fatti segnalati vengano accertati e comunque per ogni opportuna iniziativa di competenza.

P.Q.M.

Preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe, li respinge.  Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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