F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 080 CFA del 25 Febbraio 2021 (A.S.D. Sporting Acicatena F.C./Comitato Regionale Sicilia) N. 095/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 080/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 095/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 080/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONE PRIMA
composta da:
Mario Luigi Torsello Presidente
Francesco Cardarelli Componente (relatore)
Maurizio Fumo Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo di registro n. 095/CFA/2020-2021 proposto dalla Società ASD Sporting Acicatena nella persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ avvocato Valentina Di Stefano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, viale della Libertà 176 (PEC: valentina.distefano@pec.ordineavvocaticatania.it)
contro
il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. – F.I.G.C., in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Giacomardo e domiciliato presso il suo studio in Napoli, all’Isola G8 del Centro direzionale (PEC: luciogiacomardo@avvocatinapoli.legalmail.it)
per l’annullamento e/o la revoca
della decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. C.R. Sicilia, in data 12.01.2021, pubblicata nel C.U. n. 183 e comunicata a mezzo pec in pari data.
Visti i reclami e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenutasi tramite videoconferenza del giorno 15 Febbraio 2021 il prof. Francesco Cardarelli e udito per la reclamante l’Avv. Di Stefano;
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato a mezzo pec, in data 10.09.2020 l’A.S.D. Sporting Acicatena F.C. aveva impugnato la delibera assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia L.N.D. in data 11.08.2020 e pubblicata sul C.U. n. 33 del 12.08.2020 che aveva disposto l’esclusione della ricorrente dal Campionato di “Eccellenza” stagione sportiva 2020/2021 per non avere questa perfezionato l’iscrizione nei termini perentori di cui all’art. 28 lett. B) e C) del regolamento della L.N.D. pubblicato sul C.U. n.1 del 2 luglio 2020.
L’A.S.D. Sporting Acicatena F.C. lamentava che il Consiglio Regionale avesse male interpretato le norme sopra richiamate avendo l’associazione comunque ottemperato al versamento di quanto dovuto, sebbene in forma diversa da quanto previsto dalla normativa e conseguentemente chiedeva, previo annullamento della delibera, di essere riammessa, per la stagione sportiva 2020/2021, al campionato regionale di “Eccellenza”.
Il giudice di primo grado, con decisione del 29.92020, pubblicata sul C.U. n.84/TFT12 di pari data, dichiarava inammissibile il ricorso ritenendosi incompetente a decidere in quanto la competenza doveva individuarsi nel Collegio di garanzia del CONI o, al più, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, trattandosi di impugnazione avverso una decisione di un Organo Federale.
Avverso tale decisione l’A.S.D. Sporting Acicatena F.C. ricorreva dinanzi a questa Corte che, con decisione del 3/11/2020 e successivi motivi pubblicati in data 13.11.2020, annullava la decisione del Tribunale ritenendolo, al contrario, competente.
Ripreso il giudizio, seguito dell’udienza di merito, il Tribunale, con decisione resa in data 12.01.2021, pubblicata nel C.U. n. 183, dichiarava il ricorso inammissibile, nonché infondato nel merito.
In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione per non aver la ricorrente notificato l’atto alle controinteressate Società ASD Jonica e ASD Casteltermini le quali, in caso di accoglimento del ricorso, avrebbero subito un diretto pregiudizio consistente nella esclusione dal campionato, essendo state ripescate a seguito della non ammissione al campionato della ricorrente.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, non avendo la società ricorrente adempiuto nei termini e con le modalità previste al pagamento delle somme dovute per l’iscrizione al campionato.
Avverso la decisione propone reclamo l’A.S.D. Sporting Acicatena F.C.: esso deve essere dichiarato inammissibile, nonché infondato nel merito con conferma della decisione di primo grado.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe rinvenuto nella mancata notifica alle controinteressate un profilo di inammissibilità della decisione. Sul punto ritiene la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, «nell’auspicata ipotesi di accoglimento della richiesta di iscrizione in sovrannumero, non sarebbe stata comunque in alcun modo necessaria la notifica alle società ripescate poiché nessun interesse delle stesse sarebbe stato leso qualora fossero state accolte le domande ivi formulate».
La censura è priva di pregio.
Le menzionate squadre ASD Jonica e ASD Casteltermini, essendo state ripescate anche a seguito della non ammissione della ricorrente al campionato, con delibera rimasta inoppugnata, avrebbero inevitabilmente ricevuto un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso e in disparte la natura di provvedimento straordinario di esclusiva competenza del Presidente Federale ai fini dell’ammissione sovrannumeraria: ne consegue che esse devono essere considerate quali controinteressate e, come tali, ai fini dell’ammissibilità del giudizio impugnatorio, avrebbero dovuto essere coinvolte nel giudizio instaurato.
La decisione qui gravata si fonda su un ampio richiamo alla decisione del Collegio di Garanzia
n.60 del 30.11.2015 in ordine alla procedure di ammissione ai campionati (dalla cui conclusioni non appare opportuno discostarsi) nella quale si è ritenuto che simile procedimento sia equiparabile ad una procedura concorsuale che esclude la possibilità di deroghe individuali e impone un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto, poiché l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. Ne consegue (prosegue il Collegio di Garanzia) la necessità che la disciplina dettata dal Comunicato Ufficiale per la iscrizione al campionato venga interpretata ed applicata in modo rigoroso ed uniforme, senza consentire alcuna deroga nell’accertamento della tempestività dei requisiti formali e sostanziali ivi prescritti.
2. Anche il secondo motivo di reclamo è infondato.
Appare non contestabile che la reclamante non abbia adempiuto al pagamento delle somme dovute per l’iscrizione al campionato nei termini e nelle modalità richiesti. In particolare, alla data del 30 giugno 2020, l’A.S.D. Sporting Acicatena F.C. risultava debitrice nei confronti del
C.R. Sicilia della complessiva somma di € 2.860,54 come da scheda contabile in atti.
La reclamante, in occasione della presentazione dell’iscrizione al campionato di Eccellenza in data 29.07.2020, versava la somma di € 619,20 rimanendo, così debitrice di € 2.241,34.
Con successiva e-mail del 3 agosto 2020 l’ufficio amministrativo del C.R. Sicilia invitava l’A.S.D. Sporting Acicatena F.C. a versare, mediante bonifico bancario ed entro e non oltre il 7 agosto 2020, la complessiva somma di € 2.241,34 pena l’esclusione dal campionato.
Tuttavia la reclamante, in contrasto con quanto previsto dall’art. 28 del C.U. n. 1 della L.N.D., ove si disponeva espressamente che il pagamento delle somme dovute per l’iscrizione ai campionati dovesse avvenire unicamente mediante la dazione di assegno circolare o mediante bonifico bancario, dapprima consegnava in data 7 agosto 2020 due assegni bancari postdatati.
Successivamente, a seguito della mancata accettazione degli assegni da parte del comitato, la reclamante presentava altro assegno bancario che veniva ancora rifiutato dall’Ufficio Amministrativo. Ciò in quanto il pagamento era avvenuto, ancora una volta, con modalità diverse da quelle richieste, sia perché proposto oltre il termine decadenziale del 7 agosto 2020.
La reclamante versava la somma dovuta mediante bonifico bancario solo in data 24/08/2020, ben oltre il termine ultimo del 7 agosto 2020.
Al di là di quanto sostenuto dal giudice di prime cure (il pagamento mediante assegno bancario non è un pagamento pro soluto bensì, come evidenziato anche dalla difesa del C.R. Sicilia, pro solvendo, in quanto l’assegno bancario viene accettato salvo buon fine e l’estinzione dell’obbligazione avviene solo nel momento in cui la somma in esso riportata è effettivamente pagata dall’istituto di credito) ciò che viene in evidenza è l’arbitraria scelta da parte della reclamante di una forma di pagamento non contemplata dalle disposizioni di riferimento, peraltro neanche impugnate ai fini della eventuale dimostrazione di una pretesa equipollenza di altri metodi ivi non indicati. E ciò sulla scorta della richiamata giurisprudenza del Collegio di garanzia sulla natura inderogabile delle norme del procedimento di iscrizione perché poste a garanzia della par condicio tra tutti i soggetti (squadre) partecipanti.
Ne deriva la legittimità della decisione di primo grado, laddove ha ritenuto infondato nel merito il ricorso, non avendo la società ricorrente adempiuto al pagamento dovuto per il perfezionamento dell’iscrizione nei termini e con le modalità espressamente previste.
3. Con il terzo motivo la reclamante censura la decisione di primo grado per aver dichiarato assorbite le ulteriori censure presentate.
La Società chiede di essere autorizzata all’acquisizione della documentazione relativa all’iscrizione di tutte le società iscritte al Campionato Regionale di Eccellenza 2020-21 e in particolare alle quietanze di pagamento attestanti l’adempimento di posizioni debitorie riconosciute alle medesime società (allo scopo di dimostrare una pretesa disparità di trattamento).
Con la medesima censura, la reclamante ha altresì dedotto l’illegittimità della sentenza di primo grado per non essersi pronunciata sulla propria doglianza relativa alla restituzione di parte del Contributo Unificato versato.
Anche tale motivo appare privo di pregio.
Sotto il primo profilo la posizione del reclamante non trarrebbe alcun giovamento dalla conoscenza degli atti di cui richiede l’ostensione. Ciò in quanto la sua mancata ammissione al Campionato è squisitamente connessa ad un proprio inadempimento (sotto il duplice profilo descritto inerente tanto al tempo quanto alla modalità di pagamento), non assumendo alcun rilievo le posizioni delle altre Società partecipanti al campionato.
Il secondo profilo della doglianza, relativo all’istanza di restituzione parziale del contributo di giustizia versato in primo grado, deve essere dichiarato inammissibile poiché generico e non circostanziato: nessuna specifica deduzione viene riferita alle ragioni dell’applicazione di sopravvenuta disposizione regolamentare alla base della quale fu posta la richiesta di contribuzione in prime cure.
P.Q.M.
La Corte federale d’appello (Sezione Prima) respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.
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