F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 082 CFA del 5 Marzo 2021 (Avv. Angelo Mario ESPOSITO/C.R. BASILICATA ed altri) N. 098/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 082/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 098/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 082/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Angelo De Zotti Componente (relatore)

Mauro Sferrazza Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 98/2020 proposto dall’Avv. Esposito Angelo Mario; contro

- Comitato Regionale Basilicata – LND, in persona del Presidente p.t.;

- Lega Nazionale Dilettanti -LND, in persona del Presidente p.t.;

- F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente Federale p.t.

per la riforma

della decisione n 90/TFN depositata dal Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare - il 25.01.2021 e notificata e pubblicata il 25.01.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 25 febbraio 2021 tenutasi in videoconferenza il dott. Angelo De Zotti e udito l’Avv. Esposito Angelo Mario per sé medesimo.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso e contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS, l’avv. Angelo Mario Esposito ha impugnato in via d’urgenza, nei confronti del Comitato Regionale Basilicata - LND, della Lega Nazionale Dilettanti – LND e della - F.I.G.C., il Comunicato Ufficiale CR Basilicata

n.39 del 16/12/2020 “Assemblea ordinaria elettiva”; il Comunicato Ufficiale CR Basilicata n. 41 del 21/12/2020 “Comunicazioni della FIGC, Comunicazioni della LND” ed il Comunicato Ufficiale C.R., Basilicata. n. 42 del 23/12/2020 “Comunicazioni della FIGC, Comunicazioni della LND”.

Il ricorrente, qualificatosi candidato alle elezioni per il rinnovo delle cariche a valere per il quadriennio olimpico 2021-2024 del Comitato Regionale Basilicata, ha esposto in fatto che:

- in data 04.12.2020, con comunicato ufficiale n. 130/A, la Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblicava le norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti indicando tutte le procedure previste per il rinnovo delle predette cariche elettive;

- in data 5.12.2020, su disposizione del Responsabile del personale della LND dal 7.12.2020 e fino al 16.01.2021, venivano chiuse al pubblico tutte le sedi ed Uffici Regionali dei CR;

- in data 16 Dicembre 2020, con comunicato ufficiale n.39, il Comitato Regionale Basilicata indiceva le elezioni per il rinnovo delle cariche a valere per il quadriennio 2021-2024, convocando l’assemblea elettiva per il 7 Gennaio , indicando come termine ultimo per le presentazioni delle candidature la data del 2 Gennaio  2021, senza indicazione delle modalità operative per gli accreditamenti, le candidature e senza l’allegazione dell’elenco delle società aventi diritto al voto.

Riferiva, poi, che l’avv. Luca Lorenzo, in qualità di candidato al Consiglio Direttivo del CD Basilicata nella lista del ricorrente, chiedeva al CR Basilicata, a mezzo mail, l’elenco delle società aventi diritto al voto, senza ricevere alcuna risposta e che alcune società, interpellate, affermavano di aver sottoscritto per la lista del Presidente uscente le designazioni ben prima della data di pubblicazione dei modelli ufficiali.

Sottolineava che tutti i comitati regionali d’Italia hanno messo a disposizione i modelli di candidatura con l’elenco delle società aventi diritto al voto nel periodo 9/12- 14/12 2020, mentre in Basilicata solo in data 21 Dicembre 2020, peraltro parzialmente in quanto tale elenco veniva integrato in data 23 Dicembre 2020.

Ha evidenziato, poi, l’impossibilità di poter svolgere una adeguata campagna elettorale non avendo la possibilità di:

- avere in tempo utile l’elenco di tutte le società aventi diritto al voto;

- di poter contattare le stesse e far conoscere il programma elettorale;

- i poter liberamente uscire sul territorio lucano in ragione delle limitazioni legate all’emergenza Covid nel periodo di campagna elettorale, con conseguente impossibilità di raggiungimento delle società contattate per poter sottoscrivere le candidature, non essendo, tali società, munite di PEC e firma digitale.

Il suddetto reclamo è stato respinto dal Tribunale Federale Regionale con la decisione in epigrafe menzionata, che il reclamante impugna e di cui chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Manifesta infondatezza della pronuncia di inammissibilità del ricorso, illogicità e contraddittorietà del giudizio.

Si eccepisce l’assoluta, evidente e macroscopica infondatezza della decisione impugnata, laddove nella stessa, preliminarmente, il Tribunale Federale Nazionale rileva l’inammissibilità del ricorso, per non avere il ricorrente impugnato l’assemblea ordinaria elettiva svoltasi il 07.01.2021, qualificandolo erroneamente motivo assorbente.

2) Manifesta infondatezza, ingiustizia e violazione di legge.

Si sostiene che la decisione appellata è erronea sul punto ritenuto dal TFN che “nel caso in questione non ci sarebbe stata alcuna violazione di legge in quanto sarebbero stati pienamente rispettati i termini di cui al C.U. 130/A del 04.12.2020 contenuti nell’art. 1, e che la pubblicazione dell’elenco delle società aventi diritto al voto non costituisce un obbligo e non è un documento indispensabile da allegare al decreto di indizione delle elezioni e che, al contrario, il ricorrente avrebbe già dovuto, aliunde, conoscere il panorama societario del territorio ove ci si intende candidare”.

3) Erroneità della motivazione sulla mancanza di prove, manifesta infondatezza per ultrapetitum e per richiesta di ulteriori prove da fornire nonché per sussistenza di documentazione probante non contestata.

Si contesta l’erroneità delle affermazioni del giudice di prime cure corso il Collegio di primo grado laddove ritiene che: “il ricorrente non ha allegato alcuna prova in ordine all’asserito ritardo con cui la modulistica sarebbe stata messa a disposizione, laddove nel C.U. n. 39 del 16.12.2020, di contro, è detto chiaramente che detti moduli sono allegati al comunicato”.

Si sostiene che il reclamante ha fornito ampia prova del ritardo della pubblicazione dell’elenco delle società aventi diritto al voto con le allegazioni del C.U. del C.R. Basilicata indicante l’elenco delle società aventi diritto al voto in ritardo (C.U. n. 41 del 21.12.2020) rispetto al C.U. di indizione delle elezioni (C.U. n. 39 del 16.12.2020), nonché di averne fornito prova della richiesta indirizzata al Comitato Regionale Basilicata, appena accortosi della grave omissione dell’elenco delle società aventi diritto al voto, a mezzo mail del 17.12.2020.

All’udienza del 25 Febbraio  2021, svoltasi on line, udito il difensore dei reclamanti, il reclamo è stato posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva preliminarmente, il Collegio che, come affermato dal TFN nella decisione appellata, all’esito dell’assemblea elettiva celebratasi il 7.1.2021, il Comitato Regionale Basilicata ha proceduto all’elezione di tutte le cariche previste per il quadriennio olimpico 2021/2024 e che l’esito di tale assemblea non è stato impugnato né all’atto della pronuncia di prime cure, né successivamente nell’odierno giudizio di appello.

Ne consegue - anche qui come chiarito con ampia motivazione dal TFN - che, in disparte la circostanza che l’esclusione della candidatura del ricorrente è stata ritenuta legittima dalla Corte Federale d’Appello con la decisione n. 67 del 4 Febbraio  2021, la mancata impugnazione della delibera che ha portato all’elezione di tutte le cariche elettive nell’assemblea del 10.1.2021, determina il venire meno dell’interesse ad agire del ricorrente ovvero, a tutto voler concedere, la sua sopravvenuta carenza, con conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso.

1.1 Va ricordato infatti che in tema di ricorsi elettorali, l’art. 130 del Codice del processo amministrativo prevede espressamente che “…contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti”.

Tale precetto costituisce portato di principi generali che trovano la loro concreta applicazione anche nell’ordinamento sportivo.

E ciò discende dal fatto che il reclamante, che non ha ottenuto, come nella specie, in sede cautelare la sospensione del procedimento elettorale, è obbligato a impugnare, per vizi derivati, gli atti successivi e conclusivi dello stesso procedimento sia perché deve postulare la rinnovazione del procedimento elettorale, sia in relazione agli effetti che gli stessi atti hanno, medio tempore, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede gravatoria, la veste di controinteressati.

1.2 Né giova alla parte appellante la richiesta, formulata con i motivi ripresi dal primo giudizio, di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, per la semplice ragione che mancando l’impugnativa dell’assemblea elettiva, che è causa dell’inammissibilità del ricorso, è ultroneo evocare come controinteressati soggetti che potrebbero assumere quella veste solo se fosse stato messo in discussione il provvedimento che li riguarda e che costoro hanno interesse a mantenere integro.

In ogni caso, pur sussistendo anche per questo giudice i motivi per dichiarare inammissibile l’odierno reclamo, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e che esso vada respinto anche laddove si ritenga di accedere, in termini estremamente sintetici, al merito.

Il primo motivo d’appello con cui si deduce la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà della decisione impugnata, per aver ritenuto inammissibile il reclamo sulla base dell’acquiescenza prestata al provvedimento di approvazione degli eletti di cui all’assemblea ordinaria elettiva del 07.01.2021, è evidentemente infondato e va respinto per le ragioni di cui in premessa.

2. Con il secondo e con il terzo motivo l’appellante ha censurato il punto della decisione con il quale il TFN ha escluso che nel caso in questione non ricorresse alcuna violazione di legge in quanto sarebbero stati pienamente rispettati i termini di cui al C.U. 130/A del 04.12.2020 contenuti nell’art. 1.

E ciò, in quanto il Collegio di prime cure ha chiarito che la pubblicazione dell’elenco delle società aventi diritto al voto non costituisce un obbligo e non è un documento indispensabile da allegare al decreto di indizione delle elezioni e che, al contrario, il ricorrente avrebbe già dovuto, aliunde, conoscere “il panorama societario del territorio ove ci si intende candidare”.

2.1 Ebbene, su questi motivi il TFN ha motivato il rigetto con argomenti che il Collegio condivide e che peraltro sono rafforzati anche con ulteriori e dirimenti considerazioni. Infatti, come è noto all’odierno appellante, sui motivi in esame la Corte Federale d’Appello, con  la  pronuncia  n.  67  del  14  Gennaio   2021,  si  è  già  ampiamente  pronunciata,  sia espressamente che implicitamente riconoscendo la legittimità dei provvedimenti di non ammissione alle elezioni del candidato Mario Esposito e di altri candidati per non avere raggiunto il numero minimo di designazioni richiesto dalle norme di partecipazione alle elezioni.

2.2 In particolare quanto ai motivi che compendiano tutte le presunte irregolarità o illegittimità riferite al procedimento elettorale, questo giudice si è pronunciato implicitamente escludendone la rilevanza nel giudizio avverso l’esclusione delle candidature per la loro afferenza ad altro reclamo pendente presso il TFN e, senza entrare nel merito, ha rilevato unicamente una possibile rilevanza di carattere disciplinare o ad altro titolo dei fatti denunciati e per tale ragione ha disposto la trasmissione della suddetta decisione alla Procura Federale perché quei fatti vengano vagliati e comunque per ogni opportuna iniziativa di competenza.

3. Riproposti in questa sede, tuttavia, nessuno dei motivi di appello esaminati dal giudice di prime cure appare rilevante e meritevole di accoglimento.

E ciò vale sia con riferimento alla generica asserita violazione di norme costituzionali che non avrebbe permesso al reclamante di partecipare “agli organismi elettivi”: da un lato, per le restrizioni agli spostamenti a causa della pandemia Covid-19; dall’altro, perché violati i principi di parità di trattamento, trasparenza, correttezza e buona fede, perché, asseritamente, a differenza di quanto consentito al Presidente uscente, gli sarebbe stato consentito acquisire solo con ritardo i modelli di candidatura con l’elenco delle società aventi diritto al voto, modelli che tutti i Comitati Regionali d’Italia avrebbero invece messo a disposizione nel periodo 9 – 14 Dicembre 2020.

3.1 In realtà, come affermato dal giudice di prime cure, non solo il ricorrente non ha provato i ritardi negli adempimenti imputati al Comitato Regionale Basilicata, tra cui in particolare il ritardo nella trasmissione della modulistica, così come che tutti i Comitati Regionali avrebbero provveduto ai suddetti adempimenti entro il periodo indicato (invero, a mero titolo esemplificativo, il Comitato regionale Marche risulta aver pubblicato tale elenco in data 23 Dicembre 2020), ma non ha allegato alcuna prova in ordine all’asserito ritardo con cui la modulistica sarebbe stata messa a disposizione dei candidati, laddove nel C.U. n. 39 del 16.12.2020, di contro, è detto chiaramente che tali moduli sono allegati al comunicato.

Ma anche se così fosse il reclamante non spiega come e perché solo il candidato Esposito sia stato irrimediabilmente danneggiato e la maggior parte dei candidati invece abbia potuto

presentare candidature ammesse senza alcun problema e, ancora, dove tutti costoro abbiano tratto le informazioni che al reclamante sarebbero state colpevolmente negate.

3.2 Quanto all’elenco delle società aventi diritto al voto che, sulla base delle norme federali, risulta essere documento indispensabile da allegare al decreto di indizione delle elezioni, il Collegio ritiene di fare propria la motivazione del rigetto del motivo addotta dal giudice di prime cure secondo cui l’impossibilità – non dimostrata – di essere a conoscenza del panorama societario del territorio non integri un motivo di oggettiva impossibilità di presentare una sostenibile candidatura.

Ciò per la intuitiva ragione che chi, prima ancora della indizione formale delle elezioni, è a conoscenza della necessità di dover contare su una consistente base di consenso e non certo di improvvisarsi candidato nella imminenza delle elezioni per racimolare il numero minimo delle adesioni necessarie alla propria candidatura, si procura i dati necessari come hanno fatto, all’evidenza, tutti i candidati ammessi.

Considerazione questa che rafforza la conclusione del TFN che non sia stata fornita dal reclamante una minima prova di resistenza sul fatto che qualora l’elenco delle società fosse stato pubblicato - sebbene non ci fosse tale specifico obbligo – unitamente al decreto di indizione delle elezioni, il ricorrente avrebbe raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni per formalizzare la propria candidatura.

3.3 Analoghe considerazioni valgono, poi per quanto riguarda le ulteriori restrizioni collegate alla emergenza pandemica, tra cui in particolare le restrizioni agli spostamenti tra comuni, che hanno colpito tutti gli aspiranti candidati; doglianza che sembra attribuire una rilevanza decisiva alla possibilità di movimento dei candidati piuttosto che alle molteplici modalità di comunicazione che gli strumenti di uso comune consentono o costringono ad utilizzare per svolgere con altrettanta efficacia l’attività richiesta a tutti quanti non possono fisicamente affidarsi al contatto diretto.

Se così fosse, come rileva la sentenza appellata, le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in sede di  presentazione di candidature  e di  scelte elettorali  da effettuare non avrebbero consentito ad alcuno di partecipare e al procedimento elettorale di svolgersi regolarmente, laddove è pacifico che l’impiego degli strumenti telematici e la telefonia mobile ha reso possibile, nel corso della ormai perdurante emergenza sanitaria, con modalità succedanee, il funzionamento della complessa macchina amministrativa di tutte le istituzioni pubbliche e private italiane.

4. E comunque tutte queste doglianze riportano all’eccezione pregiudiziale, perché se si tratta di motivi infondati e comunque di mere difficoltà che hanno riguardato tutti i candidati e non hanno invalidato il procedimento elettorale, il reclamo è infondato e se, viceversa, quei vizi fossero invalidanti del procedimento, come sostiene il candidato Esposito, il reclamo sarebbe comunque inammissibile per quanto spiegato nelle premesse.

Ne consegue che il reclamo va respinto.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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