F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 104/CFA pubblicata il 10 Maggio 2021 (motivazioni) – Tommaso Becagli – Florentia San Giminiano SSDARL – Michele Ardito/Procura federale Reclamo numero RG.132/CFA/2020-2021- PST 0013/CFA/2020-2021 Reclamo numero RG. 141/CFA/2020-2021-PST 0022/CFA/2020-2021 N. 104/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

Reclamo numero RG.132/CFA/2020-2021- PST 0013/CFA/2020-2021

Reclamo numero RG. 141/CFA/2020-2021-PST 0022/CFA/2020-2021

N. 104/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE PRIMA

 

 La Corte Federale d’Appello, composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Angelo De Zotti Componente

Marco La Greca Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nei reclami riuniti:

- numero RG 132/CFA/2020-2021 – PST 0013/CFA/2020-2021, proposto dal sig. Becagli Tommaso e dalla società Florentia San Gimignano S.S.D. arl;

- numero RG 141/CFA/2020-2021 – PST 0022/CFA/2020-2021, proposto dal sig. Ardito Michele;

contro

la Procura Federale della FIGC

rispettivamente proposti per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare – n. 124 del 29 Marzo 2021, e della decisione della Commissione disciplinare del settore tecnico adottata con comunicato ufficiale n. 302 del 9 aprile 2021 (pagine da 3 a 5); visto i reclami e i relativi allegati; visti gli atti della causa; Relatore nell’udienza del 29 aprile 2021 l’Avvocato dello Stato Marco La Greca e uditi, per i reclamanti signor Becagli Tommaso e società Florentia San Gimignano S.S.D. arl, l’Avv. Mattia Grassani, per il reclamante sig. Michele Ardito, l’Avv. Cesare di Cintio e l’Avv. Anna Conti, presente lo stesso signor Ardito, che ha chiesto di potere assistere e rilasciare dichiarazioni, e per la Procura federale, l’Avv. Tullio Cristaudo;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con due distinti atti adottati il 3 Febbraio  2021, la Procura federale deferiva:

- avanti al Tribunale federale – sezione disciplinare, il sig. Tommaso BECAGLI, presidente e legale rappresentante della società FLORENTIA SAN GIMIGNANO SSD a RL, per avere violato l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 quinquies, commi 4 e 9 delle NOIF, e all’articolo 31, comma 5, dello stesso CGS, nonché la stessa società sportiva per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- avanti alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Figc, il sig. Michele Ardito, per avere violato l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, l'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art 94 quinquies, commi 2 e 9, delle NOIF, e all’articolo 31, comma 5, dello stesso CGS.

Il fatto contestato, con l’ipotizzata attribuzione dei diversi titoli di responsabilità dianzi indicati, riguardava l’accordo intercorso in data 18 agosto 2019, non depositato presso la divisione calcio femminile, con cui la predetta società e il Sig. Michele Ardito regolavano lo sfruttamento dei diritti di immagine del tecnico, a favore della società, mediante la corresponsione di un importo di euro 10.000,00, che si aggiungeva all’importo di euro 30.658,00 (rientrante nei massimali previsti dall’art.94 quinquies, comma 2, NOIF) previsto dall’accordo economico (questo regolarmente depositato presso la Divisione calcio femminile) per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato serie A femminile

All’esito dei due giudizi, nei quali le parti svolgevano le rispettive difese e producevano documentazione ulteriore rispetto a quella acquisita nelle fasi di indagine, i deferimenti venivano accolti e in particolare: il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare - applicava al Sig. Becagli l’inibizione di due anni, alla società l’ammenda di euro 5.000,00 e la penalizzazione di un punto da scontare nel campionato in corso; la Commissione disciplinare del settore tecnico applicava al sig. Michele Ardito la squalifica di nove mesi.

Avverso tali decisioni sono insorti, con distinti atti, gli odierni reclamanti. La Società e il suo Presidente, in via preliminare, denunziano l’erroneità della decisione del Tribunale federale per non avere rilevato la tardività dell’azione disciplinare per violazione del termine di cui all’articolo 125, comma 2, CGS. Circa il merito della pronunzia, sostengono che l’accordo costituente la ragione del deferimento non sarebbe in realtà vietato, né sussisterebbe, rispetto ad esso, l’obbligo di deposito presso la federazione, da ritenersi riferito ai soli accordi aventi ad oggetto l’attività tecnico-sportiva, mentre si ha qui riguardo allo sfruttamento del diritto di immagine del tesserato; sostengono, altresì, ciò essendo stato negato dal Tribunale federale, che l’accordo ha avuto una sua effettiva esecuzione, a dimostrazione che non si intendeva eludere la normativa federale ma si voleva realmente disciplinare il diritto di sfruttamento dell’immagine del tecnico.

Il Sig. Ardito, con il proprio reclamo, contesta in particolare l’affermata finalità elusiva dell’accordo denunziato dalla Procura federale, anch’egli portando elementi a sostegno della reale esecuzione dell’accordo stesso, sostenendo che sul punto la Procura non avrebbe assolto all’onere probatorio posto a suo carico. Chiede in via subordinata che i mesi di squalifica vengano ridotti. A corredo del reclamo, argomentando in ordine al periculum in mora, chiede l’adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’articolo 108 C.GS.

La Procura, costituendosi nei due giudizi, replica innanzi tutto alla svolta eccezione relativa alla tardività dell’atto di deferimento, richiamando il disposto dell’articolo 125, comma 2, seconda parte, CGS, secondo cui il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare decorre, in caso di pluralità di incolpati, dall'ultimo termine assegnato per il deposito di memorie difensive. Nel merito, richiama quanto già esposto sia negli atti di deferimento che nelle memorie depositate nel rispettivi procedimenti di primo grado. Con riferimento, poi, alla posizione del Sig. Ardito, chiede che questa Corte d’appello, attivando i propri poteri officiosi, corregga la decisione della Commissione tecnica che, nel comminare la squalifica di nove mesi è scesa al di sotto del minimo di un anno previsto per tali violazioni dall’articolo 31, comma 5, del CGS.

Respinta l’istanza cautelare con decreto monocratico presidenziale del 15 aprile 2021, all’udienza del 29 aprile 2021, previamente riuniti i reclami, sentiti i difensori dei reclamanti e il rappresentante della Procura, sentito, altresì, il Sig. Ardito, che, su sua richiesta, ha rivolto al Collegio dichiarazioni sostanzialmente reiterative delle argomentazioni già svolte dai suoi legali, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve innanzi tutto essere esaminata la questione relativa alla eccepita tardività del deferimento della Procura.

Il Collegio ritiene che la questione sia infondata, secondo la corretta prospettazione della Procura. La comunicazione di conclusione delle indagini è stata invero notificata alla società sportiva e al suo Presidente il 17 Dicembre 2020, al tecnico il 29 Dicembre 2020. Il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 123, comma 1, CGS, per depositare memorie o chiedere di essere sentiti, veniva dunque a scadere, per i primi, il 1^ Gennaio  2021, per il tecnico, il 13 Gennaio  (la decorrenza del predetto termine dalla data di ricezione della comunicazione, e non dalla sua adozione - ove eventualmente diversa - è stata recentemente affermata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte Federale d’appello, con sentenza n. 23-2020/2021 del 28 Settembre 2020).

Ai sensi dell'art. 125, comma 2, seconda parte, CGS, il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare decorre, in caso di pluralità di incolpati, dall'ultimo termine assegnato. Sostengono i reclamanti, al riguardo, che nel caso di specie tale disposizione non troverebbe applicazione, posto che i procedimenti seguono strade diverse, l’uno di fronte al Tribunale federale – sezione disciplinare, l’altro di fronte alla Commissione disciplinare del settore tecnico. Sebbene sia vero che i procedimenti, dopo il deferimento, prendano strade diverse, l’oggettiva unicità della fase precedente conduce, ad avviso del Collegio, alla piana applicazione del disposto di cui all’articolo 125, comma 2, seconda parte, CGS; nel caso di specie, il termine ultimo per procedere al deferimento, decorrendo dallo spirare dell’ultimo dei termini assegnati ai sensi dell’articolo 123, comma 1, CGS, dunque dal 13 Gennaio  2021, veniva a scadere il 12 Febbraio  2021. Poiché l’atto di deferimento è stato notificato a tutte le parti, a mezzo PEC il 3 Febbraio  2021, esso è chiaramente tempestivo.

2. Può dunque passarsi ad esaminare il merito della questione.

L’articolo 91, comma 1, delle NOIF, stabilisce che “Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento”.

In base al successivo articolo 92 ter, comma 1, delle stesse NOIF, per gli atleti e i tecnici “non professionisti” - tra i quali, ai sensi del comma 2, rientrano anche i tesserati delle società che disputano, come nel caso di specie, il campionato di serie A femminile - “è esclusa… ogni forma di lavoro autonomo o subordinato”. I tesserati stessi “devono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono”.

Stabilisce poi il comma 8 dello stesso articolo 94 ter che “Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate”, mentre “La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell’art. 8” – ora 31, comma 5 – “del codice di Giustizia Sportiva e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva”. Analoghe disposizioni sono ripetute dall’articolo 94 quater anche per collaboratori delle società appartenenti alla L.N.D.

Indi, l’articolo 94 quinquies, espressamente riferito alla Divisione calcio femminile, nuovamente prevede (comma 1), che “Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici , ogni forma di lavoro autonomo o subordinato”, che (secondo comma, prima parte) i “tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l’erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità”; stabilisce poi la seconda parte dello stesso secondo comma che “Oltre all’importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”. L’importo massimo previste anche nelle disposizioni precedenti può dunque essere aumentato unicamente per i titoli appena ricordati, tutti riconducibili nella generale categoria del rimborso delle spese sostenute dal tesserato per svolgere la propria attività non professionistica.

Indi, il comma 4 dell’articolo in esame impone il deposito degli accordi economici presso “la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell’allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione”. Infine, il comma 9 stabilisce che “sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva”.

Il quadro descritto evidenzia in primo luogo che l’ordinamento sportivo è improntato, quanto alla distinzione tra attività professionistica e dilettantistica, al principio formalistico e non sostanzialistico. Un rapporto non è riconducibile al professionismo o al dilettantismo a seconda della concreta disciplina che regola quello specifico rapporto, ma in base all’appartenenza a una lega, una divisione o una serie inquadrate, per scelta operata dal legislatore sportivo, nell’ambito dell’uno o dell’altro settore di attività. E’ dunque il rapporto concreto che deve conformarsi alla regola astratta, una volta individuato il settore di riferimento. Il calcio femminile, anche a livello di massima serie, qui in rilievo, è chiaramente ed espressamente ricondotto allo sport dilettantistico, con la conseguente applicazione dei limiti e dei vincoli ad esso relativi e in precedenza richiamati.

Esclusa, dunque, per i tesserati “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato, può essere loro riconosciuta, per l’attività svolta, una somma che, comunque, non può superare il tetto indicato dall’articolo 94 quinquies, comma 2 (fatta salva la possibilità di riconoscere somme ulteriori al solo titolo di rimborso spese, anche in misura forfetaria). Al di fuori di tali accordi è tassativamente esclusa la possibilità di riconoscere somme ulteriori.

In tal senso, è chiaro il disposto dell’articolo 94, comma 1, delle NOIF, avente carattere di norma generale, secondo cui “Sono vietati: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;

b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni”.

Gli accordi tra società e tesserati devono dunque conformarsi alle regole stabilite dall’ordinamento. Tali regole sono nel caso di specie quelle del ricordato limite massimo dell’importo previsto dagli accordi economici tra società e tesserato e dell’espresso divieto di compensi ulteriori, fatte salve le ipotesi di rimborso delle spese sostenute (oltre all’obbligo di deposito degli accordi). E’ dunque vietata la possibilità di concludere accordi che prevedano somme ulteriori, e ciò qualsiasi sia il titolo di riconoscimento di tali importi.

Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che per la stagione 2020-2021 la società Florentia e il tecnico Michele Ardito conclusero un accordo economico, regolarmente depositato, che prevedeva a favore del tesserato il riconoscimento dell’importo massimo previsto dall’articolo 94 quinquies, secondo comma, delle NOIF, e che pochi giorni dopo la conclusione del primo accordo, ne venne concluso un secondo, con cui il tesserato cedeva alla società, a fronte della corresponsione dell’importo di euro 10.000,00, in aggiunta a quanto già previsto dall’accordo avente ad oggetto la prestazione tecnico-sportiva, il diritto di “utilizzare, sfruttare, diffondere i diritti d’immagine dell’allenatore” (art. 2.2 della scrittura privata).

Al di là della circostanza, sulla quale insistono i reclamanti, relativa alla effettiva esecuzione dell’accordo, tale per cui esso, nella prospettazione dei reclamanti, non potrebbe essere considerato “elusivo” del limite imposto dall’articolo 94, quinquies, comma 2, delle NOIF, ritiene il collegio che pure a voler considerare reale la causa negoziale sottesa a tale accordo (vi sono anche indizi in tal senso), è la stessa possibilità di concludere un accordo di tal fatta tra società e tesserato che deve essere esclusa.

La onnicomprensività dell’importo previsto come massimo è stabilita dalle regole applicabili alla fattispecie; da ciò discende il divieto di accordi tra la società e il tesserato per il riconoscimento di somme ulteriori, qualsiasi sia titolo per cui vengano previste (fatto salvo il rimborso delle spese).

In tale prospettiva, non appare decisiva l’indagine sulla causale del pagamento effettuato in data 8 agosto 2020 (riferita al pagamento di una “seconda mensilità”, e poi imputato, per accordo delle parti, al successivo accordo sottoscritto in data 18 agosto, avente ad oggetto lo sfruttamento dei diritti di immagine del tecnico), come pure appare irrilevante, ai fini della configurazione dell’illecito, il fatto che l’accordo abbia avuto o meno effettiva esecuzione, trattandosi di profili volti a definire un eventuale “negozio indiretto”, che sanzionerebbe l’uso, per l’appunto indiretto, di una causa lecita.

Ritiene tuttavia il collegio, come già accennato, che nel caso di specie sia il fatto stesso dell’accordo concluso tra società e tesserato, per un importo ulteriore rispetto al massimale previsto dall’articolo 94 quinquies, comma 2, delle NOIF, e per un titolo diverso da quello relativo alla prestazione tecnico-sportiva o del rimborso delle spese, a non essere consentito; ciò anche a voler ritenere reale la causa dichiarata nell’accordo (la cessione dei diritti di immagine tra la società e l’atleta).

In senso contrario non può di certo essere invocato, come sostenuto dai reclamanti, il precedente costituito dalla decisione della Corte di giustizia federale adottata con comunicato n. 211/CGF 2013/2014, avente ad oggetto una vicenda relativa al calcio professionistico e non dilettantistico.

Si può poi anche opinare nel senso di una possibile rimeditazione, a livello normativo, dell’attuale assetto dello sport dilettantistico, con una diversa disciplina dei rapporti tra società e tesserato, anche con riferimento allo sfruttamento del diritto all’immagine. Si tratta, peraltro, di una possibile riflessione de iure condendo, che non incide sull’interpretazione dell’attuale assetto normativo e sulle sue ricadute nel caso di specie.

Ritiene dunque il Collegio che, stante la sussistenza degli illeciti contestati, per i diversi titoli di responsabilità indicati per ciascuno dei soggetti deferiti, i reclami debbano respinti e le decisioni impugnate vadano confermate.

Ritiene altresì il Collegio di non dovere rideterminare in aumento, come richiesto dalla Procura, la sanzione applicata al Sig. Ardito, in considerazione, da una parte, del contegno processuale della parte, e, dall’altra, del fatto che sulla base della documentazione versata in atti, il contratto di “sponsorizzazione” sembrerebbe avere avuto un principio di esecuzione, con la partecipazione attiva del tesserato, e ciò depone a favore di una sostanziale buona fede del tesserato; tali elementi, ritiene il Collegio, giustificano la riduzione rispetto al minimo edittale previsto dall’articolo 31, comma 5, del CGS.

P.Q.M.

preliminarmente riuniti i reclami:

- numero RG 132/CFA/2020-2021 - PST 0013/CFA/2020-2021, proposto dal sig. Becagli Tommaso e dalla società Florentia San Gimignano S.S.D. arl:

- numero RG 141/CFA/2020-2021 - PST 0022/CFA/2020-2021, proposto dal sig. Ardito Michele; li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it