F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 059 CFA del 23 Dicembre 2020 (Avv. Mauriello Claudio-Procura Federale) N. 054/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 059/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 054/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 059/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

II SEZIONE

composta da:

 

G. Paolo Cirillo Presidente

Stefano Azzali Componente

Elio Toscano Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo  numero  RG  054/CFA 2020-2021,  proposto  dal  signor  Claudio  Mauriello, rappresentato e difeso dall’avvocato Arturo Meo del Foro di Avellino

contro

la Procura federale nazionale

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 30/TFN-SD 2020/2021 del 28 Ottobre  2020, pubblicata con Com. Uff. n. 19/TFN-SD in pari data, con la quale, in accoglimento del deferimento di cui alla nota 24 Settembre 2020 n. 3748 /1004 pf 19-20/LDF/GC/am della Procura federale nazionale, ha applicato al reclamante la sanzione dell’inibizione per mesi

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del giorno 16 Dicembre 2020 il dottor Elio Toscano e udito per la Procura Federale l’avvocato Alessandro Avagliano; nessuno è intervenuto per la parte reclamante;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo depositato a mezzo pec del difensore il 13 Novembre 2020, il signor Claudio Mauriello impugna la decisione del Tribunale federale nazionale (n. 30/TFN-SD 2020/2021 pubblicata con c.u. del 28 Ottobre  2020), con la quale gli è stata comminata, in qualità di presidente pro tempore della società sportiva US Avellino 1912 s.r.l. (di seguito US Avellino) - la sanzione dell’inibizione di mesi 2 per aver all’inizio della stagione 2019/2020 omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe A. M. Di Salvia e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare Casertana-Avellino del 22.09.2019 e Avellino-Paganese del 28.09.2019, valevoli per il Campionato Nazionale “Dante Berretti”, senza averne titolo perché non tesserato (violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del CGS; dell’art. 7, comma 1, dello Statuto

federale; degli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF)

Il sig. Mauriello, premesso che non è sua intenzione entrare nel merito della vicenda, sostiene che la decisione impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi in diritto:

a) errata comunicazione degli atti;

b) mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini;

c) violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del contraddittorio ex artt. 111 Cost. e 101 c.p.c.

2. Con il primo motivo di censura, il reclamante afferma che la Procura federale ed il Tribunale federale hanno “notificato” gli atti del procedimento a lui diretti all’indirizzo di posta elettronica della società US Avellino, in applicazione dell’art. 53, comma 5 n. 2, CGS che, nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento e non ne sia comunque noto l’indirizzo di posta elettronica certificata, consente la comunicazione degli atti relativi alle persone fisiche all'indirizzo di posta elettronica certificata della società di ultimo tesseramento.

Tuttavia, l’art. 142, comma 1, CGS prevede che i procedimenti pendenti innanzi agli organi della giustizia sportiva al momento dell’entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti. Pertanto, poiché il procedimento di che trattasi era stato instaurato il 26 maggio 2020, anteriormente all’entrata in vigore del CGS vigente (30giugno 2020), la Procura e il Tribunale avrebbero dovuto continuato ad osservare le disposizioni recate dall’art. 38, comma 8, del previgente CGS, che prevede che le comunicazioni degli atti alle persone fisiche debbano aver luogo alternativamente con le seguenti modalità: a) presso il domicilio eletto ai fini del procedimento; b) presso la Società di appartenenza al momento dell’istaurazione del procedimento; c) presso la residenza o il domicilio dell’interessato.

In sintesi, non avendo egli eletto domicilio ai fini del procedimento e non ricoprendo la qualifica di tesserato all’avvio dello stesso, le comunicazioni a lui dirette avrebbero dovuto essere indirizzate esclusivamente al suo domicilio e non presso la società di ultimo tesseramento come consentito dalla disposizione codicistica ora in vigore.

Con il secondo motivo il reclamante sostiene che non gli è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini, in violazione di quanto previsto dall’art. 123, comma 1, CGS, e che tale omissione ha recato un pregiudizio insanabile al suo diritto di difesa, in quanto gli ha precluso di chiedere di essere sentito o di presentare una memoria prima del deferimento al Tribunale federale, nonché di valutare l’opportunità di proporre il patteggiamento.

Con il terzo motivo, infine, sostiene che la compressione del diritto di difesa e l’assenza di contradditorio comportano la nullità di tutti gli atti del procedimento sanzionatorio.

3. Il rappresentante della Procura federale intervenuto ha confutato le censure in ricorso, argomentando che tempus regit actum.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Preliminarmente corre l’obbligo di esaminare il profilo di ammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 100, comma 2, del C.G.S. vigente, il quale dispone che le parti non possono stare in giudizio innanzi alla Corte federale di appello se non con il ministero di un difensore. Tale disposizione, come anche ribadito da questa Corte - sez. III con decisione 8 Gennaio  2020

n. 42/2019, “va interpretata nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) siano condizioni di ammissibilità”. Un ulteriore supporto interpretativo si ricava dall’art 30, comma 3, lettera f), C.G.S. CONI, il quale stabilisce che il ricorso deve contenere la sottoscrizione del difensore con l’indicazione della procura (vds. in proposito Collegio di garanzia dello sport - CONI, decisione 16 Marzo 2018, n. 24).

Tanto premesso, dall’esame del fascicolo processuale viene in rilievo che il reclamo di che trattasi, depositato come sopra detto a mezzo pec dell’avvocato Arturo Leo, non reca la sottoscrizione del professionista; inoltre, l’allegato atto di delega con cui il reclamante conferisce il mandato difensivo manca dell’autenticazione della firma dell’assistito da parte del difensore. È palese, pertanto, che si tratta di irregolarità che non soddisfano le condizioni di ammissibilità sopra indicate.

Tuttavia, in assenza di contestazioni circa l’autografia della firma non autenticata e stante la manifesta infondatezza del reclamo, ritiene il Collegio che si possa prescindere da ulteriori valutazioni circa l’ammissibilità del gravame e passare quindi all’esame di merito.

5. Anzitutto non può essere accolto il primo motivo di censura relativo all’errata comunicazione degli atti del procedimento.

Al riguardo si considera che nel sistema della giustizia sportiva la comunicazione è l’atto con il quale, analogamente a quanto avviene nel giudizio civile a cura del cancelliere (art. 136 c.p.c.) il segretario dell’organo inquirente o di quello giudicante informa le parti che si sono verificati determinati fatti rilevanti ai fini del procedimento. La comunicazione, che può essere firmata anche dal Procuratore federale o dal Presidente del Tribunale federale se previsto normativamente, ha essenzialmente una funzione informativa, cioè quello di portare a conoscenza degli interessati lo stato del procedimento e di consentire loro di intervenire nello stesso.

Orbene nel fascicolo processuale è presente copia di messaggio di posta certificata inviato dalla società US Avellino 1912 il 29 Settembre 2029 all’indirizzo “avvocatoclaudiomauriello@pec.it” con il seguente testo: “Preg.mo Avv Mauriello in ottemperanza all’art. 53 comma 5, lett. a) punto 1 del C.G.S. Si trasmette il deferimento come in allegato notificato presso la Scrivente Società anche relativamente agli addebiti contestati alla Sua posizione. Si comunica altresì agli organi della giustizia sportiva che leggono in copia la presente e per gli opportuni successivi provvedimenti di competenza che l’Avv. Mauriello non riveste alcun incarico in seno all’U.S. Avellino. Si segnala che l’indirizzo dell’Avvocato Mauriello è stato estratto dal pubblico registro INI-PEC.”.

Poiché è provato che il reclamante in data 29 Settembre 2020 è stato informato del suo deferimento innanzi al Tribunale federale disposto dalla Procura federale con richiesta del 24 Settembre precedente, nessun pregiudizio è derivato allo stesso per aver ricevuto la comunicazione attraverso la società US Avellino e non direttamente dalla Procura federale. Al contrario ha tratto vantaggio dall’operato della Società, posto che l’organo inquirente non era in possesso dell’indirizzo pec del ricorrente, né del suo domicilio, peraltro mai comunicati dall’interessato.

Non è poi di minor rilievo sottolineare il valore legale dell’invio della comunicazione del deferimento al domicilio digitale del reclamante a mezzo posta elettronica certificata che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del codice dell’Amministrazione digitale approvato con d.lgs. 7 Marzo 2005, n. 82, produce gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivale alla notificazione per mezzo della posta. Ma vi è di più.

L’avvocato Mauriello ha anche allegato al ricorso copia di messaggio pec, da lui inviato il 10 Novembre 2020 alla Società US Avellino 1912, che recita testualmente: “in riferimento alla PEC da Voi inviatami, con allegata la fissazione dell’udienza del procedimento numero n. 3748/1004 pf 19-20/LDF/GC/am, sono in attesa di ricevere, in ossequio alle norme federali, il dispositivo e le motivazioni, se entrambi già notificati, di eventuali provvedimenti adottati a seguito di detta udienza a cui lo scrivente non ha partecipato e di cui, tuttora, non è a conoscenza della celebrazione e dell’esito della stessa.

Essendo trascorso un lasso di tempo considerevole dalla data dell’udienza e non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito, atteso che le comunicazioni di altri atti del procedimento sono state da Voi eseguite a mezzo PEC, a seguito delle rispettive trasmissioni da parte degli organi federali, che hanno notificato le comunicazioni nei miei confronti presso di Voi, attendo Vs cortese riscontro al fine di evitare formale diffida, con la quale mi vedrei costretto a notiziare la Procura Federale delle Vs eventuali mancanze, che non mi consentono di esercitare il diritto alla difesa così come garantito dalle norme vigenti “.

Dalla suddetta comunicazione si evince che il reclamante per sua stessa asserzione è stato altresì informato dalla società US Avellino del rinvio a giudizio all’udienza del 20 Ottobre  2020, sicché non si può non considerare che nell’arco di tempo intercorrente tra la ricezione del comunicazione del deferimento e la celebrazione del giudizio (otre 20 giorni) avrebbe potuto accedere agli atti del procedimento, in quanto titolare di una posizione giuridica rilevante, organizzare la propria difesa in relazione agli addebiti rivoltigli e partecipare all’udienza, eccependo in tale sede eventuali vizi del procedimento.

In conclusione, i rilievi sin qui espressi rendono evidente l’inconsistenza delle doglianze sull’irregolarità delle comunicazioni ricevute e, alla luce della cosciente inerzia del ricorrente, l’improponibilità degli altri motivi dedotti in reclamo, concernenti la mancata ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini, nonché l’esercizio del diritto di difesa e la mancanza di contraddittorio. Si tratta, infatti, di censure tardive, poiché il reclamo dinnanzi alla Corte d’appello non può contenere domande nuove ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS e neppure sopperire alla mancata partecipazione dell’attore al giudizio di primo grado.

6. Ne consegue che il reclamo non può essere accolto.

PQM

La Corte federale d’appello respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti, presso il difensore, con PEC.

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