F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 040 CFA del 4 Novembre 2020 (Procura Federale–A.S.D. Raffaele Sergio Academy) N. 034/2020-2021 REGISTRO RECLAMI. N. 040/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 034/2020-2021 REGISTRO RECLAMI.
N. 040/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
QUARTA SEZIONE
nella seguente composizione:
Carlo Sica Presidente
Ivo Correale Componente
Francesco Sclafani Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 034/CGF/2020-2021, proposto dalla Procura Federale Interregionale;
contro
A.S.D. Raffaele Sergio Academy in persona del legale rappresentante pro tempore;
per la riforma
della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata con il comunicato ufficiale n.12 del 25.09.2020 relativa al deferimento proc.1586/868pfi19-20/GC/LDF/ac del 29.07.2020 a carico della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 28 Ottobre 2020 l’Avv. Francesco Sclafani e udito il rappresentante della Procura Federale Interregionale Avv. Maurizio Gentile;
RITENUTO IN FATTO
La Procura Federale Interregionale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania la A.S.D. Raffaele Sergio Academy per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva della condotta posta in essere dal suo Presidente Sig. Giovanni Sergio.
I comportamenti ascritti al Sig. Giovanni Sergio nel suddetto deferimento (proc. 868 pfi 19/20) riguardano la violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 33 comma 1 e art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1 delle NOIF per aver partecipato alla gara ASD Pasquale Foggia – ASD Raffaele Sergio Academy del 12.10.2019 come allenatore in favore della società ASD Raffaele Sergio Academy benché non tesserato per la predetta società con tale qualifica; nonché per la violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto la sospensione dall’Albo del settore tecnico per svolgere l’attività di presidente della società ASD Raffaele Sergio Academy nella stagione sportiva 2019/2020.
Con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti della A.S.D. Raffaele Sergio Academy in quanto la stessa risulta essere stata già sanzionata con l’ammenda di euro 400,00, per la medesima condotta perpetrata nella gara del 12.10.2019, con decisione del medesimo Tribunale Federale Territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Campania n.6 del 24/07/2020 relativa al deferimento proc. 921 pfi 19/20.
Con reclamo in data 1 Ottobre 2020 la Procura Federale Interregionale ha impugnato tale decisione dinanzi a questa Corte Federale d’Appello censurandone il contenuto ed insistendo nelle proprie argomentazioni e richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Procura sostiene che il Tribunale Federale Territoriale avrebbe fatto erronea applicazione del principio del ne bis in idem perché la precedente decisione relativa al deferimento proc. 921 pfi 19/20, pur essendo relativa a fatti accaduti nel corso della medesima gara del 12.10.2019, concerne violazioni diverse da quelle contestate col deferimento proc. 868 pfi 19/20, oggetto del presente giudizio.
Dopo aver ricostruito i fatti contestati nei due deferimenti in questione, la Procura chiede la riforma della decisione impugnata in applicazione del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione Penale nella sent. della Sez. II n. 26725 del 1 Marzo 2013 secondo il quale “l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso incolpato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso illecito”.
Il reclamo non può essere accolto per le seguenti ragioni.
In punto di fatto, la condotta contestata alla A.S.D. Raffaele Sergio Academy con il deferimento proc. 921 pfi 19/20 e già sanzionata dal Tribunale Federale Territoriale con l’ammenda di 400,00 euro inflitta con decisione pubblicata sul C.U. del C.R. Campania n.6 del 24/07/2020, consiste nell’aver partecipato in qualità di tecnico alla gara tra l’ASD Pasquale Foggia e l’ASD Raffaele Sergio Academy del 12.10.2019 in qualità allenatore in favore della società ASD Raffaele Sergio Academy.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, tale condotta coincide con quella contestata alla medesima ASD col deferimento proc. 868 pfi 19/20, oggetto del presente giudizio benchè con riferimento a violazioni diverse.
In punto di diritto, proprio il principio invocato dalla Procura, mediante la citazione della suddetta sentenza della Cassazione Penale, non consente di accogliere il reclamo perché nella fattispecie non si tratta di valutare lo stesso fatto storico ai fini della prova di un diverso illecito, bensì di sanzionare lo stesso soggetto per la medesima condotta sia pure per violazioni diverse.
Peraltro, come noto, in materia di giustizia sportiva trovano applicazione, per quanto non direttamente previsto, le norme del codice di procedura civile e quindi il noto principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Occorre inoltre precisare che nel deferimento proc. 868 pfi 19/20, oggetto del presente giudizio, viene contestata alla ASD Raffaele Sergio Academy anche la violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per una condotta diversa consistente nel non aver richiesto ed ottenuto la sospensione dall’Albo del settore tecnico per svolgere l’attività di presidente della ASD Raffaele Sergio Academy nella stagione sportiva 2019/2020.
Anche riguardo a tale violazione deve essere confermata la decisione di non luogo a procedere perché si tratta di contestazione coperta dal giudicato formatosi con la decisione Tribunale Federale Territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Campania n.6 del 24/07/2020 nella quale la ASD Raffaele Sergio Academy è stata sanzionata perché il sig. Giovanni Sergio ha svolto l’attività di allenatore “senza essere in possesso del titolo abilitativo e senza essere censito presso il Settore Tecnico” (così si legge nella decisione). Quindi, essendo coperta dal giudicato la carenza del titolo abilitativo, l’interessato non poteva chiedere la sospensione dal relativo albo.
Nel reclamo la Procura dà espressamente atto di tale accertamento per contestarlo ma si tratta di contestazione inammissibile siccome diretta a mettere in discussione una statuizione a suo tempo non impugnata e quindi passata in giudicato.
P.Q.M.
lo respinge.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.