F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 061 CFA del 28 Dicembre 2020 (Procura Federale Interregionale/Sig. Polloni Fabrizio) N. 059/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 061/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 059/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 061/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Signori:

 

Carlo Sica Presidente

Ivo Correale Componente

Marco Stigliano Messuti Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 59/CFA/2020-2021, proposto dal Procuratore Federale Interregionale

contro

il Sig. Fabrizio Polloni

per la riforma

della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata in data 27 novembre 2020 sul C.U. n. 174 del 27/11/2020.

Visto il reclamo con i relativi allegati depositato in data 3 dicembre 2020;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell’udienza del giorno 17 dicembre 2020 - tenutasi in videoconferenza, l’avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti ed uditi per la reclamante (Procura Federale Interregionale) l’Avv. Anna Maria De Santis e per il reclamato (Sig. Fabrizo Polloni) l’Avv. Marco Rocchi.

RITENUTO IN FATTO

Il presente procedimento trae origine dalla trasmissione, da parte del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Toscana di copia del rapporto arbitrale relativo alla gara San Pero a Sieve/Gallianese del 26 Gennaio  2020 valevole per il Campionato Regionale di 1° Categoria, al fine di accertare eventuali responsabilità a carico di tesserati coinvolti nell’aggressione descritta nello stesso rapporto, subita dall’allenatore della ASD Gallianese, Sig. Lampredi Andrea. Dalla lettura del supplemento di Rapporto si evinceva che il direttore di gara verso la fine del primo tempo aveva espulso sia il Lampredi, allenatore della ASD Gallianese che il Chiavacci, dirigente accompagnatore della società San Piero a Sieve in quanto i due, a gioco fermo, si scambiavano frasi poco corrette in quanto di contenuto offensivo peraltro in maniera concitata. Verso la fine del secondo tempo veniva a crearsi una situazione di estrema concitazione tanto che dapprima i dirigenti ed i calciatori in panchina e poi anche quelli sul terreno di gioco, dopo aver calciato fuori il pallone, accorrevano all’esterno del terreno di gioco nella zona alle spalle delle panchine, dove vi si recava anche lo stesso direttore di gara al fine di riportare la situazione alla normalità, ed in quel frangente veniva avvertito da alcuni calciatori della Gallianese che il loro allenatore aveva subito un’aggressione fisica ed era svenuto. Il Lampredi, inoltre, dichiarava di avere subito ingiurie e minacce, consistenti nelle espressioni “ti spacco la faccia” e “la troia della tua mamma” da parte di Fabrizio Polloni e che verso la fine della partita, mentre si trovava all’esterno del campo dietro le panchine in quanto precedentemente espulso, veniva raggiunto dal Chiavacci che lo colpiva improvvisamente con un pugno all’altezza dello zigomo destro facendolo cadere e perdere i sensi.

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale Interregionale, in data 5 Ottobre  2020, deferiva il Sig. Fabrizio Polloni: “per inosservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità di cui all’art. 4 comma 1 CGS vigente, perché in qualità di allenatore della società San Piero a Sieve, in occasione della gara disputata tra la predetta società e la ASD Gallianese in data 26.01.2020 valevole per Campionato di Prima Categoria del C.R. Toscana, trovandosi all’esterno del recinto di gioco in quanto precedentemente espulso dal direttore di gara, nel corso della predetta gara minacciava ed offendeva ripetutamente i dirigenti ed i tesserati della squadra avversaria ASD Gallianese”.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico con decisione depositata in data 27/11/2020 proscioglieva il Polloni dall’addebito disciplinare contestato con la seguente motivazione: “non risulta sufficientemente comprovata la responsabilità del deferito sulla base della documentazione acquisita dalla Procura Federale; - invero il deferimento si basa esclusivamente sulle dichiarazioni dei Sig.ri Lampredi e Marchi che non trovano riscontri oggettivi e che non appaiono attendibili in ragione dei loro (riferiti) rapporti conflittuali con il deferito e comunque della loro appartenenza a società avversaria; - sia il referto arbitrale, sia le dichiarazioni rese dall'arbitro Bassetti in sede di audizione davanti alla Procura Federale non fanno, infatti, alcun riferimento alla circostanza che il Sig. Polloni avrebbe assunto un comportamento minaccioso o offensivo. Il che si riflette anche sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Sig. Marchi, Dirigente della ASD Gallianese, che ha riferito alla Procura Federale di avere, in occasione dell'incontro, più volte richiamato l'attenzione dell'arbitro e del Commissario di campo per segnalare le presunte ripetute offese del Sig. Polloni: senonché, come detto, tale circostanza non risulta segnalata nel referto arbitrale, né dal Commissario di campo, né nella successiva audizione dell'arbitro Bassetti”.

Avverso la predetta decisione, con atto depositato in data 3 Dicembre 2020, proponeva reclamo la Procura Federale Interregionale deducendo in sintesi che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico con la decisione impugnata, nel prosciogliere il soggetto deferito, avrebbe operato una erronea interpretazione dei fatti oggetto del procedimento, laddove si assume che non risulta sufficientemente comprovata la responsabilità del deferito per inattendibilità delle dichiarazioni dei Sigg.ri Lampredi e Marchi in quanto appartenenti alla squadra avversaria ed in ragione dei rapporti conflittuali intercorrenti con il deferito, come sarebbe stato ammesso dagli stessi. In particolare osserva la Procura che: “nel caso in esame la dichiarazione precisa del Lampredi, soggetto inquadrabile quale persona offesa della condotta minacciosa ed ingiuriosa ascritta al Polloni, risulta molto precisa e dettagliata nel riferire del comportamento di quest’ultimo che dall’esterno del terreno di gioco, dopo aver incitato i suoi calciatori a colpire duro approfittando dei momenti in cui il direttore di gara si trovava girato da altra parte, al suo invito a smetterla, veniva minacciato ed apostrofato con espressioni del tipo di quelle riportate nell’atto di deferimento. Tale dichiarazione risulta fornita del necessario carattere della credibilità soggettiva in quanto il Lampredi, vittima di un episodio di violenza successivamente verificatosi da parte di altra persona, ed oggettivamente riscontrato, non avrebbe potuto avere alcun ulteriore interesse a muovere accuse completamente inventate nei confronti del Polloni estraneo al suindicato episodio violento. A differenza di quanto sostenuto dai giudici di primo grado, la necessità di un riscontro esterno alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa sussiste unicamente nel caso in cui questi sia portatore di uno specifico interesse confliggente con quello dell’accusato, tanto che in sede penale esso è ritenuto necessario nei casi in cui la persona offesa si sia costituita parte civile e sia, quindi, portatrice di un concreto personale interesse alla condanna del giudicabile”.

Alla riunione del 17/12/2020 l’Avv. De Santis per la Procura Federale Interregionale chiedeva in accoglimento del reclamo, la riforma della decisione impugnata e l’irrogazione della sanzione disciplinare di mesi 12 a carico del Polloni. Per quest’ultimo l’Avv. Rocchi chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della decisione di I° grado.

Con dispositivo n. 058/CFA 2020/2021 pubblicato in data 17 Dicembre 2020, il reclamo veniva respinto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è destituito di fondamento per le seguenti ragioni.

Correttamente il giudice di I° grado non ha ravvisato dall’esame dell’istruttoria compiuta e delle audizioni eseguite un riscontro oggettivo, che consenta, di attribuire al Polloni le espressioni oltraggiose, con un margine di sufficiente certezza.

Dalla relazione del 20 luglio 2020 n. 1047, firmata dal dott. Romolini delegato della Procura Federale, emerge che le frasi offensive attribuite al Polloni (allenatore della San Piero a Sieve) sono riferite esclusivamente dal Sig. Andrea Lampredi, allenatore della ASD Gallianese e dal Sig. Enrico Marchi, dirigente accompagnatore della stessa società.

In particolare, quest’ultimo nell’audizione del 22/6/2020 riferiva: “durante tutto il primo tempo ha richiamato più volte l'attenzione dell'arbitro per segnalare che erano ripetutamente offesi dal nominato POLLONI con frasi ingiuriose, chiedendo l'allontanamento e l'intervento del Commissario di Campo; nell'intervallo, non soddisfatto, si è recato nuovamente dal Commissario di Campo per far presente l'atteggiamento assunto dal POLLONI, chiedendo se fosse possibile allontanarlo da dietro le panchine; gli è stato risposto negativamente pertanto ha chiesto al Commissario di posizionarsi tra le due panchine al fine di evitare altre situazioni spiacevoli ma la risposta è stata nuovamente negativa”.

Le dichiarazioni dei due soggetti Lampredi e Marchi ed in particolare quelle di quest’ultimo, non trovano nessuna conferma nel rapporto e relativo supplemento redatti dall’arbitro Tommaso Bassetti in data 26 Gennaio  2020, a conclusione della partita, né tantomeno nel verbale di audizione tenuto dallo stesso dinanzi al rappresentante della Procura Federale in data 8 luglio 2020. Al riguardo, a conclusione dell’audizione l’arbitro dichiarava che: “era presente alla partita in questione il delegato della Federazione Sig. QUERCI di Firenze con il quale si era confrontato alla fine della partita sui fatti accaduti”.

Orbene non vi è traccia nella suddetta documentazione della presenza di espressioni oltraggiose riferibili al Polloni.

Anche il Commissario di campo, presente alla partita a cui, come detto, il Marchi assume essersi rivolto, annota alcun comportamento sanzionabile riferibile al deferito.

Conclusivamente le frasi ingiuriose ed offensive non risultano segnalate nel referto arbitrale, né dal Commissario di campo, né nella successiva audizione dell'arbitro Bassetti.

Attesa, pertanto, la particolare natura probatoria della suddetta documentazione riconosciuta dall’art. 61 CGS secondo il quale “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” il reclamo va respinto con conferma della statuizione della decisione di I° grado.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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