F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 070 CFA del 14 Gennaio 2021 (Carpi F.C. 1909 Srl/Spezia Calcio Srl/Sig. Jacopo Giuliani) N. 082/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 070/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 082/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 070/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica Presidente Domenico

Luca Scordino Componente

Raffaele Tuccillo Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero RG 082/CFA/2020-2021, proposto dalla società Carpi Calcio F.C. 1909 s.r.l.

contro

la società Spezia Calcio s.r.l.

e nei confronti del

calciatore Sig. Jacopo Giuliani

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, sezione tesseramenti, n. 16/TFN-ST 2020/2021, in data 21.12.2020;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza dell’11 gennaio 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Raffaele Tuccillo e uditi l’Avv. Luigi Carlutti in sostituzione dell’Avv. Mattia Grassani per la reclamante e l’Avv Massimo Diana nonché il Dott. Pierfrancesco Visci (direttore organizzativo della società Spezia Calcio s.r.l.) per la resistente. Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento del 13.10.2020 la Lega Italiana Calcio Professionistico negava la variazione del tesseramento del calciatore Jacopo Giuliani dallo Spezia Calcio s.r.l. al Carpi F.C. 1909 s.r.l.

Tale decisione veniva impugnata dallo Spezia con ricorso del 26 Novembre 2020, ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS, dinanzi al Tribunale federale nazionale, sezione tesseramenti.

Con la decisione impugnata, il tribunale, nell’accogliere il ricorso proposto dallo Spezia, dichiarava valida la variazione di tesseramento in ordine al trasferimento definitivo del calciatore Jacopo Giuliani a favore del Carpi, a far data dal 5 Ottobre  2020, data di sottoscrizione del contratto.

Con reclamo, il Carpi impugnava la citata decisione, con contestuale proposizione di istanza cautelare, chiedendone l’annullamento.

Con decreto cautelare monocratico del 30 Dicembre 2020, il Presidente della sezione precisava che le esigenze cautelari prospettate da parte reclamante potevano essere soddisfatte mediante la fissazione rapida dell’udienza di discussione, fissando la data dell’udienza.

Si costituiva lo Spezia chiedendo, previa dichiarazione di inammissibilità della documentazione prodotta da parte reclamante, di rigettare il reclamo.

La causa era quindi discussa all’udienza dell’11 Gennaio  2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dall’accertamento, ai fini dell’ordinamento sportivo, della efficacia del trasferimento del calciatore Jacopo Giuliani dallo Spezia al Carpi.

Nel dettaglio, il capitale sociale del Carpi risulta essere stato ceduto nell’agosto del 2020 e nella seduta del 29 Settembre 2020 il Consiglio di amministrazione ha conferito il potere di sottoscrizione al Presidente Simone Morelli, congiuntamente ai Consiglieri Matteo Mantovani e Federico Marcellusi. Nella medesima data il verbale era trasmesso alla Lega Italiana Calcio Professionistico a mezzo pec.

In data 2 Ottobre  2020, le due società concludevano un contratto per il trasferimento in favore della reclamante del calciatore Giuliani a titolo gratuito e nella medesima data era sottoscritto il contratto di prestazione sportiva con il calciatore con decorrenza 5 Ottobre  2020. Il contratto era firmato dal solo Presidente del c.d.a. del Carpi, Simone Morelli, e, quindi, non recava la sottoscrizione dei consiglieri Mantovani e Marcellusi.

Il c.d.a. del Carpi non ratificava il contratto in oggetto e l’Ufficio Tesseramenti della Lega Italiana Calcio Professionistico, con provvedimento del 13 Ottobre  2020, negava efficacia al trasferimento del calciatore Giuliani dallo Spezia al Carpi.

Con la decisione impugnata, a seguito del ricorso proposto dallo Spezia, veniva invece attribuita efficacia nell’ordinamento sportivo al trasferimento in questione.

1.1 Con una prima questione di rito, la reclamata eccepiva l’inammissibilità della documentazione prodotta dalla reclamante con l’impugnazione della decisione di primo grado, deducendo che tali documenti dovevano essere depositati nel ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale.

L’eccezione non può trovare accoglimento. A prescindere dal significato da attribuire all’enunciato linguistico “nuovi” contenuto all’art. 101, comma 3, terzo periodo, CGS della FIGC, con riferimento ai documenti che la reclamante può produrre al momento della proposizione del reclamo dinanzi alla Corte Federale d’Appello, deve ritenersi acquisito agli atti del giudizio un principio di prova in ordine alla sussistenza della carenza del potere rappresentativo in capo al Presidente del c.d.a. del Carpi. In questo senso, con il provvedimento del 13 Ottobre  2020, n. 0001253202/20, nel rigettare

l’istanza depositata da parte della medesima società, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha indicato la seguente motivazione: “Omessa ratifica del contratto di prestazione sportiva come da verbale del CdA della Società Carpi F.C. 1909 Srl del 9 Ottobre  2020 e notificato a questa Lega il 10 Ottobre  2020”. Ne discende che la Lega, al momento dell’adozione del provvedimento, era a conoscenza di un difetto di potere rappresentativo idoneo a incidere sull’efficacia del contratto nell’ordinamento sportivo.

La circostanza risulta confermata dalla documentazione poi depositata da parte reclamante che il collegio ben avrebbe potuto richiedere alla medesima Lega – anche a prescindere dall’omissione di un suo coinvolgimento nel giudizio pur essendo autore del provvedimento impugnato – esercitando i poteri di accertamento e di indagine di cui è titolare ai sensi degli artt. 50 e 44 CGS.

Il rispetto del principio di economicità del giudizio, a sua volta espressione dei principi del giusto processo richiamati dall’art. 44, primo comma, CGS, si traduce anche nell’esigenza di evitare aggravamenti del procedimento e del processo sportivo non funzionali alla tutela e al rispetto di altri principi anche essi espressione del giusto processo, quali ad esempio il diritto di difesa. Nel caso di specie, premesso che parte reclamata ha avuto modo di esaminare la documentazione prodotta dalla reclamante e di contraddire sulla stessa, l’acquisizione e l’utilizzo dei documenti in oggetto deve ritenersi preferibile in tale prospettiva al fine di evitare la formulazione da parte del collegio di una richiesta istruttoria alla Lega che condurrebbe al medesimo risultato, con una dilatazione dei tempi processuali e la fissazione di una nuova udienza, in contrasto con il principio di celerità del processo sportivo.

1.2 Dall’esame della documentazione depositata da parte reclamante risulta che in data 29.9.2020 si è tenuta una riunione del c.d.a. del Carpi che descriveva analiticamente i poteri di rappresentanza dei relativi organi. In particolare, in tale verbale si precisa “In merito al secondo punto all’ordine del giorno, il Consiglio all’unanimità delibera di regolare il funzionamento del Consiglio di amministrazione secondo le seguenti modalità: a) Conferire e delegare al Presidente Morelli Simone la possibilità di compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione fino alla concorrenza unitaria di euro 25.000,00, escludendo tuttavia la possibilità di impegnare la Società con qualsiasi contratto di consulenza; b) Per le operazioni superiori ad euro 25.000,00 e fino ad euro 100.000,00, nonché per i contratti di consulenza e più in generale per tutti i contratti da depositare in Lega, autorizzare il Presidente Morelli Simone congiuntamente ai Consiglieri Mantovani Matteo e Marcellusi Federico… ”.

Quindi, in tale delibera si precisa che per le operazioni superiori ad euro 25 mila e fino ad euro 100 mila, nonché per i contratti di consulenza e più in generale, per quanto interessa ai fini del giudizio in esame, per tutti i contratti da depositare in Lega, il potere di rappresentanza organica è attribuito al Presidente Morelli, congiuntamente ai Consiglieri Mantovani e Marcellusi. Il contratto di trasferimento in questione, per poter produrre effetti, deve essere depositato in Lega, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la citata clausola del verbale del c.d.a. contenuta alla lett. b) (e non quella di cui alla lett. a, come invece sostenuto da parte reclamata).

Nel caso di specie il contratto di trasferimento e quello di lavoro sportivo sono stati sottoscritti dal solo Presidente del c.d.a. e non sono stati poi ratificati dal medesimo consiglio.

La limitazione dei poteri di rappresentanza descritti nella citata delibera è stata comunicata a mezzo pec alla Lega Italiana Calcio Professionistico prima del deposito del contratto presso la stessa.

Ai sensi dell’art. 2384, secondo comma, c.c. disposizione contenuta nell’ambito del capo del Libro V del codice civile dedicato alle società per azioni e applicabile anche alle s.r.l., le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Tuttavia, l’art. 95 NOIF introduce un regime speciale e differente rispetto a quello previsto all’interno del Codice civile. Il differente regime si giustifica con la necessità di depositare il contratto presso la Lega e che questa adotti il conseguente visto di esecutività.

Pertanto, qualora la stessa Lega venga a conoscenza di un vizio ovvero di un difetto di potere rappresentativo in capo al soggetto o all’organo che ha sottoscritto un determinato contratto non può attribuire a tale atto alcuna efficacia, non essendo stato firmato che può impegnare la società agli effetti sportivi. Effettivamente, il comma ottavo del citato art. 95 NOIF prevede che “L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale”. Il comma 13 della medesima disposizione prevede che “Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all’accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l’originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa”. Le previsioni in oggetto trovano un fondamento normativo primario nell’art. 5 della legge n. 91 del 1981 ai sensi del quale tra l’altro è ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Non è quindi in dubbio la validità e l’efficacia dell’art. 95 NOIF, comma 8, così come la possibilità per l’ordinamento sportivo di subordinare l’efficacia dei contratti conformi all’ordinamento civilistico a requisiti più stringenti. Nel caso di specie, le citate disposizione introducono un regime speciale e differenziato. Il parametro di riferimento utilizzato dal legislatore è rappresentato dal fatto che l’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto sia sottoscritto da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali. La conoscenza da parte della federazione della mancanza di potere rappresentativo in capo al soggetto che ha stipulato il contratto è effettivamente idonea a integrare i presupposti costitutivi della citata fattispecie. La Lega, pertanto, legittimamente, anche a seguito delle verifiche e dei controlli di sua competenza – e quindi dalla conoscenza acquisita della mancanza del potere rappresentativo -, non ha apposto il visto di esecutività al contratto, in quanto non avrebbe potuto attribuire efficacia ed esecutività a un contratto del quale era consapevole essere stato concluso da un soggetto non legittimato.

Le conclusioni che precedono escludono che possa attribuirsi rilievo, in tali ipotesi, a un legittimo affidamento dello Spezia idoneo a incidere, secondo i reclamati, sulla stessa validità ed efficacia dell’atto per l’ordinamento sportivo. Il sistema di controlli di competenza della Lega calcio consente di ritenere che non si crei alcun legittimo affidamento in capo alla società sulla efficacia nell’ordinamento sportivo del contratto di trasferimento prima dell’adozione da parte di quest’ultima del visto di esecutività. Discorso differente può immaginarsi, sotto il profilo risarcitorio, nei rapporti tra le società, ma si tratta di profilo estraneo all’odierno giudizio.

Il reclamo deve pertanto trovare accoglimento.

P.Q.M.

accoglie  il  reclamo  e,  per  l’effetto,  dichiara  l’inefficacia  della  variazione  del tesseramento n. 0001253202/20 del calciatore Jacopo Giuliani.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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