F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 071 – DEL 15 GENNAIO 2021 – Sig. Lardone Luigi ed altri/Comitato Regionale Lazio N. 094/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 071/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISION

N. 094/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 071/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISION

 

sul reclamo numero RG 094/CFA/2020-2021, proposto in proprio dal signor Luigi Lardone anche per conto di Margherita Claudia Gioia Masia, Massimiliano Bellotti, Pierpaolo Aiello, Angelo Vico

per l’annullamento, previa eventuale sospensione,

della decisione del 4 Gennaio  2021 emessa dal Tribunale federale territoriale del Lazio, in qualità di Collegio di garanzia elettorale;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 8 Gennaio 2021, in videoconferenza, il Pres. Mario Luigi Torsello; nessuno è comparso per i reclamanti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

Riferiscono i ricorrenti che, “con comunicazione del 4 Gennaio  2021, il Collegio di Garanzia Elettorale inoltrava verbale di esame delle candidature pervenute con le decisioni assunte per i singoli ruoli. A fronte della comunicazione ricevuta i candidati esclusi Luigi Lardone, Margherita Claudia Gioia Masia, Massimiliano Bellotti, Pierpaolo Aiello, Angelo Vico hanno inoltrato, mezzo Pec indirizzata a mail to: segreteria.pec@lazio.lnd.it una richiesta di chiarimenti: “In vista della Assemblea Ordinaria Elettiva del prossimo 9 Gennaio , al fine di consentire la presentazione di eventuali reclami nei tempi previsti alla Corte Federale di Appello, si richiede di comunicare tempestivamente e puntualmente le Designazioni ritenute NON Regolari con le associate motivazioni. La mancata o ritardata comunicazione delle motivazioni di esclusione dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati comporta per la Commissione di Garanzia una violazione dei principi di lealtà e probità e correttezza sportiva”.

E’ seguita la risposta del Collegio di Garanzia Elettorale e una successiva richiesta di chiarimenti del sig. Lardone.

Proseguono i ricorrenti sostenendo che “Tanto in premessa il quorum per la candidatura alla carica di Componente del Consiglio Direttivo (art. 8 comma l) dovrà essere supportato dalla designazione di almeno 50 (cinquanta) delle società affiliate alla LND e dipendenti dal Comitato Regionale Lazio (solo di Lega Dilettanti) ed aventi diritto al voto. Fasce quorum aventi diritto: 301-600 (50). Altresì si evidenzia che nella Lista CONI Calcio a 11 sono presenti società che hanno residenza fuori Regioni per cui non si comprende appartenenza al comitato Laziale: A.S.D. PIANA DEL CAVALIERE; A.S.D. FOLGORE MAIANO”.

Concludono poi deducendo che” Da una  attenta valutazione risulta che le Designazioni inoltrate sono superiori a quanto contabilizzato dall’organo di Garanzia per cui si richiede una verifica degli atti formalizzati al Comitato Regionale. Avendo il Collegio di Garanzia Elettorale evidenziato gli elementi di irregolarità, puntualmente contestati, ci si affida all’analisi degli atti effettuata dalla Procura Federale. Verificata

la difformità della valutazione si richiede il deferimento del Collegio di Garanzia Elettorale per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva.”

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente occorre esaminare il profilo di ammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 100, comma 2, del C.G.S. vigente secondo cui “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”.

Tale disposizione – secondo il significato reso palese dalle parole utilizzate dal legislatore federale – prevede dunque che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) è requisito dell’azione, con la conseguenza che il reclamo proposto innanzi alla Corte federale d’appello, in assenza del difensore, deve ritenersi inammissibile.

Tale è, del resto, il costante orientamento di questa Corte federale (CFA, Sez. III, n. 41/2019-2020; CFA, sez. III, n. 42-2019/2020; CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 17/2020-2021; CFA, sez. II, n. 59/2020- 2021).

Più in generale il Collegio di Garanzia del CONI, con decisione n. 24 del 16.3.2018 - traendo occasione dalla necessaria assistenza del difensore nel procedimento che si svolge dinanzi a tale Collegio - ha ritenuto che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti interessati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. […], si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i

casi  di  una  diversa  espressa  previsione  contenuta  negli  Statuti  delle  singole Federazioni”.

D’altra parte anche nel processo amministrativo l’art. 22, commi 1 e 2, dispone che avanti agli organi della giurisdizione le parti devono valersi del ministero di avvocati. Tale regola è il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 2, Cost., cui la legge può derogare solo in maniera espressa.

In conclusione, chi si rivolge alla Corte federale deve munirsi di un difensore abilitato. Ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione.

Conseguentemente il reclamo in epigrafe è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe, ai sensi dell’art. 100, comma 2 CGS. Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

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