F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 086/CFA pubblicata il 23 Marzo 2021 (motivazioni) – Procura Federale Interregionale/Sig. Andrea Pollidori-A.S.D. Ostiantica Calcio 1926 N. 086/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 118/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 086/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 118/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica                       Presidente

Antonio Rinaudo            Vice Presidente

Francesco Sclafani           Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo n. RG 118/CFA/2020-2021 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 22.02.2021;

contro

il Sig. Andrea Pollidori e la società ASD Ostiantica 1926;

per la riforma

della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio C.U. n. 171 del 12.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 17 Marzo 2021 tenutasi in videoconferenza l’Avv. Francesco Sclafani e udito il rappresentante della Procura Federale, Avv. Mario Capolupo;

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento n. 7696/188pfi20-21/MDL/vdb del 5.01.2021 la Procura federale interregionale deferiva dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio della F.I.G.C. – L.N.D., il Sig. Andrea Pollidori -  all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della A.S.D. Ostiantica 1926 -  per la  violazione ascritta dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 2, commi 1 e 2 e 32, comma 2, CGS, nonché 18, comma 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, 16, comma 1, Statuto Federale e artt. 39 e 42 NOIF e la A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS per la condotta ascritta al suo Presidente e legale rappresentante pro tempore.

L’illecito disciplinare contestato consiste nell’aver tesserato il calciatore minore Gabriele D’Ilario, per il periodo di un anno, nonostante la contrarietà del padre e sulla base del solo consenso della madre separata dal marito; ciò in contrasto con quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma che con decreto del 9.3.2015 - a definizione del procedimento 812/12 VG, instaurato dalla madre del ragazzo per ottenere l’affidamento condiviso e la regolarizzazione delle frequentazione del minore con il padre - ha stabilito che “le decisioni importanti per la vita dei bambini saranno prese congiuntamente dai genitori; ciascun genitore prenderà da solo le decisioni concernenti l’ordinaria amministrazione, quando avrà con sé i figli”.  La Procura chiedeva al Tribunale di irrogare le seguenti sanzioni:

- al sig. Andrea Pollidori l’inibizione di mesi tre;

- alla ASD Ostiantica 1926 l’ammenda di € 500,00.

Con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale proscioglieva le parti deferite da ogni addebito.

Con reclamo ritualmente depositato la Procura impugnava tale decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale federale territoriale ha prosciolto le parti rilevando che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, delle NOIF, il tesseramento di un minore per la durata di un anno può essere disposto sulla base del consenso di un solo genitore. Tale essendo la regola prevista dall’ordinamento federale, il Tribunale ritiene che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo alla stregua del quale deve essere valutata la responsabilità disciplinare in esame, è irrilevante quanto disposto dal Tribunale dei Minorenni nel suddetto decreto relativo all’affidamento e all’esercizio della potestà genitoriale sul giovane calciatore.

Nel suo reclamo la Procura sostiene, invece, che la suddetta regola relativa al tesseramento annuale non può essere interpretata senza tenere conto della disciplina del codice civile sia perché l’art. 39, comma 2, delle NOIF conterrebbe un implicito rinvio all’art. 320, del codice civile in materia di rappresentanza dei minori e agli articoli 155 e 337-ter del medesimo codice, sia perché la norma federale in esame sarebbe recessiva rispetto alle suddette disposizioni codicistiche.

Tale argomento, che peraltro ha una portata più ampia della fattispecie in esame perché riguarda anche i genitori non separati, non può essere condiviso in ragione del principio di autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo rispetto all’ordinamento giuridico statale, sancito dall’art.1 del decreto legge 19 agosto 2003 n. 220 convertito in legge 17 Ottobre  2003, n. 280 secondo il quale “La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”.

Tale disposizione, che trova riconoscimento negli artt. 2 e 18 Cost. ed è passata indenne al vaglio di costituzionalità (C. Cost. 25 giugno 2019, n. 160), è pacificamente riconosciuta in giurisprudenza come espressione di un principio generale a cui deve uniformarsi l’interprete nel dirimere eventuali conflitti tra le norme dei due ordinamenti (da ultimo Cass. Sez. Un. Ord. 23 Febbraio  2021, n.4851 in tema di ragionevole bilanciamento fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo).

Nel caso in esame la regola dettata dall’ordinamento sportivo e contenuta nell’art. 39, comma 2, delle NOIF è nel senso che, ai fini del tesseramento di un minore per un solo anno, è sufficiente la firma di un solo esercente la potestà genitoriale senza che le società sportive siano tenute ad accertare se la richiesta di tesseramento del minore rientri o meno nell’ambito specifico della potestà conferita a quel genitore secondo le norme del codice civile o eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura federale tale disposizione non contiene alcun rinvio implicito alle disposizioni del codice civile sull’esercizio della potestà genitoriale in quanto sia la lettera che la ratio della norma si muovono nella direzione di richiedere come unico requisito legittimante la qualità di genitore e di prescindere dal consenso dell’altro genitore, sia esso separato o meno.

Peraltro, la tesi sostenuta nel reclamo, secondo la quale in virtù del suddetto rinvio implicito il dissenso dell’altro genitore sarebbe sempre rilevante, non può essere condivisa perché si sostanzia in una interpretazione abrogatrice della norma federale.

Pertanto, in virtù del richiamato principio di autonomia tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale, il caso di un genitore che abbia richiesto il tesseramento del figlio minore per un anno senza averne facoltà, secondo il codice civile o un eventuale provvedimento dell’autorità giudiziaria, può dar luogo ad una eventuale responsabilità di tale genitore ai sensi dell’ordinamento statale ma non può impedire il tesseramento del minore secondo l’ordinamento sportivo né determinare una responsabilità disciplinare della società che lo ha tesserato in conformità al dettato dell’art. 39, comma 2, delle NOIF.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

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