F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 095/CFA pubblicata il 19 Aprile 2021 (motivazioni) – Procura Federale/Sigg.ri Marco Arcese-Giancarlo Bragaglia N. 117/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 095/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 117/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 095/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

Composta dai Sigg.ri:

 

Antonio Rinaudo Presidente

Marco Stiglano Messuti Componente

Ivo Correale Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 117/CFA/2020-2021, proposto dal Procuratore Federale F.F. e dal Procuratore Federale Aggiunto in data 19.02.2021;

contro

i Sigg.ri Marco Arcese e Giancarlo Bragaglia;

per la riforma

della delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 218 del 12.02.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 003/CFA/2020-2021;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza del 16 aprile 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Ivo Correale e udito, sempre in videoconferenza, il rappresentante della Procura Federale, Avv. Maurizio Gentile come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In seguito ad indagine disciplinare avente ad oggetto la condotta delle Società Pescara Calcio Academy e della Soc. Pro Calcio Soccer School per l’organizzazione di un raduno denominato “CERCHIAMOILTALENTO” non autorizzato dal S.G.S. e in violazione di quanto stabilito dalla LND con CU N. 303, che disponeva la chiusura della stagione sportiva 2019/2020, il Procuratore Federale f.f. e il Procuratore Federale Aggiunto in data 7 Dicembre 2020 deferivano alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. i seguenti soggetti:

- Sig. Marco Arcese allenatore di base (codice 101.272) e non tesserato all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 e 38 del regolamento del Settore Tecnico per avere organizzato e partecipato attivamente dal 10 giugno 2020 all’8 luglio 2020 al raduno denominato “cerchiamo il talento” non rispettando così facendo il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 197/A del 20 Maggio 2020, il quale stabiliva l’interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ed inoltre per aver violato quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 98 del 16 giugno 2020 del Settore Giovanile e Scolastico il quale stabiliva l’interruzione dello svolgimento di raduni e provini. A tali comunicati tutti i soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva si sarebbero dovuti attenere interrompendo pertanto ogni attività;

- Sig. Giancarlo Bragaglia, allenatore portieri dilettanti (codice 157.653) e non tesserato all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 e 38 del regolamento del Settore Tecnico per avere partecipato attivamente dal 10 giugno 2020 all’8 luglio 2020 al raduno denominato “cerchiamo il talento” non rispettando così facendo il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 197/A del 20 Maggio 2020, il quale stabiliva l’interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ed inoltre per aver violato quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 98 del 16 giugno 2020 del Settore Giovanile e Scolastico il quale stabiliva l’interruzione dello svolgimento di raduni e provini. A tali comunicati tutti i soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva si sarebbero dovuti attenere interrompendo pertanto ogni attività;

2. Istituito il contraddittorio avanti alla Commissione, la Procura Federale chiedeva la sanzione della squalifica di mesi tre per entrambi i deferiti.

3. Con la decisione in epigrafe, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, rilevava che le società Pescara Calcio Academy e Pro Calcio Soccer School, organizzatrici del suddetto raduno, svoltosi dal 10 giugno al'8 luglio 2020, non erano all'epoca dei fatti affiliate alla F.I.G.C., per cui non poteva imputarsi loro alcuna violazione, in quanto non tenute a richiedere il preventivo rilascio di alcuna autorizzazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione. La Commissione, pertanto, proscioglieva i deferiti, non ravvisando la sussistenza di alcuna violazione delle disposizioni federali con conseguente responsabilità disciplinare dei Sig.ri Arcese e Bragaglia i quali, nel prestare il proprio contributo all'organizzazione del raduno in questione, avevano agito al di fuori dell'ordinamento federale svolgendo attività in favore di società estranee alla F.I.G.C.

4. Con rituale reclamo a questa Corte, il Procuratore Federale f.f. e il Procuratore Federale Aggiunto contestavano la decisione, presentando, in sintesi, i seguenti motivi di doglianza:

a) i sig.ri Arcese e Bragaglia erano soggetti comunque iscritti all’albo del settore tecnico, sia pure non tesserati per nessuna società all’epoca dei fatti;

b) il deferimento non riguardava le società organizzatrici del raduno – proprio perché non affiliate alla F.I.G.C. – ma i due indicati tecnici in quanto iscritti al relativo albo che, con il loro comportamento, avevano violato le norme federali del Settore Tecnico, di cui agli artt. 37 e 38 del R.S.T.;

c) dalla sola iscrizione all’albo del settore tecnico derivava l’obbligo del rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali e conseguentemente all’osservanza dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (“CGS”) di cui all’originario deferimento;

d) ferma restando che risultava incontestato il fatto che i due soggetti avevano collaborato e preso parte al raduno in questione, i reclamanti osservavano che il comportamento assunto, violativo delle norme su richiamate, non poteva considerarsi attenuato se svolto in favore di società non soggette alla giurisdizione della F.I.G.C, dato che non sono le società in favore o meno delle quali si perfeziona il comportamento a determinare la sanzionabilità del fatto ma è il fatto in sé e lo “status” di chi lo compie a determinare la violazione o meno di una norma federale (nel caso di specie quella di cui ai C.U. violati, la quale stabiliva la sospensione in quel periodo di tutte le attività sportive stante l’emergenza “Covid-19”).

Pertanto, i reclamanti chiedevano a questa Corte, in riforma delle decisione impugnata, di dichiarare la responsabilità disciplinare a carico dei predetti, e per l’effetto, irrogare le sanzioni formalizzate dal rappresentante della Procura Federale nel corso del procedimento di primo grado.

5. Il reclamo era chiamato in trattazione dapprima all’udienza del 17 Marzo 2021, ove, all’esito, era adottata l’ordinanza collegiale in epigrafe, con la quale, rilevando che a causa della notificazione della data dell’udienza a mezzo del servizio postale, tale notificazione era avvenuta in tempo non utile per il rispetto del termine di comparizione in favore dei due reclamati, era disposto rinvio alla nuova udienza del 16 aprile 2021, con riduzione a sette giorni del termine previsto dall’art. 103, comma 2, CGS.

Tenutasi tale nuova udienza con la modalità della “videoconferenza”, come da verbale, e udito il rappresentante della Procura Federale, la causa era trattenuta in decisione e, in pari data, era pubblicato il dispositivo della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Il Collegio, preliminarmente, ritiene ritualmente instaurato il contraddittorio processuale in virtù dell’avvenuta notificazione della comunicazione di fissazione della nuova data di udienza mediante l’istituto della “compiuta giacenza” all’indirizzo comunicato dagli interessati.

II. In secondo luogo, il Collegio osserva che risulta incontestato, sin dal primo grado e dalle dichiarazioni acquisite dalla Procura Federale, che gli originali deferiti erano entrambi iscritti all’albo dei tecnici, sia pure non tesserati per nessuna società sportiva affiliata alla F.I.G.C. all’epoca dei fatti, e che avevano organizzato e partecipato attivamente, dal 10 giugno 2020 all’8 luglio 2020, al raduno denominato “cerchiamo il talento” svolto dalle due suddette società non affiliate alla F.I.G.C.

Altrettanto incontestata è la circostanza per la quale il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 197/A del 20 Maggio 2020 stabiliva l’interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e il Comunicato Ufficiale n. 98 del 16 giugno 2020 del Settore Giovanile e Scolastico stabiliva l’interruzione dello svolgimento di raduni e provini, con conseguente obbligo di sospensione di ogni attività in tal senso.

III. Per quanto riguarda il reclamo in esame, il Collegio osserva di condividere l’impostazione dei reclamanti, nel senso di riscontrare come la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico abbia mal interpretato il contenuto del deferimento, indirizzato non alle due società bensì ai due tecnici, in quanto iscritti al relativo albo.

Ne consegue la fondatezza di quanto osservato dai reclamanti, secondo cui dalla sola iscrizione all’albo del settore tecnico derivava l’obbligo del rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali e, conseguentemente, l’osservanza dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (“CGS”), come contestato nel deferimento.

Valga osservare, in generale, che l’art. 2, comma 1, del CGS afferma che esso si applica “…alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici…, e che il successivo art. 4, comma 1, prevede che “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”; il comma 3, a sua volta, dispone che: “L’ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”.

In particolare, l’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico dispone che: “I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali”. Il successivo art. 38, commi 1 e 2, prevede che: “I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.

Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.”.

Ne consegue che nel caso di specie, in cui non risultano rispettate norme federali da parte di soggetti iscritti all’albo dei tecnici - e, per tale ragione, deferiti - è evidente la loro responsabilità sui fatti non contestati nella loro consistenza.

Inoltre, è condivisibile quanto ulteriormente osservato dai reclamanti, nel senso che ai fini della sanzionabilità del comportamento è il fatto in sé e lo “status” di chi lo compie a determinare la violazione o meno di una norma federale e non se il comportamento era indirizzato a favore di soggetti terzi alla Federazione.

Sulla base di quanto dedotto, pertanto, anche in mancanza di elementi riferiti dalle parti, pur evocate in giudizio, appare congrua la richiesta di squalifica come proposta dalla Procura Federale nell’udienza di primo grado.

IV. Alla luce di tutto quanto illustrato, quindi, rilevando la fondatezza di quanto lamentato dai reclamanti, la Corte Federale d’Appello (Sez. IV), pronunciando sul reclamo numero RG 117/CFA/2020-2021 proposto dal Procuratore Federale F.F. e dal Procuratore Federale Aggiunto in data 19.02.2021, rilevando la responsabilità disciplinare dei deferiti

P.Q.M.

lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata infligge la sanzione di mesi 3 di squalifica ciascuno ai Sigg.ri Marco Arcese e Giancarlo Bragaglia.

Dispone la comunicazione alle parti.

 

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