F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 106/CFA pubblicata il 20 Maggio 2021 (motivazioni) – Brescia Calcio S.p.A.-SS. Turris Calcio S.r.l.–Luca Pandolfi Reclamo numero RG 126/CFA/2020-2021 PST 0005/CFA/2020-2021 Reclamo numero RG 142/CFA/2020-2021 PST 0023/CFA/2020-2021 N. 106/CFA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

Reclamo numero RG 126/CFA/2020-2021 PST 0005/CFA/2020-2021

Reclamo numero RG 142/CFA/2020-2021 PST 0023/CFA/2020-2021

N. 106/CFA/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE QUARTA

 

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica Presidente

Domenico Luca Scordino Componente

Marco Stigliano Messuti Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami:

numero RG 126/CFA/2020-2021 PST 0005/CFA/2020-2021 proposto dalla società Brescia Calcio spa in persona del legale rappresentante pt, in data 11 Marzo 2021, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani

contro

- la SS. Turris Calcio srl, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Gianpaolo Calò e Giuseppe Chiacchio

- Luca Pandolfi, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calcagno e Silvia Abbo 2 avverso

La decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – n. 22/TFN del 5 Marzo 2021

***

numero RG 142/CFA/2020-2021 PST 0023/CFA/2020-2021 proposto dalla società Brescia Calcio spa in persona del legale rappresentante pt, in data 19 aprile 2021, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani

contro

- la SS. Turris Calcio srl, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Gianpaolo Calò e Giuseppe Chiacchio

- Luca Pandolfi, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calcagno e Silvia Abbo

avverso

La decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – n. 25/TFN del 12 aprile 2021

***

visti i reclami con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

vista l’ordinanza n. 006/CFA/2020-2021, del 27 aprile 2021 con la quale i reclami venivano riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva;

relatore nell’udienza del giorno 10 maggio 2021 - tenutasi in videoconferenza, ai sensi del decreto del 18 maggio 2020 del Presidente della CAF - l’avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi:

- per il reclamante, Brescia Calcio, l’avv. Mattia Grassani ed il Presidente della società sig. Massimo Cellino; - per la SS. Turris Calcio srl, gli avvocati Edoardo Chiacchio e Gianpaolo Calò; presente personalmente il dirigente della società Dott. Giuseppe Panariello

- per il sig. Luca Pandolfi, l’avv. Alessandro Calcagno.

RITENUTO IN FATTO

1) Quanto al primo ricorso, la società Brescia Calcio, ricorreva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti al fine di ottenere l’annullamento e/o comunque dichiarare invalidi e/o inefficaci i contratti stipulati tra la medesima società e la SS. Turris Calcio Srl ed il calciatore Luca Pandolfi, tutti datati 01 Febbraio  2021 quali la variazione di tesseramento del calciatore professionista, l’accordo in bollo, il modulo premi e/o indennizzi, il modulo obbligo di trasformazione di cessione temporanea in definitiva e del contratto di prestazione sportiva del medesimo calciatore.

La società sportiva reclamante fondava le proprie censure sulla indisponibilità del calciatore per pregresso infortunio, poiché non utilizzabile per l’intero periodo di tesseramento, circostanza dichiarata come conosciuta dalla società cedente e taciuta, così da determinare un dolo contrattuale determinante e/o un vizio del consenso tale da giustificare l’annullamento del contratto per errore essenziale e, in ogni caso, invocando la nullità dei contratti per difetto di causa.

Si costituivano sia la SS. Turris Calcio Srl che il calciatore Luca Pandolfi contestando ogni richiesta e rivendicazione del Brescia Calcio Spa, chiedendone l’integrale rigetto

In via preliminare il calciatore eccepiva e deduceva l’incompetenza funzionale del Tribunale adito in luogo del Giudice del lavoro, pattiziamente derogata in favore della competenza del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, considerando gli aspetti prettamente contrattuali e giuslavoristici delle intese raggiunte, laddove la prestazione sportiva a titolo oneroso, quale è il contratto di lavoro, costituisce l’atto principale rispetto al conseguente tesseramento e tanto ai fini e per gli effetti dell’art. 117 NOIF.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “Orbene per quanto concerne l’eccezione di incompetenza del Tribunale adito così come formulata dal calciatore resistente, anche in considerazione della posizione delle altre parti che non hanno inteso aderire, la lettura dell’atto introduttivo consente di poter considerare gli elementi che fondano la propria competenza rilevanti e sussistenti, anche per il merito. Per quanto sopra se appare pacifico, anche in dottrina come in giurisprudenza, che la competenza si determina fondamentalmente in base alla domanda, in quanto questa a sua volta determina l’oggetto e le parti del giudizio, non può non rilevarsi l’espressa richiesta della ricorrente in merito ad aspetti prettamente legati al tesseramento, come la sua contestata variazione e/o trasformazione, che nulla hanno a che vedere con i richiamati aspetti contrattuali che determinano, di contro, solo parte dell’attuale contendere; ciò determina la competenza del Tribunale adito ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 CGS.

Sotto altro profilo ma nella stessa direzione è sufficiente osservare che vi sono pur sempre ambiti, settori o istituti giuridici tipicamente “sportivi”, la cui regolamentazione non rientra tra i fini contingenti dello Stato. Inoltre, il richiamato Regolamento del Collegio Arbitrale, così come proposto dal calciatore resistente, determina la considerazione della competenza e funzione del richiamato organo unicamente ed esclusivamente per quanto concerne i rapporti scaturiti dall’Accordo Collettivo tra società sportive e non anche tra le stesse ed il calciatore, come nel caso di specie.

Ciò non può sfuggire all’attenzione di codesto Tribunale che si ritiene competente a decidere per la qualifica di soggetto dell’ordinamento sportivo che investe il calciatore.

Passando all’esame del merito questo Tribunale ritiene che debbano essere valutati soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione e non tutte le risultanze processuali, così come non si debba confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente indicare gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, ossia bisogna saper individuare l’atto formativo del rapporto giuridico sorto tra le parti e che ha consentito alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B (LNPB) di concedere il visto di esecutività e, pertanto, di poter validare la variazione di tesseramento del calciatore a favore della società cessionaria; ed è proprio quest’ultimo aspetto, ossia il vincolo del tesseramento, inteso come atto che comporta l’acquisto in capo alle persone fisiche della qualifica di soggetto dell’ordinamento sportivo, che non si ravvede il motivo per invalidarlo sussistendone, allo stato, tutti i presupposti, così ritenendo la documentazione prodotta conforme alle norme regolamentari in materia di tesseramento così condividendo, per l’effetto, il nuovo tesseramento del calciatore Luca Pandolfi.

Sono nel giusto i resistenti ed è condivisibile da parte di codesto Tribunale l’aver evidenziato come alcuna diretta e specifica impugnativa risulta mossa dal Brescia Calcio in merito alla formazione del visto di esecutività, unico ed esclusivo elemento che può essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale.

Considerazione ben diversa viene fatta dall’adito Tribunale in merito agli elementi caratterizzanti il contratto che, sicuramente, esulano dalla propria competenza e volontà decisionale, laddove l’individuazione dell’organo Statale e/o Federale atto alla relativa decisione, non costituisce oggetto del contendere né interesse del Tribunale individuarlo.

Per quanto sopra si ritiene valido ed efficace il trasferimento del calciatore Luca Pandolfi dalla SS Turris Calcio al Brescia Calcio”.

2) Quanto al secondo ricorso, il Brescia Calcio Spa sosteneva la nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia dei seguenti atti: “variazione di tesseramento per calciatori professionisti”, “accordo in bollo”, “modulo premi e/o indennizzi”, “obbligo di trasformazione della cessione temporanea in definitiva del 1º Febbraio  2021”, del contratto di prestazione sportiva del Calciatore, nonché del visto di esecutività rilasciato dalla Lega.

Secondo la ricorrente, in particolare, detti atti dovevano ritenersi invalidi in quanto viziati da dolo, errore essenziale o comunque dovevano ritenersi nulli perché privi di causa concreta.

La SS Turris Calcio Srl si costituiva eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in quanto in contrasto con i principi della res giudicata, del ne bis in idem e del conflitto tra giudicati, nonché per la sussistenza di una ipotesi di litispendenza. Nel merito, la SS Turris Calcio Srl chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Si costituiva anche il calciatore Luca Pandolfi, il quale eccepiva, anch’egli, l’inammissibilità del ricorso in conseguenza della litispendenza di identico giudizio. Eccepiva, altresì, il difetto di giurisdizione e/o competenza a decidere la controversia in capo al Tribunale adito, sussistendo la competenza del Collegio Arbitrale. Nel merito sosteneva l’infondatezza del ricorso.

Il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile con la seguente motivazione: “Costituisce principio immanente al nostro sistema processualistico il divieto del "ne bis in idem", in base al quale non è consentito che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda. Tale principio, affermato dall’art. 39 c.p.c., rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, è volto ad evitare il pericolo di decisioni contrastanti su una medesima controversia, nonché a garantire la stabilità delle decisioni (Tribunale Bari, 27 Febbraio  2014, n.1064, in Redazione Giuffrè 2014).

La violazione del divieto del "ne bis in idem" determina l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio che nasca dall'indebita reiterazione di una controversia già in corso.

Nel caso di specie, la società Brescia Calcio Spa, con ricorso del 10 Febbraio  2021 ha adito il Tribunale Federale Nazionale, sezione Tesseramenti, chiedendo l’annullamento e/o comunque dichiarare invalidi e/o inefficaci i contratti stipulati tra la medesima società e la SS Turris Calcio Srl ed il calciatore Luca Pandolfi, tutti datati 01/02/2021 e contraddistinti dal numero seriale 0001875161/20, quali la variazione di tesseramento del calciatore professionista, l’accordo in bollo, il modulo premi e/o indennizzi, il modulo obbligo di trasformazione di cessione temporanea in definitiva e del contratto di prestazione sportiva del medesimo calciatore.

Con provvedimento del 23 Febbraio  2021, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, ha rigettato il ricorso.

Avverso detto provvedimento, il Brescia Calcio Spa, nei termini di legge, ha proposto appello.

Ciò risulta dai documenti depositati in data 1° aprile 2021 dal calciatore Luca Pandolfi.

Nelle more della decorrenza dei termini per l’impugnazione, il Brescia Calcio ha proposto innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il ricorso di cui oggi si discute.

Detto ricorso, pendente tra le stesse parti, ha la medesima causa petendi ed il medesimo petitum di quello oggetto della decisione del 23 Febbraio  2021, oggetto di impugnazione.

Tale circostanza rende certamente inammissibile, per i motivi innanzi detti, e, dunque, in applicazione del divieto del ne bis in idem, il ricorso presentato in data 3 Marzo 2021 dal Brescia Calcio Spa, in ordine alle domande aventi ad oggetto la nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia dei seguenti atti: “variazione di tesseramento per calciatori professionisti”, “accordo in bollo”, “modulo premi e/o indennizzi”, “obbligo di trasformazione della cessione temporanea in definitiva n. 0001875161/20 del 1º Febbraio  2021”, del contratto di prestazione sportiva del Calciatore.

Tali domande, difatti, sono le medesime domande oggetto del ricorso presentato in data 10 Febbraio  2021, già decise da questo Tribunale con provvedimento n. 14/TFN del 23 Febbraio  2021. Come si è innanzi detto, con il ricorso del 3 Marzo 2021, la società Brescia Calcio Spa ha anche dedotto l’invalidità del visto di esecutività rilasciato dalla Lega.

Detta domanda non può essere ritenuta inammissibile, essendo stata presentata per la prima volta con il suddetto ricorso.

La stessa è, tuttavia, infondata.

Il Brescia Calcio Spa, difatti, pur deducendo l’invalidità del visto di esecutività, non ha in alcun modo indicato, nel nuovo ricorso, i motivi e le ragioni per cui detto visto dovrebbe ritenersi invalido, ma si è limitata a sostenere l’invalidità, per i medesimi motivi, degli atti e dei contratti già oggetto del precedente ricorso”.

***

Avverso le predette decisioni, la società Brescia Calcio proponeva separati reclami con i quali venivano sostanzialmente reiterate le censure prospettate dinanzi al giudice di I° istanza.

a) In fatto, osservava che l’ultimo giorno in cui erano consentite le variazioni di tesseramento ai sensi del CU n. 222/A del 15/06/2020, Brescia Calcio e Turris Calcio si accordavano per la cessione del contratto del calciatore Luca Pandolfi. L’accordo prevedeva il trasferimento del calciatore dalla Turris al Brescia a titolo temporaneo fino al 30/6/2021 a fronte di un corrispettivo di € 300.000,00 con la clausola di diritto di riscatto e tesseramento definitivo al termine della stagione per l’importo di € 170.000,00 da esercitarsi obbligatoriamente nel caso di realizzazione da parte del Pandolfi di almeno tre reti nel corrente campionato di serie B nonché di una cd. “sell on fee” (percentuale su futura rivendita a terzi).

La modulistica contrattuale debitamente sottoscritta veniva depositata in LNP serie B in data 1/2/2021, come detto ultimo giorno utile.

A trasferimento eseguito, la Turris trasmetteva al Brescia in data 02/02/2021 la cartella sanitaria del calciatore da cui emergeva che il giorno precedente era stato sottoposto a RMN che aveva evidenziato una lesione meniscale con conseguente inutilizzabilità delle prestazioni sportive dello stesso.

b) In diritto, avverso la decisione n. 22/TFN, con il reclamo venivano articolati tre distinti motivi di gravame: 1) Il primo contesta la decisione del TFN di essersi limitato a valutare la sola regolarità formale del tesseramento senza approfondire il rapporto sottostante; 2) il secondo contesta la valutazione del Tribunale laddove afferma che l’unico elemento che poteva essere oggetto di esame era il visto di esecutività della lega avverso il quale non risulta proposta alcuna impugnazione ; 3) il terzo relativo al merito della vicenda e cioè i vizi del contratto tali da determinare l’annullamento dello stesso per dolo/errore essenziale, ovvero la nullità dello stesso per difetto di causa.

La Turris eccepiva pregiudizialmente l’inammissibilità del reclamo per mancata impugnazione del visto di esecutività che “determina l’efficacia e la decorrenza del tesseramento” e nel merito l’infondatezza dello stesso.

Analoga eccezione veniva formalizzata dal calciatore che evidenziava altresì la carenza di giurisdizione e competenza del TFN in favore del Tribunale del lavoro pattizziamente derogata in favore del collegio arbitrale presso la LNP e nel merito il rigetto del reclamo.

C) in diritto avverso la decisione n. 25/TFN il Brescia articolava tre motivi di censura. Il primo relativo alla mancata opponibilità del principio del “ne bis in idem”, atteso il mancato passaggio in giudicato della pronuncia sui fatti oggetto del contendere; il secondo relativo alla presunta mancata indicazione dei motivi per cui il visto di esecutività della LNP doveva essere ritenuto invalido; il terzo relativo al merito della vicenda e cioè i vizi del contratto tali da determinare l’annullamento dello stesso per dolo/errore essenziale, ovvero la nullità dello stesso per difetto di causa.

La Turris eccepiva pregiudizialmente la carenza di interesse avendo la società Brescia convocato il calciatore agli allenamenti con la prima squadra e nel merito il rigetto del reclamo.

La difesa del calciatore evidenziava la carenza di giurisdizione e competenza del TFN in favore del Tribunale del lavoro pattizziamente derogata in favore del collegio arbitrale presso la LNP e nel merito il rigetto del reclamo.

***

Con dispositivo n. 102/CFA/2020-2021 pubblicato in data 10 maggio 2021, venivano respinti i reclami.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di reclamo, che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere disattesi in quanto infondati.

Al riguardo occorre preliminarmente distinguere il rapporto contrattuale intervenuto tra le due società sportive da quello sottoscritto dal Brescia calcio con il calciatore Pandolfi.

a) Quanto al primo si osserva quanto segue.

Preliminarmente, va premesso che il motivo di ricorso del Brescia Calcio sulla presunta invalidità del visto di esecutività non è stato ritenuto, come eccepito dai resistenti, inammissibile in rito, ma è stato rigettato nel merito dal TFN con la decisione n. 25.

Al riguardo va osservato che tale pronuncia non è stata oggetto di impugnazione né da parte del Turris né da parte del calciatore, ma la questione è stata sottoposta all’esame di questa  Corte solo in via di eccezione difensiva, mentre sul presupposto della soccombenza sul punto tale capo della decisione andava impugnato.

Quanto al merito della vicenda, correttamente il giudice di prime cure, non ha ravvisato, nell’ambito delle sue competenze disciplinate e circoscritte dall’art. 88 CGS, vizi formali del procedimento di variazione del tesseramento del calciatore concluso con il visto di esecutività rilasciato dalla LNP, ritenendo “la documentazione proposta conforme alle norme regolamentari in materia di tesseramento”.

Per contro esula dalla cognizione del TFN e di questa Corte, l’esame del rapporto sottostante che ha generato il trasferimento del calciatore; ma tale declinatoria non comporta un diniego di giustizia in virtù dell’art. 30 dello Statuto FIGC, il cui comma 3 recita: “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI”; e il cui comma 4 recita: “Il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”.

b) Quanto al secondo si osserva quanto segue.

In disparte la competenza del TFN - Sezione tesseramenti - declinata chiaramente dall’art. 88 CGS, l’art. 21 dell’Accordo Collettivo – FIGC/LNPB/AIC del 18/7/2014 tuttora in vigore, così recita: “In conformità a quanto previsto dall’art. 4, quinto comma, della legge 23 Marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 Ottobre  2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncerà in modo irrituale.

21.2. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano in ragione della loro comune appartenenza allordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o laffiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale”.

In forza delle suindicate disposizioni, l’art. 4 del contratto individuale di prestazione sportiva sottoscritto in data 1/02/2021, in atti, contiene la clausola compromissoria, in forza della quale la soluzione di ogni questione attinente al contratto è demandata alla cognizione del collegio arbitrale presso la LNP.

Peraltro, dal combinato disposto degli artt. 28, II° comma e 117, I° comma, delle NOIF emerge che: “II rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società”; e che “La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori professionisti determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i componenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente”.

Ne deriva che la decadenza del tesseramento è conseguenza della risoluzione del contratto di prestazione sportiva oggetto della cognizione del collegio arbitrale e non il contrario.

In altri termini la competenza del TFN – ST – e di questa Corte, non può sconfinare nell’esame del rapporto sottostante (contratto di prestazione sportiva) che aveva determinato il rilascio da parte della LNP, in data 08/02/2021, del visto di esecutività del tesseramento del calciatore Pandolfi per il Brescia Calcio.

Conclusivamente, la clausola compromissoria esclude in radice la cognizione sulla controversia da parte del Tribunale Federale Nazionale, il cui perimetro di azione è dettagliatamente delineato e circoscritto dall’art. 88, I° comma, CGS. Conseguentemente, neppure ha cognizione sulla vicenda questa Corte quale giudice del reclamo.

Peraltro, dal combinato disposto degli artt. 93, comma 4°, e 95, comma 7°, delle NOIF, la validità di un contratto tra società e calciatore e la validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto non possono essere condizionati all’esito di esami medici, da ciò dovendosi dedurre che il rischio connesso agli effetti di un eventuale infortunio in atto del calciatore ceduto, legittimamente non risultante dalla scheda sanitaria e, comunque, non rilevato dalla società acquirente al momento dell’acquisto stesso, non può di per sé influire sulla cessione stessa e sugli atti conseguenti.

P.Q.M.

Respinge i reclami.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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