F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 041 CFA del 3 Novembre 2020 (Sig. Gerardi Matteo-ACD Lucento) N. 014/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 041/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 014/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 041/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

 G. Paolo Cirillo Presidente;

Francesco Cardarelli Componente;

Giovanni Trombetta Componente;

Carlo Sica Componente;

Domenico Luca Scordino Componente (relatore)

 

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero RG 014/CFA/2020-2021, proposto dal Sig. Matteo GERARDI (c.f. GRRMTT01B23l219E – tessera FIGC n. 5625077), rappresentato e difeso dall’avv. Simone Morabito (c.f. MRBSMN81S16L219O; PEC simonemorabito@pec.ordineavvocatitorino.it)

nei confronti

della Associazione di Calcio Dilettantistica (A.C.D.) LUCENTO (c.f. 03926670013, matr. FIGC 62289), con sede in Torino, Corso Lombardia n. 107, in persona del presidente e legale rappresentante Carlo Pesce (cod. fisc. PSCCRL40B15F902X), rappresentata e difesa dall’avv. Valentina Trebaldi (c.f. TRBVNT82A51L219A; PECvalentinatrebaldi@pec.ordineavvocatitorino.it)

per la riforma

della Decisione Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti n. 3/TFT-ST del 7.9.2020 con la quale è stata rigettato il reclamo del medesimo Sig. Matteo GERARDI volto ad ottenere lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società ACD LUCENTO.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 20/10/2020 l’avv. Domenico Luca Scordino; uditi l’Avv. Stefano Saglimbeni per il reclamante e l’Avv. Valentina Trebaldi per la resistente ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con istanza del 9/6/2020, proposta ai sensi dell’art. 109 NOIF, il Sig. GERARDI chiedeva al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – LND lo svincolo dalla Società ACD LUCENTO per inattività, deducendo la mancata partecipazione “ad almeno quattro gare ufficiali” relative al campionato disputato nella stagione sportiva 2019/2020.

Avverso la suddetta richiesta, la ACD LUCENTO proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della richiesta di svincolo e comunque, nel merito, l’infondatezza della richiesta di svincolo, sostenendo (essa ACD LUCENTO) di aver dimostrato sia l’invio di due inviti per la presentazione della certificazione medica, non rispettati dal calciatore, sia soprattutto l’invio di quattro convocazioni a gare e delle contestazioni al Sig. GERARDI delle relative mancate presenze.

Con provvedimento del 9/7/2020 il Comitato Regionale respingeva la richiesta del Sig. GERARDI.

Avverso tale provvedimento il Sig. GERARDI proponeva reclamo al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, deducendo: (i) il mancato recapito di due raccomandate contenenti la convocazione a gare, entrambe restituite al mittente per destinatario “sconosciuto”; (ii) il mancato recapito di tre raccomandate contenenti la contestazione di assenza, anche in questo caso restituite al mittente per indirizzo “sconosciuto”; (iii) il mancato ricevimento delle lettere di contestazione della ACD LUCENTO per la mancata presentazione del certificato medico e, comunque, l’assenza, negli inviti a consegnarlo, di un termine perentorio; (iv) l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di svincolo proposta dalla ACD LUCENTO al competente Comitato Regionale; ed infine (v) l’inesistenza di vizi della richiesta di svincolo.

La ACD LUCENTO, a sua volta, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande del SIG. GERARDI.

Con dispositivo comunicato il 28/8/2020, n. 44/T FN-ST 2019/2020, qui gravato, il Tribunale Federale Nazionale respingeva il ricorso del Sig. GERARDI, confermando il provvedimento emesso dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – LND.

Il Sig. GERARDI, dunque, reclama innanzi questa Corte la decisione del Tribunale Federale Nazionale, chiedendone l’annullamento e per l’effetto chiedendo l’accoglimento della richiesta di svincolo.

Si è altresì costituita la ACD LUCENTO, chiedendo a sua volta il rigetto del reclamo avversario ed altresì proponendo appello incidentale condizionato, con particolare riguardo all’originaria inammissibilità della richiesta di svincolo perché non inviata con lettera raccomandata, bensì solo con PEC, in ritenuto contrasto con il dettato dell’art. 109(2) NOIF.

Chiamato alla riunione della Corte Federale d’Appello dell’8/10/2020, il reclamo è stato poi rimesso alle Sezioni Unite.

Alla odierna camera di consiglio delle Sezioni Unite, inoltre, l’avv. Valentina Trebaldi ha rinunciato all’eccezione a suo tempo proposta con riguardo alla mancata richiesta dell’avv. Simone Morabito di essere ascoltato; e per l’effetto, la Corte ha ammesso la partecipazione di entrambi i difensori alla camera di consiglio, udendone la discussione orale in contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Sig. GERARDI ripropone, anche nei riguardi della decisione del Tribunale Federale Nazionale, le medesime doglianze già presentate avverso il provvedimento del Comitato Regionale. Sostiene allora il Sig. GERARDI che la documentazione prodotta dalla ACD LUCENTO non soddisfa l’art. 109 NOIF non potendo la società dimostrare l’avvenuta convocazione ad almeno quattro partite.

In merito, il Sig. GERARDI oppone che due comunicazioni (relative in particolare alle partite del 15/9/2019 e 22/9/2019) non si erano perfezionate ed erano state invece restituite come non recapitate per destinatario “sconosciuto”. Sostiene ancora il Sig. GERARDI che anche con riguardo ad almeno tre contestazioni di assenza (contestazioni del 9/9/2019, 16/9/2019 e 23/9/2019) doveva dedursi un chiaro profilo di nullità, essendo state le relative raccomandate parimenti restituite con destinatario “sconosciuto”.

L’esito delle raccomandate prodotte dalla ACD LUCENTO con esito “sconosciuto”, vuoi con riguardo alle convocazioni, vuoi con riguardo alle contestazioni di assenza, dimostrava allora – sempre secondo il reclamante – il mancato perfezionamento di una qualunque notifica, dovendosi sottolineare la natura di atto ricettizio delle comunicazioni in parola. Per contro, la motivazione del Tribunale Federale Nazionale era chiaramente errata, soprattutto là ove il Tribunale sosteneva “di accedere alla tesi […] che esclude la possibilità che la restituzione al mittente delle raccomandate per indirizzo ‘sconosciuto’ del destinatario possa essere eziologicamente ricondotta ad una concreta irreperibilità del Calciatore”.

Secondo la ricostruzione del Sig. GERARDI: (A) il mancato recapito delle raccomandate era pacifico e doveva essere invece valutato in senso puramente oggettivo, non potendosi esperire interpretazioni volte a valorizzare la circostanza che – come si  legge  nella motivazione del Tribunale Nazionale – “le raccomandate immediatamente precedenti che quelle subito successive, tutte inviate al medesimo indirizzo […], venivano ritirate personalmente dal Calciatore o [comunque] consegnate”; e (B) tanto meno si poteva accedere all’ulteriore tesi del Tribunale Nazionale reclamato, a mente del quale “le conseguenze di tale temporanea irreperibilità [non] possono essere sofferte dalla Società resistente”.

Il reclamo non è fondato e la decisione di rigetto del Tribunale deve essere confermata sia pure integrandone la motivazione.

Invero, in disparte ogni altra considerazione circa l’effettiva possibilità di imputare alla sfera giuridica della Società gli effetti del mancato recapito di raccomandate che siano state correttamente inviate all’unico indirizzo di residenza disponibile (e non contestato) del calciatore, resta il fatto che il reclamante sembra voler infondatamente capovolgere il dettato dell’art. 109 NOIF.

Recita l’art. 109(1) NOIF che “Il calciatore/calciatrice […] che […] non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”.

È dunque il calciatore (il Sig. GERARDI) che, ai sensi della norma appena riportata, deve dedurre di non avere partecipato ad almeno 4 (quattro) partite per cause a lui non imputabili. Ed è anche chiaro che il calciatore debba indicare quali siano le (almeno) quattro gare alle quali non abbia partecipato, potendone ovviamente indicare anche più di quattro.

Nel nostro caso, invece, siamo di fronte ad una richiesta di svincolo inizialmente generica che si è poi concentrata sulle sole gare per le quali la ACD LUCENTO risulta aver proposto opposizione. In altri termini, per quanto risulta agli atti, la mancata partecipazione ad almeno quattro gare riguarda in effetti proprio quelle quattro gare per le quali si è poi formata la discussione in ordine al perfezionamento, o meno, del recapito delle raccomandate inviate dalla ACD LUCENTO.

In un tale contesto, risulta però pacifico che, secondo la stessa ricostruzione del calciatore, almeno due convocazioni di quelle dedotte dalla ACD LUCENTO (le convocazioni dell’8/9/2019 e 23/9/2019) si sono effettivamente perfezionate e almeno due contestazioni (anch’esse pervenute al Sig. GERARDI) non hanno ricevuto risposta da parte del reclamante (quelle in particolare del 23/9/2019 e 30/9/2019).

Dunque, e soprattutto, in almeno un caso (raccomandata del 23/9/2019 per la gara del 29/9/2019) la Società ha provveduto a recapitare con certezza la convocazione ed ha poi con certezza e tempestivamente contestato (raccomandata del 30/9/2019), senza contro- obiezioni da parte del calciatore, la mancata risposta alla convocazione stessa.

Dunque, non può dirsi raggiunta la prova – agli atti di questo procedimento – della inattività di cui all’art. 109(1) NOIF. Non v’è prova di almeno quattro gare alle quali il Sig. GERARDI non abbia partecipato non per sua colpa. Né il Sig. GERARDI ha ribattuto sostenendo che, in ipotesi, vi fossero anche altre partite per le quali non vi era convocazione, che potessero quindi servire a raggiungere il numero minimo necessario di quattro mancate partecipazioni incolpevoli (e ciò sempre ammesso che una richiesta di svincolo inizialmente limitata a quattro gare potesse poi essere integrata).

Dunque, si può e si deve qui discutere solo delle quattro gare che lo stesso Sig. GERARDI ritiene essere la prova della propria inattività. E per quanto sopra detto, il calciatore non può sostenere di non aver partecipato ad almeno quattro gare per ragioni a lui non imputabili come richiede l’art. 109(1) NOIF, perché almeno in un caso dei quattro qui discussi è dimostrato l’esatto contrario. In base ad una inevitabile prova di resistenza, pertanto, il calciatore ha al più a disposizione solo tre partite alle quali non abbia preso parte e che non abbiamo al seguito una contestazione non risposta. Il che, appunto, non integra gli estremi dell’art. 109(1) NOIF.

Peraltro, l’art. 109(4) NOIF sottolinea che la società debba contestare “le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazion[i], se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni”. La norma, però, non richiede che la Società dimostri per tutti i casi oggetto di opposizione di avere la contestazione e la mancata risposta. È sufficiente un numero di contestazioni (ed una mancata risposta) che impedisca al calciatore di poter dedurre le quattro gare senza partecipazione e senza contestazione: esattamente il caso in discussione.

Quanto precede, consente anche di precisare – per quanto occorrer possa – che la vicenda oggi discussa è assai diversa da quella pur citata dal Sig. GIRARDI come precedente favorevole. Il Comunicato Ufficiale 2838/68/TFN-ST, invero, si riferisce ad una richiesta di svincolo in cui il calciatore non aveva partecipato ad alcuna gara. Dunque, era la società (a quel punto) a dover necessariamente dimostrare l’inesistenza dei requisiti dell’art. 109(1) NOIF e quindi le almeno quattro gare per le quali il calciatore stesso – diversamente da quanto dedotto – era stato convocato.

Il rigetto del reclamo del Sig. GERARDI rende improcedibile il reclamo incidentale proposto dalla ACD LUCENTO.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dichiara improcedibile il reclamo incidentale.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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