F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 072 CFA del 18 Gennaio 2021 (Procura Federale/omissis) N. 061/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 062/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 072/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 061/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 062/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 072/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello Presidente
G. Paolo Cirillo Componente
Mauro Mazzoni Componente
Carlo Sica Componente
Marco Stigliano Messuti Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami numero:
RG 061/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale in persona del Procuratore f.f., in data 9 Dicembre 2020
Contro
Il sig. .. omissis .., rappresentato e difeso dall’Avv. Matteo Sperduti
- RG 062/CFA/2020-2021, proposto dal sig. .. omissis .., in data 9 Dicembre 2020, rappresentato e difeso dall’Avv. Matteo Sperduti
contro
la Procura Federale, in persona del Procuratore f.f.
nonché
Sigg.re ..omissis .., terzi intervenuti in entrambi i reclami in data 2 Gennaio 2021, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Priscilla Palombi e Luca Miranda
entrambi per la riforma della decisione della Commissione Disciplinare presso il settore tecnico – C.U. n. 183 pubblicato in data 4 Dicembre 2020
visti i reclami con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del giorno 7 Gennaio 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi del decreto del 18 maggio 2020 del Presidente della CFA - l’Avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi:
- per la Procura Federale il Procuratore f.f. Dott. Giuseppe Chinè e l’ Avv. Paolo Mormando;
- per il sig. .. omissis .., presente anche personalmente, l’Avv. Matteo Sperduti;
- per le Sigg.re .. omissis .., terzi intervenuti, gli Avv.ti Priscilla Palombi e Luca Miranda
RITENUTO IN FATTO
La Procura Federale con atto del 22 Settembre 2020, prot. 3606/799pf19-20/GC/blp, deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare del settore tecnico della FIGC il sig. .. omissis .., all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società F.C.D. Novese Calcio Femminile per:
1.- violazione del disposto di cui agli artt. 1 bis, comma 1, ed 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso di tutta la stagione sportiva 2018 – 2019 e nella successiva stagione sportiva 2019 – 2020 fino al 17.12.2019, posto in essere comportamenti gravemente denigratori e discriminatori per aspetto fisico ed orientamenti sessuali nei confronti di alcune calciatrici tesserate per la F.C.D. Novese Calcio Femminile, abusando della propria posizione di allenatore della prima squadra di detta società, nonché per aver posto in essere dall’estate del 2019 comportamenti volti ad instaurare una relazione con una delle calciatrici dallo stesso allenate e non aver desistito dal formulare alla stessa proposte in tal senso o di inviarle messaggi nonostante il rifiuto opposto dall’atleta; il sig. .. omissis .., in particolare, nel corso degli allenamenti e delle gare ufficiali proferiva in più occasioni, ed in maniera percepibile ai presenti, frasi rivolte ad alcune delle proprie calciatrici volte a sottolinearne l’aspetto fisico, paragonandolo a specie animali note per la loro pinguedine, o a deriderne l’orientamento sessuale reale o dallo stesso ritenuto; lo stesso allenatore, poi, nel corso dell’estate del 2019 tentava più volte di baciare una propria calciatrice e, dopo aver ottenuto un rifiuto dalla stessa all’instaurarsi di una relazione, ha continuato ad inviarle messaggi con l’utilizzo di applicazioni di messaggistica per cellulari, inviando anche fotografie della stessa calciatrice in pantaloncini, nonché di una sua compagna di squadra e di altre donne in abbigliamento intimo;
2.- violazione dell’art. 4, comma 2, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 106 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel mese di Dicembre del 2019, riferito al padre della calciatrice sig.ra . omissis .., calciatrice tesserata per la F.C.D. Novese Calcio Femminile, che non avrebbe ottenuto lo svincolo della figlia se non avesse corrisposto denaro alla società”.
La Commissione Disciplinare del settore tecnico accoglieva, in parte qua, il deferimento con la seguente motivazione: “valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto per il sig. .. omissis .. la squalifica di anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi qualifica o categoria della Figc;……….quanto all’assenza, lamentata dal deferito, all’interno del fascicolo procedimentale di alcune fonti di prova richiamate nell’atto di deferimento (quali “messaggi con l’utilizzo di applicazioni di messaggistica per cellulari” e “foto”), in base alle verifiche condotte ed alle precisazioni fornite in udienza da parte della Procura Federale su invito di questa Commissione risulta effettivamente che agli atti del fascicolo d’indagine sono presenti, a supporto delle incolpazioni formulate nei confronti del Sig. .. omissis ..., solo i verbali delle audizioni svolte dalla Procura Federale ed una registrazione audio di una conversazione telefonica intercorsa tra il deferito ed il padre della calciatrice .. omissis .., da quest’ultimo prodotta in occasione dell’audizione della figlia del 13.2.2020 ed allegata al relativo verbale. Pertanto, questa Commissione, ai fini della decisione, terrà in considerazione esclusivamente i suddetti mezzi di prova costituiti da verbali di audizione e dall’allegato file audio della conversazione telefonica (di cui, si precisa, il deferito ha confermato nel corso dell’udienza del 27.11.2020 di essere l’interlocutore). Ritenuto, nel merito, che:
I) quanto al primo capo di incolpazione è necessario distinguere le due ipotesi contestate che consistono, la prima, in comportamenti denigratori e discriminatori per l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali nei confronti di alcune calciatrici e, la seconda, invero connotata da maggiore gravità, in comportamenti tendenti ad instaurare una relazione con una delle calciatrici (.. omissis ..) che sarebbero degenerati in tentativi di baci forzati e non corrisposti, nonché in atteggiamenti ossessivi e vessatori nei confronti della predetta calciatrice (mediante in particolare l’invio alla medesima di ripetuti messaggi telefonici nonché di fotografie della stessa in abbigliamento intimo); si tratta infatti di contestazioni ben diverse tra loro e riconducibili a norme diverse, giacché il tentativo di instaurare una relazione con una calciatrice non appare inquadrabile nell’art. 28, comma 1, CGS, che punisce i comportamenti denigratori e discriminatori; a) con riferimento al comportamento asseritamente volto a instaurare una relazione “forzata” con una delle tesserate e ai successivi pretesi comportamenti vessatori e ossessivi consistenti nell’invio di ripetuti messaggi e fotografie contro il volere della calciatrice, si osserva che: i) non risulta sufficientemente provato che il deferito abbia assunto detti atteggiamenti e posto in essere comportamenti tali da sfociare in vessazioni fisiche o psicologiche, che come tali avrebbero rilevanza disciplinare; ii) manca infatti agli atti del giudizio il materiale probatorio relativo a tali addebiti (non vi sono né le fotografie né i messaggi telefonici che il deferito avrebbe ripetutamente inviato alla calciatrice) su cui è stato formulato l’atto di incolpazione riportato nel capo di deferimento e che secondo la Procura Federale avrebbe costituito “preciso elemento di riscontro logico alle propalazioni delle stesse” dichiarazioni rese da .. omissis..; il che rende impossibile all’organo decidente la valutazione delle suddette fonti di prova, sia in ordine al contenuto, alla provenienza e finanche al loro eventuale impiego; iii) d’altronde, le sole dichiarazioni rilasciate dalla calciatrice in questione appaiono insufficienti a ritenere comprovati i fatti in oggetto, in quanto sono prive di qualsiasi ulteriore riscontro oggettivo; né detti fatti possono dirsi confermati sulla base delle dichiarazioni rese dalle compagne di squadra della calciatrice, che si limitano a riferire fatti appresi dalla stessa calciatrice, senza però che nessuna di loro ne abbia avuto conoscenza diretta; iv) dal complesso delle dichiarazioni assunte dalla Procura Federale emerge infatti che la conoscenza del presunto comportamento del .. omissis .. sia avvenuta non in base ad una percezione diretta da parte dei testimoni ascoltati, bensì de relato. In altri termini, le suddette dichiarazioni si basano su quanto riferito da .. omissis .. ovvero “vociferato” all’interno dello spogliatoio, mentre l’unica testimonianza diretta del comportamento contestato al .. omissis ... è, a ben vedere, solo quella della stessa calciatrice .. omissis .. v) peraltro le dichiarazioni della calciatrice .. omissis .. si rivelano in alcuni passaggi poco chiare come, ad esempio, nel caso dell’episodio di un tentato bacio, in relazione al quale la calciatrice dapprima afferma di essersi sentita in imbarazzo perché l’episodio sarebbe avvenuto in presenza delle compagne e poi precisa che, in realtà, nessuno aveva visto l’episodio; aggiungasi che la stessa nel corso della sua audizione ha fatto riferimento alla ricezione di innumerevoli messaggi che dimostrerebbero il comportamento incessante del .. omissis .. senza tuttavia farsi carico né di esibirli né di richiederne l’acquisizione da parte della Procura Federale;b) con riferimento alle condotte denigratorie e discriminatorie: i) risulta ampiamente comprovato che in svariate occasioni il deferito ha tenuto comportamenti atti a denigrare e/o insultare le proprie giocatrici per motivi legati all’orientamento sessuale e all’aspetto fisico, utilizzando espressioni dal seguente tenore: “siete qua solo per leccare la figa”, “sei grassa come un maiale”, “ma dove vai che pesi cento chili”; ii) ciò emerge dalle testimonianze dirette rilasciate da diverse giocatrici in sede di audizione, testimonianze che hanno ad oggetto episodi di cui le medesime hanno avuto una personale e diretta percezione e che non solo risultano univoche e concordanti, ma consentono anche di cogliere il tono offensivo con cui il deferito ha proferito le suddette espressioni (v. in particolare le audizioni di .. omissis .. del 31.1.2020; di .. omissis .. del 13.2.2020; di .. omissis .. del 13.2.2020, di .. omissis .. del 13.2.2020; di .. omissis .. del 22.2.2020; di .. omissis .. del 22.2.2020); iii) dalle stesse testimonianze è inoltre possibile ricavare che le condotte discriminatorie e denigratorie del Sig. .. omissis .. si sono ripetute abitualmente nel tempo e non sono state meramente occasionali; iv) tale condotta del deferito si pone in chiara violazione delle norme richiamate nel deferimento, oltre a doversi reputare del tutto inaccettabile in ordine al ruolo che l’allenatore è chiamato a ricoprire (oltretutto in una squadra femminile) e rappresentare in termini di formazione ed educazione non solo sportiva;
II) Ritenuto altresì, con riferimento al secondo capo di incolpazione, che: - risulta acquisito agli atti, come già esposto, il file della registrazione audio della conversazione telefonica oggetto di detto capo di incolpazione, secondo il quale il Sig. .. omissis .., in occasione di una telefonata, avrebbe comunicato al padre della calciatrice .. omissis .. che non avrebbe ottenuto lo svincolo della figlia dalla suddetta società se non avesse corrisposto denaro alla società;
- occorre tuttavia considerare il clima della complessiva telefonata, dalla quale viene estrapolata la isolata frase oggetto di contestazione (“.. omissis ... sta qua fino alla fine dell’anno altrimenti porti la moneta se vuoi”); - tale frase si inserisce in una conversazione dai toni concitati e conflittuali, nella quale come emerge dalla registrazione vengono utilizzate anche altre espressioni gravemente denigratorie, che confermano ulteriormente il secondo punto del primo capo di incolpazione (“tu e quella lesbica di tua figlia”; “purtroppo gli piacciono le donne e quindi va a cercarne altre”); - l’affermazione relativa allo svincolo della ragazza, così contestualizzata (e peraltro accompagnata dalle affermazioni del deferito che ha più volte ripetuto, nel corso della telefonata, al suo interlocutore, che la calciatrice aveva firmato un contratto che la legava al club fino al 30 giugno e che pertanto avrebbe dovuto rispettarlo fino al termine) e tenuto conto anche di quanto disposto dagli artt. 32, comma 2, CGS e 106 NOIF non si ritiene possa assurgere a una ipotesi di minaccia o di “estorsione”, ma semmai consente di confermare il temperamento tracotante del deferito (che si sente il padrone indiscusso della società sostenendo che “alla Novese comando io”) e di intolleranza verso (presunti) orientamenti omosessuali e costituisce comunque violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che dovrebbero invece costantemente ispirare l’allenatore nello svolgimento del suo ruolo sia dentro sia fuori dal campo;
III) Ritenuto, conclusivamente, che: - in base alle considerazioni che precedono il deferito deve essere chiamato a rispondere disciplinarmente della condotta, ampiamente comprovata, consistente nell’aver ripetutamente e abitualmente rivolto frasi denigratorie e discriminatorie per l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali nei confronti di alcune calciatrici allorché era allenatore della prima squadra della F.C.D. Novese Calcio Femminile, nonché più in generale per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 C.G.S.; - ai fini della determinazione della misura della sanzione occorre tener conto che l’art. 28 del CGS punisce - con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi - il comportamento discriminatorio di colui che assume una condotta che direttamente o indirettamente comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza colore religione lingua sesso nazionalità origine etnica condizione personale o sociale o configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori; - nel caso che ci occupa il deferito ho posto in essere comportamenti sia discriminatori, sia denigratori che nel loro complesso consentono di ritenere congrua l’applicazione di una sanzione superiore al doppio del minimo edittale di cui all’art. 28 CGS e dunque la sua squalifica fino al 31 agosto 2021, secondo parametri che peraltro trovano conferma anche nella recente decisione della Corte Federale di Appello, Sez. IV, n. 55 del 1.12.2020 intervenuta nelle more dell’estensione della presente motivazione”.
Avverso la predetta decisione, in data 9 Dicembre 2020 proponevano separati reclami sia la Procura Federale, che il sig. .. omissis .., con i quali venivano sostanzialmente reiterate le censure prospettate dinanzi al giudice di I° istanza.
In particolare, la Procura Federale articolava tre distinti motivi di gravame: 1) Il primo relativo all’erronea valutazione della valenza probatoria delle dichiarazioni rese in sede di audizione dalle calciatrici; 2) il secondo relativo all’erronea valutazione del materiale probatorio con riferimento al secondo capo di incolpazione (presunta dazione di danaro); 3) il terzo finalizzato alla riforma della sanzione irrogata.
Quanto al reclamo del .. omissis .., venivano analiticamente censurati i capi della decisione di I° grado sfavorevoli, e nelle conclusioni veniva richiesto: 1) in via principale la riforma della decisione impugnata con l’annullamento integrale della sanzione; 2) in subordine la riqualificazione della fattispecie, con applicazione dell’art. 4 CGS ed esclusione dell’applicazione dell’art. 28 CGS; 3) in ulteriore subordine, ove dovesse farsi applicazione dell’art. 28 CGS, ridurre la sanzione in considerazione anche delle attenuanti.
I terzi intervenuti a loro volta chiedevano in via preliminare il riconoscimento della loro legittimazione all’intervento e nel merito, previa riforma della decisione di primo grado dichiarare la responsabilità del .. omissis .. in ordine a tutti gli addebiti contestati dalla Procura Federale con l’atto di deferimento.
Con atto del 30 Dicembre 2020 la Procura Federale depositava memoria controdeduttiva al reclamo proposto dal ..omissis ..
Con atto del 3 Gennaio 2021 la difesa del .. omissis .. depositava memoria di replica agli atti di intervento deducendosi l’inammissibilità e la tardività degli stessi.
Con dispositivo n. 064 CFA, pubblicato in data 7 Gennaio 2021, venivano dichiarati inammissibili gli atti di intervento; veniva, in parte, accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale e veniva invece respinto quello del sig. .. omissis ..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente all’esame del merito, stanti evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, i due reclami proposti vanno riuniti, trattandosi di impugnazioni della medesima decisione di primo grado, assunta con la partecipazione delle stesse parti (fatta eccezione per i terzi intervenuti solo nella presente fase di giudizio) e la cui legittimità è stata contestata in questa sede con analoghe motivazioni.
2. Sempre in via preliminare occorre esaminare la posizione dei terzi intervenuti.
In disparte la questione di legittimazione ex art. 104, I comma CGS, l’intervento è inammissibile per violazione del II° comma del medesimo articolo, il quale prescrive che: “l’atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza”.
Tuttavia, le ragioni della tardività non sono riconducibili a quelle evidenziate dalla difesa dell’incolpato secondo cui si sarebbe in presenza di “termini liberi”. Infatti, per pacifica e consolidata giurisprudenza (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 23/05/2011, n. 11302), in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati il giorno e l'ora iniziali computandosi invece quelli finali.
Nel caso di specie l’art. 104, II° comma CGS, non qualifica il termine di cinque giorni quale “libero”, a differenza e solo per fare un esempio dell’art. 103, II° comma CGS, con conseguente applicazione della disciplina ordinaria di cui all’art. 52, I° comma CGS.
I quattro atti di intervento sono comunque tardivi e quindi inammissibili per violazione dell’art. 104, II° comma CGS, sotto differente profilo, rilevabile comunque d’ufficio da questa Corte.
Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 52, I° comma “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l’ora iniziali”; il successivo 4° comma dispone, altresì, che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
Tuttavia, il termine disciplinato dall’art. 104, II° comma CGS è un termine c.d. “a ritroso”. Conseguentemente, atteso che l’udienza dinanzi a questa Corte era fissata per il 7 Gennaio 2021, il termine, a ritroso, per il deposito degli atti di intervento andava a scadere in data 2 Gennaio 2021, che era un sabato.
Si pone pertanto all’attenzione della Corte il tema dell’applicazione della proroga della scadenza, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza, che scadono nella giornata del sabato.
Atteso che il 4 comma dell’art. 52 CGS si occupa della solo scadenza “in avanti” che va a coincidere con un giorno festivo, la lacuna dell’ordinamento va colmata con il rinvio esterno operato dall’art. 3, comma 2 CGS, al Codice di giustizia del Coni, il quale all’art. 2, comma 6, a sua volta dispone: “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”.
Pacifica giurisprudenza della Suprema Corte nell’interpretare l’art. 155 cpc ha chiarito che: l'art. 155 c.p.c., comma 4 (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto della L. 28 Dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo” (Cass., sezione VI, 14 Settembre 2017, n. 21335; anche sezione VI, 12 Marzo 2020, n. 7068 e sezione lavoro, 10 Gennaio 2020, n. 301).
Facendo corretta applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame il termine ultimo per depositare gli atti di intervento andava a scade nella giornata del 31 Dicembre 2020, giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, 2 Gennaio 2021.
Ne consegue la tardività del deposito dell’atto di intervento.
La Corte conseguentemente, ad apertura della riunione del 7 Gennaio , dopo breve camera di consiglio, escludeva dalla discussione di merito i difensori delle parti intervenute.
3. Da ultimo e sempre in via preliminare, bisogna dare conto dell’eccezione del difensore dell’incolpato in ordine alla acquisizione in giudizio di tutto il materiale probatorio, messaggi e fotografie che pur avendo fatto parte degli atti di indagine, non sono stati acquisti al fascicolo del I° grado di giudizio, come correttamente rilevato da detto giudice.
Al riguardo occorre osservare che, impregiudicati gli ampi poteri di indagine e accertamento demandati alla Corte dall’art. 50, 3° comma CGS, e in disparte ogni valutazione sulla natura o meno di “documenti nuovi” ex art. 101, 3° comma CGS, la Procura nel suo reclamo ha ribadito la “non rilevanza determinante di tale documentazione”; circostanza questa confermata dal Procuratore f.f. in sede di riunione che ha peraltro ribadito che il materiale probatorio andava circoscritto a quello acquisito in I° grado, con esclusione delle foto e dei messaggi audio e video.
4.Occorre ora passare al merito della controversia.
4.1 Quanto al primo capo di incolpazione, che analogamente a quanto praticato dal giudice di prime cure, va suddiviso in due distinte fattispecie, si osserva quanto segue.
4.1.a) La prima, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare del .. omissis ..., connotata da “comportamenti denigratori e discriminatori per l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali nei confronti di alcune calciatrici”.
Al riguardo, questa Corte condivide il percorso motivazionale del giudice di prime cure. Dall’esame delle audizioni eseguite nel corso delle indagini ed acquisite agli atti del giudizio di I° grado è emerso che l’incolpato in svariate occasioni ha tenuto comportamenti ed usato espressioni idonei a denigrare ed insultare le giocatrici per motivi legati all’aspetto fisico ed all’orientamento sessuale.
Le dichiarazioni rese dalle calciatrici, sono univoche, precise e concordanti ed evidenziano nei comportamenti tenuti dall’incolpato, un clima di offese ed umiliazioni relative sia all’aspetto fisico che sessuale.
Frasi del tipo “sei grassa come un maiale”; “ma dove vai se pesi 100 chili” e “siete qua solo per leccare la figa” trascendono dalla normale dinamica del rapporto allenatore/giocatrici per degradare in comportamenti inaccettabili e violativi sia dell’art. 4 che dell’art. 28 CGS.
Si tratta peraltro di comportamenti, la cui valenza oggettiva è indubbia essendo stati anche ammessi dallo stesso incolpato (pagg. 20, 24 e 26 del reclamo “probabilmente il .. omissis ... ha usato espressioni troppo forti”).
A conferma di quanto detto valga la dichiarazione resa dall’incolpato nella denuncia resa ai Carabinieri di Novi Ligure in data 22 agosto 2020 (allegato 3 del fascicolo F.): “I problemi sono nati a causa di alcuni appellativi di carattere sessuale che ho proferito nei confronti delle due ragazze e per cui è in corso un’indagine della federazione sportiva”.
Quanto ad alcune espressioni usate deve ritenersi di essere in presenza di quel fenomeno definito “body shaming”, che è a tutti gli effetti una forma di bullismo o di denigrazione dell’altrui persona che viene giudicata per la propria forma fisica.
Per contro, contrariamente all’avviso del giudice di prime cure, alcune espressioni usate dall’incolpato, tra cui “siete qua solo per leccare la figa”, trascendono dalla loro natura meramente offensiva, per essere qualificate alla stregua di espressioni omofobe e/o sessiste, in quanto denigratorie del genere femminile e dell’orientamento sessuale delle atlete ed indice di pensieri e comportamenti avversi all’omosessualità ovvero alle persone omosessuali.
In tal senso va ribadito che proprio il ruolo di allenatore, ricoperto dall’incolpato, il cui compito riveste natura educativa e formativa delle calciatrici, impone comportamenti correlati a detta funzione.
Conclusivamente, la Corte, ai sensi dell’art. 106 CGS, rivalutate in parte in fatto e diritto le risultanze della decisione di I° grado, la conferma quanto all’uso di espressioni denigratorie dell’altrui persona; accoglie il reclamo della Procura Federale quanto alla natura omofoba e/o sessista di alcune espressioni utilizzate e respinge quello proposto dall’incolpato.
4.1b) Quanto al secondo profilo del primo capo di incolpazione relativo a “comportamenti tendenti ad instaurare una relazione con una delle calciatrici (.. omissis ..) che sarebbero degenerati in tentativi di baci forzati e non corrisposti, nonché in atteggiamenti ossessivi e vessatori nei confronti della predetta calciatrice”, si osserva quanto segue.
La Commissione disciplinare del settore tecnico, ha respinto la richiesta della Procura Federale avanzata con il deferimento sul presupposto che l’aspetto probatorio fosse carente. La decisione merita di essere riformata sul punto.
L’esame delle audizioni tenutesi con le calciatrici in fase di indagini denotano un quadro preciso e concordante sotto il profilo probatorio.
Tutte le calciatrici ascoltate nel corso del procedimento hanno avuto come allenatore, nel periodo in contestazione il sig. .. omissis .., ed hanno frequentato lo stesso sia in occasione degli allenamenti che al di fuori degli stessi, in occasione della già menzionata vacanza in Puglia e delle numerose volte nelle quali lo stesso trascorreva giornate intere nell’immobile che la società aveva messo a disposizione delle calciatrici.
Tutti questi elementi costituiscono fatti incontestati, e sono elementi imprescindibili ai fini della valutazione delle dichiarazioni rese dalla sig.ra .. omissis .. e del riscontro delle stesse fornito da parte delle altre calciatrici ascoltate nel corso dello svolgimento dell’attività inquirente.
Le dichiarazioni rese dalla sig.ra .. omissis .. nel corso della sua audizione del 22 Febbraio 2020, contrariamente a quanto riportato dal giudice di prime cure, sono assolutamente prive di qualsiasi contraddizione.
In tal senso appare rilevante riportare alcuni passi dell’audizione: ““Sempre veniva nell’abitazione messa a disposizione dalla società, ubicata a Novi Ligure;… Ogni tanto travalicava negli atteggiamenti con le ragazze: personalmente posso dire che mentre dormivo sul divano della predetta abitazione, in pantaloncini e maglietta, .. omissis .. mi ha fatto una fotografia a mia insaputa;…. Un’altra volta mentre ero in casa, lui era sul divano con le mie compagne e mentre mi stavo cambiando la maglietta mi ha fatto una foto in reggiseno;…. Quando abbiamo vinto il campionato abbiamo festeggiato in un pub di Novi Ligure; .. omissis
.. presente e nell’allegria generale delle atlete, lui mi ha baciato ma subito l’ho respinto;…. In puglia ci sono stati due episodi: il primo quello della proposta del .. omissis .. di andare a correre da soli io e lui in una spiaggia, poi di andare a fare la doccia nel suo alloggio e poi mi avrebbe riaccompagnato nell’abitazione dove vivevo con le mie compagne di squadra: a quella proposta ho dato una risposta negativa. Secondo episodio riferito ad una sera a Gallipoli, siamo andati a ballare e lui ci ha accompagnato: lui è rimasto fuori ma poi è entrato ed è stato con noi. Ci ha portato a casa quasi alle sei del mattino e nel modo di entrare in casa ha provato a baciarmi tre volte, riuscendo solamente perché ha esercitato parecchia forza. Tengo a precisare che non era mia intenzione baciarlo e ho provato in tutti i modi di rifiutarlo;..… Si ho chiesto alla mia compagna (la sig.ra .. omissis .. – n.d.r.) di non lasciarmi mai da sola all’interno dello spogliatoio; … Il .. omissis .. ha sempre manifestato avversione verso l'orientamento sessuale delle mie chiamate. A me personalmente ha detto che avremmo avuto bisogno di "pulire la canna del gas" facendo esplicito riferimento al fatto che avrebbero dovuto preferire rapporti con uomini piuttosto che altro; … Era solito chiamarmi nel suo spogliatoio ma erano scuse per parlare della sua ossessione nei mie riguardi;….
Circa l’attendibilità di tali dichiarazioni ha ripetutamente affermato la Suprema Corte (Cfr. Cassazione penale, sez. III, dep. 11 maggio 2016, n. 19495) il seguente principio: “Il giudice può assumere come prova della responsabilità dell'imputato la sola testimonianza della persona offesa, anche quando questa si riferisce ad unico episodio, a condizione che proceda, in tal caso, ad effettuare una valutazione unitaria e non frazionata delle dichiarazioni e che, ove ritenga di utilizzare - come riscontri esterni - eventuali dichiarazioni de relato, parimenti operi un apprezzamento delle stesse nella loro totalità”.
Peraltro, le affermazioni della .. omissis .. trovano riscontro puntuale nelle dichiarazioni rese dalle altre calciatrici in sede di audizione.
.. omissis .. nell’audizione del 31 Gennaio 2020 dichiarava: “Si dice nell’ambiente dello spogliatoio che il mister .. omissis .. abbia provato a baciare una ragazza, la .. omissis .. Siamo a conoscenza che la .. omissis .. lo abbia respinto; … Sono stata portata a conoscenza dalla mia collega .. omissis .., capitano della squadra, che la .. omissis .. abbia chiesto di non lasciarla sola nello spogliatoio; … Sempre in quella occasione sono state estromesse dalla formazione titolare le mie compagne .. omissis .. e .. omissis .. in quanto, come supponiamo nello spogliatoio, il mister fosse estremamente geloso della relazione tra le due compagne anche perché aveva intuito che le due ragazze avevano dormito insieme la sera precedente…
.. omissis .., nell’audizione del 13 Febbraio 2020, ha dichiarato: “personalmente sapevo che il suo interesse non era rivolto verso di me ma verso una mia compagna, la .. omissis ... Le più anziane di squadra sapevamo dell’interesse del .. omissis .. verso la .. omissis .. e cercavamo di non lasciarla da sola nello spogliatoio. Che io sappia l’interesse del .. omissis .. verso la .. omissis .. non era ricambiato da quest’ultima. … Durante la preparazione estiva, iniziato il 17 di agosto, ho potuto osservare atteggiamenti diversi verso la .. omissis .. alla quale le permetteva tutto. Una sera ci ha raccontato di aver mandato qualcuno a sentire se il cofano dell’autovettura della mia compagna .. omissis .. fosse caldo per capire se si era allontanata o meno dal ritiro. A cittadella, prima della gara, la .. omissis .. è stata chiamata dal mister
.. omissis .., quando siamo rientrate nello spogliatoio ho trovato la .. omissis .. in lacrime ma non mi spiegato per quale motivo. … D.: Le risulta una gelosia del .. omissis .. verso la .. omissis ..? R.: Sì, la gelosia del .. omissis ... era evidente. Sospettava che la .. omissis .. avesse un rapporto con una mia compagna di squadra.
.. omissis .., nell’audizione del 22 Febbraio 2020 dichiarava: “Durante la vacanza in Puglia dello scorso mese di luglio, abbiamo notato un comportamento ossessivo nei confronti della .. omissis .. con particolare riguardo alla gelosia nei miei riguardi in relazione al rapporto che io ho con la .. omissis ... La .. omissis .. mi ha anche riferito che il .. omissis .. era geloso di tutte le ragazze che la avvicinavano e che altre volte si era manifestato con atteggiamenti inopportuni.
.. omissis .., nell’audizione del 22 Febbraio 2020 ha dichiarato: “Il mister .. omissis .. già dalla fine della scorsa stagione sportiva ed in questa stagione sportiva fino alle sue dimissioni dalla prima squadra, ha evidenziato degli atteggiamenti particolari nei riguardi di tutte le tesserate. In particolare, ha manifestato un innamoramento morboso, quasi al limite del patologico, nei confronti della mia compagna .. omissis .. Tengo a precisare che sono certa che tale innamoramento non sia stato mai assolutamente corrisposto dalla .. omissis .., anzi, ha messo in atto un comportamento ossessivo quasi al limite dello stalking nei confronti della mia compagna. Spesso venivo chiamata dal .. omissis .. perché, approfittando del fatto che ho un rapporto di amicizia con .. omissis .., voleva avere informazioni sulla mia compagna di squadra quali dove dormisse o altro. Il comportamento ossessivo del .. omissis .. si è manifestato anche durante la nostra vacanza premio in Puglia, nel luglio scorso, dove lo stesso ha provato a baciarla durante il rientro nell'abitazione che ci ospitava. Credo che il .. omissis .. ci abbia provato indipendente dalle condizioni di stanchezza della .. omissis .. . Immediatamente dopo l'episodio ho raccolto l'amarezza della mia compagna di squadra che si è venuta a confidare da me; l'ho accolta notando occhi lucidi, particolarmente scossa dall'episodio. La .. omissis .. mi ha chiesto più volte di non lasciarla da sola nello spogliatoio per evitare che il .. omissis .. entrasse approfittando della situazione;…. La .. omissis .. mi ha confidato che il .. omissis .. fosse geloso del suo rapporto con la compagna .. omissis ... Al di là della confidenza da amica, non vi era bisogno di questo perché era evidente la gelosia del .. omissis ...
.. omissis .., nell’audizione del 22 Febbraio 2020 ha dichiarato: “Quando sono uscita dallo spogliatoio passava dalla porta la .. omissis .. e rivolgendosi a lei mi ha detto: vedi anche lei viene qui per farsi le relazioni con le compagne. … Ero presente in Puglia durante la vacanza premio della squadra e ho potuto osservare gli atteggiamenti irosi e ossessiva nei confronti della mia compagna di squadra .. omissis .. . Sapevo che il .. omissis .. la chiamava spesso al telefono e qualche volta il .. omissis .. mi faceva vedere dei messaggi scambiati con la .. omissis .. a chiaro sfondo sessuale. In occasione della festa di fine campionato scorso, nel locale "dejavu" di Novi Ligure ho potuto notare un atteggiamento particolarmente inopportuno per il ruolo di allenatore, visto che abbracciava continuamente la.. omissis .. . Quando alloggiavo presso l'abitazione di Novi messa a disposizione della società il .. omissis .. era quasi sempre lì dal mattino alla sera soprattutto in concomitanza alla presenza di .. omissis ..; difficilmente si faceva vedere a casa quando la .. omissis .. non era presente. L'atteggiamento del .. omissis .. era quasi da ossessionato dalla presenza della mia compagna .. omissis .. . Ritengo che il .. omissis .. abbia abusato del suo ruolo permettendosi di avere atteggiamenti offensivi e non consoni sia nei miei riguardi - in riferimento alle offese ricevute - che delle mie compagne di squadra, con particolare riferimento alle attenzioni mostrate nei confronti della .. omissis ... D. Come definirebbe l'atteggiamento che il .. omissis .. aveva nei confronti della compagna di squadra .. omissis .. riguardo alla relazione con .. omissis ..? R. Posso definirlo di gelosia morbosa, come quando arrivò a mandare qualcuno per verificare se fosse uscita di notte, rilevando il calore della sua auto facendo mettere la mano sul cofano della stessa.
.. omissis .., presidente della società, nell’audizione del 4 Marzo 2020: E' a conoscenza che nel corso della vacanza premio in parola l'allenatore .. omissis .. abbia cercato di baciare la tesserata .. omissis .. fino al punto da usarne forza per riuscire nell'intento? R.: Mi pare di averla saputa dal tesserato .. omissis ..”.
Conclusivamente, tutte le calciatrici hanno reso dichiarazioni convergenti rispetto a quanto accaduto, in particolare i comportamenti (i tentativi di baciare la .. omissis .. e in generale di avere una relazione sentimentale non corrisposta) e le manifestazioni di gelosia assunti dall’incolpato di fronte a tutte le calciatrici, ed hanno riferito delle confidenze ricevute nell’immediatezza dei fatti dalla sig.ra .. omissis .. con riguardo ai comportamenti posti in essere dall’allenatore.
Quanto alla testimonianza “de relato” ha chiarito la Cassazione che: “Le testimonianze de relato ex parte actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica“(Cass. Civ. Sez. I, 8 Febbraio 2006 n. 2815); “La deposizione de relato ex parte actoris non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé sola. Ma, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi e di nullità del vincolo matrimoniale, siffatte deposizioni possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni o di indagine tecnica” (Cass. Civ., I Sez., 19 Marzo 2009 n. 6697).
Va peraltro aggiunto che nel processo sportivo il regime probatorio è meno rigido di quello ordinario e che il libero convincimento del giudice si può formare anche mediante la rappresentazione di semplici elementi fattuali.
Conclusivamente, i comportamenti posti in essere dall’allenatore integrano gli estremi di una condotta violativa del dovere di correttezza, lealtà e probità imposti dall’art. 4 del CGS e 28 dello stesso codice e pertanto in riforma della decisione di prime cure, va accolto sul punto il reclamo della Procura Federale, mentre va respinto quello dell’incolpato.
In entrambe le fattispecie ricorrono più circostanze aggravanti di cui all’art. 14, I° comma CGS, ed in particolare:
“a), aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole”: l’abuso di potere connesso alla posizione di allenatore della I° squadra, peraltro espressamente contestato con l’atto di deferimento;
“d) aver agito per motivi futili o abbietti”: il tentativo di instaurare una relazione sentimentale con una delle giocatrici;
“n) aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di…sesso…”: le offese denigratorie e omofobe.
5. Quanto al II° capo di incolpazione secondo il quale il Sig. .. omissis .., in occasione di una telefonata, avrebbe comunicato al padre della calciatrice .. omissis .. che non avrebbe ottenuto lo svincolo della figlia dalla suddetta società se non avesse corrisposto denaro alla società si osserva quanto segue.
In disparte la genericità del gravame della Procura, appare a questa Corte che la decisione del giudice di prime cure sia logica ed immune da vizi.
Il deferimento sul punto è supportato dalla registrazione audio della conversazione telefonica acquisita agli atti secondo il quale il Sig. .. omissis .., in occasione di una telefonata, avrebbe comunicato al padre della calciatrice .. omissis .. che non avrebbe ottenuto lo svincolo della figlia dalla suddetta società se non avesse corrisposto denaro alla società.
In realtà come evidenziato dal giudice di primo grado la frase incriminata, (“.. omissis .. sta qua fino alla fine dell’anno altrimenti porti la moneta se vuoi”), va contestualizzata e ricondotta ad una telefonata dove i toni erano concitati e conflittuali, e dove l’allenatore ha più volte ripetuto, nel corso della telefonata, al suo interlocutore, che la calciatrice aveva firmato un contratto che la legava al club fino al 30 giugno e che pertanto avrebbe dovuto rispettarlo fino al termine.
Peraltro, non si fa riferimento né ad una somma specifica di denaro né ad altre circostanze che evidenziano un’eventuale richiesta di danaro per un eventuale svincolo.
Osserva inoltre la difesa del .. omissis .. nel reclamo, circostanza non smentita dalla Procura, che: “alla .. omissis .. la società aveva già dato il nulla osta per allenarsi con altre società e, poi, la stessa è stata svincolata senza alcun pagamento di denaro”… e che la richiesta economica contestata dalla Procura non ha riscontro nelle audizioni delle persone interessate, né al .. omissis .. né alla .. omissis .. è stata fatta una domanda specifica sull’argomento”.
Per contro, come emerge dalla registrazione, vengono utilizzate dalle incolpate espressioni gravemente denigratorie ed omofobe che confermano integralmente ed ulteriormente il primo capo di incolpazione (“tu e quella lesbica di tua figlia”; “purtroppo gli piacciono le donne e quindi va a cercarne altre”).
Conclusivamente sul punto va respinto il reclamo della Procura Federale e confermata la statuizione del giudice di I° grado.
6. Sulla congruità della sanzione, si osserva quanto segue.
L’accoglimento integrale del reclamo della Procura con riferimento al primo capo di incolpazione e l’applicazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 14, I° comma CGS, lettere a), d) ed n), in concorso tra loro legittimano ex art. 106, II° comma CGS, e 15, II° comma CGS, un aggravamento della sanzione della squalifica - anche ai sensi dell’art. 28 CGS - a carico dell’incolpato fino al 31 Dicembre 2023.
Preme osservare in forza del rinvio esterno all’art. 59 c.p. che l’imputazione dell’aggravante deve avvenire quantomeno per colpa; è infatti richiesta la presenza di un coefficiente soggettivo, cioè la consapevolezza attuale o potenziale ovvero l’incolpevole ignoranza.
La dinamica dei fatti ed il contesto probatorio consentono di poter affermare che l’incolpato fosse perfettamente consapevole dei presupposti idonei a generale l’applicazione delle aggravanti.
Deve invece, conseguentemente, rigettarsi il reclamo sul punto dell’incolpato.
P.Q.M.
Preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe:
- dichiara inammissibili gli interventi proposti dalle sig.re ..omissis..;
- accoglie in parte il reclamo n. RG 061CFA proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al Sig. ..omissis.. fino al 31 Dicembre 2023;
- respinge il reclamo n. RG 062CFA proposto dal Sig. ..omissis.. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.
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