F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 081 CFA del 1 Marzo 2021 (U.S. Salernitana 1919 S.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B) N. 096/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 081/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 096/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 081/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

G. Paolo Cirillo Componente

Mauro Mazzoni Componente

Carlo Sica Componente

Federico Di Matteo Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 096/CFA/2020-2021 proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 Srl in data 28.01.2021, con sede in Salerno, Via Salvador Allende, in persona del legale rappresentante Sig. Luciano Corradi, rappresentata e difesa ai fini del presente atto dal prof. Avv. Loredana Giani cf. GNILDN69B53G942U con studio in Roma, Via Roberto Malatesta 124 PEC loredananadaelviragiani@ordineavvocatiroma.org; contro

Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. Mauro Balata, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Nicolella del Foro di Milano (C.F.NCLGRL81A05G713M,PEC gabriele.nicolella@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso la sede associativa in Milano, via I. Rosellini 4,

per la riforma

della decisione del Tribunale federale n. 88/TFN-SD 2020/2021 del 25 Gennaio  2021 con la quale il Tribunale Federale Nazionale c/o FIGC ha rigettato il ricorso della società US Salernitana 1919 s.r.l. iscritto al Reg. Prot. 85/TFN-SD ed i due atti di motivi aggiunti;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 19 Febbraio  2021 tenutasi in videoconferenza il dott. Di Matteo e uditi la prof. Loredana Giani per la reclamante e l’avv. Gabriele Nicolella per la Lega Nazione Professionisti Serie B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale federazione nazionale la U.S. Salernitana impugnava la delibera dell’assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 23 Dicembre 2020; nel corso dell’assemblea il Presidente, rammentata la sua competenza alla convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria, comunicava ai partecipanti di aver deciso di convocare con modalità a distanza (anche) l’assemblea elettiva per la perdurante situazione di emergenza epidemiologica, la quale, anche in considerazione della c.d. variante inglese, non appariva in via di miglioramento; erano, quindi, raccolte le opinioni dei presenti: 14 si esprimevano a favore della modalità a distanza, 4 dichiaravano di preferire la modalità in presenza, e due società si dichiaravano indifferenti.

2. La ricorrente articolava un primo motivo di ricorso: la modalità telematica di svolgimento dell’assemblea fa eccezione all’ordinario svolgimento dell’assemblea in presenza per la compressione del pieno ed incondizionato dispiegarsi del principio democratico e può trovare spazio solamente nei casi di comprovata impossibilità della presenza fisica degli aventi diritto a partecipare all’assemblea; nel caso di specie, l’assemblea era stata convocata, senza che ce ne fosse realmente urgenza, in prima convocazione vigente il regime di lockdown (il 5 Gennaio ) e in seconda convocazione

immediatamente a ridosso di questo (il 7 Gennaio ); lo Statuto della Lega consente la celebrazione delle assemblee con collegamento da remoto, ma prevede l’uso dello strumento telematico come mezzo eccezionale per consentire a taluno occasionalmente impedito di partecipare fisicamente di intervenirvi (come provato dall’uso dell’espressione “è consentito” riferito all’ “intervento); l’assemblea da remoto neppure potrebbe dirsi imposta dalla disciplina statale in tema di emergenza Covid: anche per le località situate in “zona rossa” non v’è alcuna disposizione che impedisca la celebrazione in presenza dell’assemblea elettiva, dovendosi solamente rispettare i protocolli di sicurezza (come comprovato dalle assemblee tenute nel medesimo periodo dalle altre Leghe e/o Federazioni).

Con un secondo motivo di ricorso si sosteneva l’illegittimità della delibera assembleare per mancato rispetto del termine dilatorio di 20 giorni previsto dall’art. 6.5. dello Statuto per la convocazione dell’assemblea elettiva, considerato il carattere novativo della delibera assembleare rispetto al comunicato n. 88 del 2020 di cui di seguito.

3. Con successivi motivi aggiunti l’impugnazione era estesa proprio al Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Professionisti Serie B a firma del Presidente di convocazione dell’Assemblea ordinaria, contenente l’ordine del giorno, e la precisazione dello svolgimento “esclusivamente mediante intervento degli aventi diritto in video e teleconferenza”; era proposto un unico motivo diretto a far valere l’illegittimità dell’atto per conflitto di interessi avendo il Presidente firmatario adottato una decisione potenzialmente in grado di avvantaggiarlo, come dimostrato dell’intervenuta successiva sua candidatura.

4. Con ulteriori motivi aggiunti erano impugnate per invalidità derivata le delibere adottate all’esito delle assemblea elettiva celebratasi da remoto il 7 Gennaio  2021, con la quale erano state rinnovate le cariche previste per il quadriennio 2021/2024.

5. Resistente la Lega Nazionale Professionisti Serie B, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, dopo aver respinto la domanda cautelare incidentale, con la decisione n. 88/TFN del 25 Gennaio  2021 respingeva il ricorso e i motivi aggiunti.

Il tribunale, preliminarmente, rilevava l’inammissibilità degli ultimi motivi aggiunti per mancata notifica ad alcuno dei controinteressati; onere richiesto – come evidenziato anche dal Collegio di Garanzia del CONI (nella dec. 39 del 7.3.208 pubblicata 13.7.2018) – per gli effetti lesivi sull’interno procedimento elettorale potenzialmente derivanti dal loro accoglimento e, dunque, nei confronti di coloro medio tempore risultati eletti.

Nel merito, le censure erano ritenuto infondate per aver l’art. 6.5. dello Statuto espressamente previsto la possibilità dello svolgimento delle assemblee in modalità da remoto, equiparata alla modalità in presenza, in ragione della situazione epidemiologica al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali nel rispetto delle restrizioni imposte dalla normativa statale, mentre la “motivata urgenza” è richiesta solamente per la riduzione del termine di convocazione. La volontà di paritetica funzionalità delle due modalità di svolgimento dell’assemblea era provata anche dal verbale del Consiglio federale del 3.12.2020 in cui si prendeva atto, in riferimento all’Assemblea elettiva federale, della comunicazione del “Presidente del CONI, d’accordo con il Dipartimento dello Sport” di consentirne “in via del tutto eccezionale” lo svolgimento in presenza “in deroga alle limitazioni stabilite dal DPCM allora vigente”. D’altronde, anche a voler seguire la tesi della ricorrente, per la quale lo svolgimento “da remoto” possa giustificarsi solo in caso di situazione emergenziale, l’esistenza di una situazione di emergenza risulta comprovata dal d.l. 14.1.2021.

Aggiungeva il tribunale l’assenza di ogni conflitto di interesse in capo al Presidente uscente, poi candidatosi alla medesima carica, per essere la convocazione dell’assemblea nella modalità prescelta una sua prerogativa, in mancanza di prova che l’assemblea fosse stata convocata in quelle date per fini non istituzionali, rispettato il termine di 20 giorni per essere la data di convocazione da fissare all’adozione del Comunicato Ufficiale del 15 Dicembre 2020, non potendosi, peraltro, assegnare alla delibera assembleare del 23 Dicembre 2020 carattere novativo, per essersi il Presidente limitato ad illustrare ai convenuti le motivazioni della scelta di svolgimento a distanza; valutava, infine, il ricorso agli strumenti telematici nel corso dell’emergenza sanitaria utile al funzionamento della complessa macchina amministrativa di tutte le istituzioni pubbliche e private italiane, consentendo il perseguimento dei relativi fini senza compromissione o lesione di diritto costituzionalmente garantiti.

5. Ha proposto reclamo U.S. Salernitana; si è costituita la Lega Nazionale Professionisti Serie B che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto nel merito.

L’udienza per la decisione del merito è stata, dunque, fissata al 19 Febbraio  2021. Sono comparse le parti che hanno ribadito le proprie posizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo proposto da U.S. Salernitana è articolato in tre motivi.

2. Con il primo motivo la decisione del Tribunale federale è censurata per “Erronea declaratoria di inammissibilità del secondo atto di motivi aggiunti avverso l’esito dell’assemblea elettiva LNPB del 7 Gennaio  2021 – Omessa pronuncia su un punto decisivo: omessa considerazione dell’effetto caducante della prima impugnazione – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 6, CGS CONI, 3, commi 2 e 4, CGS FIGC e 112 c.p.c. – Travisamento dei fatti circa la comunicazione dell’impugnazione al Presidente Avv. Mauro Balata”: l’ordine di esame delle questioni sarebbe erroneo: il Tribunale avrebbe dovuto esaminare preliminarmente l’atto a monte – la delibera assembleare del 23 Dicembre 2020 – e, successivamente concentrarsi sugli atti a valle, le delibere di approvazione dei risultati delle elezioni; se ciò avesse fatto, non si sarebbe in alcun modo posto un problema di mancata integrazione del contraddittorio per l’effetto caducatorio automatico conseguente all’accoglimento dell’opposizione avverso il primo atto; in ogni caso, resosi conto dell’omessa notifica, avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio; infine, al controinteressato, avv. Mauro Balata, sia pur nella sua veste di legale rappresentante della LNPB era stato notificato il secondo atto per motivi aggiunti.

3. Con il secondo motivo di reclamo lamenta “Violazione dei principi in materia di conflitto di interessi – Invalidità del Comunicato 88/2020 – Violazione, ad opera della delibera del 23 Dicembre 2020, della norma statutaria (art. 6.5 primo comma ultimo periodo) sul termine dilatorio che deve intercorrere tra comunicazione della convocazione assembleare e svolgimento dell’assemblea elettiva”: il Tribunale non avrebbe dato adeguata spiegazione delle ragioni di esclusione del conflitto di interessi del Presidente della Lega che, già avendo manifestato la volontà di ricandidarsi, aveva, nondimeno, convocato l’assemblea indicandone le modalità di svolgimento, tenendo conto che il conflitto di interessi, che impone l’astensione dal compimento dell’atto, può essere anche solo potenziale; ugualmente carente sarebbe la motivazione della decisione in punto di mancato rispetto del termine di 20 giorni tra la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea, considerato il carattere novativo della delibera assembleare del 23 Dicembre nel corso della quale, come dato atto a verbale, le modalità di svolgimento dell’assemblea elettiva erano state poste a votazione con formazione di una maggioranza favorevole.

4. Con il terzo motivo è contestata: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6.5 dello Statuto della LNPB – Violazione e/o falsa applicazione del dpcm 3 Dicembre 2020 e del dpcm 16 Gennaio  2021 – Violazione e/o falsa applicazione del verbale del Consiglio Federale FIGC del 3 Dicembre 2020 – Violazione e/o falsa applicazione della nota del Presidente del CONI del 4 Novembre 2020 – Violazione e/o falsa applicazione del principio democratico – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 39, 49 e 52 della Costituzione”: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale le due modalità di svolgimento dell’assemblea – in presenza e da remoto – non potrebbe essere in alcun modo considerate equipollenti, visto che le diverse modalità incidono sulla manifestazione del voto e solamente il voto in presenza garantisce la pienezza e il libero dispiegarsi del principio democratico; in tal senso deporrebbe anche la clausola statutaria (punto 6.5 par. 2) per la quale l’assemblea in presenza è la regola e l’assemblea da remoto una ipotesi eccezionale, né la disciplina emergenziale può dirsi abbia invertito tale rapporto, non contenendo essa alcun divieto alla celebrazione in presenza fisica, essendo prevista dalla normativa statale, al più, la “possibilità” e non l’obbligo di ricorrere al collegamento da remoto.

5. E’ possibile prescindere dall’esame del primo motivo del ricorso in quanto infondato nel merito.

6. Le modalità di svolgimento delle sedute degli organi assembleari di un ente sono rimesse alle clausole statutarie.

Prima dell’emergenza epidemiologica che ha investito il Paese non v’erano dubbi che le sedute degli organi assembleari dovessero svolgersi mediante partecipazione fisica degli aventi diritto (o di persone da questi delegate); e negli statuti normalmente era solo precisato il luogo nel quale l’assemblea si sarebbe tenuta (di regola la sede dell’ente) o le modalità della sua individuazione.

Successivamente, l’esigenza di garantire il distanziamento fisico per evitare il propagarsi del contagio ha indotto a sperimentare e, poi, adottare regolarmente, modalità di svolgimento delle riunioni (non solo quelle di lavoro, ma tutte le riunioni che la vita quotidiana propone) da remoto (id est. mediante l’utilizzo di strumenti informatici quali piattaforme, messe a disposizione da vari browser, alle quali gli aventi diritto possono collegarsi); si è avvertita, allora, la necessità di procedere alla modifica degli statuti degli enti per aggiornarli a tale innovativa – e, per quanto sopra, necessitata – modalità di svolgimento delle riunioni assembleari.

Tanto è accaduto anche nel caso della Lega Nazionale Professionisti B che, con delibera assunta il 22 aprile 2020, ha proceduto alla modifica dell’art. 6.5. del suo Statuto, prevedendo l’intervento da remoto degli aventi diritto in caso di convocazione in presenza e la possibilità di svolgimento da remoto dell’assemblea.

Le predette considerazioni supportano l’interpretazione delle (nuove) disposizioni statutarie data dal Tribunale, peraltro coerenti con la formulazione letterale: l’art. 6.5. par. 4 secondo cui: “L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, con le seguenti modalità, fermo restando l’obbligo di votazione a scrutinio segreto nei casi previsti dal presente Statuto…” va intesa come diretta a prevedere la possibilità di svolgimento da remoto dell’assemblea come modalità alternativa a quella in presenza fisica; l’assemblea che si svolge da remoto, in effetti, è un’assemblea che avviene con partecipanti che si trovano ognuno in luogo diverso e che sono messi in relazione tra loro da un collegamento audio e video.

La reclamante sostiene che il collegamento da remoto sia previsto dal par. 2 dell’art. 6.5. e per il solo caso di impedimento del singolo partecipante, cui, in via di eccezione, sarebbe possibile intervenire da remoto.

In realtà, nel par. 2 è considerata un’altra situazione – anch’essa purtroppo manifestatasi in seguito all’emergenza epidemiologica – di un avente diritto che non sia in condizioni di partecipare in presenza ad un’assemblea convocata con tale modalità; a questi è consentito di intervenire mediante video o teleconferenza.I due paragrafi hanno riguardo, dunque, a due situazioni diverse ed è il par. 4 che disciplina l’assemblea da remoto.

L’assemblea da remoto è equipollente a quella che si svolge in presenza. La paventata lesione del principio democratico non dipende dalle modalità con le quali i partecipanti intervengono in assemblea (se così fosse non si potrebbe predicare, come fa il reclamante, un ricorso eccezionale all’assemblea da remoto, che sarebbe sempre inadatta a garantire un principio fondamentale della vita dell’ente), ma dalle modalità con le quali è acquisita la dichiarazione di volontà e poi il voto dei partecipanti.

È fatto notorio che le piattaforme informatiche mediante le quali sono svolte le assemblee da remoto consentono a tutti i partecipanti di manifestare le proprie opinioni e dichiarare il proprio voto senza limitazioni o condizionamenti (ed, anzi, anche in maniera più ordinata delle tradizionali assemblee in presenza) che possano incidere sulla manifestazione di volontà dei partecipanti; problemi potrebbero porsi, al più, per il caso di voto segreto, ma la Lega ha dato prova di far uso di un sistema di votazione elettronica in grado di garantire la segretezza del voto mediante la disgiunzione tra voto ed elettore e l’espressione della preferenza in maniera criptata con garanzia di integrità del dato predisposto. Sul punto non vi sono contestazioni svolte dalla reclamante.

7. Infondate sono anche le ulteriori censure proposte dalla reclamante.

8. Lo Statuto della Lega (art. 6.5. par. 1) attribuisce al Presidente (in primo luogo, “di propria iniziativa”) il potere di convocazione dell’assemblea; nel caso di specie l’assemblea risulta convocata con il Comunicato Ufficiale del 15 Dicembre 2010 n. 88, contenente l’ordine del giorno e la specificazione delle modalità di svolgimento (“…mediante intervento degli aventi diritto in video e teleconferenza, nel rispetto dei criteri ivi previsti, mediante collegamento alla piattaforma…”) nel rispetto dei 20 giorni previsti tra convocazione e svolgimento dell’assemblea (fissata in prima convocazione per il 5 Gennaio ).

La decisione assunta nell’assemblea del 23 Dicembre 2020 non ha carattere “novativo”; non v’è stata una nuova determinazione sulla prossima convocazione dell’assemblea, né poteva esservi essendo l’assemblea priva di competenza al riguardo; il Presidente si è limitato ad informare i partecipanti delle ragioni che avevano indotto alla convocazione dell’assemblea da remoto e a raccoglierne opinioni: nel verbale, d’altronde, è riportato l’esito del dibattito non quello di un voto - che solo consente la formazione dell’atto collegiale produttivo di effetti esterni – sia pur in termini numerici tra quanti avevano dichiarato un’opinione favorevole, i contrari e coloro che s’erano detti indifferenti.

9. Neppure ricorre il conflitto di interessi ipotizzato dalla reclamante come causa di astensione del Presidente e, quindi, per sua mancanza, di illegittimità dell’atto di convocazione. Il conflitto di interessi tra legale rappresentante dell’ente e l’ente stesso sussiste se l’atto posto in essere dal primo in nome e per conto dell’ente è in grado di realizzare, anche solo potenzialmente, effetti vantaggiosi (solamente o anche) nella sua sfera giuridica. Tale non è l’atto di convocazione dell’assemblea, che non produce alcun effetto giuridico nella sfera del legale rappresentante, ma dà solo avvio al procedimento che porta alla rinnovazione delle cariche sociali. La possibilità, poi, per il titolare di organo sociale di ricandidarsi nuovamente non è esclusa dalle clausole statutarie, e, d’altra parte, non è stata oggetto di contestazione.

10. In conclusione, il reclamo va integralmente respinto.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it