F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 092/CFA pubblicata il 6 Aprile 2021 (motivazioni) – Sig. Niccolai Giuliano/Procura Federale N. 122/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 092/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 122/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 092/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Salvatore Mezzacapo Componente

Mauro Mazzoni Componente

Carlo Sica Componente

Maurizio Fumo Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 122/CFA/2020-2021, proposto dal sig. Giuliano Niccolai contro il Procuratore Federale

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 107/TFN-SD, pubblicata il 22 Febbraio  2021,

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 30 Marzo 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Maurizio Fumo; Udito per il reclamante l’avv. Federico Menichini e per la Procura federale l’avv. Paolo Mormando;

RITENUTO IN FATTO

1. Il TFN- sezione disciplinare, con la decisione di cui in epigrafe, ha applicato a Giuliano Niccolai, allenatore dilettante, la sanzione di anni 4 di squalifica, avendolo riconosciuto responsabile della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del CGS previgente (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per avere, in concorso con Tommaso Volpi e altre persone non identificate, prima e durante la gara (valevole per il girone E del campionato di serie D) SSD Viareggio 2014 a rl – UC Sinalunghese ASD del 12.5.2019, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, allo scopo di ottenere un risultato di vittoria per la squadra ospitante.

1.1. Il procedimento a carico del Niccolai è conseguente allo stralcio della sua “posizione” dal più vasto procedimento a carico del Volpi e di numerose altre persone che, quindi, sono state giudicate separatamente. Invero nella riunione del 21 Gennaio  2021, il TFN dispose la separazione della posizione del (pur deferito) Niccolai, cui non risultava recapitato l’avviso di fissazione della riunione stessa.

2. Il compendio probatorio è essenzialmente costituito dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.

3. Con il reclamo, la Difesa del Niccolai, premesso che il predetto chiede di essere “sentito” dal giudice d’appello, personalmente o tramite il difensore, deduce censure procedimentali e nel merito, sostenendo:

a) che Niccolai non ha ricevuto alcuna comunicazione, né dalla Procura federale, né successivamente dal TFN, relativa alla pendenza del procedimento a suo carico. Infatti non gli sono pervenuti né la comunicazione di conclusione delle indagini, né l’atto di deferimento, né la convocazione della riunione di trattazione del deferimento, né la decisione del TFN. Di tale ultimo atto ha avuto conoscenza solo a seguito della pubblicazione sul sito FIGC della decisione stessa,

b) che le conversazioni intercettate non provano affatto che egli abbia avuto contatti con persone della Sinalunghese. Invero egli non conosce nessuno tra gli appartenenti alla predetta società sportiva, né ha mai avuto contatti con la stessa, sia perché, ormai da anni, non più attivo nell’ambiente calcistico, sia per motivi di lontananza geografica dalla sede della Sinalunghese.

3.1. È stata depositata memoria ex art. 103 CGS in data 17.3.2021, con la quale, nel ribadire quanto sostenuto nel reclamo, si precisa: il Niccolai da anni non abita più in via Mazzini di S. Giuliano Terme, abitazione lasciata da tempo per trasferirsi, prima, in via Banti del medesimo comune e, quindi, dal luglio 2020, in piazza Betti. Ebbene tutte le notifiche sono state tentate in via Mazzini e ciò sulla base del modello AS400, presente agli atti federali, ma vecchio di circa 20 anni. Infatti è da due decenni che Niccolai non è più attivo nel mondo del calcio. Siamo dunque in presenza di un caso di omessa notifica, come del resto comprovato dalla mancanza di qualsiasi ricevuta di ritorno o di qualsiasi documento che attesti la c.d. compiuta giacenza.

3.2. Quanto al merito, è di tutta evidenza che la frase pronunziata dal Niccolai era destinata a trarlo d’impaccio in presenza di una pericolosa richiesta del Volpi. Non vi è dunque alcuna prova che il reclamante abbia contattato persone della Sinalunghese.

4. Ha fatto pervenire memoria (con allegati, tra i quali l’attestazione di compiuta giacenza) anche la Procura federale, con la quale sostiene la regolarità delle notifiche, essendo onere del tesserato comunicare tempestivamente ogni cambio di domicilio o residenza, e la raggiunta prova della responsabilità del Niccolai, proprio sulla base delle conversazioni intercettate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il reclamo del Niccolai è infondato e merita di essere respinto.

1.1. Va premesso che il predetto non è comparso, con tale condotta rinunziando, evidentemente, ad essere sentito personalmente.

2. Invero, quanto alle doglianze relative alla mancata notifica degli atti sopra elencati, questa Corte condivide l’assunto della Procura federale circa l’onere che gravava sul Niccolai di comunicare il mutamento del luogo nel quale egli doveva considerarsi reperibile.

Ciò in base, innanzitutto, a quanto prescritto dal quinto comma dell’art. 17 del regolamento del settore tecnico che letteralmente recita “i tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'albo e nei ruoli. Spetta al singolo tecnico comunicare senza indugio l’avvenuto cambio di domicilio.” Viceversa il predetto, per sua stessa ammissione, ha mutato per ben due volte il suo domicilio senza informarne chi di dovere.

È da rilevare che Niccolai, pur sostenendo di aver cessato ogni attività nel settore del calcio da circa 20 anni, non ha negato di essere ancora tesserato e, dunque, come sostiene la Procura federale, egli avrebbe dovuto rendere edotti gli organi federali dei suoi nuovi indirizzi.

Invero nel CGS non sono presenti istituti quali quelli previsti dagli artt. 159 e 160 del cod. proc. pen. (rispettivamente, come è noto, “notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità” e “efficacia del decreto di irreperibilità”); meno che mai esistono disposizioni relative alla attestazione delle “vane ricerche” (art. 295 cod. proc. pen.) o che prevedano l’emissione di un “decreto di irreperibilità” (art. 296 del medesimo codice). E ciò per la buona ragione, appena sopra illustrata, che non è concepibile che agli organi federali siano tenute celate notizie relative alla residenza o al domicilio di un tesserato, il quale, si ripete, ha l’obbligo di aggiornare tempestivamente tali dati.

In fin dei conti, la differenza tra una giustizia coercitiva, quale è quella penale, e una giustizia consensuale, quale, senza dubbio, è quella sportiva (atteso che gli appartenenti al settore spontaneamente accettano di sottoporsi alle sue regole), comporta anche rafforzati obblighi di correttezza e trasparenza a carico dell’associato e, tra questi, quello di garantire, in ogni momento, la sua reperibilità.

2.1. Dunque: del tutto ininfluenti sono, sul punto, le argomentazioni difensive (svolte nel corso della riunione), secondo le quali, da un lato, gli incaricati postali avrebbero errato nel compilare l’attestazione di compiuta giacenza (in luogo di quella di irreperibilità del destinatario), dall’altro, sarebbe stato onere degli organi federali, tanto requirenti quanto giudicanti, attivare ricerche per accertare il luogo di effettiva reperibilità del Niccolai. Conseguentemente nessun rilievo può avere il fatto che il Niccolai, non solo non abiti più in via Mazzini di S. Giuliano Terme, ma addirittura abbia alienato l’immobile (come ha pur provato per tabulas la sua Difesa); ciò che rileva, infatti, è che egli, agli atti federali, risultava ancora domiciliato (o comunque reperibile) al predetto indirizzo. E invero è da notare che, come documentato dalla Procura nella memoria integrativa successivamente trasmessa (depositata nei termini e tempestivamente messa a disposizione della Difesa), è effettivamente attestata in atti la compiuta giacenza delle notifiche tentate al Niccolai in via Mazzini.

Con il che le procedure notificatorie degli atti di competenza della Procura stessa, prima, e del TFN, poi, devono ritenersi rispettate.

2.2. Sulla base di quanto appena argomentato, poi, appaiono ultronee le considerazioni svolte dal difensore circa la applicabilità delle norme sulle notificazioni del “vecchio” o del “nuovo” CGS (rispettivamente art. 38 e art. 53); e invero, a parte la considerazione che quelle sulle notificazioni sono norme procedurali, con la conseguente applicabilità del principio tempus regit actum (e dunque della applicazione della normativa vigente al momento in cui il procedimento si svolge), resta il vigore assorbente delle considerazioni formulate sopra: 5 Niccolai aveva l’onere di comunicare ogni cambio di indirizzo. Non avendolo fatto, ne sopporta le conseguenze.

Ad abundatiam e con specifico riferimento alla conoscenza del provvedimento del TFN, basti considerare che il reclamante ne è (comunque ed evidentemente) venuto tempestivamente a conoscenza, tanto che ha potuto proporre, nei termini, il reclamo che viene oggi esaminato.

3. Quanto alla censura articolata nel merito, il giudice di primo grado ha evidenziato che, dalla lettura delle trascrizioni delle conversazioni intercettate, è emerso, tra l’altro, che tra Niccolai e Volpi vi furono più contatti telefonici. In particolare, in data 6.5.2019, il Volpi telefonò al Niccolai incaricandolo di ricercare un abboccamento con persone della Sinalunghese per proporre loro un accordo circa il risultato da raggiungere nella partita che doveva aver luogo tra la predetta squadra e il Viareggio; sulla base di altra conversazione intercettata pochi giorni dopo (11.5.2019), è stato dedotto che il contatto (tra Niccolai e lo staff della Sinalunghese) vi fu ma che la truffaldina proposta non fu accettata. Questa la frase (pronunciata dal Niccolai) ritenuta significativa da parte dei primi giudicanti: “nulla: tutti fenomeni e si vede che hanno paura della …..ma diventa sempre più un problema trova’ i soldi secondo me “. Ed è sulla base di tali emergenze che i primi giudici hanno ritenuto (certo non illogicamente), non solo che Volpi si sia rivolto a Niccolai perché contattasse qualcuno nella Sinalunghese, ma anche che Niccolai eseguì l’incarico, senza tuttavia riuscire a concludere l’accordo. Il reclamante, per parte sua, si è limitato a una negatoria generica, sostenendo di non conoscere nessuno nella squadra della Sinalunghese; egli ha fornito una lettura “riduttiva” del significato della frase intercettata, nella quale, viceversa, il riferimento ai soldi (che non si trovano) e alla paura (degli interlocutori, evidentemente per la possibilità che fosse scoperta la proposta combine) consentono di interpretare in maniera coerente il “messaggio di ritorno” dal Niccolai al Volpi.

3.1. Più volte, d’altronde, il giudice sportivo, richiamando significativa giurisprudenza di legittimità (che qui neanche vale la pena di citare, essendo certamente essa nota alle parti), ha ricordato come il contenuto di conversazioni intercettate possa costituire piena prova (scil. senza necessità dei cc.dd. riscontri esterni) nei confronti delle persone che parlano o di cui altri parlano. D’altra parte, come appena anticipato, la Difesa del Niccolai non ha fornito, nel reclamo, una spiegazione alternativa connotata da una qualche credibilità. Nella discussione orale oggi tenuta, essa ha ipotizzato che il Niccolai avesse in realtà millantato di aver contattato la Sinalunghese, senza che ciò rispondesse al vero. Ebbene, a parte la tardività della ipotesi, è da rilevare che manca qualsiasi giustificazione (o, comunque, spiegazione) delle 6 ragioni per le quali il reclamante avrebbe dovuto tenere una simile condotta nei confronti di Volpi.

4. Tanto chiarito in fatto, va rilevato come il TFN abbia osservato inoltre che l’illecito sportivo rileva “quale atto diretto all’alterazione della gara, ancorché detta alterazione non sia intervenuta o accettata, poiché essa sola pone in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma disciplinare”. Conclude quindi il primo giudicante: “in relazione alla gara in questione, va dunque affermata la responsabilità del deferito Niccolai, nonché della società Viareggio in ragione della condotta ascritta al Volpi”.

4.1. Ebbene è noto che l’illecito sportivo integra, come più volte ribadito (da ultimo da parte di questa Corte con la decisione del 3.3.2012 nei confronti di Volpi Tommaso e altri), una fattispecie di pura condotta (e dunque non di evento), in cui la soglia di punibilità è anticipata agli atti preparatori, purché idonei ed inequivoci.

4.2. Tale è, per tutte le ragioni sopra illustrate, il caso in scrutinio, di talché non si può neanche accogliere la subordinata richiesta difensiva (formulata oralmente) di derubricazione dei fatti contestati in quelli di omessa denuncia.

5. Consegue che il reclamo deve essere respinto.

PQM

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

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