F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 096/CFA pubblicata il 22 Aprile 2021 (motivazioni) – Procura Federale/A.S. Livorno Calcio N. RG 130/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. RG 133/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 096/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. RG 130/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. RG 133/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 096/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

La Corte Federale d’Appello composta da:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

G. Paolo Cirillo Componente

Mauro Mazzoni Componente

Carlo Sica Componente Luigi Caso Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami numero RG 130/CFA/2020-2021 proposto dalla Procura Federale in data 6 aprile 2021 e numero RG 133/CFA/2020-2021 proposto dal Dott. Giorgio Heller e dalla società A.S. Livorno Calcio S.r.l. in data 6 aprile 2021,

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 131/TFN-SD 2020/2021 del 31 Marzo 2021.

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi, nell’udienza in videoconferenza del 19 aprile 2021, il relatore dott. Luigi Caso e gli Avv.ti Menichini e Grassani per i ricorrenti Giorgio Heller e A.S. Livorno Calcio S.r.l. e il dott. Luca Scarpa per la Procura Federale.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura Federale, con due distinti provvedimenti, deferiva i Sig.ri Giorgio Heller e Rosario Carrano (all’epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l.), nonché la medesima Società, a seguito di altrettante segnalazioni di Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento nei termini stabiliti dalla normativa federale degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità, rispettivamente, di giugno 2020 (come previsto dal C.U. n.99/A del 21 Settembre 2020) e di luglio ed agosto 2020 (come previsto dal C.U. n. 112/A del 9 Novembre 2020).

In particolare, con il primo deferimento (recante il n. 9323/501pf20-21/GC/blp del 24 Febbraio  2021), veniva imputata ai Sig.ri Heller e Carrano la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 99/A del 21 Settembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020 dovuti a diversi tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00; la Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. era, inoltre, chiamata a rispondere - a titolo di responsabilità diretta - della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai predetti Heller e Carrano nonché - a titolo di responsabilità propria - per la violazione dell’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 99/A del 21 Settembre 2020.

Con il secondo deferimento (recante il n. 9324/502pf20-21/GC/blp del 24 Febbraio  2021), veniva imputata ai Sig.ri Heller e Carrano la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 112/A del 9 Novembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020, dovuti a n. 2 tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00; al Sig. Heller veniva, inoltre, imputata, unitamente al Sig. Antonio Mastrangelo (all’epoca dei fatti Sindaco Unico della medesima Società), anche la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, avendo depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° Dicembre 2020, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.

Infine, la Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. veniva chiamata per rispondere - a titolo di responsabilità diretta - della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Heller e dal Sig. Carrano, nonché - a titolo di responsabilità oggettiva - della violazione dell’art. 6, comma 2, del C.G.S, per il comportamento posto in essere dal Sig. Mastrangelo Antonio, e - a titolo di responsabilità propria - per la violazione dell’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 112/A del 9 Novembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020, dovuti a n. 2 tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00.

2. Con decisione n. 131/TFN-SD 2020/2021, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dopo aver proceduto alla riunione dei due procedimenti:

a) annullava i deferimenti proposti nei confronti del sig. Rosario Carrano e, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., rimetteva, per entrambi, la parte nel termine di cui all’art. 123, comma 1, CGS – FIGC;

b) accoglieva i deferimenti proposti nei confronti del sig. Giorgio Heller e, per l’effetto, tenuto conto della continuazione interna ai fatti in contestazione nei procedimenti riuniti, applicava la sanzione di mesi 5 (cinque) di inibizione;

c) accoglieva il deferimento proposto nei confronti del sig. Antonio Mastrangelo e, per l’effetto, applicava la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione;

d) accoglieva i deferimenti proposti nei confronti della società AS Livorno Calcio S.r.l. e, con riferimento al primo procedimento, tenuto conto della continuazione rispetto agli illeciti sanzionati con precedente decisione (n. 82/TFN-SD del 29 Dicembre 2020), applicava la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, che si aggiungeva alla sanzione irrogata con la citata predetta decisione, mentre, con riferimento al secondo procedimento, tenuto conto della recidiva rispetto agli illeciti contestati in continuazione con quelli del primo procedimento, applicava la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica e di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda, di cui € 500,00 (cinquecento/00) per la recidiva.

Nella motivazione della decisione, il TFN evidenziava come, per quanto estranea agli atti dei due procedimenti, nella vicenda assumesse particolare rilievo la decisione n. 82/TFN-SD 2020/20121, con la quale il medesimo Tribunale aveva inflitto alla A.S. Livorno Calcio S.r.l., tra le altre, la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica, in conseguenza degli illeciti posti in essere dal suo legale rappresentante p.t. (Sig. Rosettano Navarra) anche per la violazione dell’art. 33, comma 3, C.G.S. in relazione a quanto previsto dai C.U. n. 228/A del 22.6.2020 e n. 99/A del 21.9.2020 "per aver violato i doveri di lealtà e probità e correttezza in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori a Euro 50.000,00”.

3. Con atto in data 6 aprile 2021, la Procura federale proponeva ricorso avverso la citata decisione. In particolare, eccepiva l’erronea applicazione dell’istituto della continuazione, con riferimento alle condotte oggetto del presente giudizio e di quello deciso con il provvedimento n. 82/TFN-SD del 29 Dicembre 2020.

Infatti, ad avviso della Procura Federale, trattandosi di fattispecie diverse, non potrebbe esservi vincolo di continuazione, atteso che il presente giudizio riguarda il mancato pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2020 ai tesserati, subordinati e collaboratori titolari di contratti con compensi annui superiori a €.50.000,00 (pagamento da effettuare entro il 16 Novembre 2020) mentre il giudizio definito con il provvedimento n. 82/TFN-SD del 29 Dicembre 2020 aveva ad oggetto l’omesso pagamento degli emolumenti relativi alla medesima mensilità di giugno 2020 ma in favore di tesserati, subordinati e collaboratori titolari di contratti con compensi annui inferiori a €.50.000,00 (pagamento da effettuarsi entro il 30 Settembre 2020); rileva, poi, che in tal modo si otteneva l’effetto di applicare una sanzione in misura inferiore al minimo edittale. Inoltre, eccepiva il mancato aumento della pena, in applicazione di quanto disposto dall’art. 18 CGS FIGC in caso di recidiva.

Pertanto, chiedeva di riformare la decisione – esclusivamente con riguardo alla sanzione inflitta alla A.S. Livorno Calcio S.r.l. a seguito del primo deferimento – irrogando alla stessa 2 (due) punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, nonché l’ammenda di €.500,00.

4. Con atto in data 7 aprile 2021, il Sig. Heller e la A.S. Livorno Calcio S.r.l. impugnavano la sentenza di primo grado chiedendone la riforma.

In particolare, con riguardo al primo deferimento, osservavano che la fattispecie oggetto sia del presente giudizio che di quello definito con il provvedimento n. 82/TFN-SD del 29 Dicembre 2020, era la medesima (mancato pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2020) ed era prevista e sanzionata dalla medesima disposizione (art. 33, comma 3, CGS FIGC). L’introduzione di differenti termini per il pagamento degli emolumenti relativi alla suddetta mensilità (in base al superamento o meno del singolo contratto della soglia di €. 50.000,00 di compenso annuo) era contenuta nella normativa speciale d’emergenza (in particolare, nei C.U. n. 99/A del 21.9.2020 e C.U. n. 228/A del 22.6.2020), che, al fine di contemperare le impreviste difficoltà finanziarie delle società sportive sorte a seguito dell’evento pandemico (che ha comportato il mancato introito dei biglietti e l’impossibilità di procedere alla campagna abbonamenti) e le ragioni dei tesserati, subordinati e collaboratori titolari di contratti, ha portato a differenziare la data di proroga della scadenza entro la quale saldare quanto dovuto per la mensilità di giugno 2020, prevedendo una scadenza più ravvicinata in caso di contratti con compenso annuo inferiore a €. 50.000,00 ed una scadenza successiva per i contratti con compenso annuo superiore a tale importo. La previsione di un duplice termine per adempiere non comportava, ad avviso dei due appellanti, una duplicazione dell’ipotesi di illecito.

Ne conseguiva, ad avviso dei medesimi appellanti, il divieto per la Procura di deferire i medesimi soggetti sia per il presente giudizio sia per quello definito con la ricordata decisione 82/TFN-SD del 29 Dicembre 2020, in considerazione del principio generale del ne bis in idem. Inoltre, veniva evidenziato che la consumazione dell’illecito de quo era avvenuta in una difficile fase di avvicendamento societario, di cui andava tenuto conto ai fini della concessione delle attenuanti previste dall’art. 13 CGS FIGC.

Quanto, invece, al secondo deferimento, premesso che l’illecito aveva riguardato esclusivamente la posizione di due atleti (Tino Parisi e Filip Raicevic), evidenziava come gli stessi, per la stagione 2019/20, fossero stati trasferiti temporaneamente ad altre società. Pertanto, poiché con C.U. 196/A del 20 maggio 2020, la detta stagione era stata prorogata sino al 31 agosto 2020, gli appellanti erano incorsi in un errore scusabile, credendo non dovute le retribuzioni relative ai mesi di luglio ed agosto 2020, con conseguente suddivisione (anche nel tabulato relativo alla società ricorrente inserito dalla stessa Lega italiana calcio professionistico nel sistema extranet) del corrispettivo lordo dovuto ai due atleti in dieci (anziché dodici) mensilità.

Inoltre, evidenziava sia che l’atleta Filip Raicevic, di rientro dal tesseramento presso la federazione polacca, era stato nuovamente tesserato presso l’A.S. Livorno Calcio S.r.l. solo in data 18 Settembre 2020 e, infine, che il pagamento era stato disposto il 1° Dicembre 2020 ma lavorato dall’istituto di credito, a causa di un disguido, solo il successivo 3 Dicembre. In via subordinata, chiedeva che venisse ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra le condotta contestate con i due distinti deferimenti.

Con ulteriore memoria e con successiva memoria di replica al ricorso in appello della Procura federale, entrambi in data 16 aprile 2021, i ricorrenti Heller e A.S. Livorno Calcio S.r.l. reiteravano le proprie conclusioni e si opponevano all’accoglimento del ricorso della Procura federale.

5. Nell’udienza, svoltasi in videoconferenza, del 19 aprile 2021, gli Avv.ti Menichini e Grassani per i ricorrenti Giorgio Heller e A.S. Livorno Calcio S.r.l. e l’avv. Luca Scarpa per la Procura Federale illustravano le rispettive tesi e insistevano per l’accoglimento delle proprie conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei due procedimenti, essendo evidente la connessione soggettiva ed oggettiva esistente tra i due reclami, aventi ad oggetto la medesima sentenza di primo grado.

2. Venendo al merito del giudizio, il collegio, con riferimento al primo dei due deferimenti, osserva quanto segue.

L’illecito sportivo oggetto del deferimento della Procura federale è disciplinato dall’art. 33, comma 3, lett. h) CGS FIGC. La citata disposizione prevede che, in caso di mancato pagamento del sesto bimestre degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, venga irrogata la sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

Si tratta dunque di una fattispecie unitaria con previsione di un’unica sanzione.

Com’è noto, in seguito all’evento pandemico tuttora in corso, è stata introdotta una normativa speciale d’emergenza (contenuta, per quanto concerne il presente giudizio, nei C.U. n. 99/A del 21.9.2020 e C.U. n. 228/A del 22.6.2020) che, in considerazione delle impreviste difficoltà finanziarie delle società sportive (che hanno subito il mancato introito dei biglietti e l’impossibilità di procedere alla campagna abbonamenti), ha reso possibile posticipare l’adempimento dei diversi pagamenti dovuti, ivi compreso quello inerente la mensilità di giugno 2020.

In tale occasione, tenendo conto anche delle diverse esigenze dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo in ragione dell’entità dei rispettivi contratti, la normativa emergenziale ha previsto differenti termini per il pagamento degli emolumenti relativi alla suddetta mensilità (in ragione della circostanza che l’entità del singolo contratto superasse o meno la soglia di €. 50.000,00 di compenso annuo), prevedendo una scadenza più ravvicinata in caso di contratti con compenso annuo inferiore a €. 50.000,00 ed una scadenza successiva per i contratti con compenso annuo superiore a tale importo.

Ad avviso del collegio, l’introduzione di differenti scadenze per l’ottemperanza di un obbligo disciplinato unitariamente dalla norma citata (art. 33, 3 comma, CGS FIGC) non ha comportato la creazione di una nuova e distinta fattispecie di illecito.

Ostano ad una simile interpretazione ragioni sia logiche che giuridiche.

Sotto il primo profilo, si rileva come il differimento e lo sdoppiamento dei termini sono stati introdotti, in luogo della originaria unitaria previsione, nell’ambito di un intervento normativo finalizzato alla maggior tutela delle condizioni economiche delle società obbligate, proprio in considerazione delle relative difficoltà finanziarie conseguenti all’evento pandemico.

Appare evidente che il prospettato raddoppio della fattispecie illecita contrasterebbe con la descritta ratio legis in quanto comporterebbe, in occasione di un comportamento illecito precedentemente previsto e sanzionato unitariamente (il mancato pagamento delle retribuzioni relative alla mensilità di giugno 2020), l’irrogazione del doppio della sanzione. In tal modo, la ratio legis sottostante l’introduzione del doppio e posticipato termine di adempimento sarebbe frustrata e contraddetta.

Alle medesime conclusioni si giunge anche in applicazione dei principi generali del diritto sanzionatorio, in base ai quali sia la condotta illecita sia la conseguente sanzione debbono essere oggetto di precisa e specifica disciplina.

Ne consegue che la prospettata duplicazione sia della condotta illecita sia della sanzione non possono – per evidente contrasto con il principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria - derivare dalla previsione di una mera divisione in due tranches di un unico originario adempimento (il pagamento delle retribuzioni dovute ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo) che è stato frazionato in due distinti momenti (in ragione del quantum del contratto cui si riferiscono) al solo scopo di agevolare l’adempimento della prestazione da parte delle società.

Ne consegue l’accoglimento dell’appello proposto dal sig. Heller e dall’A.S. Livorno Calcio S.r.l. avverso l’impugnata sentenza con riferimento al primo deferimento, con conseguente annullamento delle sanzioni loro irrogate.

Ne consegue, altresì, il rigetto dell’appello proposto dalla Procura con riferimento al medesimo punto della sentenza impugnata.

3. Venendo al secondo capo di impugnazione contenuto nell’appello proposto dai medesimi Heller e A.S. Livorno Calcio S.r.l. e relativo al secondo deferimento oggetto dell’impugnata sentenza, il collegio osserva quanto segue.

La Procura federale ha contestato alla Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. il mancato pagamento, entro il termine del 1° Dicembre 2020 (previsto dalla normativa federale) degli emolumenti, relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020 dovuti a due tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00.

Peraltro, dall’esame della documentazione in atti, emergono elementi idonei a far ritenere non raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della condotta illecita.

In primo luogo, giova evidenziare la circostanza dedotta dai ricorrenti Heller e A.S. Livorno Calcio S.r.l. sin dal primo grado di giudizio e mai contestata dalla Procura, secondo la quale essi avrebbero provveduto a disporre il pagamento entro il termine previsto dalla normativa federale del 1° Dicembre 2020 mentre il ritardo nel trasferimento delle somme (avvenuto solo in data 3 Dicembre) sarebbe stato addebitabile ad un disguido dell’Istituto di credito nell’inserimento della data di valuta.

Tale circostanza appare sufficiente, di per sé sola, a far ritenere conforme alle disposizioni federali il comportamento dei ricorrenti Heller e A.S. Livorno Calcio S.r.l., non potendosi addebitare agli stessi il disguido nel quale è incorso l’istituto di credito.

In altri termini, pur non avendo raggiunto tempestivamente il proprio scopo, il comportamento tenuto dagli incolpati deve considerarsi conforme alla normativa federale, essendo stato posto in essere entro la data di scadenza indicata.

Tale è, del resto, l’orientamento consolidato della giurisprudenza (Corte di giustizia federale, Com. Uff. n. 35/2014-2015; Corte federale d’appello, Com. Uff. n. 74/2015-2016).

A sostegno di tale conclusione milita un ulteriore argomento.

Il contestato ritardato pagamento riguarda unicamente la posizione di due tesserati (Tino Parisi e Filip Raicevic) i quali, per i mesi di luglio e agosto 2020 (cui si riferisce il pagamento oggetto di contestazione), non erano in forza all’A.S Livorno Calcio S.r.l.

Infatti, i medesimi erano stati trasferiti temporaneamente ad altre società per la durata del campionato 2019/2020. Peraltro, poiché con C.U. 196/A del 20 maggio 2020, la detta stagione era stata prorogata sino al 31 agosto 2020, il detto trasferimento era ancora in corso anche per il contestato periodo di luglio e agosto 2020.

La correttezza di tale conclusione è resa ancor più evidente con riferimento alla situazione del tesserato Filip Raicevic. Infatti, poiché questi era stato temporaneamente trasferito ad una società polacca, nel corso dei mesi di luglio e agosto non era neanche tesserato presso la società A.S. Livorno Calcio S.r.l., essendo stato presso la stessa nuovamente tesserato successivamente al suo rientro in Italia, a partire dal 18 Settembre 2020 (successivamente quindi, al citato periodo di luglio e agosto 2020).

Ne consegue che, per tutte le suddette ragioni, non può ritenersi addebitabile ai ricorrenti Heller e A.S. Livorno Calcio S.r.l. la violazione ascritta loro con il secondo deferimento; ne consegue, altresì, l’accoglimento dell’appello anche con riferimento a tale punto della sentenza di primo grado, con annullamento di ogni sanzione irrogata nei confronti dei suddetti.

4. Pertanto, il collegio accoglie l’appello proposto dal sig. Giorgio Heller e dalla A.S. Livorno Calcio S.r.l. e, per l’effetto, annulla le sanzioni ai medesimi irrogate pari a mesi 5 (cinque) di inibizione per Giorgio Heller e punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, e di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda, di cui € 500,00 (cinquecento/00) per la recidiva alla A.S. Livorno Calcio S.r.l.

P.Q.M.

preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe:

- respinge il reclamo numero RG 130/CFA/2020-2021 proposto dalla Procura Federale;

- accoglie il reclamo numero RG 133/CFA/2020-2021 proposto dal Dott. Giorgio Heller e dalla società A.S. Livorno Calcio S.r.l.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

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