F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 105/CFA pubblicata il 11 Maggio 2021 (motivazioni) – Procura federale/Michele Marconi N. 128/CFA/2020-2021 – PST 0008/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 105/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 128/CFA/2020-2021 - PST 0008/CFA/2020-2021
REGISTRO RECLAMI N. 105/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello Presidente
G. Paolo Cirillo Componente
Mauro Mazzoni Componente
Carlo Sica Componente
Federica Varrone Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 128/CFA/2020-2021 – PST 0008/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale in persona del Procuratore f.f., in data 14 Marzo 2021
Contro
Michele Marconi, rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Piscini
per la riforma
della decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare), n. 117/TFNSD/2020/2021, pubblicata in data 8.3.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 5.5.2021, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Federica Varrone e uditi, sempre in videoconferenza come da verbale, per la reclamante, l’avv. Giorgio Ricciardi, e per il reclamato, l’avv. Alessio Piscini;
RITENUTO IN FATTO
1. Con nota prot. 8862 /448pf20-21/GC/blp dell’8 Febbraio 2021 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - sezione disciplinare - il sig. Michele Marconi, calciatore del Pisa SC 1909, «per violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza e, segnatamente per avere, alla fine del primo tempo della gara Pisa S.C. 1909 – Chievo Verona del 22 Dicembre 2020, a seguito di un’azione di gioco e di un diverbio verbale, utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti del calciatore Obi Joel Chukwuma del Chievo Verona, proferendo le seguenti parole “la rivolta degli schiavi”».
La Procura Federale rilevava che il procedimento disciplinare, avente ad oggetto «accertamenti in ordine a presunte espressioni razziali nei confronti del calciatore OBI Joel Chukwuma tesserato del Chievo Verona durante la gara Pisa-Chievo Verona del 22/12/2020», era stato iscritto nel registro dei procedimenti in data 23 Dicembre 2020 al n. 448pf20-21 e che nel corso dell’attività istruttoria erano stati espletati vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare valenza dimostrativa:
- la relazione di controllo a firma dei Collaboratori della Procura Federale delegati;
- la delega affidamento, prot. 7516/448pf20-21/GB/blp del 23 Dicembre 2020;
- le audizioni dei sigg.ri Obi Joel Chukwuma, Luca Garritano, Marco Piacione.
1.1 In fatto, era accaduto quanto segue.
Intorno al minuto 40° del primo tempo della partita Pisa S.C. 1909 – Chievo Verona del 22 Dicembre 2020, dopo un rilancio del portiere del Pisa, la palla giungeva in prossimità della zona destra del centrocampo; in tale area di gioco si verificava un contrasto tra il calciatore Obi del Chievo Verona ed il calciatore Marconi del Pisa, intenti a contendersi in volo il possesso del pallone; subito dopo tale contrasto si verificava, sempre in prossimità del centrocampo, uno scambio di battute tra i giocatori nel corso del quale, secondo la prospettazione accusatoria, il calciatore sig. Marconi avrebbe proferito la frase razzista che aveva determinato il deferimento.
Di tale accadimento si era immediatamente interessato il dott. Giorgio Fiorenza, collaboratore della Procura Federale, il quale aveva redatto una relazione, allegata al fascicolo di primo grado.
Nel corso del procedimento venivano uditi dalla Procura Federale i calciatori sig. Joel Chukwuma Obi e sig. Luca Garritano, entrambi tesserati del Chievo Verona, il team manager del Chievo Verona, sig. Marco Pacione, il segretario sportivo del Chievo Verona, sig. Edoardo Busala, ed il tesserato del Pisa S.C. 1909, sig. Michele Marconi.
Il sig. Michele Marconi depositava anche una memoria difensiva nella quale ricostruiva dettagliatamente l’azione di gioco e lamentava la totale assenza di prove in merito all’addebito contestato e, per l’effetto, chiedeva l’archiviazione.
La Procura Federale, ritenuto che dalla complessiva attività istruttoria compiuta era emersa l’ascrivibilità dell’addebito contestato al sig. Michele Marconi, lo deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare.
1.2 Nel corso del giudizio di primo grado il sig. Marconi depositava una memoria nella quale ricostruiva, con l’ausilio di numerosi fotogrammi estratti dalla registrazione della partita effettuata da DAZN, la fase di gioco nella quale era avvenuta la condotta contestata. Sulla base di dette immagini evidenziava alcune contraddizioni nella ricostruzione effettuata dalla Procura Federale, lamentando la non concordanza e l’incoerenza delle testimonianze rese. Allegava anche 4 fotografie relative alle proprie frequentazioni personali che, secondo lo stesso, dimostravano la propria totale estraneità ad ogni idea razzista, suprematista o discriminatoria.
In diritto, deduceva l’incompetenza del Tribunale Federale Nazionale, sulla base dell’assunto che le violazioni dell'art. 28 CGS commesse nel corso di una partita ufficiale sono comprese nel perimetro della competenza esclusiva, quale giudice preordinato da regolamento, del Giudice sportivo nazionale, attenendo, ex art. 65, comma 1, CGS, «ai fatti, da chiunque connessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati... sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 o 62 o comunque su segnalazione del Procuratore Federale». In particolare, secondo il deferito la condotta contestata doveva considerarsi unitariamente sussunta nel genus della "condotta antisportiva" in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, genus che, ai sensi dell'art. 61 e 65 CGS imponeva la competenza del solo Giudice sportivo.
Il deferito, pertanto, sosteneva l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del procedimento disciplinare per incompetenza del TFN e, comunque, l’inammissibilità dell'esercizio dell'azione disciplinare e l’inutilizzabilità di tutti gli atti probatori successivi al 18 Dicembre 2020. Con riferimento a detta ultima eccezione, il deferito lamentava che il procedimento disciplinare era stato aperto in violazione dell’art. 118, secondo comma, CGS, stante l’esistenza di una nota del collaboratore della Procura Federale che escludeva la commissione di un illecito, e dell’art. 122, quarto comma, CGS, in quanto si era provveduto ad una riapertura delle indagini in assenza di «nuovi fatti o circostanze rilevanti».
Nel merito dell’addebito contestato, il sig. Marconi deduceva l’insussistenza dei presupposti del deferimento, evidenziando che l’espressione razzista non sarebbe stata affatto pronunciata e che, comunque, tale accusa non sarebbe stata sostanziata da alcun fondamento probatorio.
2. All’udienza del 3 Marzo 2021 il rappresentante della Procura Federale chiedeva l’accoglimento del deferimento e, per l’effetto, l’irrogazione della sanzione di 10 (dieci) giornate di squalifica per il calciatore deferito. L’avv. Piscini, in rappresentanza del sig. Michele Marconi, si riportava alla propria memoria.
3. La prospettazione accusatoria non ha trovato riscontro nella decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, che, con decisione n. 117/TFN-SD/2020/2021, pubblicata l’8 Marzo 2021, respinte le eccezioni sollevate, in rito, dalla difesa del deferito, ha concluso per il mancato raggiungimento di un risultato probatorio concludente quanto all’ascrivibilità della condotta contestata al sig. Marconi.
3.1 Con riferimento all’eccezione preliminare di difetto di competenza sollevata dal deferito, il Tribunale ha ritenuto sussistente la propria competenza sulla base della considerazione che al sig. Marconi è stato contestato di aver rivolto al calciatore di colore del Chievo Verona, sig. Obi, un’espressione razzista (“la rivolta degli schiavi”) tale da integrare non soltanto la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4, comma 1, del codice di giustizia sportiva, ma anche l’illecito di cui al successivo art. 28, commi 1 e 2.
Secondo il Tribunale, i “comportamenti discriminatori”, delineati all’art. 28 con specifico riferimento al caso esaminato ai “motivi di razza”, non hanno nulla a che vedere con le fattispecie oggetto della dedotta violazione dell’art. 61, comma 3 del codice di giustizia sportiva, riguardanti, cioè, i “fatti di condotta violenta” (all’opposto disciplinati dall’art. 38), i fatti di condotta “gravemente antisportiva” (disciplinati dall’art. 39, nonché dall’art. 61, comma 4) e, infine, i fatti di condotta “concernenti l’uso di espressione blasfema” (disciplinati dall’art. 37).
Il Giudice di prime cure ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 65, comma 1, lett. a), del codice di giustizia sportiva, ritenendo non sussistente il presupposto ivi previsto, secondo cui la contestazione dei fatti deve avvenire «sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale».
Il Tribunale ha infine osservato che l’esistenza di un contrasto di versioni, tale da ingenerare notevole incertezza sull’effettiva commissione, o meno, dell’illecito oggetto del giudizio, ha determinato l’avvio del procedimento disciplinare, regolato dall’art. 118 del CGS, ove è disposto che «il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti dei tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione» e che questa permanente incertezza ha precluso che la Procura Federale disponesse l’archiviazione ai sensi dell’art. 122 del CGS, con la conseguenza del disposto deferimento ai sensi del successivo art. 125.
3.2 Nel merito il Tribunale ha prosciolto il deferito per evidente insufficienza probatoria dell’attività di indagine.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto che non siano stati raggiunti sufficienti elementi probatori che rendano non solo manifesto, ma neppure verosimile, il comportamento discriminatorio sostanziato dalla frase razzista attribuita al calciatore Marconi. Secondo il Tribunale, in totale difetto di prove oggettive e palesi, sarebbe stata necessaria almeno la ricorrenza di elementi indiziari chiari, precisi e concordanti, nella specie ritenuti mancanti per assenza di linearità, coerenza ed esaustività delle dichiarazioni raccolte dalla Procura. Né l’intrinseca gravità di una frase razzista avrebbe potuto giustificare la deroga al basilare principio di prova che governa anche il procedimento disciplinare.
4. Il Procuratore Federale, con tempestivo atto del 14 Marzo 2020, ha proposto reclamo avverso la predetta decisione.
Si è costituito in giudizio il sig. Michele Marconi che ha articolato la memoria in una parte rescindente, nella quale ha chiesto la conferma della decisione del Tribunale ed il conseguente rigetto del reclamo, ed in una parte rescissoria, nella quale “in denegata ipotesi” di mancata reiezione del reclamo, ha rinnovato le eccezioni svolte in prime cure e, per l’effetto, ha chiesto la declaratoria di incompetenza del Tribunale, di inammissibilità o improcedibilità dell'azione disciplinare come esercitata dalla Procura federale; “in ulteriore denegata ipotesi”, ha chiesto che venga disposto comunque il proprio proscioglimento dall'illecito contestato e, in mero e denegato subordine, ha chiesto che la sanzione irrogata sia contenuta nel minimo di giustizia, concesse anche le circostanze attenuanti. In via di ulteriore e denegata ipotesi di mancata reiezione del reclamo proposto dal Procuratore Federale, il sig. Marconi ha chiesto l’ammissione della prova per testi, sul capitolo di prova ivi specificatamente articolato, e l'acquisizione dalla FIGC — LNP Serie B dei referti degli arbitri della gara Pisa — Chievo del 18 Dicembre 2020.
5. All'udienza del 1° aprile 2021, tenutasi in videoconferenza, è comparso, per la Procura Federale, l’avv. Giorgio Ricciardi, il quale, rilevata in via preliminare l’inammissibilità delle eccezioni di incompetenza, di improcedibilità ed inammissibilità in quanto non proposte nelle forme e nei termini previsti per l’appello incidentale, ha chiesto l’accoglimento del reclamo.
Per il sig. Michele Marconi è comparso l’avv. Alessio Piscini, il quale ha insistito nella richiesta di rigetto del reclamo.
6. Questa Corte, con ordinanza n. 004/CFA/2020-2021, avvalendosi dei poteri di indagine e di accertamento demandati agli Organi di Giustizia sportiva dall’art. 50, comma 3, del CGS, ha:
- demandato alla Procura federale l’accertamento dei fatti in contestazione mediante l’acquisizione delle dichiarazioni dei calciatori sig. Michele Rigione, sig. Alessandro De Vitis e dei tecnici e giocatori che sedevano sulla panchina del Chievo Verona, fissando il termine per l’incombente istruttorio di 15 (quindici) giorni;
- demandato alla Procura federale l’acquisizione del video, comprensivo di audio, dell’episodio in contestazione, con onere di comunicazione alla controparte e di produzione in giudizio in tempo utile per l’udienza di merito;
- demandato altresì alla Procura federale l’acquisizione dalla Lega nazionale professionisti serie B dei referti degli arbitri della gara Pisa S.C. 1909 - Chievo Verona del 22 Dicembre 2020, con onere di comunicazione alla controparte e di produzione in giudizio in tempo utile per l’udienza di merito.
7. In data 16 aprile 2021 la Procura federale ha esattamente ottemperato all’ordinanza istruttoria.
8. All'udienza del 5 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza, è comparso, per la Procura Federale, l’avv. Giorgio Ricciardi, il quale ha insistito per l’accoglimento del reclamo.
Per il sig. Michele Marconi è comparso l’avv. Alessio Piscini, il quale ha insistito nella richiesta di rigetto del reclamo. In particolare, il difensore del reclamato ha lamentato la violazione del diritto ad un giusto processo e del diritto di difesa, in quanto, a seguito dell’ordinanza istruttoria di questa Corte, le dichiarazioni testimoniali sono state acquisite in assenza di contradditorio, e per l’effetto, ne ha dedotto l’inutilizzabilità.Ha, inoltre, lamentato la persistente contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali relativamente alla collocazione temporale dell’evento in esame ed ha rimarcato la lacunosità dell’impianto accusatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, questa Corte ritiene opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, anche al fine di procedere ad un’interpretazione delle disposizioni in materia, congiuntamente ad un complessivo esame logico-sistematico delle stesse.
Tra i “principi fondamentali” previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, al quinto comma, è declinato il principio di non discriminazione, secondo cui «La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza». Trattasi di disposizione di principio, con finalità di ordine programmatico, che trova una compiuta realizzazione nell’art. 28 del codice di giustizia sportiva (d’ora innanzi, CGS), che così dispone: «Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori».
La laconicità della disposizione - che si limita a qualificare come discriminatorio ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, rechi offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità o origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori - è il risultato lessicale di un difficile bilanciamento tra la necessità di evidenziare con inequivoca chiarezza i valori oggetto di tutela e l’opportunità di delineare una fattispecie tipica che si connoti per i caratteri della generalità e dell’astrattezza.
Come osservato dal Giudice di prime cure, il legislatore, con la citata previsione, ha voluto imprimere alla disciplina delle competizioni calcistiche un regime di doppia tutela, vale a dire:
a) in funzione preventiva, prevedendosi al comma 6 che prima dell’inizio della gara la società ospitante avverta il pubblico “delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori”, costituite dall’ammenda ai sensi dell’art. 8, comma 1 del codice di giustizia sportiva;
b) in funzione repressiva di comportamenti che, in quanto discriminatori, determinino una compromissione della personalità dell’uomo come singolo e come soggetto di comunità, in entrambi i casi ledendosi un patrimonio di valori fondamentali per motivi di “razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale” o per condotte che siano in grado di concorrere al dilagare di una cultura contraria al bene protetto sotto forma di “propaganda ideologica”.
In sintesi, traspare la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (così, Corte Federale d’Appello Sezioni Unite C.U. n. 090//Cfa 2017/2018).
In tale prospettiva, la nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente ed in sintonia con quella adottata dagli organismi e dalle istituzioni internazionali.
In particolare, il nostro Paese ha recepito la convenzione internazionale in tema di eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Convenzione di New York del 1966), mentre, in ambito europeo, la CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1950) statuisce, all'art. 14: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione». Analogo il contenuto dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (proclamata a Nizza il 7 Dicembre 2000) e degli artt. 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (proclamata il 10 Dicembre 1948).
Quanto allo specifico contesto normativo sportivo internazionale, la Carta olimpica statuisce l’incompatibilità con l’appartenenza al Movimento olimpico di qualsiasi forma di discriminazione verso un Paese o una persona, sia essa di natura razziale, religiosa, politica, di sesso o altro. E’, altresì, previsto che i Comitati Nazionali Olimpici si impegnano ad agire contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.
La disciplina UEFA ha tra i suoi obiettivi quello della promozione del giuoco del calcio in uno spirito di pace, comprensione, fair play, senza alcuna discriminazione in materia politica, di genere, di religione, di razza o di ogni altra ragione. In particolare, la UEFA definisce discriminazione l’insulto alla dignità umana della persona o del gruppo, effettuato, con qualsiasi mezzo, per ragioni riferibili alla razza, al colore della pelle, alla religione, alle origini etniche o per ogni altra ragione.
Nella medesima direzione si muovono lo statuto FIFA, ove è vietata la discriminazione di un paese, di un individuo o di un gruppo di persone, il codice etico FIFA, che dispone che le persone alle quali si applica il testo – ovvero i funzionari, i giocatori, gli agenti organizzatori degli incontri e gli agenti dei giocatori – non possono offendere la dignità o l’integrità di un paese di una persona o di un gruppo di persone mediante parole o azioni di disprezzo, discriminanti o denigratorie, ed il codice disciplinare FIFA, nella cui ultima edizione, sono state inasprite le pene in caso di insulti e comportamenti discriminatori all’interno degli stadi. Anche il CONI, infine, codifica il principio di non discriminazione, laddove impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo l’obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, all’età, al sesso, alla religione, alle opinioni personali, anche politiche ed assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.
In tale contesto, dunque, emerge che anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo si è sentita l'esigenza di dare adeguata tutela alla dignità ed alla libertà di tutti e di ciascuno a prescindere dalla religione, dall’appartenenza etnica e territoriale, dal colore della pelle.
2. Premesso quanto sopra sul piano dogmatico, e trasponendo le indicate coordinate normative ed ermeneutiche al caso in esame, questa Corte ritiene che l’espressione la “rivolta degli schiavi” integri gli estremi del comportamento discriminatorio, previsto e punito dall'art. 28 CGS, in quanto volta ad attribuire al destinatario dell’offesa una condizione di inferiorità, connotata da ostilità discriminatoria a sfondo razziale.
Rilevato pertanto il contenuto discriminatorio e denigratorio della frase in questione, occorre passare allo scrutinio del reclamo, onde verificare, sul piano degli effetti, l’ascrivibilità della condotta contestata al sig. Michele Marconi.
La Procura federale articola il reclamo con un unico motivo con il quale lamenta l’omessa ed insufficiente motivazione, la contraddittorietà della stessa, la perplessità, l’erronea valutazione delle risultanze della indagine degli elementi probatori acquisiti e conseguenti, l’erronea qualificazione della condotta del sig. Marconi. In particolare, secondo la reclamante, il Tribunale avrebbe erroneamente vagliato il materiale probatorio acquisito che, diversamente da quanto ritenuto nella decisione impugnata, consentirebbe di ritenere sussistenti consistenti elementi probatori atti a comprovare l’ascrivibilità della condotta contestata al sig. Marconi.
Il reclamato ritiene invece che il Tribunale abbia compiuto una valutazione unitaria del quadro indiziario ed abbia coerentemente escluso che si possa ragionevolmente dedurre all’esito la propria colpevolezza.
3. Considerato che il thema decidendum verte sulla sufficienza o meno del materiale probatorio acquisito agli atti, questa Corte ritiene utile evidenziare preliminarmente quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto.
In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. ex multis, i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 Marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 Gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 Ottobre 2012, Alessio c/ FIGC).
Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva «non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, registro decisioni n. 019/2020-2021). Questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 Settembre 2011).
Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 Gennaio 2009).
A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi che – come sopra detto - per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
Così precisato, dunque, il criterio di valutazione del materiale probatorio applicabile al presente procedimento, il Collegio è chiamato a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere sussistenti a carico del sig. Michele Marconi, secondo lo standard probatorio indicato, le violazioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver avere utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti del calciatore Obi Joel Chukwuma del Chievo Verona.
4. Ciò premesso, questa Corte ritiene fondato il reclamo.
In prospettiva metodologica, l’accoglimento del reclamo impone il preliminare scrutinio delle eccezioni di incompetenza e di improcedibilità/inammissibilità riproposte in via subordinata e condizionata dal sig. Marconi.
Dette eccezioni sono inammissibili, in quanto non proposte nelle forme e nei termini previsti per l’appello incidentale.
In particolare, si osserva che le eccezioni di incompetenza, di omessa e/o erronea applicazione degli artt. 65, comma 1, lett. A, 61, comma 3, CGS, sono state vagliate ed espressamente respinte dal Tribunale. Deve quindi applicarsi il principio espresso costantemente dalla giurisprudenza, secondo cui le eccezioni pregiudiziali, dedotte dalla parte intimata nel processo di primo grado, espressamente respinte nella sentenza di primo grado e riproposte dalla stessa in sede di appello, sono inammissibili se devolute al giudice di secondo grado mediante semplice memoria, in difetto del necessario appello incidentale avverso il capo di sentenza che l'ha espressamente esaminate e disattese.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle eccezioni di improcedibilità/ inammissibilità dell’azione disciplinare, di omessa applicazione degli artt. 118 e 122 CGS, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal reclamato, anche dette eccezioni sono state vagliate dal Tribunale, seppure attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottende, chiaramente ed in modo inequivoco, la valutazione di infondatezza. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’esistenza di un contrasto di versioni, tale da ingenerare notevole incertezza sull’effettiva commissione, o meno, dell’illecito oggetto del giudizio, ha determinato l’avvio del procedimento disciplinare, regolato dall’art. 118 del CGS, ove è disposto che «il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti dei tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione» e che questa permanente incertezza ha precluso che la Procura Federale disponesse l’archiviazione ai sensi dell’art. 122 del CGS, con la conseguenza del disposto deferimento ai sensi del successivo art. 125.
Sarebbe stato, quindi, specifico onere del reclamato impugnare detti capi della decisione nelle forme e nei termini dell'appello incidentale, sia pure condizionato, con il corollario che sulle predette questioni si è formato il giudicato endoprocessuale e conseguente preclusione all’esame delle stesse da parte di questa Corte.
5. Sempre in via preliminare, questa Corte ritiene infondata la censura dedotta dal procuratore del deferito in udienza, secondo cui l’acquisizione delle dichiarazioni testimoniali in assenza di contraddittorio avrebbe leso il diritto al giusto processo ed il diritto di difesa.
Occorre, innanzitutto, premettere che l’art. 37, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del Coni prevede un regime molto ampio in tema di prove cd. costituende nel giudizio di appello allorché dispone che «il collegio, anche d’ufficio, può rinnovare l’assunzione delle prove o assumere nuove prove».
Tale previsione risulta confermata dall’art. 50, comma 3, del CGS allorché prevede che «fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine» (disposizione che è reiterativa dell’art. 34 del precedente Codice di giustizia sportiva della Figc del 2014).
La normativa endofederale riconosce, dunque, agli Organi di Giustizia Sportiva sia la totale discrezionalità nel decidere se procedere o meno all’acquisizione degli accertamenti richiesti dalle parti, sia i più ampi poteri di indagine e di accertamento in relazione al fatto, anche attraverso il diretto conferimento dell’incarico alla Procura Federale per lo svolgimento di specifici accertamenti o supplementi di indagine.
Nel processo sportivo, dunque, il giudice è autorizzato a intervenire d’ufficio nell’istruzione probatoria, capovolgendo i principi processual-civilistici. Si tratta, quindi, di un metodo acquisitivo assai ampio, basato sull’interazione tra poteri del giudice sportivo e poteri della Procura Federale (in tal senso, CFA, SS.UU., n. 115-2019/2020).
Una diretta conseguenza di quanto appena detto è che, in tal modo, a differenza di quanto prevede l’art. 2697 del Codice civile, l’onere della prova non grava necessariamente su chi intende far valere in giudizio un proprio diritto.
Il baricentro, in tal modo, pare spostarsi (soprattutto quanto alla deroga al vincolo juxta allegata partium) dal principio dispositivo - caratterizzante il modello accusatorio - a quello inquisitorio, in cui esiste libertà di indagine probatoria di chi deve decidere.
Nel processo sportivo, quindi, le prove sono acquisite anche su iniziativa del giudice, che ha poteri di ricerca autonomi delle fonti materiali di prova e dei fatti ritenuti rilevanti e che può e deve accertare qual è effettivamente la verità (ovviamente di carattere processuale), al di là di là di quanto indicato dalle parti.
In definitiva, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi.
Nel caso in esame, dunque, questa Corte ha legittimamente esercitato una prerogativa espressamente prevista dalla legge e nessuna violazione del diritto di difesa o del giusto processo può ritenersi realizzata. Il deferito accosta erroneamente al processo sportivo principi ed istituti propri di altri ordinamenti, i quali, ove applicati, andrebbero inevitabilmente a snaturare il contesto di operatività del sistema nel quale si vorrebbe fossero riversati.
Si osserva, peraltro, che, proprio al fine dell’accertamento dei fatti in contestazione e nell’interesse di entrambe le parti, questa Corte ha integralmente accolto le richieste istruttorie formulate dal sig. Marconi. E’ stata, infatti, disposta l’acquisizione della dichiarazione testimoniale del sig. Alessandro De Vitis, giocatore del Pisa, indicato dal reclamato quale teste, ed allo stesso sono state rivolte domande aventi il medesimo contenuto di quello indicato nel capitolo di prova articolato dal deferito. E’ stata inoltre disposta l’acquisizione del referto arbitrale, così come richiesto dal deferito. Non si vede, dunque, anche sotto detto profilo, in cosa sia consistita la lesione del diritto di difesa del sig. Marconi.
Ne discende, dunque, l’infondatezza dell’eccezione preliminare in esame.
6. Venendo al merito del reclamo, questa Corte ritiene che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza, secondo lo standard probatorio indicato, in ordine alla commissione da parte del sig. Marconi dell’illecito contestato.
6.1 Innanzitutto, si condivide l’assunto della Procura reclamante secondo cui, al fine dell’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare, occorre prendere le mosse da alcuni elementi fattuali sicuri del procedimento ed, in particolare, dalla circostanza che il sig. Marconi in precedenza non aveva mai avuto modo di interagire con il sig. Obi, in quanto non ha «mai avuto alcun incontro o scontro di alcun tipo» con lo stesso.
Da tale premessa, si conviene nel ritenere che:
1) nessuno dei soggetti interessati poteva avere un motivo di rancore con il sig. Marconi tale da poter far dubitare della veridicità di quanto da loro riferito;
2) è certo, perché ammesso dallo stesso deferito in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, che, alla fine del primo tempo della gara Pisa – Chievo del 22 Dicembre 2020, a seguito di un’azione di gioco, il Marconi abbia detto qualcosa;
3) è altrettanto pacifico che, a seguito della frase del Marconi, i componenti della panchina del Chievo si siano alzati ed abbiano protestato per la frase incriminata.
Partendo da detti pacifici dati fattuali, e sviluppando il ragionamento logico, appare dunque verosimile la tesi della Procura per cui non vi sarebbe altra plausibile ragione idonea a giustificare la reazione dei giocatori in panchina se non quella di aver udito una frase certamente grave ed offensiva.
6.2 Questa Corte condivide inoltre la doglianza della Procura reclamante secondo cui il ragionamento argomentativo del Tribunale si concretizza nel seguente erroneo assioma: siccome l’arbitro e/o il quarto uomo e/o la prova tv e/o il collaboratore della Procura Federale non hanno sentito direttamente la frase, ciò proverebbe che la frase non è stata pronunciata.
La circostanza che l’arbitro, il quarto uomo ed il collaboratore della Procura Federale non abbiano sentito la frase, infatti, non esclude la condotta ed, anzi, è proprio dal vaglio degli atti ufficiali dagli stessi predisposti che si traggono degli indizi gravi, precisi e concordanti su quanto accaduto.
La valutazione degli elementi probatori deve essere affidata a rigorosi criteri logici che muovono dalla valutazione dei singoli elementi per arrivare, poi, ad una valutazione complessiva degli stessi.
Questa Corte ritiene che la decisione impugnata si fonda su un iter logico argomentativo che sembra privilegiare una lettura atomistica degli elementi probatori acquisiti, che meritano, invece, di essere valutati nella loro coesistenza e capacità cumulativa di concorrere a formare il convincimento del Collegio giudicante. Ed è proprio attraverso la valutazione unitaria dei tasselli del complesso mosaico indiziario, costituiti dai documenti di gara, dalle dichiarazioni dei giocatori e dei tecnici, e dall’esame del video, che può ragionevolmente dedursi all’esito del giudizio la colpevolezza del sig. Marconi.
6.3 Occorre a tale fine prendere innanzitutto le mosse dall’esame della relazione di controllo, nella quale il dott. Fiorenza, collaboratore della Procura Federale, ha dichiarato:
- di essere stato «attratto da un gruppo di giocatori e dirigenti del Chievo che si erano alzati dalla panchina per segnalare al quarto uomo una "presunta" frase che il giocatore del Pisa Michele Marconi, pare a seguito di uno scontro di gioco, avrebbe indirizzato al giocatore e vice capitano del Chievo Obi Joel Chukwuma. La frase incriminata, ad evidente sfondo razziale, sarebbe stata la seguente: “è la rivolta degli schiavi”»;
- di essersi, pertanto, recato, alla fine del primo tempo, «nello spogliatoio degli arbitri per chiedere loro se avessero sentito pronunciare la frase de qua, ma la risposta è stata negativa ed anzi, l'arbitro Sig. Alberto Santoro ed il quarto uomo sig. Federico Dionisi, hanno aggiunto che se avessero sentito pronunciare una frase del genere sarebbero immediatamente intervenuti»;
- di aver subito dopo incontrato «due dirigenti del Chievo Verona, i quali con toni concitati, dicono che la frase era stata registrata da DAZN e che era chiaro l’intento razzista, discriminatorio ed offensivo del giocatore del Pisa».
Anche nel referto arbitrale, acquisito a seguito dell’ordinanza istruttoria di questa Corte, si dà atto dell’episodio in esame e, precisamente, l’arbitro, sig. Alberto Santoro, ha dichiarato: «durante l’intervallo, dopo essere entrati in campo per iniziare il secondo tempo, il calciatore Giaccherini Emanuele n. 17 del Chievo Verona si avvicinava al sottoscritto dicendo: “per correttezza le comunico che a fine gara in conferenza stampa denuncerò che Marconi (n. 31 del Pisa) durante il primo tempo ha rivolto una frase razzista all’indirizzo di Obi (n. 10 del Chievo Verona), né il sottoscritto, né gli altri ufficiali di gara abbiamo sentito e visto quanto riportato dal calciatore Giaccherini Emanuele».
E’ dunque innanzitutto dall’esame di detti documenti ufficiali, redatti nell’immediatezza del fatto e da soggetti terzi, che risulta acclarato che durante la partita vi è stato un diverbio verbale tra il sig. Marconi ed il sig. Obi. Peraltro, lo stesso sig. Marconi, in sede di audizione, ha confermato di aver proferito una frase dopo lo scontro di gioco avuto con il sig. Obi, seppure di diverso contenuto rispetto a quella attribuitagli dalla Procura reclamante, ovvero «cosa vogliono questi scarsi di merda, che cazzo parlano».
6.4 Partendo dunque dall’acclarata circostanza per cui durante la partita vi è stato un diverbio verbale tra il sig. Marconi ed il sig. Obi, occorre a questo punto passare in rassegna le dichiarazioni acquisite agli atti.
Innanzitutto, il calciatore sig. Obi, destinatario diretto della presunta frase razzista, ha riferito che «dopo un rinvio del pallone, io ho cercato di anticipare il giocatore del Pisa Marconi che sopraggiungeva alle mie spalle. Quest'ultimo ha commesso fallo su di me ed io, con l'arbitro vicino, ho chiesto la punizione a favore ma lui mi ha detto di continuare perché non c'era fallo. Subito dopo Marconi mi ha detto la frase “la rivolta degli schiavi”. Il mio compagno di squadra Michele Rigione che era vicino, in quel momento si è rivolto a Marconi dicendogli: “come ti permetti”. Alla fine del primo tempo ho chiesto al team manager Pacione di intervenire e fare qualcosa e lui intanto mi ha calmato. Nel secondo tempo, in varie fasi della gara Marconi ha cercato di scusarsi con me ed i miei compagni dicendo che non era razzista e che aveva amici di colore. Io non ho accettato le sue scuse e così i compagni miei di squadra». Il sig. Obi ha inoltre precisato di aver «capito e compreso la frase che mi è stata rivolta non subito perché concentrato sul prosieguo del gioco ma dopo poco ho metabolizzato il tutto», pur affermando che la frase in questione gli sarebbe stata direttamente rivolta.
Questa Corte non condivide il percorso logico argomentativo seguito dal Tribunale, secondo cui detta testimonianza esprimerebbe elementi di confusione ed anche di contraddittorietà, in quanto la stessa, oltre ad essere chiara ed inequivocabile, trova pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali acquisite al procedimento.
6.5 Per ragioni di chiarezza espositiva si ritiene opportuno riportare gli stralci più significativi di dette dichiarazioni:
- il sig. Marco Pacione ha riferito che «alla fine del primo tempo, penso negli ultimi 5 minuti, io ero in panchina e a seguito di un contrasto tra Obi e Marconi abbiamo tutti distintamente sentito il giocatore del Pisa dire: “la rivolta degli schiavi”. A questo punto ci siamo alzati ed abbiamo tutti protestato. Si è trattato di una frase mai udita su di un campo di calcio o sugli spalti perché è una frase particolare e diversa dalle solite» ed ha altresì precisato che «il nostro giocatore a fine tempo era scosso e mi ha chiesto di intervenire a suo favore per calmarlo e per evitare che la gara degenerasse»;
- il sig. Michele Rigione ha dichiarato: «ho sentito chiaramente Marconi pronunciare la seguente frase: “parlano propri tutti è la rivolta degli schiavi”, rivolgendosi ad Obi con il quale aveva avuto un normale scontro di gioco. Dopo aver chiaramente compreso il tenore dell’offesa razziale mi sono rivolto a Marconi facendogli chiaramente capire che non si doveva permettere di dire quelle frasi e lui, sia da subito che all’inizio del secondo tempo, ha più volte detto che non avrebbe detto una frase razzista anche perché il suo testimone di nozze è un ragazzo di colore»;
- il sig. Guillaume Renè Saverio Enzo Gigliotti ha affermato: «ricordo che in campo è avvenuto un normale scontro di gioco tra Obi e il calciatore del Pisa Marconi e, poiché il direttore di gara non ha ritenuto di dover concedere fallo, Marconi si è rivolto al mio compagno Obi e gli ha espressamente detto “ma che cos’è, la rivolta degli schiavi”»; ha inoltre dichiarato che «ricordo che sia io che gli altri componenti della panchina ci siamo subito rivolti al quarto uomo per chiedere provvedimenti ma questi non ha ritenuto di intervenire. Anche al termine del primo tempo, rientrando negli spogliatoi, ho chiesto l’intervento del direttore di gara ma mi è stato riferito che non aveva sentito nulla» ed ha, infine, riferito che «il Marconi si è accorto che tutti noi abbiamo udito tale espressione e per questo si è allontanato»;
- il sig. Andrea D’Alessandro ha dichiarato: «ho audito chiaramente la seguente frase “la rivolta degli schiavi” pronunciata dal giocatore Marconi subito dopo lo scontro che lo stesso ha avuto con il calciatore del Chievo Obi. Appena dopo aver udito questa espressione, io e il team manager Marco Pacione, che eravamo posizionati molto vicini al fatto, abbiamo chiesto l’intervento del quarto uomo affinché prendesse provvedimenti nei confronti del giocatore del Pisa sig. Marconi.Il quarto ufficiale di gara, ci ha fatto capire che non aveva sentito nulla. Il gioco è proseguito e al termine del primo tempo sia io che gli altri componenti della panchina ci siamo rivolti ai direttori di gara al fine di ottenere chiarimenti senza alcun esito. Ritengo che la frase in questione sia stata udita da tutti i componenti della nostra panchina anche se non tutti hanno compreso il grave senso della frase»;
- il sig. Alfredo Aglietti ha dichiarato: «grazie alla mia posizione e alla vicinanza al luogo del contrasto di gioco tra Obi e Marconi ho audito chiaramente la seguente frase “la rivolta degli schiavi” pronunciata dal giocatore del Pisa Marconi nei confronti del mio giocatore Obi. Ritengo che la frase pronunciata dal giocatore del Pisa Marconi sia avvenuta a seguito di un normale contrasto di gioco con Obi e che la reazione di Marconi è stata detta in risposta alla richiesta di fallo di Obi di non lamentarsi del fallo. Appena dopo aver udito questa espressione mi sono rivolto al quarto uomo chiedendo un provvedimento ritenendo tale frase molto grave” e che “il quarto uomo e in seguito anche il direttore di gara, al termine del primo tempo, rientrando negli spogliatoi, mi hanno riferito di non aver sentito nulla»;
- il sig. Michael Fabbro ha riferito: «ho sentito la frase “la rivolta degli schiavi” rivolta dal signor Marconi nei confronti di Obi, dopo uno scontro di gioco. Contestualmente alcuni miei compagni in panchina con me, si sono alzati per richiamare l’attenzione del quarto uomo e dell’arbitro»;
- il sig. Luca Palmiero ha dichiarato: «ricordo di aver sentito la frase a sfondo razzista, nello specifico “la rivolta degli schiavi”. Tale frase era stata rivolta dal signor Marconi nei confronti di Obi. In quel momento mi trovavo seduto in panchina» e che «nel momento in cui ho sentito la frase nei confronti di Obi, mi sono alzato dalla panchina perché ci sono rimasto male. Mi sono rivolto al quarto uomo riferendogli il contenuto della frase, esortando lo stesso a prendere provvedimenti. Il quarto uomo mi ha riferito di non aver sentito nulla»;
- il sig. Emanuele Zuelli ha dichiarato: «mi trovavo in panchina. Ho sentito chiaramente la frase “la rivolta degli schiavi” proferita dal signor Marconi nei confronti di Obi, a seguito di uno scontro di gioco. Dopo qualche secondo, insieme ad alcuni miei compagni seduti in panchina, ci siamo alzati per richiamare l’attenzione del quarto uomo e del direttore di gara. Al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo io e alcuni miei compagni abbiamo chiesto al quarto uomo e al direttore di gara se avessero sentito la frase. Ci hanno risposto di non aver sentito alcunché».
Dette dichiarazioni sono assolutamente concordanti, in quanto tutti coloro che hanno udito il diverbio verbale tra i due giocatori hanno indistintamente sentito pronunciare la medesima identica frase “la rivolta degli schiavi”.
Le stesse appaiono inoltre intrinsecamente attendibili. Non sarebbero, infatti, comprensibili le ragioni per le quali i calciatori ed i tecnici si sarebbero dovuti inventare l’episodio, anche in considerazione della pacifica circostanza che nessuno aveva motivi di rancore con il sig. Marconi.
L’attendibilità delle predette dichiarazioni emerge non solo dalla concordanza ma anche da altre due elementi indiziari.
Innanzitutto, gli altri testimoni che non hanno direttamente sentito pronunciare la frase in questione hanno dichiarato di averla sentita riferire dagli altri presenti.
In particolare:
- il sig. Andrea Seculin ha dichiarato: «ho sentito il mio compagno di squadra Palmiero Luca, che sedeva anche lui in panchina che aveva udito Marconi dire ad Obi “ma cosè la rivolta degli schiavi»;
- il sig. Massimo Bertagnoli ha riferito: «mi trovavo in panchina vicino al mio compagna Seculin. Non ho sentito alcuna frase ma dopo la reazione da parte dei componenti la panchina e anche di alcuni miei compagni in campo ho capito da Luca Palmiero, anch’egli in panchina, che era successo qualcosa tra Marconi e Obi e che il giocatore del Pisa Marconi, aveva pronunciato la frase “ma questa è la rivolta degli schiavi”»;
- il sig. Cesar Vinicio Cervo De Luca ha dichiarato: «non, non ho sentito nulla perché in quel momento ero concentrato a prendere appunti di gioco. Dopo aver visto la reazione di alcuni componenti della panchina ho rivolto loro l’attenzione per capire cosa stesse succedendo e ho sentito sia il medico D’Alessandro che il mister Angeletti dire che il giocatore del Pisa Marconi aveva pronunciato la seguente frase “la rivolta degli schiavi” pronunciata nei riguardi di Obi» e che al termine del primo tempo il sig. Obi gli ha riferito che “dopo un normale scontro di gioco con il Marconi, questi gli aveva detto “la rivolta degli schiavi”»;
- il sig. Antonio Agostini ha riferito: «non ho percepito alcuna frase. Preciso di aver visto agitazione da parte degli altri componenti della mia panchina che cercavano di attirare l’attenzione degli Ufficiali di Gara. Ho saputo solamente dopo, da parte di alcuni componenti della panchina, che l’agitazione era dovuta dal fatto che era stata proferita la frase “la rivolta degli schiavi” da parte del sig. Marconi nei confronti di Obi»;
- il sig. Amato Ciciretti ha dichiarato: «non ho sentito nulla però ho visto la reazione dei compagni in panchina ed in campo. In quel momento ero seduto in panchina. I miei compagni erano tutti agitati e ho sentito che ripetevano la frase “la rivolta degli schiavi”, che a loro dire era stata rivolta dal signor Marconi nei confronti di Obi».
In secondo luogo, appare concludente la circostanza che nessuna delle altre persone presenti ha sentito pronunciare la diversa frase che il Marconi assume di aver proferito, ovvero “scarsi di merda”, o frase simile.
Il sig. Alessandro De Vitis, tesserato per l’A.C. Pisa 1909, indicato quale teste da parte del sig. Marconi, ha dichiarato “effettivamente c’è stato uno scontro di gioco tra i due giocatori citati ed io ero a circa 15/20 metri di distanza tra loro, ma non ho sentito alcuno scambio di battute o insulti tra di loro. Nello stesso momento, ho ascoltato che dalla panchina del Chievo Verona una forte agitazione, ma non capivo il motivo”.
La diversa ricostruzione dell’accaduto fornita dal deferito non ha trovato pertanto riscontro in nessuna delle dichiarazioni acquisite.
6.6 Questa Corte non ritiene persuasiva la tesi del reclamato secondo cui non sarebbe chiara la collocazione temporale dell’evento in esame da parte dei diversi testimoni, in quanto le fisiologiche differenziazioni nella ricostruzione dei fatti, oltre a riguardare ad un arco temporale di pochi secondi, non investono il nucleo centrale della testimonianza, in quanto tutti gli indicati testimoni hanno direttamente o indirettamente dichiarato di aver sentito la frase in esame. Invero, una perfetta coincidenza delle dichiarazioni sarebbe stata, viceversa, non poco sospetta, ben potendo essere interpretata come il sintomo di “un previo concerto” tra gli stessi.
6.7 Si osserva inoltre che la ritenuta insufficienza probatoria per assenza delle dichiarazioni del sig. Rigione è stata colmata mediante l’audizione di detto giocatore e la conferma di quanto dichiarato dal sig. Obi, ovvero che, udita l’offesa, lo stesso ha immediatamente redarguito il sig. Marconi che non doveva permettersi di pronunciare simili frasi.
Il quadro indiziario si completa con l’esame del video della partita, da cui risulta che, nell’immediatezza del fatto, precisamente al minuto 41.59, il telecronista ha interrotto la telecronaca per lasciare la parola all’operatore in campo, il quale testualmente dichiarava che si era verificata «una questione abbastanza delicata, la panchina del Chievo si lamenta nei confronti del Pisa perché Marconi avrebbe pronunciato una frase razzista nei confronti di Obi». Detta circostanza è stata anche confermata dal calciatore Garritano nell’intervista rilasciata a fine partita.
6.8 In conclusione, alla luce di tutti gli elementi appena evidenziati e fermo il principio per cui nei procedimenti di giustizia sportiva “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio”, emerge, in una sintesi complessiva, un quadro probatorio assolutamente sufficiente per l’affermazione della responsabilità del sig. Michele Marconi.
Ne discende che il reclamo deve essere accolto e, per l’effetto, va conseguentemente riformata la decisione impugnata.
6.9 Riconosciuta la responsabilità disciplinare del reclamato ne consegue la condanna e, per l’effetto, questo Collegio, in accoglimento della richiesta della Procura, ai sensi dell’art. 28, comma 2, C.G.S., irroga al sig. Marconi la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate effettive di gara.
P.Q.M.
accoglie il reclamo e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 28, comma 2, C.G.S., irroga la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate effettive di gara al calciatore Michele Marconi.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.
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