F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 108/CFA pubblicata il 1 Giugno 2021 (motivazioni) – Presidente Federale-sig. Leonardo Cori-G.S.D. Castelfidardo-Dipartimento Interregionale LND-Lega Nazionale Dilettanti LND Reclamo numero RG 146/CFA/2020-2021 PST 0027/CFA/2020-2021 N. 108/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
Reclamo numero RG 146/CFA/2020-2021 PST 0027/CFA/2020-2021
N. 108/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello Presidente
Federica Varrone Componente (relatore)
Giampiero Paolo Cirillo Componente
Carlo Sica Componente
Mauro Mazzoni Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 146/CFA/2019-2020 (n. PST n. 0027), proposto dal Presidente Pro tempore della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, dott. Gabriele Gravina, ai sensi dell’art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Viglione
per l’annullamento
della parte motiva della decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Tesseramenti), n. 21/TFN-ST/2020/2021, pubblicata in data 5.3.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 28.5.2021, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Federica Varrone e udito, sempre in videoconferenza come da verbale, per la parte reclamante, l’avv. Giancarlo Viglione;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con reclamo datato 4 maggio 2021 il Presidente pro tempore della Federazione Italiana Giuoco Calcio impugna, ai sensi dell’art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora innanzi, CGS), la parte motiva della decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Tesseramenti), n. 21/TFN-ST/2020/2021, pubblicata in data 5.3.2021, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal calciatore Leonardo Cori avverso il diniego opposto dall’Ufficio Tesseramenti della FIGC – LND al tesseramento per la società GSD Castelfidardo.
1.1 In fatto il Presidente Federale rappresenta quanto segue.
Il calciatore Leonardo Cori nella stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato dapprima con la Ternana Calcio, società professionistica, e successivamente con la SSD Trastevere Calcio a.r.l. e con la SSD Cynthialbalonga srl, società dilettantistiche iscritte al campionato di Serie D.
Successivamente il calciatore Cori ha avviato il procedimento per il tesseramento con la società GSD Castelfidardo srl, iscritta anch’essa al campionato di serie D.
In data 8 Gennaio 2021 la LND – Dipartimento Interregionale - ha adottato il provvedimento di diniego al tesseramento de quo, risultando il calciatore già tesserato per tre società diverse nella stessa stagione.
Il calciatore Cori ha impugnato tale diniego, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lette. a ) CGS, innanzi al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti.
Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso, sulla base della seguente testuale motivazione: «l’interpretazione del C.U. n. 239/A del 26.6.2020, fornita dal ricorrente, non è condivisibile in ragione del fatto che il comunicato deroga, alla norma contenuta nell’art. 95 secondo comma NOIF, nella parte in cui modifica il numero di società per le quali, solo il giocatore professionista o giovane di serie, potrà partecipare alle competizioni sportive. Il calciatore professionista o giovane di serie quindi potrà, per la stagione in corso “tesserarsi per un massimo di tre società e giocare in gare ufficiali per tre società diverse”.
Alcuna disposizione viene emanata nei riguardi dei calciatori dilettanti, per i quali pertanto rimangono i limiti imposti dal testo originario dell’art. 95 secondo comma NOIF: “nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”».
1.2 In diritto il Presidente Federale propone reclamo per il seguente motivo «erronea motivazione della decisione in ordine all’applicazione del C.U. F.I.G.G. N. 239/A pubblicato in data 26.6.2020 e dell’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. – illogicità e contraddittorietà manifesta – carenza di motivazione – disparità di trattamento».
In particolare, parte reclamante, fatta una breve premessa sulla natura del ricorso ex art. 102 CGS, ricostruito il quadro normativo di riferimento, censura la decisione nella parte in cui è stato respinto il ricorso del Cori sulla base dell’errato presupposto che il calciatore dilettante possa tesserarsi per sole tre società. Secondo parte reclamante il ricorso andava, invece, respinto perché il Cori era stato tesserato anche per una società professionistica e, quindi, tale tesseramento comportava l’applicazione del limite dei tesseramenti ex art. 95, comma 2, NOIF, applicabile ai calciatori professionisti.
2. All'udienza del 28 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza, è comparso, per il Presidente Federale, l’avv. Giancarlo Viglione, il quale ha insistito per l’accoglimento del reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, questa Corte ritiene opportuno evidenziare che l’art. 102 CGS contempla una forma di legittimazione straordinaria e speciale in capo al Presidente Federale statuendo che «Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime».
Appare evidente che le attribuzioni previste da tale disposizione per la Corte federale d’appello derogano al cd. sistema del doppio binario, che prevede, da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte sportiva e, dall’altra, il Tribunale federale e la Corte federale d’appello, e contribuiscono – già solo per quanto riguarda le pronunce impugnabili – a caratterizzare il giudizio della Corte federale d’appello in termini di nomofilachia.
I caratteri di tale peculiare reclamo sono stati delineati dalla decisione n. 82/2019-2020 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui:
- la ragione obbiettiva su cui si fonda la domanda del Presidente federale - ossia il diritto sostanziale affermato in forza del quale viene chiesto il petitum – assume connotati diversi da quelli tipici dei giudizi d’appello avverso le decisioni del Tribunale federale;
- ciò è immediatamente evidente dall’elencazione delle competenze di questa Corte delineata dall’art. 98 CGS, che colloca in due distinti commi «i reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale» (comma 1) e il «reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale» (comma 2);
- tali caratteri peculiari del reclamo del Presidente Federale sono poi confermati dalla circostanza che il Codice ha ritenuto di dedicare un autonomo articolo a tale gravame: l’art.102;
- il diritto sostanziale in forza del quale viene chiesto il petitum – e quindi i vizi deducibili - non si sostanziano solo nella contraddizione della decisione impugnata rispetto al parametro legittimità/illegittimità ma anche nella “inadeguatezza” della medesima;
- il che sta a voler dire che ciò che viene in rilievo è anche l’idoneità della pronuncia impugnata a incidere sull’uniforme applicazione delle regole all’interno dell’ordinamento sportivo – e in definitiva sulla sua unità - di cui il Presidente federale è il massimo garante;
- in questo senso si spiega anche il termine previsto per tale rimedio (sessanta giorni, art. 102, comma 2) vistosamente più lungo rispetto a quello ordinario;
- si tratta quindi di un istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi della Giustizia sportiva; e non a caso la funzione decisoria è stata affidata alla Corte federale d’appello, massimo organo della giustizia sportiva federale;
- come è stato notato da autorevole dottrina, la legittimazione del Presidente Federale, nel caso dell’articolo 102 CGS, non è correlata, a differenza delle ipotesi ordinarie d’azione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, alla titolarità di una posizione giuridica soggettiva e alla sua lesione, ma soltanto alla natura dell’organo.
La ratio di tale istituto risponde dunque all’esigenza di tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi della Giustizia sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante.
Trattasi, in definitiva, di una potestà che riecheggia quella prevista dagli artt. 41 e 368 del codice di procedura civile, che attribuisce al prefetto il potere di «chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa», e quella prevista dall’art. 363 codice procedura civile, che conferisce al Procuratore generale presso la Corte di cassazione la possibilità di «chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi».
Sulla base delle esposte considerazioni, questa Corte ritiene che la legittimazione e l’interesse ad agire del Presidente della Federazione sussistano anche nel caso in cui la decisione impugnata risulti corretta nel decisum ma sia errata nella parte motivazionale e, come tale, idonea ad incidere sull’uniforme applicazione delle regole all’interno dell’ordinamento sportivo.
Ed è proprio questo il caso in esame, ove il Presidente reclamante lamenta che il Tribunale Federale Nazionale, pur respingendo del tutto legittimamente e correttamente l’impugnazione proposta dal Cori, abbia errato nella motivazione, in tal modo minando la coerenza dell’ordinamento normativo federale e creando, addirittura, confusione nel sistema dei tesseramenti.
Deve in conclusione ritenersi ammissibile il reclamo in esame, con il quale il Presidente Federale richiede l’intervento di questa Corte Federale di Appello, perché, anche in funzione nomofilattica, in riforma della motivazione della decisione impugnata, evidenzi la corretta lettura e interpretazione della normativa federale di cui è causa.
2. Ciò premesso, considerato che il thema decidendum attiene al limite di tesseramenti cui possono essere sottoposti i calciatori professionisti, giovani di serie e dilettanti, questa Corte ritiene opportuno ricostruire preliminarmente il quadro normativo di riferimento, anche al fine di procedere ad un’interpretazione delle disposizioni in materia, congiuntamente ad un complessivo esame logico-sistematico delle stesse.
L’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F., rubricato «norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto», così come modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 25 giugno 2020 (v. comunicato ufficiale n. 238/A pubblicato il 26 giugno 2020), testualmente recita: «nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione».
A differenza, dunque, del precedente testo dell’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F., che disponeva che «nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società», la nuova previsione normativa prevede che il limite di tre tesseramenti si applica solo ai calciatori professionisti, mentre per i calciatori che iniziano e finiscono la stagione sportiva con status di giovani dilettanti o non professionisti non è previsto alcun limite ai tesseramenti. Tale limite trova ingresso nel solo caso in cui, così come disposto dalla seconda parte del comma 2 dell’art. 95 delle N.O.I.F., il calciatore dilettante si tesseri per una società professionistica.
In altri termini, la nuova disposizione contenuta nell’art. 95 delle N.O.I.F. prevede che nella stessa stagione sportiva:
- i calciatori professionisti ed i giovani di serie possono tesserarsi per un massimo di tre diverse società e possono giocare in gare ufficiali soltanto per due di queste;
- i calciatori giovani dilettanti o non professionisti possono tesserarsi anche per più di tre società e giocare per ciascuna di queste, salvo che richiedano il tesseramento per una società professionistica.
In tale quadro normativo deve essere inquadrata ed interpretata la decisione del Consiglio Federale, approvata nella riunione del 25 giugno 2020 (v. comunicato ufficiale n. 239/A pubblicato il 26 giugno 2020), ove, nel solco di quanto previsto dalla Circolare FIFA n. 1720 dell’11.6.2020, è stato testualmente deliberato:
«con effetti a valere per la sola stagione sportiva 2020/2021:
95. a) di consentire, in deroga all’art. 95.2 delle N.O.I.F., che un calciatore professionista o giovane di serie possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società;
96. b) di considerare, ai fini di quanto previsto al capoverso precedente, i trasferimenti tra società dilettantistiche e società professionistiche intervenuti a partire dal 1° Settembre 2020».
Detta deroga, dunque, si riferisce ai soli calciatori professionisti, a cui, limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, è consentito tesserarsi per tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tutte e tre dette società.
I calciatori dilettanti, invece, ai sensi del novellato art. 95 delle N.O.I.F., possono tesserarsi e disputare gare ufficiali anche per tre o più società nell’arco della stessa stagione, salvo che si tesserino per una società professionista.
3. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, questa Corte ritiene fondato il reclamo, in quanto la motivazione della decisione in esame non risulta essere conforme alla corretta interpretazione della fattispecie dedotta.
Il Tribunale ha motivato il rigetto del ricorso sulla base dell’affermazione che «alcuna disposizione viene emanata nei riguardi dei calciatori dilettanti, per i quali pertanto rimangono i limiti imposti dal testo originario dell’art. 95 secondo comma NOIF: “nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”». E’ evidente l’errore in cui è incorso il Tribunale Federale Nazionale, in quanto ha fatto applicazione di un previsione normativa non più in vigore, obliterando completamente la sopravvenuta modifica dell’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F..
Non essendo più previsti limiti ai tesseramenti dei calciatori dilettanti nel novellato testo dell’art. 95 delle N.O.I.F., questa Corte osserva che se il Cori avesse chiesto il tesseramento 8 per una quarta società, senza che nessuna delle precedenti fosse stata professionista, nessun legittimo diniego avrebbe potuto essergli frapposto.
Il ricorso del calciatore doveva, invece, essere respinto perché il Cori è stato tesserato anche per una società professionistica (Ternana Calcio) e detto tesseramento comporta l’applicazione del limite dei tre tesseramenti previsti dalla seconda parte del comma 2 dell’art. 95 N.O.I.F.
Nessuna valenza ai fini della decisione assume la deroga all’art. 95 delle N.O.I.F. di cui al C.U. n. 239/A del 26.6.2020, in quanto la stessa si riferisce ai soli i calciatori professionisti, consentendo agli stessi, per la sola stagione sportiva 2020/2021, di tesserarsi e giocare per tre squadre.
Sulla base delle esposte considerazioni, queste Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: «il limite dei tesseramenti previsto dall’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. trova applicazione per i calciatori giovani dilettanti o non professionisti solo nel caso in cui questi si tesserino per società professionistica».
Sulla scorta di tale principio di diritto, questa Corte, in accoglimento del petitum del reclamo, annulla la parte motiva della decisione reclamata.
P.Q.M.
accoglie il reclamo.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.
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