F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 117/CFA pubblicata il 30 Giugno 2021 (motivazioni) – Giorgio Heller/Procura Federale Reclamo numero RG 156/CFA/2020-2021 – PST 0037/CFA/2020-2021 N. 117/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

Reclamo numero RG 156/CFA/2020-2021 - PST 0037/CFA/2020-2021 

N. 117/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello                 Presidente

G. Paolo Cirillo                        Componente

Mauro Mazzoni                        Componente

Antonio Rinaudo                      Componente

Maurizio Fumo                         Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 156/CFA/2020-2021 PST 0037/CFA/2020-2021 proposto da Giorgio Heller, rappresentato e difeso dall’avv. Eduardo Chiacchio.

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale. Sez. disciplinare del giorno 11 maggio 2021

Visti i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 21 giugno 2021, svoltasi in videoconferenza, il dott. Maurizio Fumo e udito per il reclamante l’avv. Eduardo Chiacchio e per la Procura Federale il dott. Luca Scarpa

RITENUTO IN FATTO

1. Giorgio Heller, presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della A.S. Livorno Calcio srl, è stato ritenuto responsabile - in primo grado - dell’illecito di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 5 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, come modificato in data 7.11.2019 (C.U. 112/A), per non aver depositato presso la FIGC la documentazione richiesta, con le note in data 24.10.2020 (prot. 5330), 20.11.2020 (prot. 6522), 3.12.2020 (prot. 7032), dalla Commissione acquiszioni partecipazioni societarie in ambito professionistico, note aventi ad oggetto, appunto, proprio l’acquisizione di partecipazioni della A.S. Livorno Calcio srl. 

2. Il Tribunale Federale Nazionale. Sez. disciplinare ha applicato la sanzione di mesi sei di inibizione (decisione n. 0060/TFNSD-2020-2021).

3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto reclamo l’interessato, col ministero del difensore avv. Eduardo Chiacchio, deducendo violazione e non corretta applicazione delle norme suddette, atteso che certamente non grava sul presidente, né sul legale rappresentante della società calcistica, l’onere della presentazione alla FIGC della documentazione sopra indicata. Tale incombenza, invero, riguarda unicamente gli “acquirenti” delle quote societarie (se tale acquisizione ha un valore superiore al 10%). La lettera e la ratio della normativa di riferimento (il regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistco, come modificato e integrato dai provvedimenti sopra menzionati) stanno chiaramente a indicare, con il ricordato termine “acquirenti”, che solo chi (persona fisica o giuridica) ha legalmente acquisito quote sociali, per un valore pari o superiore a quello sopra segnalato, ha il dovere di notificare il suo ingresso nel capitale sociale (e di depositare la relativa documentazione).

4. Ebbene Giorgio Heller – secondo il reclamo - non è stato mai acquirente (né proprietario a qualsiasi titolo e neanche socio) della A.S. Livorno Calcio, il cui capitale sociale è stato suddiviso, di volta in volta, cumulativamente o alternativamente, tra varie srl, vale a dire: Spininvest, Sicrea Costruzioni, La Lucentissima, TKM, NH Investimenti, Gruppo Carrano. Il fatto che sia stata tale ultima società a proporre Heller quale presidente della Livorno Calcio è poi del tutto irrilevante per quanto di interesse in questa sede, atteso che, comunque, il predetto non era neanche il rappresentante della predetta srl in CdA (tale carica fu ricoperta da Rosario Carrano, fin quanto la sua società non uscì dal trust dei proprietari). Heller, per altro, non è mai stato né socio, né consigliere di amministrazione della Carrano (e neanche delle altre società). Si tratta di circostanze che il reclamente ha ampiamente chiarito in sede di indagini e che, purtroppo, non sono state recepite, né valorizzate dai giudicanti.

Tanto premesso – sempre secondo il reclamante - è evidente che la colpevolezza di Heller è stata ritenuta sulla base di una inammissibile ”responsabilità di posizione”, vale a dire per il solo fatto delle cariche dallo stesso rivestite. Ciò è contrario ai principi, alla normativa e allo spirito stesso dell’ordinamento sportivo.

In via del tutto subordinata, chiede una congrua riduzione del trattamento sanzionatorio, che ritiene, in ogni caso, del tutto sproporzionato.  

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il reclamo è fondato e va accolto.

2. La materia delle “acquisizioni” è regolata dal C.U. 90/A, come modificato dal CU 112/A. Ebbene, tale normativa pone a carico degli “acquirenti”, come correttamente rilevato dal Difensore di Heller, l’onere di segnalazione alla FIGC (nel caso le quote acquisite superino il 10% del capitale sociale). Alla pregnanza di tale dato normativo - già di per sé rilevante - va aggiunta la considerazione che le comunicazioni cui sono tenuti gli “acquirenti”, per altro in forma di autocertificazione, sono anche di natura strettamente personale (esse vanno dalla attestazione delle propria solidità finanziaria, alla attestazione del possesso di requisiti di “onorabilità”, alla “illibatezza” penale, almeno con riferimento alle condanne per determinati reati e alla disponibilità a sottoporsi a verifiche antimafia), di talché sarebbe quantomento singolare che la trasmissione delle predette informazioni fosse di competenza (anche) di altri soggetti, oltre ai diretti interessati.

È pur vero che l’art. 31, comma 1 CGS sanziona, tra l’altro, la mancata produzione della documentazione contabile e amministrativa, ma il punto dirimente consiste nella individuazione dei soggetti tenuti a tale produzione.

3. Nel caso in esame, è stato addebitato ad Heller, in quanto presidente e legale rappresentante della A.S. Livorno Calcio srl, di aver tenuto condotta omissiva per non avere egli stesso (in persona) provveduto a tale trasmissione, nonostante i ripetuti solleciti ricevuti dalla FIGC.

3.1. Orbene, premesso che, per le ragioni specificate sub 2, Heller non aveva tale onere, gli si sarebbe potuto addebitare, al più, di non essersi attivato - proprio in quanto vertice della società sportiva -  affinchè altri (gli acquirenti) ottemperassero; e ciò anche in ragione dei ripetuti solleciti provenienti dalla FIGC.

In tal caso, tuttavia, la contestazione avrebbe dovuto essere confezionata in modo diverso; essa avrebbe dovuto contenere la precisa descrizione della condotta addebitata al reclamante. Lo stesso, invero, avrebbe dovuto essere indicato come il soggetto che, per la sua posizione apicale, aveva il potere-dovere di controllare che tale adempimento venisse soddisfatto.  Non si tratta, ovviamente, di una questione puramente formale in quanto la contestazione - com’è noto - segna il perimetro entro il quale l’addebito disciplinare è contenuto e, conseguentemente, consente all’incolpato di articolare la sua difesa.

Ebbene Heller è stato chiamato a difendersi dall’addebito di non aver trasmesso la documentazione più volte ricordata; da tale addebito egli si è difeso sostenendo (fondatamente) che ciò non gli competeva. Non aveva ragione alcuna di difendersi da altro (ipotizzabile) addebito: quello di non essersi attivato perché gli “acquirenti” trasmettessero la documentazione o, addirittura, di non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta da altri.

4. Non vale a “sanare” l’incompletezza della contestazione (rectius: la sua irrilevanza per indeterminatezza: cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6, sentenza n. 44394 del 25.9.2019, dep. 30.10.2019, in riferimento agli artt. 429, comma 2 e 552, comma 2, cpp), il richiamo, pur contenuto nel capo di incolpazione, all’art. 4 CGS.

Tale norma pone a carico dei soggetti indicati dall’art. 2 (tra i quali certamente rientra il presidente della società aderente alla FIGC) l’obbligo (per altro ovvio) del rispetto dello Statuto, del CGS e del NOIF; contiene anche la prescrizione di osservare “i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva”.

Ebbene, come si vede, si tratta di “imperativi comportamentali” molto ampi e generici; essi sono certamente compatibili con l’impianto (e si vorrebbe dire con lo “spirito” stesso) di un ordinamento sportivo, atteso che lealtà, correttezza e probità devono connotare tutte le condotte che in tale ambito si sviluppano (dal sano agonismo degli atleti, alla puntuale attività amministrativa e contabile dei dirigenti, dalla correttezza degli arbitri fino – naturalmente – alla assoluta indipendenza degli organi di giustizia). Invero, la volontaria inclusione nell’universo sportivo comporta (o addirittura presuppone) l’accettazione di tali regole.

Quando, tuttavia, si tratta di formulare un addebito disciplinare, è necessario - proprio per assicurare l’effettivio esercizio del diritto di difesa - indicare quale tra le predette direttrici di condotta sia stata violata e in qual modo. In sintesi: non basta la mera citazione dell’art. 4 nel capo di incolpazione, ma occorre indicare in concreto la condotta tenuta, così come, ad esempio, in campo penale, nel formulare un addebito di responsabilità per colpa, non basta affermare che il soggetto ha agito con negligenza, imprudenza o imperizia, ma occorre descrivere le condotte che in concreto integrano tali atteggiamenti psicologici.

5. Ciò che non è stato fatto nella vicenda in scrutinio, nella quale la difesa, strettamente tecnica, di Heller, ha efficacemente contrastato un addebito non correttamente formulato.

Né può trovare applicazione “sanante” il dettato dell’art. 106 CGS. Esso, invero, consente a questa Corte, tra l’altro, di valutare diversamente (scil. da quanto fatto in primo grado) le risultanze in fatto o in diritto ed eventualmente anche di aggravare la sanzione, non vigendo il divieto della reformatio in pejus (comma 2). Tuttavia, a parte il fatto che la rivalutazione deve avvenire, come appena detto, sulle “risultanze” del primo grado (dovendo quindi anche il secondo giudice agire nel perimetro della contestazione), resta il fatto che, in base al comma 1, la Corte “ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione impugnati” secondo il principio del tantum devolutum quantum appellatum; ebbene l’impugnazione è stata proposta dal solo Heller e nei termini sopra ampiamente illustrati.

6. Consegue l’annullamento della decisione di primo grado.

PQM

 Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata. 

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC. 

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