F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 97/CFA pubblicata il 29 Aprile 2021 (motivazioni) – Fallimento Trapani Calcio Srl N. RG. 131/CFA/2021-2021 REGISTRO RECLAMI N. 097/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. RG. 131/CFA/2021-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 097/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

G. Paolo Cirillo Componente

Mauro Mazzoni Componente

Carlo Sica Componente

Ivo Correale Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo di cui al numero di registro 131/CFA del 2020-2021, proposto dall’avv. Alberto Piacentino, nella qualità di Curatore del Fallimento Trapani Calcio S.r.l. rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Giotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Colle Val d’Elsa (SI), via XXV Aprile, 42;

contro

la Procura Federale;

per la riforma

della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 125/TFN-SD 2020/2021, depositata il 29 Marzo 2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 19 aprile 2021, tenutasi in videoconferenza, il dr. Ivo Correale e uditi l’Avv. Fabio Giotti per il reclamante e l’Avv. Alessandro Pietrangeli per la Procura Federale.

RITENUTO IN FATTO

I. In seguito a riscontrate irregolarità poste in essere all’inizio dell’attuale stagione sportiva 2020-2021, la Procura Federale procedeva al deferimento della società “Trapani Calcio s.r.l.” e del suo Presidente e rappresentante legale, sig. Luigi Foffo nei sensi che si precisano:

a) riguardo al sig. Foffo:

- per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 2), lettere i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t), del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2020/2021, pubblicato con CU n. 248/A del 26.06.2020, per non aver assolto, entro il termine del 1.10.2020, ai seguenti adempimenti:

- deposito della scheda informativa riguardante il Dirigente responsabile della gestione della società (lett. i);

- deposito della scheda informativa riguardante il Segretario generale/sportivo della società (lett. l);

- deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile amministrazione, finanza e controllo della società (lett. m);

- deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società (lett. n);

- deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile marketing/commerciale della società (lett. o);

- deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore giovanile della società (lett. p);

- deposito della scheda informativa riguardante il Team manager della società (lett. q);

- deposito della scheda informativa riguardante il Direttore sportivo della società (lett. r);

- deposito dell’organigramma della società (lett. s);

- deposito del programma di formazione del settore giovanile (lett. t);

b) riguardo alla società:

- per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

II. I deferiti non si costituivano in giudizio e il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare adottava la decisione in epigrafe, con la quale riteneva fondato il deferimento, rilevando come tutte le incolpazioni fossero documentalmente comprovate, e provvedeva a irrogare le seguenti sanzioni:

- per il sig. Luigi Foffo, l’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci);

- per la società “Trapani Calcio S.r.l.” l’ammenda di euro 70.000,00 (settantamila/00).

III. Con rituale ricorso alla Corte Federale d’Appello, il Curatore del “Fallimento Trapani Calcio S.r.l.”, illustrava in sintesi quanto segue.

a) la società “Trapani Calcio S.r.l.”, nella stagione sportiva 2020/2021, aveva ottenuto la licenza nazionale per partecipare al Campionato di “Lega Pro” al quale però non aveva preso mai parte, a seguito di due rinunce consecutive nelle prime due gare di campionato, oltre a quella relativa alla prima gara di Coppa Italia;

b) ne era conseguito il provvedimento di esclusione, deliberato del 5 Ottobre  2020;

c) contestualmente all’esclusione dal campionato di Lega Pro, la F.I.G.C. aveva provveduto allo svincolo di tutti i calciatori già tesserati, rigettando anche, in data 8 Ottobre  2020, la richiesta della società di continuare l’attività agonistica con il settore giovanile, ritenendo che non ne sussistessero le condizioni;

d) in data 18 Dicembre 2020 era subentrata dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Trapani, la cui procedura concorsuale era pubblicizzata già il successivo 23 Dicembre e comunicata alla F.I.G.C. lo stesso giorno via “pec” attraverso le tre leghe professionistiche; e) il Curatore, preso atto delle notizie sulla sentenza di primo grado, aveva avviato i relativi accertamenti, dai quali era emerso che tutti gli atti relativi al procedimento erano stati notificati alla “pec” della società fallita “trapanicalcio@pec.trapanicalcio.it” e non a quella del fallimento, “tpf122020@procedurepec.it”, come indicata e visibile anche dalla visura camerale di evasione pubblicata dalla CCIAA di Trapani in data 21 Gennaio  2021.

IV. Sulla base di tali presupposti il Curatore lamentava quanto segue.

“1 - Nullita’ e/o invalidita’ della C.C.I. del 3 Febbraio  2021 e dell’atto di deferimento del 3 Marzo 2021 per esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di societa’ priva di capacita’ processuale con conseguente nullita’ e/o invalidita’ del procedimento disciplinare dinanzi al T.F.N.”

Dagli atti del procedimento di primo grado, risultava che la Procura Federale aveva dato luogo alla “Comunicazione di conclusione indagini”, notificandola in data 3 Febbraio  2021, con successivo atto di deferimento notificato in data 3 Marzo 2021, entrambi successivi però alla dichiarazione di fallimento del 18 Dicembre 2020, resa subito nota alla F.I.G.C.

Il reclamante osservava anche che, in data 1 Febbraio  2021, risultava comunicato dalla stessa Procura Federale alla “pec” del Fallimento un provvedimento di proscioglimento per altra fattispecie (n. 233 pf 20-21), a testimonianza che, almeno a tale data, tale corretto indirizzo era conosciuto dall’organo inquirente.

Di conseguenza, il soggetto a cui contestare processualmente la responsabilità nell’azione disciplinare non era il “Trapani Calcio S.r.l.” ma, semmai, il “Fallimento Trapani Calcio s.r.l.”, non avendo la prima più alcuna legittimazione passiva, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in materia, che era richiamata.

Nel caso del Fallimento Trapani Calcio S.r.l., inoltre, non vi era stata alcuna continuità con l’attività sportiva agonistica della fallita, già esclusa da tutte le attività rilevanti della F.I.G.C., ancor prima della dichiarazione di fallimento, e per questo impossibilitata all’esercizio provvisorio dell’attività fino al termine dell’attuale stagione sportiva.

La decisione impugnata doveva, quindi, essere annullata perché assunta a seguito di un’azione disciplinare improcedibile, in quanto esercitata nei confronti di società pacificamente priva della capacità processuale per stare in giudizio.

“2 - Nullita’ delle notifiche di tutti gli atti relativi al procedimento n. 355 pf 20-21 effettuate alla società ”.

Il reclamante ribadiva che tutte le notifiche della procedura erano state effettuate ad un indirizzo di posta elettronica certificata non più attuale e non riferito al Fallimento, nonostante la Procura Federale fosse evidentemente a conoscenza dell’indirizzo “pec” di quest’ultimo, a cui aveva infatti notificato il richiamato proscioglimento e ingenerando così un legittimo affidamento in ordine alla conoscenza del corretto indirizzo di posta elettronica certificata.

Nel caso di specie non era poi invocabile l’art. 53, comma 2, CGS, perché riferibile alle sole “società” individuate dal precedente art. 2 CGS, mentre l’ex” Trapani Calcio S.r.l. non svolgeva più alcuna attività tra quelle previste dalla suddetta norma, in quanto già escluso da tutte le competizioni e poi dichiarato fallito senza la concessione dell’esercizio provvisorio dell’attività aziendale (sportiva).

Se la società “in bonis” non esisteva più, quindi, non era tenuta neanche alla comunicazione della “variazione pec”. Il reclamante poneva in evidenza che, in ogni caso, la curatela del Fallimento aveva effettuato ugualmente tutte le comunicazioni necessarie e sufficienti a consentire alla Procura Federale di venire a conoscenza sia della fattispecie concorsuale sia della relativa nuova “pec” a essa riconducibile, fra l’altro pubblica, e a cui doveva effettuare tutte le notifiche.

“3 - Nullità delle notifiche di tutti gli atti relativi al procedimento n. 355 pf 20-21 effettuate al sig. Foffo Luigi presso il Trapani calcio s.r.l. – violazione dell’art. 53 CGS – insussistenza di responsabilità a carico della società per assenza di accertamento della violazione presupposta a carico della persona fisica”.

Il reclamante evidenziava anche la nullità di tutte le notifiche effettuate nei confronti del Sig. Luigi Foffo presso la società “Trapani Calcio S.r.l.”, ormai fallita: ciò sia per quanto detto con il motivo precedente sia perché, nel caso di specie, tale società non poteva essere in nessun caso ritenuta “di appartenenza” del sig. Foffo, ai sensi dell’art. 53 CGS.

In caso contrario, immaginare valida una notifica effettuata ad una persona fisica presso una società fallita e a un indirizzo “pec” non più attuale avrebbe comunque precluso i diritti di difesa della persona fisica e di quella giuridica coinvolte.

La Procura Federale, pertanto, doveva notificare gli atti direttamente al sig. Foffo e non alla società di “ex appartenenza”, che non esisteva più come tale. Ne conseguiva, per il reclamante, l’improcedibilità incidentale nei confronti del sig. Foffo e l’insussistenza di ogni ipotesi di responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS.

“4 - Violazione dell’art. 6 comma 1 CGS per l’assenza in capo al sig. Foffo Luigi dei poteri di legale rappresentanza del Trapani calcio s.r.l. alla data di contestazione degli addebiti del 1 Ottobre  2020 – insussistenza di responsabilità a carico della società per assenza di accertamento della violazione presupposta a carico della persona fisica”.

Il reclamante rilevava anche che, comunque, al tempo dei fatti il sig. Luigi Foffo non era più legale rappresentante della società “Trapani Calcio S.r.l.”.

Tutte le contestazioni disciplinari riguardavano infatti il mancato deposito di documentazione rilevante ai sensi del “Sistema Licenze Nazionale Serie C 2020/2021” entro il termine del 1 Ottobre  2020, data nella quale la società “Trapani Calcio S.r.l.” era rappresentata però, esclusivamente, dall’Amministratore Unico Marco Salucci, come da relativo atto del 29 Settembre 2020, iscritto il giorno successivo, che coincideva con la cessazione dalla carica di Presidente del C.d.A. da parte del sig. Foffo in data 30 Settembre 2020.

Tale situazione di fatto trovava conferma anche nella Decisione del Tribunale Federale Nazionale, n. 76/TFN-SD 2020/2021, resa in relazione ai deferimenti disposti all’esito delle procedure nn. “325-326-327-328 pf 20/21”, nelle quali venne coinvolta la società “Trapani Calcio S.r.l.” a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al legale rappresentante Marco Salucci, in ordine a plurime violazioni economico-finanziarie, tutte scadute al 30 Settembre 2020.

“5 - Erroneità del calcolo dell’ammenda irrogata al Trapani calcio s.r.l. per violazione e/o falsa applicazione del Sistema licenze nazionali pubblicato sul C.U. n. 248/a del 26.06.2020 – omessa motivazione in ordine alla quantificazione dell’ammenda – eccessiva sproporzionalità ed afflittività della sanzione irrogata con richiesta di riduzione ai sensi dell’art. 12 CGS”.

Da ultimo, in subordine, il reclamante contestava l’ammontare dell’ammenda come disposta dal giudice di primo grado.

In realtà, la sommatoria degli inadempimenti contestati avrebbe dovuto condurre, pur nel rispetto del vincolo della continuazione, ai seguenti risultati: a) ammenda di € 5.000,00 prevista per la mancata presentazione del “questionario stadio” di cui al Titolo II lett. E) pag. 16 “Sistema Licenze Nazionali Serie C”; b) ammenda di € 20.000,00 prevista al Titolo III punto 2) pag. 20 “Sistema Licenze Nazionali Serie C” nel quale si prevede un’ammenda non inferiore ad € 20.000,00 in caso di mancata presentazione di uno degli adempimenti di cui ai punti i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) contestati.

Nel caso di specie, pertanto, l’ammenda doveva ammontare al massimo a € 25.000,00 e comunque era assente ogni motivazione sulle modalità di calcolo invece individuate dal Tribunale.

Inoltre, si doveva tener conto del principio di effettiva afflittività, in relazione a una società sportiva non più operante e “sostituita” da una procedura concorsuale volta non a lucrare o solo anche alla continuazione dell’attività agonistica ma alla tutela esclusiva dei creditori, già provati dalla situazione di dissesto finanziario.

V. Si costituiva in giudizio la Procura Federale, rilevando in sintesi che: a) per l’ordinamento federale una società affiliata è soggetta alla sanzione disciplinare e non è prevista alcuna perdita della capacità processuale, come nell’ordinamento statale; b) la Procura si era attenuta ai dati di cui alla comunicazione del censimento della “Lega Pro” del 18 Dicembre 2020 e il Curatore nella comunicazione alle tre leghe dell’attivazione della procedura concorsuale del 23 Dicembre 2020 non aveva fatto riferimento a variazione di “pec”; c) in relazione alla posizione del sig. Foffo, si era considerata la “pec” dell’ultimo tesseramento, ex art. 37 NOIF, e la Procura si era appunto basata sul foglio del censimento del 18 Dicembre 2020, non risultando dimostrato il recepimento della comunicazione di variazione del legale rappresentante da parte della “Lega Pro”.

Era comunque invocata eventualmente una fattispecie di errore scusabile e chiesta la rimessione in termini, con regressione fino alla comunicazione di conclusione delle indagini. Riguardo all’entità dell’ammenda, la Procura poneva in evidenza che era stata chiesta la sanzione base, con continuazione per dieci violazioni.

VI. Le parti depositavano ulteriori memorie illustrative e il reclamante contestava la ritualità del deposito di documentazione da parte della Procura Federale, relativa ad atti non utilizzati in primo grado.

Nel corso dell’udienza tenutasi in videoconferenza il 19 aprile 2021 i difensori delle parti illustravano le loro argomentazioni e la causa era trattenuta in decisione, con pubblicazione del dispositivo in pari data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Queste Sezioni Unite, alla luce della particolare fattispecie in esame, osservano che è circostanza non contestata quella per la quale la società “Trapani Calcio s.r.l.” è stata dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale civile territorialmente competente del 18 Dicembre 2020. Ne consegue che, secondo le determinazioni della giurisprudenza e nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5/2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall'”ora zero” del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese, con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici (Cass. Civ. Sez. III, 20.3.20, n. 7477 e Sez. VI, 27.2.19, n. 5781).

Pertanto, dall'inizio di tale giorno il soggetto fallito è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eventualmente eseguiti o ricevuti.

Nel caso di specie, l’attivazione della procedura concorsuale era pubblicizzata dal Curatore il 23 Dicembre 2020, anche con comunicazione alle tre “Leghe” professionistiche, ed era verificabile anche dalla relativa visura camerale del 21 Gennaio  2021, come prodotta in atti.

II. Altrettanto incontestabile è la circostanza per la quale il Fallimento, tramite il suo Curatore, è l'unico soggetto legittimato a continuare l'esercizio dell’impresa fallita, ex art. 90 l. fall., sia pure al solo fine di liquidarla per soddisfare i creditori.

A queste Sezioni Unite, pertanto, appare evidente che ogni fattispecie riscontrabile a carico della società quando era “in bonis” doveva essere ricondotta, per le relative conseguenze, al soggetto che ne sta continuando l’attività, sia pure nei limiti ora evidenziati e tenendo conto che la “continuità” individuabile tra soggetto fallito e curatela, non essendo quest’ultima un avente causa “a titolo universale”, si individua solo sotto il profilo economico tra patrimonio dell’imprenditore e “massa fallimentare” (Cons. Stato, Ad. Plen. 26.1.21, n. 3).

Ciò è tanto vero che, sotto il profilo processuale, è ormai riconosciuto che la previsione dell'art. 43, comma 3, della “legge fallimentare”, come modificato dal d.lgs. n. 5/2006, comporta un effetto interruttivo automatico del giudizio pendente in caso di fallimento di una parte, nel senso che l'interruzione non dipende più dalla dichiarazione resa in giudizio dal difensore ma dalla conoscenza comunque acquisita dal giudice in quel giudizio (Cons. Stato, Sez. II, 23.3.20, n. 2011).

Essendo l’intervenuta dichiarazione di fallimento un “fatto”, esso esplica quindi i suoi effetti (processuali) indipendentemente dalle modalità di comunicazione.

III. Nel caso di specie, pertanto, ove l’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale, ex art. 125 CGS, è avvenuto con l’atto di deferimento in data 3 Marzo 2021, su comunicazione di chiusura indagini, ex art. 123, comma 1, CGS, del 3 Febbraio  2021, il soggetto da chiamare in giudizio era certamente il “Fallimento Trapani Calcio s.r.l.” nella persona del suo curatore e non il “Trapani Calcio s.r.l.”, secondo la denominazione e la soggettività di quando tale società era ancora “in bonis”.

Chiarito ciò, è altrettanto incontestato che la Procura Federale abbia provveduto invece a notificare gli atti del procedimento all’indirizzo “pec” della (ex) società e non a quello del Fallimento, con conseguente nullità come censurata dal reclamante.

Queste Sezioni, altresì, rilevano che, ai sensi dell’art. 53, commi 1 e 2, CGS, non si rinvengono modalità specifiche di comunicazione degli indirizzi obbligatori di posta elettronica certificata alla Federazione da parte dei soggetti obbligati.

In merito a tale ultimo punto, si osserva che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS, tra i soggetti tenuti a tale comunicazione possa rientrare anche il Curatore fallimentare di una società sportiva professionistica dichiarata fallita.

Basti evidenziare che tale ultima norma prevede che “Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”.

E’ evidente, per quanto detto in precedenza, che il Curatore fallimentare svolge attività “rilevanti” per l’ordinamento federale, in virtù della gestione patrimoniale “in continuità” di cui sopra, laddove si pongano in evidenza condotte riconducibili alla società “in bonis” che possono essere oggetto di sanzione pecuniaria, come astrattamente nel caso di specie.

IV. Premesso ciò, però - come anticipato – deve comunque farsi riferimento all’assenza di indicazioni, su specifiche modalità e/o termini perentori di comunicazione dell’indirizzo “pec” originale o di uno nuovo, riscontrabili nell’art. 53 cit.

Può allora all’uopo richiamarsi il criterio di ordine generale, mutuato dalla giurisprudenza, secondo il quale, la sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali (TAR Lombardia, BS, Sez. I, 4.1.21, n. 17).

Proprio in relazione a un “indirizzo pec”, è stato rilevato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Civ., Sez. I, 24.9.20, n. 20039 e Comm.Trib. Reg. FI, Sez. V, 9.12.20, n. 937).

Applicando, dunque, tali principi al caso di specie, risulta ugualmente incontestabile che, indipendentemente dalle modalità con le quali il Curatore del “Fallimento Trapani Calcio s.r.l.” abbia provveduto a comunicare il nuovo indirizzo “pec” agli organi federali, il relativo scopo sia stato raggiunto, se – come pure risulta incontestabile – la stessa Procura Federale, con nota (Prot. 8612 / 233pf20-21/GC/gbal) del 1 Febbraio  2021, al diverso e “nuovo” indirizzo “pec” sopra indicato (tpf12220@procedurepec.it), provvedeva a comunicare formalmente “…ai sensi dell’art. 122 del vigente C.G.S..” che le indagini relative alla pratica indicata nel relativo oggetto erano concluse e che, allo stato, non erano emerse fattispecie di rilievo disciplinare.

La Procura, pertanto, così facendo, ha dimostrato di conoscere, al più tardi alla data del 1 Febbraio  2021, il “nuovo” indirizzo “pec” riconducibile alla ex “Trapani calcio s.r.l.”, quale era in concreto il “Fallimento Trapani Calcio s.r.l.”, e di utilizzarlo per una comunicazione formale ai sensi del CGS.

Non così ha invece operato in quella, però successiva, del 3 Febbraio  2021 di conclusioni indagini che ha dato origine al presente procedimento.

In questa sede la parte reclamata, sul punto, non fornisce elementi idonei a giustificare tale incongruità, per cui deve convenirsi con il reclamante e con quanto in argomento dedotto nei primi due motivi sull’effettiva conoscenza dell’indirizzo “pec” del Fallimento, desumibile “de facto”, con conseguente nullità delle comunicazioni di conclusione indagini e del deferimento, effettuate a indirizzo non più “attivo”; nullità che non possono non riflettersi sulla decisione impugnata, da annullare in conseguenza perché pronunciata nei confronti di soggetto privo di capacità sostanziale e processuale quale era la società “Trapani Calcio s.r.l.”.

Quanto finora illustrato comporta l’assorbimento delle altre censure proposte da parte reclamante e relative al coinvolgimento, o meno, del sig. Foffo quale legale rappresentante della società “in bonis”, all’epoca dei fatti, potendosi anche prescindere dalle eccezioni di parte reclamante sulla utilizzabilità di documentazione nuova, che queste Sezioni Unite non ritengono comunque rilevante alla luce di quanto finora esposto.

Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata nei limiti dell’interesse del reclamante, rimettendo gli atti alla Procura per le relative valutazioni, non rilevando margini, alla luce di quanto dedotto, per una formale rimessione in termini, come da questa richiesta.

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), pertanto, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe

P.Q.M.

lo accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Procura Federale.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

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