FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 26/DCF del 02.10.2019 – Gara * A.S.D. RIOZZESE F.C.D. – NOVESE CALCIO FEMMINILE

* A.S.D. RIOZZESE F.C.D. - NOVESE CALCIO FEMMINILE

Il Giudice sportivo

- visto il referto della gara ASD RIOZZESE - F.C.D. NOVESE CALCIO FEMMINILE, terminata con il risultato di 4-3; Società RIOZZESE - rilevato che la calciatrice EDOCI Roberta Anna, già tesserata della società ASD RIOZZESE, ha preso parte, in data 11 maggio 2019, alla gara NAPOLI Femminile – ASD RIOZZESE, finale della Coppa Italia Serie C 2018/2019 ed a seguito della medesima le è stata comminata la squalifica per una gara per "Recidiva in Ammonizione (II Infraz)", di cui al C.U. n. 84 del 15 maggio 2019 emesso dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata, come emerge con nitore dal fatto che la squalifica risaliva alla finale, ossia all'ultima gara disputata dalla ASD RIOZZESE, nella Coppa Italia della stagione sportiva; - rilevato che tale squalifica, pertanto, doveva essere scontata nella presente stagione sportiva, in cui la RIOZZESE risulta prendere parte alla Coppa Italia della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C.. Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 21 C.G.S. la calciatrice EDOCI Roberta Anna doveva scontare la giornata di squalifica nella prima giornata utile della Coppia Italia della Divisione Calcio femminile della F.I.G.C. stagione 2019/20; - rilevato che, pertanto, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva la calciatrice EDOCI Roberta Anna, schierata dal 35° minuto del secondo tempo dalla RIOZZES,E non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto: - ricorrono, pertanto gli estremi dell’art. 10 comma 6 del codice di Giustizia Sportiva che prevede la sanzione della perdita della gara con il punteggio 0-3;

 

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