FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 53/DCF del 21.11.2019 – Gara ROMA CALCIO FEMMINILE SRL – SSDARL FIORENTINA WOMEN’S F C
Gara ROMA CALCIO FEMMINILE SRL – SSDARL FIORENTINA WOMEN’S F C
Il Giudice Sportivo,
- esaminati gli atti ufficiali, - rilevato che nel referto arbitrale non veniva riportato alcunché in merito alla presenza dell’ambulanza e che l’arbitro in audizione telefonica e con supplemento inviato a mezzo mail (pervenuta in data 19/11/2019 alle ore 14,45) ha dichiarato che l’ambulanza non era presente; - rilevato che l’arbitro sia incorso in errore in quanto, pur avendo riscontrato l’assenza dell’ambulanza, ha fatto disputare ugualmente la gara laddove il Regolamento del Campionato Primavera della Divisione Calcio Femminile prevede al punto 8 l’obbligo della presenza dell’ambulanza a bordo campo e in caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara, di conseguenza la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.; - rilevato come trovi piena applicazione il combinato disposto delle norme dell’art. 53 N.O.I.F e del Regolamento del campionato Primavera “punto 6”, pertanto la società ROMA CALCIO FEMMINILE SRL deve intendersi come rinunciataria;
P.Q.M.
Dispone: 1) di infliggere alla ROMA CALCIO FEMMINILE SRL la punizione sportiva della perdita della gara confermando il punteggio di 1-5 in quanto più favorevole alla società ospitata, e la penalizzazione di un punto in classifica 2) l’ammenda di € 1.000,00 quale prima rinuncia.